Categoria SICUREZZA SUL LAVORO

Circolare Inl, conformità macchine ante direttiva

Modalità di applicazione delle sanzioni ai precetti riconducibili alla stessa categoria omogenea – Conformità macchine ante direttiva. Chiarimenti. Pubblicata dall’Ispettorato del Lavoro e dalla Conferenza delle Regioni la circolare nota prot. 2668 del 18 marzo 2025 che riporta risposte carattere operativo e interpretativo in merito all’applicazione del TU sicurezza sul lavoro.

Tre i quesiti affrontanti. Il primo è Categorie omogenee: applicazione della sanzione prevista dal D.lgs. n. 81/2008. Fornisce indicazioni in merito alla violazione di più precetti e all’applicazione degli articoli 64 e 68 comma 1: “la violazione di più precetti rientranti in una medesima categoria (ad esempio 1.1.1 e 1.1.7) non dà luogo ad un concorso materiale di illeciti ma ad una violazione unica”.

Il secondo Macchine ante Direttiva Macchine 89/392/CEE: chiarimenti in merito alla conformità delle macchine all’allegato V. Riguarda macchine prodotte e utilizzate prima del 21 settembre 1996, l’attestazione di un tecnico abilitato per le “ante direttiva”, la valutare dei rischi e la conformità all’allegato V. “In sede di ispezione, si dovrà verificare, oltre alla corretta valutazione dei rischi, la conformità ai requisiti generali di sicurezza di cui all’allegato V”.

Macchine ante d.p.r. n. 459/1996: libretto d’uso e manutenzione. Il terzo quesito. Non hanno l’obbligo di redazione del libretto di manutenzione del costruttore. Il datore di lavoro deve predisporre “schede tecniche/procedure o istruzioni operative, nelle quali siano riportate le norme comportamentali e le misure di sicurezza adottate e le indicazioni indispensabili a garantire la sicurezza dei lavoratori (allegato V, punto 9.2, d.lgs. n. 81/2008)”.

Fonte: Inl

Gestione lavoro tramite IA, scheda in più lingue, anche in italiano, Eu-Osha

Lavoro e Intelligenza Artificiale. Con la nota del 18 marzo 2025 Eu-Osha informa sull’avvenuta traduzione in differenti lingue di due recenti materiali informativi sulla gestione del personale tramite IA e algoritmi.

Tradotta in italiano la scheda informativa Verso sistemi di gestione

del personale basati su intelligenza artificiale e algoritmi per luoghi di

lavoro più produttivi, più sicuri e più sani. Un documento che analizza come l’utilizzo di sistemi automatizzati possa impattare sull’autonomia e sulla tutela del lavoratore e quanto sia indispensabile progettarne l’adozione tramite un approccio antropocentrico.

Documento dello scorso 20 gennaio, che presenta il seguente indice:

Ridefinire il lavoro con la digitalizzazione;

Che cos’è la gestione del personale basata su IA e algoritmi?

Rischi associati per la sicurezza e la salute dei lavoratori;

Opportunità per la sicurezza e la salute sul lavoro;

Tecnologia digitale e gestione della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro europei;

Esempi di vita reale.

I materiali sono raccolti nell’area tematica sulla gestione del lavoro tramite IA del sito della campagna Ambienti di lavoro sani e sicuri 2023-25 – Lavoro sicuro nell’era digitale.

Fonte: Eu-Osha

GU: Scuola, sicurezza sul lavoro nell’educazione civica, legge 17 febbraio

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.52 del 4 marzo 2025 la Legge 17 febbraio 2025, n. 21 Modifica all’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, concernente l’introduzione delle conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nell’ambito dell’insegnamento dell’educazione civica. In vigore dal 19 marzo 2025.

La legge inserisce nelle linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica nelle scuole, l’insegnamento delle conoscenze di base sulla sicurezza sul lavoro.

Lo fa modificando la legge 20 agosto 2019, n. 92 con il nuovo articolo 3, comma 1, h-ter “conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro”.

Obiettivo delle legge è favorire la diffusione di concetti di base per aumentare la consapevolezza degli studenti su diritti, doveri e tutele.

Fonte: Gazzetta Ufficiale

Istruzioni sicurezza lavoro su alberi con funi

Istruzioni per l’esecuzione in sicurezza di lavori su alberi con funi.

