Governo approva proroga stato di emergenza al 31 marzo 2022

Il Consiglio dei Ministri nella seduta del 14 dicembre 2021 ha approvato il Decreto legge sulla Proroga dello stato di emergenza nazionale e delle relative misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19.

Lo stato di emergenza viene prorogato al 31 marzo 2022 e di conseguenza vengono prorogati i poteri speciali del Capo del Dipartimento della Protezione Civile e del Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica.

Il decreto comporta l’estensione al 31 marzo 2022 anche del periodo di utilizzo del green pass e green pass rafforzato, tamponi rapidi a prezzi calmierati.

Green pass rafforzato fino al 31 marzo 2022 anche in zona bianca per le attività oggetto di restrizioni in zona gialla.

Fonte: Governo

Pubblicata l’European Medical Device Nomenclature dei dispositivi medici

Pubblicata la versione ufficiale dell’European Medical Device Nomenclature (EMDN), la nomenclatura dei dispositivi medici che parte dall’italiano e verrà tradotta in inglese. Si tratta della catalogazione che verrà utilizza per definire i dispositivi e per la registrazione nella banca dati EUDAMED.

Il 14 febbraio 2019 l’europeo Medical Device Coordination Group (MDCG) ha scelto di utilizzare l’italiana Classificazione Nazionale dei Dispositivi medici (CND) come base per il futuro nomenclatore EMDN.

Il 30 aprile 2021 è stata presentata dall’Italia la proposta di elencazione ufficiale, è stata valutata con soddisfazione, autorizzata alla recente pubblicazione e alla conseguente traduzione.

Questo la bozza della versione in inglese in corso di valutazione.

Fonte: Ministero della Salute

Ri-etichettatura fitosanitari: nuova procedura semplificata autorizzazione siti

Rilasciata dal Ministero della Salute una nuova Procedura per la gestione delle ispezioni a distanza presso i siti di ri-etichettatura di prodotti fitosanitari, effettuabile in modalità a distanza.

Si tratta di una procedura immediatamente operativa allestita per la semplificazione del processo di autorizzazione dei siti di rietichettatura, che presentano meno complessità rispetto ai siti di produzione e confezionamento.

Procedura già visionata e approvata dalle Associazioni di categoria delle
aziende di prodotti fitosanitari.

Procedura per la gestione delle ispezioni a distanza presso i siti di ri-etichettatura di prodotti fitosanitari, effettuabile in modalità a distanza.

La nota di trasmissione del Ministero del 30 aprile 2021.

FONTE: Ministero della Salute

Covid, IE, Dati Inail: Lavoratrici, infortuni, malattie professionali

Infortuni sul lavoro subiti dalle lavoratrici, Covid, sostanze chimiche e interferenti endocrini, agenti chimici nocivi. Questi gli argomenti trattati da Inail nel numero febbraio 2021 della pubblicazione Andamento degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. Numero che si concentra sulle donne al lavoro e che segue il Dossier donne 2021 pubblicato in occasione della Giornata internazionale della donna.

Infortuni nel 2019. 644.907 infortuni sul lavoro nel 2019 di cui più di un terzo ha interessato lavoratrici e in gran parte nelle gestioni Conto Stato (52%), Industria e servizi (34%) e Agricoltura (18%). +1,8% infortuni alle lavoratrici dal 2015 al 2019, -17,1% i decessi.

Il 74,2% degli infortuni del settore Sanità e assistenza sociale ha interessato lavoratrici, il 55% dell’Amministrazione pubblica e il 50% nell’Istruzione. 89,9% nei Servizi domestici e familiari.

Il 60% degli infortuni denunciati da lavoratrici è avvenuto al Nord, 20,6% Centro, 19,2% Sud. 18,5% Lombardia. “Dei 231.128 infortuni denunciati delle lavoratrici, il 76,5% sono avvenuti in “occasione di lavoro” (circa il 98% senza mezzo di trasporto) e il 23,5% “in itinere” (il 62,5% con mezzo di trasporto”.

Malattie professionali. +4,1% rispetto al 2018, +5,4% in particolare nella gestione Industria e servizi e +1,2% Agricoltura, -7,7% Conto Stato. 73% dei casi ha riguardato il sistema osteo-muscolare e del tessuto connettivo.

