Protocollo salute e sicurezza negli ambienti di lavoro: Coronavirus

E’ stato siglato tra Governo sindacati e imprese un accordo per la salute e la sicurezza sul lavoro nelle aziende in attività. Un protocollo d’intesa su tredici punti, così sintetizzati dal Ministero della Salute:

  1. Obbligo a casa se con febbre oltre 37.5;
  2. Controlli all’ingresso;
  3. Limitare i contatti con i fornitori esterni;
  4. Pulizia e sanificazione;
  5. Igiene delle mani;
  6. Mascherine e guanti;
  7. Spazi comuni con accessi contingentati (mense, spogliatoi, aree fumatori);
  8. Possibile chiusura dei reparti non necessari e smart working;
  9. Rimodulazione dei livelli produttivi e dei turni;
  10. Ammortizzatori sociali e ferie;
  11. Stop trasferte e riunioni;
  12. Orari ingresso-uscita scaglionati;
  13. Gestione di un caso sintomatico.

Smart working

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato una nota riguardante lo smart working nelle aree a rischio diffusione virus. La nota si riferisce al decreto approvato dal Governo il 23 febbraio che riporta tutte le misure previste per l’emergenza attuale. L’attivazione del lavoro agile domiciliare è consentita anche in assenza di accordo individuale con il lavoratore. Che può essere sostituito da autocerficazione.

Questa la nota :

Il Decreto 23 febbraio Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23 febbraio 2020 (Il Dpcm relativo con le prime disposizioni attuative 23 febbraio 2020). Articolo 1:

“1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi e’ un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un’area gia’ interessata dal contagio del menzionato virus, le autorita’ competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica.

2. Tra le misure di cui al comma 1, possono essere adottate anche le seguenti:

a) divieto di allontanamento dal comune o dall’area interessata da parte di tutti gli individui comunque presenti nel comune o nell’area;

b) divieto di accesso al comune o all’area interessata;

c) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;

d) sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonche’ della frequenza delle attivita’ scolastiche e di formazione superiore, compresa quella universitaria, salvo le attivita’ formative svolte a distanza;

e) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche’ dell’efficacia delle disposizioni regolamentari sull’accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;

f) sospensione dei viaggi d’istruzione organizzati dalle istituzioni scolastiche del sistema nazionale d’istruzione, sia sul territorio nazionale sia all’estero, trovando applicazione la disposizione di cui all’articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79;

g) sospensione delle procedure concorsuali per l’assunzione di personale;

h) applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva agli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva;

i) previsione dell’obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione mondiale della sanita’, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a comunicarlo all’autorita’ sanitaria competente per l’adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;

j) chiusura di tutte le attivita’ commerciali, esclusi gli esercizi commerciali per l’acquisto dei beni di prima necessita’;

k) chiusura o limitazione dell’attivita’ degli uffici pubblici, degli esercenti attivita’ di pubblica utilita’ e servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, specificamente individuati;

l) previsione che l’accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l’acquisto di beni di prima necessita’ sia condizionato all’utilizzo di dispositivi di protezione individuale o all’adozione di particolari misure di cautela individuate dall’autorita’ competente;

m) limitazione all’accesso o sospensione dei servizi del trasporto di merci e di persone terrestre, aereo, ferroviario, marittimo e nelle acque interne, su rete nazionale, nonche’ di trasporto pubblico locale, anche non di linea, salvo specifiche deroghe previste dai provvedimenti di cui all’articolo 3;

n) sospensione delle attivita’ lavorative per le imprese, a esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilita’ e di quelle che possono essere svolte in modalita’ domiciliare;

o) sospensione o limitazione dello svolgimento delle attivita’ lavorative nel comune o nell’area interessata nonche’ delle attivita’ lavorative degli abitanti di detti comuni o aree svolte al di fuori del comune o dall’area indicata, salvo specifiche deroghe, anche in ordine ai presupposti, ai limiti e alle modalita’ di svolgimento del lavoro agile, previste dai provvedimenti di cui all’articolo 3″.

Articolo 2 Ulteriori misure di gestione dell’emergenza:

“1. Le autorita’ competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell’emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19 anche fuori dai casi di cui all’articolo 1, comma 1″.

Non rispettare le misure di contenimento è punito ai sensi ai sensi dell’articolo 650 del codice penale, salvo reato più grave.

FONTE: GU n.45 del 23 febbraio 2020 Decreto 23 febbraio 2020 n.6 – Dpcm 23 febbraio 2020 disposizioni attuative

Inail: prime indicazioni tutela assicurativa rider in vigore dal 1° febbraio 2020

Si tratta di prime indicazioni indirizzate in particolare ai datori di lavoro per rispettare tutti gli imminenti adempimenti. Già annunciata da Inail una seconda circolare approfondita e con maggiori dettagli.

