Nuove linee guida sicurezza attività educative informali e ricreative  

Con ordinanza del 21 maggio 2021 del Ministero della Salute e del Ministero per le Pari opportunità e la Famiglia è stato pubblicato l’aggiornamento del 21 maggio 2021 del documento di riferimento per centri estivi e attività non formative.

Le linee guida sono adottate ai sensi dell’articolo 12 del Decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, sono state validate dal Comitato tecnico scientifico il 18 maggio 2021 e sostituiscono integralmente le precedenti in allegato 8 del Dpcm 2 marzo 2021 derivanti dall’allegato 8 del Dpcm 17 maggio 2020.

L’ordinanza 21 maggio 2021 è stata pubblicata dal Ministero delle Pari opportunità ed è prossima alla Gazzetta Ufficiale.

I soggetti interessati sono:

  • centri estivi;
  • servizi socioeducativi;
  • centri educativi e ricreativi minori;
  • attività di comunità;
  • attività residenziali;
  • gioco libero e ludotech;
  • scuole di danza musica lingua,non formazione professionale;
  • attività nei musei;
  • attività per genitori e tutori per bambini fino a 6 anni;
  • nidi micronidi e sezioni primavera;
  • nidi familiari tagesmutter;
  • attività all’aperto.

Questo l’indice del documento:

  1. “Apertura regolamentata di parchi, giardini pubblici e di aree gioco per minori;
  2. Attività educative non formali e informali, e ricreative volte al benessere dei minori:
  • (Indicazioni sull’organizzazione degli spazi;
    Indicazioni sul rapporto tra minori accolti e spazio disponibile;
    Indicazioni per la protezione e controllo dell’infezione;
  • Attività con neonati o bambini in età da 0 a 3 anni;
  • Previsioni sulla segnaletica e messaggi educativi per la prevenzione del contagio;
  • Utilizzo delle mascherine;
  • Sicurezza durante visite, escursioni e gite;
  • Garantire la sicurezza del pernottamento;
  • Sicurezza dei pasti;
  • Pulizia e igiene degli ambienti;
  • Previsione di scorte adeguate;
  • Risposta a eventuali casi sospetti e casi confermati di COVID-19;
  • Elementi di informazione per gli operatori, educatori e animatori, anche volontari;
  • Indicazioni per la programmazione delle attività;
  • Indicazioni sull’accesso quotidiano e le modalità di accompagnamento e ritiro dei minori;
  • Indicazioni sui protocolli di accoglienza;
  • Protocollo per le verifiche giornaliere in caso di pernotto, successive al primo ingresso;
  • Indicazioni generali;
  • Attestazione di guarigione clinica e nulla osta al rientro in comunità;
  • Attenzioni speciali per i minori, gli operatori, educatori e animatori, anche volontari, con disabilità, in situazioni di fragilità o appartenenti a minoranze”.

FONTE: Ministero della Salute

Cronici sul lavoro: nuovo studio Eu-Osha sui Dms

Attraverso un nuovo post inerente la campagna Ambienti di lavoro sani e sicuri 2020-2022 Eu-Osha torna a segnalare pubblicazioni e ricerche sui Disturbi muscolo scheletrici sul lavoro.

Questa volta l’Agenzia europea si occupa di DMS cronici, anche in relazione all’invecchiamento della popolazione lavorativa. Lo fa con il documento:
Lavorare con DMS cronici – Indicazioni pratiche efficaci. Affiancato dall’Analisi di studi di casi sul lavoro con disturbi muscoloscheletrici cronici.

Buone prassi, pianificazione del rientro al lavoro, comunicazione tra le parti, studio di otto casi , innovazione e possibili errori.

Fonte: Eu-Osha, Dms cronici

Messaggio Inps del 23 aprile: quarantena, lavoratori fragili

Pubblicato da Inps il messaggio n.1667 del 23 aprile 2021 Tutele di cui all’articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per i lavoratori dipendenti del settore privato aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia e per i lavoratori “fragili”. Novità introdotte dal decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41. Chiarimenti operativi.

I chiarimenti riguardano quanto previsto dal Decreto Sostegni in materia intervenuto sulla Legge di Bilancio.

Per quanto concerne la tutela dei lavoratori fragili estesa al 30 giugno 2021, Inps comunica che “il riconoscimento della tutela ai lavoratori “fragili” del settore privato assicurati per la malattia, dal 17 marzo 2020 al 31 dicembre 2020 e dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, compatibilmente con la disponibilità e nei limiti delle risorse finanziarie assegnate, secondo la specifica disciplina di riferimento per la categoria lavorativa e il settore di appartenenza”.