Covid. Dai dati al 31 gennaio 2021 è emerso come novembre 2020 sia stato il mese con il più alto numero di contagi professionali femminili con un quarto delle denunce, aprile con il numero maggiore di decessi, 42% dei casi. “Dall’inizio della pandemia, le donne sono state le più colpite dai contagi professionali da Covid-19, con circa 70 casi ogni cento. Le infermiere sono le figure professionali più a rischio, nella categoria tecnici della salute, con l’81,1% dei casi, seguite dalle fisioterapiste, con il 5,8%. Per quanto riguarda i decessi femminili, i casi si sono fermati al 17,1%”.

Il documento si chiude con due capitoli riguardanti gli interferenti endocrini e gli agenti chimici nocivi per gravidanza e allattamento.
Il Regolamento Reach, le sostanze SVHC, la lista degli IE, i regolamenti su biocidi e fitosanitari UE 2017/2100 UE 2018/605, il Titolo IX del d.lgs. 81/2008, il regolamento (CE) n. 1278/2008 (Clp) e cosa prevede il del decreto legislativo 151/2001 (Testo unico in materia di sostegno e tutela della maternità e della paternità).

Fonte: Inail

Circolare Inps: Congedo padri lavoratori dipendenti 2021

Pubblicata da Inps la circolare n.42 dell’11 marzo 2021 sulle disposizioni correnti in merito al congedo obbligatorio dei padri lavoratori dipendenti, come disposto dalla Legge di Bilancio 2021.

La circolare riassume le disposizioni in merito introdotte dall’articolo 1, comma 363, lettera a), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero:

Prevista la possibilità di un ulteriore giorno di congedo facoltativo per il padre dipendente in accordo e sostituzione della madre.

Restano sette i giorni per le nascite e adozioni avvenute nel 2020 anche nel caso in cui il congedo dovesse ricadere nei primi mesi del 2021.

Le note con le indicazioni operative:

FONTE: Inps

Nota Inps: benefici previdenziali esposizione amianto materiale ferroviario

Pubblicata da Inps la circolare n.37 del 24 febbraio 2021 con indicazioni operative circa i termini per l’accertamento del diritto al beneficio previdenziale per i lavoratori del materiale rotabile ferroviario impegnati nella bonifica dell’amianto, così come modificato dalla Legge di bilancio 2021.

Articolo 1, commi 360 e 361, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, concernente il beneficio previdenziale per i lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario.

Oggetto della circolare è il beneficio derivante dalla Legge 27 marzo 1992, n. 257 che è stato riconosciuto tramite l’articolo 1, comma 277, della legge n. 208/2015 (modificato dall’articolo 1, comma 246, lett. a) e b), nn. 1) e 2), della legge 27 dicembre 2017, n. 205) ai lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che hanno prestato la loro attività nel sito produttivo senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati.

Viene riconosciuto per il periodo di bonifica e i dieci anni successivi, con continuità di rapporto di lavoro in essere.

I chiarimenti Inps riguardano la certificazione tecnica Inail, la documentazione dal datore di lavoro, strutture territoriali Inps e comunicazioni in accordo con Inail, le scadenze del 30 settembre 2021.

Questo l’indice della circolare:

  • “Beneficio previdenziale per i lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario ai sensi dell’articolo 1, comma 277, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
  • Modifiche al procedimento per l’accertamento del diritto al beneficio previdenziale. Indicazioni per le Strutture territoriali;
  • Monitoraggio delle domande e graduatoria degli ammessi al beneficio;
  • Soggetti esonerati dalle operazioni di monitoraggio”.

Fonte: Inps

Violenza sul lavoro : ratificata la Convenzione Ilo 190

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.20 del 26 gennaio 2021 la Legge 15 gennaio 2021, n. 4 Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull’eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 nel corso della 108ª sessione della Conferenza generale della medesima Organizzazione.

La legge autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare la Convenzione ILO 190 approvata dall’Organizzazione internazionale del lavoro il 21 giugno 2019, autorizzandone la piena esecuzione nell’ordinamento italiano dal momento della sua entrata in vigore. La legge di ratifica appena approvata sarà in vigore invece dal 27 gennaio 2021.