Il documento riporta informazioni per i soggetti tenuti all’obbligo assicurativo, ovvero i committenti, le imprese di delivery. Già titolari o meno di codice ditta. Riguarda la denuncia di iscrizione con le informazioni utili alla valutazione del rischio e al calcolo del premio assicurativo oppure la variazione di attività (che indichi anche mezzi usati, stima delle consegne e modalità di consegna) entro 30 giorni dalla data di decorrenza dell’obbligo assicurativo.

La voce 0721 delle nuove tariffe dei premi. “L’utilizzo di mezzi di trasporto diversi da quelli indicati dalla norma e dallo specifico riferimento del nomenclatore tariffario sopra riportato comporta, invece, l’attribuzione di una diversa voce di tariffa”.

Ancora, le indicazioni riguardano il versamento e il calcolo del premio che è totalmente a carico dell’impresa. Giorno di attività equivalente ad almeno una consegna in 24 ore. L’azienda riceverà via Pec l’importo del premio anticipato da versare per il 2020 su F24, in base a certificato di assicurazione e conteggio dei premio, oppure a certificato di variazione e conteggio del premio.

Denuncia di infortunio e malattia professionale. Le istruzioni interessano infortunio mortale, comunicazione per soli fini statistici, comunicazione all’impresa da parte del lavoratore autonomo per infortunio, malattia professionale o anche infortunio di lieve entità tramite certificato medico, data rilascio e prognosi certificata.
“L’obbligo di denuncia di infortunio e l’obbligo di denuncia di malattia professionale da parte della medesima impresa di delivery decorrono dalla data in cui gli sono stati comunicati gli estremi del certificato medico”.

Fonte: Inail

In memoria dei Vigili del Fuoco caduti nel 2019 Primo concorso letterario

In memoria di Antonio Dell’Anna, Antonino Candido, Marco Triches e Matteo Gastaldo.

E’ stato indetto il concorso insieme alla Biblioteca tecnica dei Vigili del Fuoco della Direzione centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica, è la prima edizione di tale iniziativa e richiama racconti inediti scritti dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco  e dai familiari.

Bando per opere inedite, della lunghezza massima di 1800 battute, in palio tre premi, ovvero con targa personalizzata e pubblicazione su Noi Vigili del Fuoco, soggiorno in struttura Ona di una settimana, quattro giorni e due giorni.

I dieci finalisti saranno inseriti in un’antologia curata dalla stessa Biblioteca tecnica dei Vigili del Fuoco della Direzione centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica.

Scadenza 15 marzo 2020, premiazione maggio 2020.

Fonte: http://www.vigilfuoco.it

Detenuti impegnati in lavori pubblica utilità

Inail ha pubblicato la circolare n.2 del 10 gennaio 2020 con chiarimenti riguardanti l’estensione 2020 della copertura assicurativa, prevista dall’articolo 1, comma 312 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai detenuti e agli internati impegnati in lavori di pubblica utilità.

Il documento riporta indicazioni sull’ambito soggettivo di applicazione della copertura e sull’aggiornamento dei servizi online in seguito all’estensione del Fondo sperimentale 2016-2019 disposta dall’articolo 2, comma 2, del Decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 124, che ha previsto contestualmente un’integrazione di 3milioni di euro.

La circolare riassume le tipologie di soggetti interessati:

– beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito;

– detenuti e internati impegnati in attività volontarie e gratuite;

– stranieri richiedenti asilo in possesso del relativo permesso di soggiorno;

– soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità.

E’ inoltre in corso l’aggiornamento del servizio online Polizza volontari e il relativo quadro Q1, per l’utilizzo del quale saranno pubblicate nuove istruzioni operative.

La nota Inail raccoglie quindi informazioni procedurali per l’attivazione della copertura assicurativa da parte del soggetto assicurante e riassume le abituali modalità di attuazione dell’obbligo per i detenuti e gli internati non annoverati nelle categorie previste dal Fondo.

Info: Inail

Il bando Isi Inail 2019

Inail ha pubblicato il Bando Isi 2019 per incentivi alle imprese a favore di investimenti sulla sicurezza sul lavoro, macchinari e attrezzature agricole, soluzioni innovative, sostenibili utili alla riduzione del rischio infortunistico, sono stati stanziati 251.226.450 euro.

Gli assi di intervento possibili saranno cinque, con i rispettivi massimali e le relative percentuali di copertura della spesa:

– Asse 1 – investimento e modelli organizzativi (finanziamento fino al 65%, limiti 5mila – 130mila euro, nessun limite per modelli organizzativi in imprese fino a 50 dipendenti);

– Asse 2 – interventi sul rischio movimentazione manuale carichi MMC (finanziamento fino al 65%, limiti 5mila – 130mila euro);

– Asse 3 – bonifica amianto (finanziamento fino al 65%, limiti 5mila – 130mila euro);

– Asse 4 – micro e piccole imprese mobili e pesca (finanziamento fino al 65%, limiti 2mila – 50mila euro);

– Asse 5 – agricoltura – micro e piccole imprese agricole (40% finanziamento tutte le imprese, 50% giovani agricoltori, limiti mille – 6mila euro).