Pubblicato dal Ministero del Lavoro con la circolare n.2 del 13 febbraio 2025 un nuovo documento con istruzioni per il lavoro in sicurezza che va ad aggiornare il precedente pubblicato con circolare n. 23 del 2016. Un aggiornamento di uno strumento tecnico operativo riguardante le disposizioni del Capo II del Titolo IV del Decreto legislativo n. 81 del 2008.

Il documento, redatto da un Gruppo di lavoro tecnico che ha coinvolto i ministeri del Lavoro, Agricoltura, Inail, Coordinamento tecnico delle Regioni, Collegio nazionale delle Guide alpine, associazioni datoriali e sindacali di settore, ha apportato modifiche in particolare sulla parte inerente l’accesso e il posizionamento medianti funi, il sistema di ancoraggio, le modalità di installazione e di accesso con una sola fune.

A queste sono state aggiunte nuove definizioni, un elenco dei DPI, indicazioni per la formazione degli operatori e dei preposti.

Le istruzioni del 2016 si intendono superate.

FONTE: Ministero Lavoro

Inl: L. 203/2024 comunicazione per locali sotterranei o semi sotterranei

Pubblicata dall’Ispettorato nazionale del lavoro la nota n.811 del 29 gennaio 2025 con chiarimenti sulla comunicazione che i datori devono inviare all’Ispettorato per la l’uso in deroga dei lavori in locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei.

La nota riguarda quanto previsto dal DL Lavoro 203/2024, che ha modificato i commi 2 e 3 dell’art. 65 del D.lgs. n. 81/2008 e in vigore dal 12 gennaio, che ha assegnato all’Inl competenza in materia introducendo l’obbligo di comunicazione per il datore di lavoro da inviare prima che vengano utilizzati i locali.

L’Ispettorato riporta indicazioni in merito a:

comunicazione (presentata solo per locali già dotati di titolo; in carta semplice o con apposito modulo, inviata per PEc 30 giorni prima dell’utilizzo, modifica o voltura; accompagnata da relazione su lavorazioni e requisiti allegato IV TU e affianca da asseverazione di un tecnico abilitato);

divieti (non sarà presentabile qualora le attività comportino l’emissione di agenti nocivi e non siano rispettati i requisiti dell’allegato IV, areazione, illuminazione e microclima);

radon (analisi dei livelli entro 24 mesi dall’inizio dell’attività e misurazioni della concentrazione media annua; sottolineando che il radon rientra negli obblighi di valutazione rischi per il datore di lavoro);

volture (dichiarazione per il cambio di ragione sociale e datore di lavoro);

modifiche (comunicazione da inviare anche per variazione della tipologia dell’attività lavorativa, aggiunta o rimozione di locali, e utilizzo consentito dopo 30 giorni dalla comunicazione);

locali con esigenze tecniche (“si applica soltanto ai datori di lavoro che a partire dall’entrata in vigore della legge n. 203/2024 (12 gennaio 2025) debbano usare locali sotterranei o semi-sotterranei e, di conseguenza, coloro che, nella vigenza della vecchia normativa, utilizzavano i locali in caso di particolari esigenze tecniche, se operano in assenza di emissioni di agenti nocivi, non dovranno presentare alcuna comunicazione”);

istanze precedenti restano di competenza della ASL;

diniego (“In mancanza delle condizioni che dimostrino il rispetto dei requisiti di cui al comma 2 dell’art.65 del d.lgs 81/2008, l’Ispettorato del Lavoro competente per territorio dovrà comunicare al datore di lavoro, via PEC, il diniego all’utilizzo dei locali motivandone le ragioni sottese”).

FONTE: Ispettorato nazionale del lavoro

Eu-Osha: rischi IA sul lavoro, Rls, partecipazione dei lavoratori

Partecipazione e rappresentanza dei lavoratori: l’impatto sulla prevenzione dei rischi dei sistemi di gestione dei lavoratori basati sull’intelligenza artificiale. Questa la nuova relazione pubblicata da Eu-Osha che studia l’impatto dell’AIWM sulla sicurezza sul lavoro e che rientra ancora una volta nelle pubblicazioni riguardanti la campagna Ambienti di lavoro sani e sicuri 2023-25.

Lo studio analizza in particolare il ruolo degli Rls nel sistema della sicurezza che coinvolge anche l’intelligenza artificiale. Partendo dallo studio della letteratura esistente e dall’analisi delle prassi di una società mineraria svedese.

Affronta i rischi per l’eccessiva sorveglianza, lo stress dagli algoritmi, l’isolamento sociale, la capacità di prevenzione e mitigazione dei rischi derivanti dalla condivisione e dalla partecipazione sul lavoro e dal coinvolgimento dei Rappresentati dei lavoratori per la sicurezza.

