Decreto condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili in GU

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.176 del 29 luglio 2022 il Decreto legislativo 27 giugno 2022, n. 104 Attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea. Questa la nota del Ministero del Lavoro del 1° agosto che ne riassume i termini.

Il decreto disciplina le informazioni e le comunicazioni obbligatorie tra aziende e lavoratore inerenti i rapporti e le condizioni di lavoro e di tutela. Ne riassumiamo in elenco i dettagli:

riguarda lavoro subordinato, somministrato, intermittente, collaborazione, personale e continuativa, coordinata e continuativa, prestazione occasionale, PA, per alcuni aspetti marittimi, pesca, domestici;

non riguarda lavoro autonomo non integrante collaborazione coordinata e continuativa, lavoro inferiore a tre ore a settimana per quattro settimane consecutive, rappresentanza commerciale, collaborazione impresa familiare, PA all’estero;

il datore di lavoro deve comunicare al lavoratore quanto previsto dal decreto;

deve comunicare al lavoratore identità delle parti, luogo di lavoro o luoghi diversi o libertà di determinare luogo di lavoro, sede datore lavoro, inquadramento livello qualifica tipologia mansione, identità imprese somministrazione, date, periodo di prova se previsto, diritto alla formazione, durata ferie e congedi, procedura recesso, orari e straordinari, condizioni di imprevedibilità, contratto collettivo, anche aziendale, enti e istituti contributi;

l’obbligo di informazione che riguarda anche i committenti, “è assolto mediante la consegna al lavoratore, all’atto dell’instaurazione del rapporto di lavoro e prima dell’inizio dell’attività lavorativa, alternativamente: a) del contratto individuale di lavoro redatto per iscritto; b) della copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro”;

le copie delle comunicazioni sono conservate con prova e rese accessibili al lavoratore;

il decreto prevede ulteriori obblighi informativi nel caso di utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati, quanto incidono sul lavoro, scopi e finalità, dati e parametri, misure di controllo, accuratezza, robustezza e cybersicurezza, previsto diritto di accesso ai dati del lavoratore con risposta entro trenta giorni;

lavoro all’estero “il datore di lavoro che distacca in uno Stato membro o in uno Stato terzo un lavoratore nell’ambito di una prestazione transnazionale di servizi, è tenuto a fornire allo stesso, per iscritto e prima della partenza, qualsiasi modifica degli elementi del rapporto di lavoro”;

previste norme per le comunicazioni riguardanti il lavoro intermittente e i contratti individuali;

prescrizioni minime per i rapporti di lavoro: prova non superiore a sei mesi, salvi periodi inferiori da CCNL, prova proporzionata alla durata del contratto a tempo determinato, no seconda prova con rinnovo di contratto, prolungata prova in corrispondenza dei periodi di assenza;

cumulo di impieghi: “fatto salvo l’obbligo previsto dall’articolo 2105 del codice civile, il datore di lavoro non può vietare al lavoratore lo svolgimento di altra attività lavorativa in orario al di fuori della programmazione dell’attività lavorativa concordata, né per tale motivo riservargli un trattamento meno favorevole. Il datore di lavoro può limitare o negare al lavoratore lo svolgimento di un altro e diverso rapporto di lavoro qualora sussista una delle seguenti condizioni:

a) un pregiudizio per la salute e la sicurezza, ivi compreso il rispetto della normativa in materia di durata dei riposi;

b) la necessità di garantire l’integrità del servizio pubblico;

c) il caso in cui la diversa e ulteriore attivita’ lavorativa sia in conflitto d’interessi con la principale, pur non violando il dovere di fedelta’ di cui all’articolo 2105 del codice civile. Resta ferma la disciplina di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165“;

misure sulla prevedibilità minima, articolo 10 norme sulle transizioni verso forme più prevedibili, richiesta può essere avanzata dal lavoratore dopo almeno sei mesi e periodo di prova, nuova richiesta dopo sei mesi dalla risposta negativa, domande per iscritto, per la seconda risposta “le persone fisiche in qualità di datori di lavoro o le imprese che occupano fino a cinquanta dipendenti possono rispondere in forma orale qualora la motivazione della risposta rimanga invariata rispetto alla precedente”;

formazione obbligatoria per la mansione considerata orario di lavoro e deve svolgersi se possibile durante lo stesso lavoro, non riguarda la formazione professionale a meno che non debba fornirla il lavoratore e “Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 36 e 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81“;

il capo IV del decreto riporta i dettagli delle misure di tutela, risoluzione rapida e ricorso, conciliazione, protezione da trattamento o conseguenze sfavorevoli, protezione contro il licenziamento o contro il recesso del committente e onere della prova;

il decreto si applica a tutti i rapporti di lavoro già instaurati al 1° agosto 2022, “il datore di lavoro o il committente, su richiesta scritta del lavoratore già assunto alla data del 1° agosto 2022, è tenuto a fornire, aggiornare o integrare entro sessanta giorni le informazioni previste”.