La Convenzione ha l’obiettivo della protezione di ogni lavoratore di ogni tipologia e settore e il contrasto alla violenza che si verifichi “in occasione di lavoro, in connessione con il lavoro o che scaturiscano dal lavoro”.

Ratificando la convenzione gli Stati Membri Ilo sono tenuti ad adottare leggi che garantiscano il diritto alla parità e alla non discriminazione, a proibire la violenza e le molestie sul lavoro, a promuovere interventi contro la violenza e inclusivi che abbiano il fine ultimo di includere (articolo 4 della Convenzione 190):

“a) il divieto di violenza e molestie ai sensi di legge;

b) la garanzia che le politiche pertinenti contemplino misure per l’eliminazione della violenza e delle molestie;

c) l’adozione di una strategia globale che preveda l’attuazione di misure di prevenzione e contrasto alla violenza e alle molestie;

d) l’istituzione o il rafforzamento dei meccanismi per l’applicazione e il monitoraggio;

e) la garanzia per le vittime di poter accedere a meccanismi di ricorso e di risarcimento, come pure di sostegno;

f) l’istituzione di misure sanzionatorie;

g) lo sviluppo di strumenti, misure di orientamento, attività educative e formative e la promozione di iniziative di sensibilizzazione secondo modalita’ accessibili e adeguate;

h) la garanzia di meccanismi di ispezione e di indagine efficaci per i casi di violenza e di molestie, ivi compreso attraverso gli ispettorati del lavoro o altri organismi competenti”.

“Articolo 8. Ciascun Membro dovrà assumere misure adeguate atte a prevenire la violenza e le molestie nel mondo del lavoro, ivi compreso:

a) il riconoscimento del ruolo determinante delle autorità pubbliche con riferimento ai lavoratori dell’economia informale;

b) l’identificazione, in consultazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate, nonché attraverso altre modalità, dei settori o delle professioni e delle modalità di lavoro in cui i lavoratori e altri soggetti interessati risultino maggiormente piu’ esposti alla violenza e alle molestie;

c) l’adozione di misure che garantiscano una protezione efficace di tali soggetti”.

Dovrà favorire provvedimenti per i datori di lavoro; che permettano alla persona di adire vie legali e avanzare richieste di risarcimento; per orientamento e formazione.

“Articolo 11. In consultazione con le organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori, ciascun Membro è tenuto ad adoperarsi al fine di garantire che:

a) la violenza e le molestie nel mondo del lavoro siano oggetto delle politiche nazionali pertinenti, come quelle in materia di salute e sicurezza, parità e non discriminazione sul lavoro, nonché quelle in materia di migrazione;

b) siano messi a disposizione dei datori di lavoro, dei lavoratori e delle rispettive organizzazioni, come pure delle autorità competenti, misure di orientamento, risorse, formazione o altri strumenti, in formati accessibili a seconda dei casi, sui temi della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro, ivi comprese la violenza e le molestie di genere;

c) vengano attuate iniziative in materia, tra cui campagne di sensibilizzazione”.

Gli interventi negli ordinamenti nazionali dovranno essere attuati attraverso leggi, regolamenti, contratti collettivi, adeguamento della normativa esistente in materia salute e sicurezza sul lavoro.

L’entrata in vigore generale della Convenzione, che è stata fissata a dodici mesi dalla ratifica di due Stati Membri, dovrebbe esserci a giugno 2021, data la ratifica di Fiji avvenuta a giugno 2020 successiva a quella dell’Uruguay.

Fonte: Legge 15 gennaio 2021 n.4 GU n.20 del 26 gennaio 2021

Infortunio malattia industria e agricoltura: prestazioni economiche

Segnalata dal Ministero del Lavoro con nota dell’8 gennaio 2021 la circolare Inail del 30 dicembre 2020 n.49 che riporta nuove indicazioni sulle Prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale: settore industria, compreso il settore marittimo, agricoltura. Rivalutazione annuale con decorrenza 1° luglio 2020.