Quarantena:

I chiarimenti riguardano la gestione dei certificati 2020 giacenti. Per questi Inps indica che le istanze potranno essere riconosciute con certificato attestante la quarantena anche in caso di assenza di indicazione del provvedimento dell’operatore di sanità pubblica.

Limiti di spesa. 663,1 milioni all’articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020 282,1 milioni di euro per i lavorati fragili. Per quanto riguarda le ulteriori tutele dell’articolo 26 per il 2021 in attesa di eventuali nuovi finanziamenti “la malattia sarà comunque tutelata secondo gli strumenti ordinari previsti dall’ordinamento.”

Fonte: Inps

Circolare Inps: Congedo padri lavoratori dipendenti 2021

Pubblicata da Inps la circolare n.42 dell’11 marzo 2021 sulle disposizioni correnti in merito al congedo obbligatorio dei padri lavoratori dipendenti, come disposto dalla Legge di Bilancio 2021.

La circolare riassume le disposizioni in merito introdotte dall’articolo 1, comma 363, lettera a), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero:

Prevista la possibilità di un ulteriore giorno di congedo facoltativo per il padre dipendente in accordo e sostituzione della madre.

Restano sette i giorni per le nascite e adozioni avvenute nel 2020 anche nel caso in cui il congedo dovesse ricadere nei primi mesi del 2021.

Le note con le indicazioni operative:

FONTE: Inps

Nuovo regolamento trasparenza valutazioni catena alimentare: EFSA

Il Ministero della Salute, Focal Point italiano dell’EFSA informa sulle novità in merito alla trasparenza nelle valutazioni sul rischio nella catena alimentare che dovrà seguire l’Agenzia europea a partire dal 27 marzo 2021.

Le nuove misure sono state introdotte dal Regolamento UE 2019/1381 del 20 giugno 2019 relativo alla trasparenza e alla sostenibilità dell’analisi del rischio dell’Unione nella filiera alimentare, e che modifica i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 1829/2003, (CE) n. 1831/2003, (CE) n. 2065/2003, (CE) n. 1935/2004, (CE) n. 1331/2008, (CE) n. 1107/2009, (UE) 2015/2283 e la

direttiva 2001/18/CE.

Così Efsa sul suo sito in merito al nuovo regolamento: “Scopo del nuovo regolamento è quello di aumentare la trasparenza nella valutazione dei rischi inerenti alla filiera alimentare; rafforzare l’affidabilità, l’obiettività e l’indipendenza degli studi scientifici presentati all’EFSA e rafforzare la struttura organizzativa dell’EFSA per garantire la sostenibilità a lungo termine dell’Autorità”.

EFSA pubblicherà guide e riferimenti per gli stakeholders e terrà sessioni informative. I documenti ora disponibili:

Regolamento per la trasparenza: disposizioni pratiche.

Trattamento delle richieste di accesso a documenti.

Il Focal point italiano.

Fonte: Ministero Salute

Pneumatici fuori uso: Direttiva Ministero Ambiente

Pubblicata dal Ministero dell’Ambiente una direttiva sulla raccolta degli pneumatici fuori uso, per contrastare accumuli irregolari, roghi, per tutela della salute e dell’ambiente, prassi omegenee sul piano nazionale.

La direttiva prevede oltre agli abituali obiettivi di gestione degli interessati:

raccolta oltre il 15% per gestioni con immesso superiore alle 200 tonnellate, tramite contributo rideterminato nuove quantità;

fino al 20% per quantità da raccogliere superiori alle quantità determinate dal decreto ministeriale 182/19;

obbligo di indicare da parte di gommisti le quantità ritirate dai punti di generazione, pneumatici immessi e contributi della vendita.

FONTE: Ministero Ambiente

Decreto legislativo n.122/2020

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.229 del 15 settembre 2020 il Decreto legislativo 15 settembre 2020, n. 122 Attuazione della direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 giugno 2018, recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi. In vigore dal 30 settembre 2020. Non si applica al trasporto su strada.

Le disposizioni sono raccolte da una nota del Ministero del Lavoro, vanno a modificare il Decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136.

La prima novità riguarda il campo di applicazione del citato decreto, che per effetto del nuovo commas 2-bis ora riguarda anche:

“Il presente decreto si applica alle agenzie di somministrazione di lavoro stabilite in uno Stato membro diverso dall’Italia che distaccano presso un’impresa utilizzatrice con sede nel medesimo o in un altro Stato membro uno o piu’ lavoratori da tale ultima impresa inviati, nell’ambito di una prestazione transnazionale di servizi, diversa dalla somministrazione, presso una propria unita’ produttiva o altra impresa, anche appartenente allo stesso gruppo, che ha sede in Italia; in tal caso i lavoratori sono considerati distaccati in Italia dall’agenzia di somministrazione con la quale intercorre il rapporto di lavoro.