FONTE: Gazzetta Ufficiale

Dlgs 104/2022 condizioni lavoro trasparenti prevedibili, nota Inl 10 agosto

Pubblicata dall’Ispettorato nazionale del lavoro la circolare n.4 del 10 agosto 2022 con prime indicazioni sull’attuazione del D.Lgs. n. 104/2022 Attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo

e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea, Decreto Trasparenza, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 luglio 2022.

La circolare riporta chiarimenti rilasciati d’intesa con l’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Indica che “il decreto entra in vigore il 13 agosto p.v. e presenta un disallineamento temporale fra la data di emanazione e quella di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rende necessaria un’attività interpretativa delle disposizioni transitorie dell’art. 16, su cui ci si soffermerà infra”.

L’indice:

“Campo di applicazione;

Modalità di comunicazione delle informazioni;

Modifiche al D.Lgs. n. 152/1997 (Termini per la consegna delle informazioni, Ulteriori obblighi informativi, Trattamento sanzionatorio, Ulteriori obblighi informativi nel caso di utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati, Prestazione di lavoro all’estero, Modifiche degli elementi informativi);

Ulteriori disposizioni di diritto sostanziale;

Comportamenti ritorsivi del datore di lavoro;

Disposizione transitorie”.

FONTE: Ispettorato nazionale del lavoro

Decreto condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili in GU

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.176 del 29 luglio 2022 il Decreto legislativo 27 giugno 2022, n. 104 Attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea. Questa la nota del Ministero del Lavoro del 1° agosto che ne riassume i termini.

Il decreto disciplina le informazioni e le comunicazioni obbligatorie tra aziende e lavoratore inerenti i rapporti e le condizioni di lavoro e di tutela. Ne riassumiamo in elenco i dettagli:

riguarda lavoro subordinato, somministrato, intermittente, collaborazione, personale e continuativa, coordinata e continuativa, prestazione occasionale, PA, per alcuni aspetti marittimi, pesca, domestici;

non riguarda lavoro autonomo non integrante collaborazione coordinata e continuativa, lavoro inferiore a tre ore a settimana per quattro settimane consecutive, rappresentanza commerciale, collaborazione impresa familiare, PA all’estero;

il datore di lavoro deve comunicare al lavoratore quanto previsto dal decreto;

deve comunicare al lavoratore identità delle parti, luogo di lavoro o luoghi diversi o libertà di determinare luogo di lavoro, sede datore lavoro, inquadramento livello qualifica tipologia mansione, identità imprese somministrazione, date, periodo di prova se previsto, diritto alla formazione, durata ferie e congedi, procedura recesso, orari e straordinari, condizioni di imprevedibilità, contratto collettivo, anche aziendale, enti e istituti contributi;

l’obbligo di informazione che riguarda anche i committenti, “è assolto mediante la consegna al lavoratore, all’atto dell’instaurazione del rapporto di lavoro e prima dell’inizio dell’attività lavorativa, alternativamente: a) del contratto individuale di lavoro redatto per iscritto; b) della copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro”;

le copie delle comunicazioni sono conservate con prova e rese accessibili al lavoratore;

il decreto prevede ulteriori obblighi informativi nel caso di utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati, quanto incidono sul lavoro, scopi e finalità, dati e parametri, misure di controllo, accuratezza, robustezza e cybersicurezza, previsto diritto di accesso ai dati del lavoratore con risposta entro trenta giorni;

lavoro all’estero “il datore di lavoro che distacca in uno Stato membro o in uno Stato terzo un lavoratore nell’ambito di una prestazione transnazionale di servizi, è tenuto a fornire allo stesso, per iscritto e prima della partenza, qualsiasi modifica degli elementi del rapporto di lavoro”;

previste norme per le comunicazioni riguardanti il lavoro intermittente e i contratti individuali;

prescrizioni minime per i rapporti di lavoro: prova non superiore a sei mesi, salvi periodi inferiori da CCNL, prova proporzionata alla durata del contratto a tempo determinato, no seconda prova con rinnovo di contratto, prolungata prova in corrispondenza dei periodi di assenza;

