Obbligo corso Addetto al primo soccorso, e aggiornamento.

Il Datore di Lavoro ha l’obbligo di designare le persone incaricate della gestione dell’emergenza aziendale, in materia di antincendio e di Primo Soccorso. Il Testo Unico sulla Sicurezza sottolinea in modo significativo la differenza tra Pronto Soccorso (l’insieme delle tecniche mediche, chirurgiche e farmaceutiche che vengono messe in atto da personale medico qualificato.) e Primo Soccorso, indicando che per quest’ultimo si intende “l’insieme degli atti che personale non medico può mettere in atto in attesa dell’arrivo di personale più qualificato”.

La normativa di riferimento per quanto riguarda l’organizzazione del primo soccorso aziendale è il DM 388 del 15 luglio 2003, pubblicato in GU n. 27 del 3 febbraio 2004. Il DM 388/03 classifica le aziende in tre gruppi, in relazione all’organizzazione del Primo Soccorso, in considerazione della tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio presenti. Al gruppo A appartengono le aziende a rischio alto, al gruppo B le aziende a rischio medio con più di tre lavoratori e al gruppo C le aziende a rischio basso con meno di tre lavoratori.

Con l’articolo 3 e gli allegati 3 e 4 del DM 388/03, vengono definiti i contenuti minimi e le durate dei corsi di formazione e di aggiornamento rispettivamente per le diverse categorie di aziende. Il corso di formazione per gli addetti al primo soccorso aziendale per le aziende a rischio alto (gruppo A), deve avere una durata minima di 16 ore con contenuti anche pratici relativi alle tecniche di intervento in medicina di emergenza. I corsi di formazione per le aziende appartenenti ai gruppi B e C devono avere una durata minima di 12 ore. È inoltre previsto l’aggiornamento obbligatorio per tutti i gruppi di rischio, con frequenza almeno triennale, della durata di 6 ore per le aziende ad alto rischio e di 4 ore per le aziende a rischio medio e basso.

La designazione degli addetti è un obbligo sanzionabile per il Datore di Lavoro e non può essere rifiutata se non per giustificato motivo (art 43, comma 3, D.Lgs. 81/2008). Il numero dei lavoratori designati alla gestione del primo soccorso deve essere valutato in considerazione della natura dell’azienda, del numero dei dipendenti e della dislocazione geografica sul territorio, in modo da garantire l’efficacia dell’intervento in ogni situazione lavorativa.

La formazione del lavoratore art.37 del d.lgs.81/2008

Secondo quanto previsto dall’articolo 37 del D.Lgs 81/2008, che rimanda ad Accordi tra Stato e Regioni in materia di disciplina dei percorsi formativi, tutti i Datori di Lavoro, pubblici e privati indipendentemente dalla natura e dalla dimensione dell’azienda, sono tenuti ad assicurare ai propri dipendenti percorsi formativi congruenti con i rischi presenti sui luoghi di lavoro.

I corsi devono essere progettati in modo da consentire ai lavoratori di acquisire le conoscenze indispensabili per la gestione degli aspetti della sicurezza in azienda e per renderli consapevoli dei pericoli presenti sul luogo di lavoro, in relazione diretta con la mansione svolta, al fine di poter applicare le misure di prevenzione e protezione.

La normativa prevede l’obbligo di frequentare programmi di formazione generale per i lavoratori, con contenuti rivolti a creare le corrette competenze trasversali in materia di organizzazione aziendale interna, di responsabilità in caso di incidente e di consapevolezza del proprio ruolo all’interno del sistema di prevenzione e protezione aziendale.

Successivamente i lavoratori devono frequentare programmi formativi orientati a creare la consapevolezza sui rischi specifici conseguenti delle proprie mansioni e delle derivanti misure di reazione e tutela.

La figura essenziale : formatore per la sicurezza sul lavoro.

Il Decreto del 6 marzo 2013 in attuazione dell’art.6 comma 8, m-bis del D.Lgs. 81/08, definisce i requisiti formativi minimi che devono essere posseduti dai formatori per la sicurezza, individuando modalità e contenuti dei percorsi formativi abilitanti all’esercizio della professione.

La normativa prevede l’acquisizione di crediti formativi necessari per mantenere l’abilitazione, per tutti i soggetti operanti nel mondo della sicurezza, e quindi anche per i formatori per i quali la periodicità dell’aggiornamento è almeno triennale. Il prerequisito indispensabile per poter essere abilitato alla formazione in materia di sicurezza è il possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado, non richiesto solo per i datori di lavoro che effettuano formazione nella propria azienda. Inoltre, devono essere soddisfatti altri requisiti in alternativa, che prevedono anche la frequentazione di un corso di formazione di base con esame finale della durata minima di 24 ore.

In merito alle modalità con cui è possibile svolgere gli aggiornamenti per i docenti formatori, sono intervenuti  nel tempo tre interpelli: n.21/2014, 02/2015 e 09/2015 del 02 novembre 2015.