I fondi stanziati con le prime nove edizioni del bando Isi hanno permesso di finanziare la realizzazione di quasi 32mila progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza all’interno delle aziende, che nella maggioranza dei casi sono stati presentati da micro e piccole imprese.

Tra i progetti ammessi al finanziamento del bando 2018, circa tre su quattro sono stati presentati da aziende con meno di 15 dipendenti”.

Scadenze tutte le date utili verranno comunicate da Inail entro il 31 gennaio 2020.

Fonte: Inail

Messaggio n. 4583 – Istruzioni Inps per invio da parte dei datori di lavoro (Anf)

E’ stato pubblicato da Inps il messaggio n. 4583 del 6 dicembre 2019 con indicazioni per i datori di lavoro di aziende attive del settore privato non agricolo per la presentazione delle domande Anf riguardanti i lavoratori dipendenti.

Le istruzioni riguardano le nuove modalità online ANF/DIP” (SR16) in vigore dal 1° aprile 2019 che possono essere utilizzate dal 3 novembre 2019 anche dai datori di lavoro che hanno ricevuto delega dai lavoratori.

Il datore di lavoro potrà avvalersi del Cassetto Previdenziale Aziende – Richieste ANF Dip. Az. Att. e del modulo ANF/DIP “ANF Lavoratori Dipendenti di Aziende Attive” attraverso i quali potrà espletare le funzioni per nuova domanda, consultazione o domanda di variazione.

Si ricorda che in caso di datore di lavoro non attivo la richiesta del lavoratore va presentata direttamente a Inps con le modalità indicate dal punto 3.3 della circolare n. 45/2019.

Fonte: Inps

Settori e professioni disparità uomo donna sopra il 25%

Pubblicato dal Ministero del Lavoro il Decreto interministeriale del 25 novembre 2019 che individua settori e professioni con tasso di disparità uomo donna superiore al 25% per la concessione degli incentivi anno 2020 previsti dall’articolo 4 comma 11 della Legge 28 giugno 2012 n.92.

Il tasso di disparità rilevato è relativo al 2018, le professioni che hanno superato il 25% sono state l’11,6% del totale, la percentuale media nel tasso di disparità riscontrato nel 2018 è del 9,3%.

I settori e le professioni sono elencati in due allegati A e B.

Info: Ministero Lavoro Decreto interministeriale 25 novembre 2019

Nota Inps su: riposo giornaliero padre dipendente madre lavoratrice autonoma

Pubblicata da Inps la circolare n.140 del 18 novembre 2019 sul riposo giornaliero di un padre lavoratore dipendente nel caso in cui la coniuge sia una lavoratrice autonoma.

Inps riporta indicazioni ai sensi dell’articolo 40 del D.lgs n. 151/2001 e derivanti dalla sentenza della Cassazione del 12 settembre 2018 n. 22177, che potranno essere applicate a domande future, pervenute e non ancora definite e a eventi passati attualmente in giudicato e non ancora prescritti.

L’Istituto chiarisce che un padre lavoratore dipendente (nascita, adozione, affidamento) può fruire dei permessi di riposo “a prescindere dalla fruizione dell’indennità di maternità della madre lavoratrice autonoma”. Non potrà farlo se la madre sarà in congedo parentale e non potrà godere delle ore aggiuntive in caso di parto plurimo (articolo 41 del citato D.lgs n. 151/2001).

Così la sentenza citata: “entrambi i genitori lavorare subito dopo l’evento della maternità – risulta maggiormente funzionale affidare agli stessi genitori la facoltà di organizzarsi nel godimento dei medesimi benefici previsti dalla legge per una gestione familiare e lavorativa meglio rispondente alle esigenze di tutela del complessivo assetto di interessi perseguito dalla normativa; consentendo perciò ad essi di decidere le modalità di fruizione dei permessi giornalieri di cui si tratta, salvo i soli limiti temporali previsti dalla normativa”.

Info: Inps circolare n.140 del 18 novembre 2019

Telecamere nascoste sul lavoro, nota del Garante Privacy

Pubblicata dal Garante per la protezione dei dati personali una nota di chiarimento sulla recente sentenza della Grande Camera della Corte di Strasburgo (17 ottobre 2019) riguardante l’uso di telecamere nascoste nei luoghi di lavoro.

Il Garante chiarisce che l’installazione di tali dispositivi è stata ammessa dalla Sentenza per il verificarsi di determinati presupposti, ovvero di ragionevoli sospetti di furto. I dispositivi sono stati in ogni caso installati in un’area circoscritta e per un periodo limitato.

Si è trattato quindi di un caso unico e specifico, per il quale è stato riconosciuto possibile l’uso delle telecamere come extrema ratio, per il reiterarsi di sospetti di illecito grave.

L’uso di telecamere nascoste non è ammesso come prassi ordinaria:“l requisito essenziale perché i controlli sul lavoro, anche quelli difensivi, siano legittimi resta dunque, per la Corte, la loro rigorosa proporzionalità e non eccedenza: capisaldi della disciplina di protezione dati”.

Fonte: Garante Privacy