La circolare riguarda quanto approvato da Inail con determina del 25 giugno 2020, n. 32 e con i decreti ministeriali n. 91 e 92 del 3 agosto 2020.

Include indicazioni per prima liquidazione e riliquidazione di:

rendite inabilità permanente industria, marittimo, agricoltura;

assegno una tantum in caso di morte industria e agricoltura;

indennità giornaliera inabilità agricoltura;

integrazione rendita;

assegno assistenza personale;

assegno continuativo industria e agricoltura.

Le informazioni riguardano infine i casi di rettifica per errore; indagine anagrafica e aggiornamento valori capitali surroga e regresso.

Fonte : Ministero Lavoro

Pneumatici fuori uso: Direttiva Ministero Ambiente

Pubblicata dal Ministero dell’Ambiente una direttiva sulla raccolta degli pneumatici fuori uso, per contrastare accumuli irregolari, roghi, per tutela della salute e dell’ambiente, prassi omegenee sul piano nazionale.

La direttiva prevede oltre agli abituali obiettivi di gestione degli interessati:

raccolta oltre il 15% per gestioni con immesso superiore alle 200 tonnellate, tramite contributo rideterminato nuove quantità;

fino al 20% per quantità da raccogliere superiori alle quantità determinate dal decreto ministeriale 182/19;

obbligo di indicare da parte di gommisti le quantità ritirate dai punti di generazione, pneumatici immessi e contributi della vendita.

FONTE: Ministero Ambiente

Documento tecnico prevenzione agenti infettivi gruppo 3 in sanità: INAIL

Misure di sicurezza per gli agenti infettivi del gruppo 3 nelle attività sanitarie. Questo il nuovo documento tecnico Inail con indicazioni per la prevenzione e la progettazione delle misure necessarie negli ambienti sanitari, per la tutela di operatori e utenti.

La scheda dopo aver raccolto la normativa riassume in paragrafi dedicati gli interventi necessari alla prevenzione, all’organizzazione di spazi e strumenti, le azioni di disinfezione, i Dpi.

Primo riferimento è il Testo Unico sicurezza sul lavoro e il recepimento al titolo X della Direttiva 2000/54 CE. La classificazione nei gruppi 3 e 3** di agenti biologici come Mycobacterium tuberculosis, Rickettsia typhi, Yersinia pestis, Epatite B, Hiv, e quindi SARS-Cov-2 inserito nell’allegato XLVI gruppo 3 dall’art. 4 del Decreto 7 ottobre 2020 n. 125, in attuazione della direttiva UE 2020/739.

“Un esempio di caratterizzazione tecnica delle misure di sicurezza di tipo collettivo e dei DPI è stato descritto nel Documento del Ministero della Salute “Documento tecnico sulle misure di protezione per la tutela della salute nelle operazioni di trasporto e gestione extraospedaliera di pazienti infetti o potenzialmente infetti da agenti biologici di classe IV” prot. 003584 – 07/12/2015 – DGPRE – P, prodotto per il virus Ebola, ma estensibile, per contenuti, anche agli agenti infettivi del gruppo 3 del d.lgs. 81/2008″.

La scheda riporta misure di sicurezza collettive; aree di osservazione di pazienti con conseguenti necessità di aree in depressione, ricambio d’aria o apparecchiature per il trattamento immediato dell’aria contaminata; disinfezione. Cappe a flusso laminare; la protezione delle ferite da taglio e punta e quanto previsto dal Titolo X Bis del TU e dalla Direttiva 2010/32/UE.

I Dpi per occhi, mani, piedi, corpo, vie respiratorie.

“L’attività di disinfezione è essenziale negli ambienti dedicati all’osservazione del soggetto potenzialmente infetto, all’assistenza sanitaria e terapeutica di varia tipologia. In tal senso è doverosa un’appropriata disinfezione delle superfi ci ambientali e delle superfi ci dei dispositivi medici, apparecchiature, strumenti ecc., attraverso processi per aerosolizzazione, che possono essere considerate adeguate misure di tutela della salute in accordo al d.lgs. 81/2008, al d.lgs. 46/97, e al nuovo Regolamento (UE) 2017/745“.

Fonte: Inail