Nota Inail,gli indennizzi per danno biologico in capitale, aumento del 40%.

È stato approvato dalla Corte dei Conti il decreto del Ministero del Lavoro n.45 del 23 aprile 2019 riguardante l’approvazione della nuova tabella degli indennizzi per danno biologico in capitale per il 2019-2021.

Si tratta dell’approvazione del decreto che dopo la Determina del Presidente Inail n. 2 del 9 gennaio 2019 ha aumentato gli importi per gli indennizzi per danno biologico di circa il 40%. Per infortuni sul lavoro o malattia professionale con menomazione accertata tra il 6% e il 15%.

La rivalutazione è in vigore dal 1° gennaio 2019, e assorbe le precedenti del 2008 e del 2014 e la rivalutazione annuale automatica in vigore da luglio 2016.

Questa la tabella, allegata alla determina del gennaio 2019.

Equiparate le prestazioni per donne e uomini.

Info: Inail, Corte dei conti approva nuova tabella danno biologico in capitale 

Maggio 2018 chiusa la prima fase del Bando Isi Inail 2018

Si è conclusa lo scorso 30 maggio la prima fase del bando Isi Inail 2018 che assegna incentivi per interventi aziendali sulla sicurezza sul lavoro. Più di 17mila progetti inseriti.

Alle ore 18.00 del 30 maggio le domande inserite e accettate, ovvero con soglia minima di ammissibilità raggiunta e pronte per il click day sono state più di 17mila.

La seconda fase è prevista per il 6 giugno. Sarà il giorno del download del codice identificativo e momento nel quale Inail comunicherà data e ora del click-day.

Il bando Inail Isi 2018 ha messo a disposizione 369.726.206 euro per interventi in azienda, suddivisi in cinque assi. Si tratta della nona edizione del bando, dal 2010 stanziati più di due miliardi.

Info: Inail, chiusa prima fase bando Isi 2018

Inail, opuscolo sui servizi di verifica attrezzature macchine e impianti

Guida ai servizi di verifica di attrezzature, macchine e impianti di più ampia pratica e interesse. Questo il nuovo opuscolo pubblicato da Inail con informazioni per datori di lavoro, installatori, noleggiatori, proprietari, utilizzatori e amministratori di condominio sulle attività di verifica svolte da Inail in via esclusiva e non, attribuite all’Istituto dalla legge.

Sette le attività trattate dalla guida, le maggiori nell’intero gruppo di pratiche di verifica. Sono:

  • Impianti di riscaldamento;
  • Impianti di messa a terra e impianti di protezione contro le scariche atmosferiche;
  • Recipienti di trasporto gas – bombole per GPL;
  • Idroestrattori, carrelli semoventi a braccio telescopico, piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne e ascensori e montacarichi da cantiere;
  • Apparecchi di sollevamento;
  • Ponti sospesi e macchine agricole raccoglifrutta;
  • Ponti sollevatori per veicoli.

Le attività sono analizzate attraverso schede di sintesi dei servizi, iter per la richiesta, tipologia di verifica (esami di progetto, prima verifica periodica, riconoscimento idoneità), i tariffari nazionali, i link di riferimento.

Le verifiche vengono svolte dalle Unità operative territoriali Inail o dal Dipartimento innovazioni tecnologiche per la sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici dell’Istituto. In via esclusiva o attraverso gli operatori abilitati.

Info: Inail, Guida ai servizi di verifica di attrezzature, macchine e impianti di più ampia pratica e interesse

Vigilanza benefici contributivi e normativi Legge 296/2006

Pubblicata dall’Ispettorato nazionale del lavoro la circolare n.7 del 6 maggio 2019 con chiarimenti sull’applicazione in sede di vigilanza di quanto disposto in merito a benefici normativi e contributivi dall’art. 1, comma 1175, Legge 296/2006.

Il comma sul quale vengono riportati chiarimenti è il seguente: ““a decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”. Il tema è stato già trattato dall’Ispettorato con la circolare n.3/2018 sulla “mancata applicazione dei contratti collettivi sottoscritti da organizzazioni
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale – attività di vigilanza”.

L’Ispettorato chiarisce che ai fini della verifica del beneficio debba essere considerato il trattamento economico/normativo garantito ai lavoratori, non l’applicazione del contratto sottoscritto dalle organizzazioni sindacali più rappresentative: “si ritiene che anche il datore di lavoro che si obblighi a corrispondere ai lavoratori dei trattamenti economici e normativi equivalenti o superiori a quelli previsti da tali contratti, possa legittimamente fruire dei benefici normativi e contributivi indicati dall’art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006″. A prescindere dal contratto collettivo o dalla sua formale indicazione in sede di assunzione.

In ogni caso lo scostamento da quanto previsto dai contratti collettivi causerà la perdita del beneficio.