“Tuttavia, la rappresentanza dei lavoratori può incontrare ostacoli a causa della natura potente, ma enigmatica dell’AIWM”.

FONTE: Eu-Osha

Piano integrato per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro

Approvato con decreto del 17 dicembre 2024 e pubblicato dal Ministero del Lavoro il 23 dicembre 2024 il documento programmatico che raccoglie le iniziative istituzionali per la promozione della cultura della sicurezza sul lavoro.

Il piano integrato interessa il periodo 1 gennaio 2025 – 31 dicembre 2025 e riporta azioni e programmi del Ministero del Lavoro, Inl, Inail e Inps finalizzate alla diffusione della cultura della sicurezza nei luoghi di vita, studio e lavoro. Un piano voluto per “affrontare, con rinnovato slancio e con un inedito approccio sinergico tra le amministrazioni interessate, il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro”. Per avviare un nuovo ecosistema utile alla crescita della sicurezza e alla riduzione degli infortuni e delle malattie professionali.

Cinque le aree strategiche nelle quali è articolato:

“Iniziative di prevenzione e promozione;

Campagne informative;

Programmi dedicati ai giovani;

Campagne straordinarie di vigilanza;

Interscambio di banche dati per la vigilanza”.

Che avranno l’obiettivo di occuparsi in primo luogo di studenti, giovani e lavoratori, di sostegno alle imprese nella stabilità, nella consapevolezza e nella tutela, aumentare le iniziative di vigilanza sull’applicazione della normativa e di contrasto al lavoro irregolare.

Osservando le “3P” della prevenzione, promozione e protezione.

Il Piano verrà costantemente monitorato e aggiornato qualora si rendesse necessario.

FONTE: Ministero del Lavoro

Eu-Osha: esempi di sistemi digitali intelligenti IA sul lavoro

Sistemi digitali intelligenti per migliorare la sicurezza e la salute dei lavoratori: panoramica della ricerca e delle pratiche. Questo il documento pubblicato da Eu-Osha il 5 dicembre 2024 nel quale l’Agenzia confronta nove casi di studio di utilizzo di sistemi digitali intelligenti sul lavoro ai fini della prevenzione e della gestione della sicurezza.

Il documento, rientra tra i materiali rilasciati da Eu-Osha per la campagna 2023-25 Ambienti di lavoro sani e sicuri nell’era digitale.

L’indagine mostra come questi sistemi possano intervenire in modo proattivo e reattivo, come utilizzano i dati per instaurare sistemi preventivi. I casi di studio vanno dagli occhiali intelligenti per la distanza alle solette per agire sulle cadute dall’alto.

AIWM e coinvolgimento dei lavoratori

Il 17 dicembre Eu-Osha ha pubblicato un’ulteriore ricerca sul tema, questa volta su come l‘uso dei sistemi di gestione dei lavoratori basati sull’intelligenza artificiale debba essere accompagnato dal coinvolgimento attivo dei lavoratori.

Su quanto la collaborazione in azienda sia indispensabile anche nell’uso della IA ai fini della sicurezza, del benessere e della riduzione dello stress lavorativo.

FONTE: Eu-Osha

Ddl lavoro

Disposizioni in materia di lavoro. Approvato dal Senato l’11 dicembre 2024 il DDl Lavoro, collegato alla legge di Bilancio. Non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, è stato annunciato dal Ministero del Lavoro tramite la nota dell’11 dicembre a margine della presentazione del deceto stesso in conferenza stampa. (Legge 13 dicembre 2024, n. 203 – GU n.303 del 28 dicembre 2024).

Questi in sintesi i provvedimenti approvati (qui i testi ufficiali):

Modifiche al Testo Unico sicurezza lavoro in merito a:

Commissione interpelli presso il Ministero del lavoro con almeno quattro componenti con profilo giuridico;

comunicazione annuale sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro entro il 30 aprile dal Ministero del Lavoro alle Camere, con bilanci anno precedente e interventi futuri;

modifiche alle deroghe al divieto di utilizzo di locali sotterranei, articolo 65: ” è consentito l’uso dei locali chiusi sotterranei o semi sotterranei quando le lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettati i requisiti di cui all’allegato IV, in quanto applicabili, e le idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima” e ciò dopo dopo invio di apposita comunicazione all’Ispettorato del Lavoro con modulistica che individuerà lo stesso Inl;

medicina del lavoro:

il Ministero della Salute verifica periodicamente il mantenimento del requisiti dei medici competenti nella formazione continua ai fini della permanenza nell’elenco;

visita medica precedente alla ripresa del lavoro dopo sessanta giorni, qualora sia ritenuta necessaria dal medico competente e “qualora non ritenga necessario procedere alla visita, il medico competente è tenuto a esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica”;

visita medica preventiva come compiuto adempimento di visita medica preventiva;

visita pre assuntiva, abrogato il comma 2-bis dell’articolo 41 “possono essere svolte […] su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL” e introdotto il seguente passaggio “nella prescrizione di esami clinici e biologici e di indagini diagnostiche ritenuti necessari in sede di visita preventiva, tiene conto delle risultanze dei medesimi esami e indagini già effettuati dal lavoratore e risultanti dalla copia della cartella sanitaria e di rischio in possesso del lavoratore stesso ai sensi dell’articolo 25, comma 1, lettera e), al fine di evitarne la ripetizione, qualora ciò sia ritenuto compatibile dal medico competente con le finalità della visita preventiva”;

entro il 31 dicembre 2024 previsto Accordo Stato-Regioni, adottato sulla revisione delle condizioni di accertamento della tossicodipendenza e dell’alcol dipendenza.

Lavoro, previdenza sociale:

ricorsi online alle sedi territoriali Inail contro i provvedimenti sull’ l’oscillazione del tasso medio di tariffa;

comunicazioni di decesso Inps a disposizione di Inail da gennaio 2025:

semplificazione delle procedure sui ai ricorsi per l’assicurazione contro gli infortuni domestici;

lavoro stagionale: rientrano nell’interpretazione del lavoro stagionale anche le “attività organizzate per fare fronte a intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa”;

superiore ai 15 giorni l’assenza lavoro ingiustificata diviene risoluzione del rapporto di lavoro per volontà del lavoratore e senza necessità di pratica telematica, le disposizioni “non si applicano se il lavoratore dimostra l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza”;

procedimenti di conciliazione in materia di lavoro in modalità telematica con regole tecniche da adottare in 12 mesi;

lavoro agile, comunicazioni al Ministero del Lavoro entro cinque giorni dall’inizio, o cinque dalla modifica della durata o cinque dalla fine del periodo;

periodo di prova tempo determinato: previsto un giorno ogni quindici giorni, limiti due e quindici giorni per contratti di sei mesi, due trenta per contatti fino a un anno;

ampliamento della platea dei dipendenti per il calcolo del limite del 30% per il lavoro in somministrazione;

“Sospensione della decorrenza dei termini degli adempimenti a carico dei liberi professionisti per parto, interruzione di gravidanza o assistenza al figlio minorenne. All’articolo 1 della legge 30 dicembre

2021, n. 234, il comma 937 è sostituito dai seguenti: « 937. In caso di parto o di interruzione della gravidanza avvenuta oltre il terzo mese dall’inizio della stessa, i termini relativi agli adempimenti di cui al comma 929 sono sospesi, rispettivamente, a decorrere dall’ottavo mese di gestazione fino al trentesimo giorno successivo al parto ovvero fino al trentesimo giorno successivo all’interruzione della gravidanza. La libera professionista, entro il quindicesimo giorno dal parto o dall’interruzione della gravidanza, deve consegnare o inviare tramite le medesime modalità previste dal comma 935 un certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, attestante lo stato di gravidanza, la data presunta d’inizio della gravidanza, la data del parto ovvero dell’interruzione della gravidanza, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti. 937-bis. Le disposizioni dei commi da927 a 944 si applicano anche nei riguardi del libero professionista che, a causa di ricovero ospedaliero d’urgenza per infortunio o malattia grave del proprio figlio minorenne ovvero per intervento chirurgico dello stesso, dovendo assistere il figlio, è impossibilitato temporaneamente all’esercizio dell’attività professionale. Il libero professionista, entro il quindicesimo giorno dalla dimissione dal ricovero ospedaliero del proprio figlio, deve consegnare o inviare tramite le medesime modalità previste dal comma 935 un certificato, rilasciato dalla struttura sanitaria, attestante l’avvenuto ricovero, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti”;

cassa integrazione e lavoro: decadenza diritto all’integrazione e per le giornate impegnate in caso di attività di lavoro subordinato o autonomo e perdita del trattamento in caso di mancata comunicazione sullo svolgimento dell’attività.

FONTE: Gazzetta Ufficiale