Il presente decreto si applica altresi’ alle agenzie di somministrazione di lavoro stabilite in uno Stato membro diverso dall’Italia che distaccano presso un’impresa utilizzatrice che ha la propria sede o unita’ produttiva in Italia, uno o piu’ lavoratori da tale ultima impresa inviati, nell’ambito di una prestazione transnazionale di servizi, diversa dalla somministrazione, nel territorio di un altro Stato membro, diverso da quello in cui ha sede l’agenzia di somministrazione; anche in questo caso il lavoratore e’ considerato distaccato dall’agenzia di somministrazione con la quale intercorre il rapporto di lavoro”.

Per quanto riguarda le condizioni di lavoro le norme previste vengono ora elencate nel nuovo comma 1 dell’articolo 4, dopo il quale viene aggiunto anche il comma 1-bis: «1-bis Sono considerate parte della retribuzione le indennita’ riconosciute al lavoratore per il distacco che non sono
versate a titolo di rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio effettivamente sostenute a causa del distacco. Dette indennita’ sono rimborsate dal datore di lavoro al lavoratore distaccato secondo quanto previsto dalla disciplina che regola il rapporto di lavoro nel Paese di stabilimento dell’impresa distaccante. Se tale disciplina non stabilisce se taluni elementi delle indennita’ riconosciute al lavoratore per il distacco sono versati a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute a causa del distacco stesso o se fanno parte della retribuzione l’intera indennita’ e’ considerata versata a titolo di rimborso delle spese sostenute”.

Quindi introdotto il comma 4 -bis, sul distacco di lunga durata, superiore ai dodici mesi (e con notifica motivata al Ministero anche fino a diciotto mesi) dover per il lavoratore si applicano tutte le condizioni di lavoro e di occupazione previste in Italia da disposizioni normative ad eccezione di quelle riguardanti:

“a) le procedure e le condizioni per la conclusione e la cessazione del contratto di lavoro;
b) le clausole di non concorrenza;
c) la previdenza integrativa di categoria”.

La durata del distacco per la stesse mansioni nello stesso luogo è calcolata anche dalla somma del lavoro di più lavoratori distaccati.

La legge riporta quindi disposizioni sanzionatorie, informazioni da inviare all’Ispettorato nazionale del lavoro, obblighi informativi:

“L’impresa utilizzatrice che ha sede in Italia, presso la quale sono distaccati
lavoratori ai sensi dell’articolo 1, commi 2 e 2-bis, primo periodo, e’ tenuta a informare l’agenzia di somministrazione distaccante delle condizioni di lavoro e di occupazione che trovano applicazione, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, ai lavoratori distaccati”. Copia dell’informativa da mantenere per due anni.

Fonte: : Gazzetta Ufficiale

Attività da remoto: Inl

L’Ispettorato nazionale del lavoro ha rilasciato la circolare n.4 del 25 settembre 2020 sulle attività degli ispettori che sarà possibile effettuare da remoto prevista dal decreto direttoriale del 22 settembre 2020.

Art. 12 bis, d.l. n. 76/2020 introdotto dalla Legge di conversione n. 120/2020 – Procedure amministrative o conciliative di competenza dell’Ispettorato nazionale del lavoro da effettuare attraverso strumenti di comunicazione da remoto.

Prima delle istruttorie da remoto la circolare affronta il tema dei provvedimenti soggetti al silenzio accoglimento, indicando i casi per i quali dal 15 settembre questi “si intendono rilasciati decorsi 15 giorni dalla relativa istanza”, ai sensi del d.l. n. 76/2020. A condizione che venga inserita nella stessa istanza ogni informazione prevista.

“Nella apposita sezione del sito istituzionale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, è stata a tal fine aggiornata la modulistica relativa alle istanze autorizzatorie di cui trattasi. Sebbene non ne sia obbligatorio l’uso, tale modulistica va comunque tenuta a riferimento per la necessaria verifica della conformità dei contenuti anche delle istanze presentate in forma libera”.

I casi ammessi, secondo il comma 1 dell’articolo 12 sono: impiego minori in mansioni culturali, sportive, pubblicità, spettacolo; frazionamento riposo addetto pubblici spettacoli; altri provvedimenti disposti dal Direttore dell’Ispettorato.

Le istruttorie amministrative da remoto vengono indicate dal comma 2 dell’articolo 12. Ricordiamo gli ambiti per i quali possono essere attivate secondo il decreto direttoriale n.56 del 22 settembre:

  • “attività conciliativa ai sensi dell’art. 410 c.p.c., degli artt. 11 e 12 del d.lgs. n. 124/2004;
  • audizioni ai sensi dell’art. 18 della L. n. 689/1981;
  • attività certificativa ai sensi degli artt. 75 e ss. del d.lgs. n. 276/2003;
  • istruttoria rinnovo contratti a tempo determinato ai sensi dell’art. 19, comma 3, d.lgs. n. 81/2015;
  • audizioni nell’ambito dell’attività di vigilanza ad esclusione degli accertamenti concernenti profili di rilevanza penale”.