Info: circolare n.7 del 6 maggio 2019

In Gazzetta la legge istituzione e disciplina Rete nazionale registri tumori

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.81 del 5 aprile 2019 la Legge 22 marzo 2019, n. 29 Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione. Legge che uniforma i registri dei tumori e i sistemi di sorveglianza di regioni e province autonome che devono provvedere ad aggiornare le proprie attività entro 180 giorni dall’entrata in vigore (20 aprile 2019) del provvedimento.

Obiettivo della Rete è il coordinamento e la standardizzazione delle attività di raccolta dati e validazione degli studi epidemiologici, prevenzione primaria e secondaria, diagnosi cura e programmazione sanitaria, controllo e studio, sorveglianza epidemiologica, semplificazione dello scambio di dati, ricerca scientifica e monitoraggio dei fattori di rischio professionale. Articolo 1 comma 1 “m) monitoraggio dei fattori di rischio di origine professionale, anche attraverso forme di connessione e di scambio di dati con i sistemi informativi esistenti, con particolare riferimento al Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, disciplinato dal regolamento di cui al Decreto dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute 25 maggio 2016, n. 183“.

La legge prevede l’istituzione con decreto del Ministero della Salute entro dodici mesi, di un regolamento sui dati, sul trattamento e sull’accesso. Le Regioni e Province assicureranno i flussi entro il 30 aprile dell’anno successivo all’entrata in vigore del regolamento citato. Prevista la possibilità per il Ministero della Salute di stipulare accordi, sentito il garante della Privacy, per la collaborazione gratuita con università, centri di ricerca pubblici e privati, con enti e associazioni scientifiche e con enti del terzo settore.

Entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge dovrà essere istituito il referto epidemiologico, ovvero del “dato aggregato o macrodato corrispondente alla valutazione dello stato di salute complessivo di una comunità che si ottiene da un esame epidemiologico delle principali informazioni relative a tutti i malati e a tutti gli eventi sanitari di una popolazione in uno specifico ambito temporale e in un ambito territoriale circoscritto o a livello nazionale, attraverso la valutazione dell’incidenza delle malattie, del numero e delle cause dei decessi, come rilevabili dalle schede di dimissione ospedaliera e dalle cartelle cliniche, al fine di individuare la diffusione e l’andamento di specifiche patologie e identificare eventuali criticità di origine ambientale, professionale o socio-sanitaria”.

Il conferimento dei dati sarà un adempimento LEA. Relazione del Ministero della Salute alle Camere entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge e quindi entro il 30 settembre di ogni anno.

Info: Decreto 22 marzo 2019 n.29 GU n.81 del 5 aprile 2019

Revisione tariffe Inail, decreti approvati dalla Corte dei Conti

Sono stati registrati dalla Corte dei Conti i decreti del Ministero del Lavoro e del Ministero dell’Economia sull’approvazione del nuovo sistema tariffario proposto da Inail.

Inail riassume in un recente post le novità previste, elencando i testi dei tre decreti e i video tutorial.

Le novità:

  • oscillazione tasso medio calcolata anche sulla gravità degli infortuni;
  • conferma della riduzione dei premi per interventi di prevenzione;
  • la razionalizzazione delle voci di tariffa;
  • – 32,72% sui tassi medi nazionali;
  • +500 milioni taglio dell’onere finanziario sulle imprese che arriva a 1,7 miliardi;
  • possibilità di introdurre in futuro nuove tariffe e monitoraggio del piano dopo un triennio.

I tre decreti: Industria Artigianato TerziarioNavigazione; premi speciali unitari artigiani.

Il video informativo “Revisione tariffe dei premi Inail”.

Info: nota su Corte dei Conti, riepilogo decreti e video

Documento di programmazione della vigilanza per il 2019

Pubblicato dall’ispettorato nazionale del lavoro il Documento di programmazione della vigilanza per il 2019, documento sulle verifiche da effettuare nell’anno corrente in materia lavoro, assicurazioni sociali obbligatorie e salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Come si legge dalla premessa firmata dal capo dell’Ispettorato Leonardo Alestra le attività saranno indirizzate al presidio del territorio, alla prossimità al mondo del lavoro per verificare il rispetto dei “diritti fondamentali dei lavoratori, della legalità e della adeguatezza delle condizioni di lavoro”. Obiettivi della vigilanza: norme, Decreto dignità, Reddito di cittadinanza, lavoro nero, caporalato interposizione illecita di manodopera, dumping sociale.

Una tabella posta al termine del documento riassume la quantità di imprese che si prevede di controllare: 147.445. Per le seguenti tipologie di vigilanza: lavoristica 94.180; salute e sicurezza 17.000; previdenziale 18.000; assicurativa 18.265.

Accanto alla vigilanza continueranno le attività di prevenzione e promozione con incontri informativi e di aggiornamento. Al termine del 2019 dovranno essere stati realizzati circa 400 appuntamenti.

Info: Programmazione attività di vigilanza 2019