La circolare descrive le modalità di svolgimento dell’incontro online, l’applicativo da utilizzare, l’invio dell’invito e la documentazione necessaria da corrispondere.

L’invito avverrà su email e conterrà data e ora, termini per l’adesione, la documentazione da inviare entro sette giorni; indicazioni sulla semplificazione nella verbalizzazione attraverso il funzionario; divieto di registrazione.

Concordato l’incontro si procederà all’invio all’utente del link, da aprire con applicativo Microsoft Teams. “Il funzionario procedente provvede alla verbalizzazione dando atto: delle modalità di partecipazione “da remoto”; dei consensi acquisiti dalla/e parte/i; della loro identificazione; della sottoscrizione, previa condivisione del testo attraverso l’attivazione della specifica funzione di Microsoft Teams (condivisione schermo); della consapevolezza, da parte dell’istante, che per disposizione di legge il verbale viene sottoscritto dal solo funzionario procedente e della circostanza che il verbale è trasmesso alla e-mail o p.e.c. indicata dal soggetto interessato”.

In allegato alla circolare è riportata l’informativa sul trattamento dei dati personali.

Fonte: Inl

Rapporto Ministero Salute 2018,Controlli fitosanitari negli alimenti

Da controllo ufficiale sui residui di prodotti fitosanitari negli alimenti, ecco i risultati in Italia per l’anno 2018.

Pubblicati dal Ministero della Salute i dati delle verifiche condotte nel 2018 su prodotti, importazioni, alimenti non processati, bio, baby food.

Verificati nel 2018 oltre 12mila campioni. 0,8% le irregolarità, ovvero 96 i casi che hanno superato i limiti di fitosanitari presenti e consentiti dalla normativa corrente.

Media europea irregolarità 2,5%.

FONTE: Ministero Salute

X rapporto,Gli stranieri nel mercato del lavoro in Italia

XRapporto annuale – Gli stranieri nel mercato del lavoro in Italia. Questo il documento pubblicato dal Ministero del Lavoro e realizzato dalla Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione.

2,505 milioni gli stranieri occupati in italia nel 2019, ovvero il 10,7% del totale e in particolare nei settori Altri servizi collettivi e personali (dove sono il 36% degli addetti), Agricoltura (18,3% degli addetti), Alberghi e ristoranti (17,7%) e Costruzioni (17,6%). Occupato nel 2019 il 60,1% dei cittadini non comunitari e il 62,8% dei cittadini comunitari; 14% tasso di disoccupazione tra i cittadini UE e 13,8% tra i cittadini non UE.

87% degli occupati rientra tra i lavoratori dipendenti, in gran parte in profili esecutivi e 1,1% ha ruoli dirigenziali. 383.462 i titolari di impresa nati in Paesi extra UE, ovvero 12,2% del totale . Ditte individuali concentrate in maggioranza in Toscana (17,9%), Liguria (17,5%), Lombardia (17,3%) e Lazio (16,5%). 21,9% dei titolari sono donne.

“Il 35,9% delle donne italiane dichiara di prendersi cura di familiari, malati, disabili, anziani, ma tra le comunitarie il valore sale a 39,1% e tra le extra UE a 44,9% […] Tra le donne con bambini di 0-5 anni, fascia particolarmente problematica per gli impegni di cura, la maggior parte (56%) delle italiane usufruisce di servizi pubblici o privati per la gestione dei figli, la maggior parte delle comunitarie ed extra UE (56%) no”. Per costi elevati in gran parte. 48,9% le donne italiane occupate con figli in età prescolare, 32% donne comunitarie e 22,7% extra UE.

237 mila stranieri contattati almeno una volta dai Centri per l’impiego.

Giovani. Occupato il 42,7% tra gli stranieri comunitari, 37,8% extracomunitari e 31% italiani. Disoccupazione 24% extracomunitari, 22,4% italiani, UE 16,9%.

108.173 gli infortuni sul lavoro tra i cittadini nati all’estero (85,7% durante l’attività lavorativa) , 205 casi mortali. 3.919 le malattie professionali.

5,255 milioni i residenti stranieri in Italia, 8,7% della popolazione: prima dell’Italia Germania (10 milioni, 12,2%) e Regno Unito (6,171 milioni, pari al 9,3%), seguono l’Italia Francia (4,882 milioni, 7,3%) e Spagna (4,840 milioni, 10,3%).

FONTE: Ministero del Lavoro