cumulo di impieghi: “fatto salvo l’obbligo previsto dall’articolo 2105 del codice civile, il datore di lavoro non può vietare al lavoratore lo svolgimento di altra attività lavorativa in orario al di fuori della programmazione dell’attività lavorativa concordata, né per tale motivo riservargli un trattamento meno favorevole. Il datore di lavoro può limitare o negare al lavoratore lo svolgimento di un altro e diverso rapporto di lavoro qualora sussista una delle seguenti condizioni:

a) un pregiudizio per la salute e la sicurezza, ivi compreso il rispetto della normativa in materia di durata dei riposi;

b) la necessità di garantire l’integrità del servizio pubblico;

c) il caso in cui la diversa e ulteriore attivita’ lavorativa sia in conflitto d’interessi con la principale, pur non violando il dovere di fedelta’ di cui all’articolo 2105 del codice civile. Resta ferma la disciplina di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165“;

misure sulla prevedibilità minima, articolo 10 norme sulle transizioni verso forme più prevedibili, richiesta può essere avanzata dal lavoratore dopo almeno sei mesi e periodo di prova, nuova richiesta dopo sei mesi dalla risposta negativa, domande per iscritto, per la seconda risposta “le persone fisiche in qualità di datori di lavoro o le imprese che occupano fino a cinquanta dipendenti possono rispondere in forma orale qualora la motivazione della risposta rimanga invariata rispetto alla precedente”;

formazione obbligatoria per la mansione considerata orario di lavoro e deve svolgersi se possibile durante lo stesso lavoro, non riguarda la formazione professionale a meno che non debba fornirla il lavoratore e “Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 36 e 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81“;

il capo IV del decreto riporta i dettagli delle misure di tutela, risoluzione rapida e ricorso, conciliazione, protezione da trattamento o conseguenze sfavorevoli, protezione contro il licenziamento o contro il recesso del committente e onere della prova;

il decreto si applica a tutti i rapporti di lavoro già instaurati al 1° agosto 2022, “il datore di lavoro o il committente, su richiesta scritta del lavoratore già assunto alla data del 1° agosto 2022, è tenuto a fornire, aggiornare o integrare entro sessanta giorni le informazioni previste”.

FONTE: Gazzetta Ufficiale

Disciplina sanzionatoria applicazione Regolamento n. 528/2012 – Biocidi

Pubblicato dal Ministero della Salute e in Gazzetta Ufficiale il 29 novembre il Decreto legislativo 02/11/2021, n. 179 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi. In vigore dal 14 dicembre 2021 abrogando l’articolo 189 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174.

Il decreto riporta entità e applicazione delle sanzioni in merito alle disposizioni dei vari articoli del regolamento 2012 e in particolare per:

articolo 17 messa a disposizione sul mercato e uso;

articolo 27 immissione procedura di autorizzazione semplificata;

articolo 53 commercio parallelo;

articolo 56 ricerca e sviluppo biocida non autorizzato e principio non previsto;

articolo 58 immissione articoli trattati;

articolo 68 rendicontazione;

articolo 69 classificazione, imballaggio ed etichettatura;

articolo 72 pubblicità;

violazione misure provvisorie articolo 88;

articolo 95 accesso al fascicolo sul principio attivo;

articoli 65 e 47 controlli e notifica;

“immissione in commercio o produzione di presidi medico-chirurgici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392″.

Le sanzioni, per le differenti cause, variano da 500 a 5mila euro, fino all’arresto di tre mesi.

Sanzioni amministrative di competenza di Regioni e Province autonome

Fonte: Ministero della Salute

Regolamento n. 528/2012: Biocidi, disciplina sanzionatoria applicazione

Pubblicato dal Ministero della Salute e in Gazzetta Ufficiale il 29 novembre il Decreto legislativo 02/11/2021, n. 179 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi. In vigore dal 14 dicembre 2021 abrogando l’articolo 189 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174.

Il decreto riporta entità e applicazione delle sanzioni in merito alle disposizioni dei vari articoli del regolamento 2012 e in particolare per:

  • articolo 17 messa a disposizione sul mercato e uso;
  • articolo 27 immissione procedura di autorizzazione semplificata;
  • articolo 53 commercio parallelo;
  • articolo 56 ricerca e sviluppo biocida non autorizzato e principio non previsto;
  • articolo 58 immissione articoli trattati;
  • articolo 68 rendicontazione;
  • articolo 69 classificazione, imballaggio ed etichettatura;
  • articolo 72 pubblicità;
  • violazione misure provvisorie articolo 88;
  • articolo 95 accesso al fascicolo sul principio attivo;
  • articoli 65 e 47 controlli e notifica;
  • “immissione in commercio o produzione di presidi medico-chirurgici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392″.

Le sanzioni, per le differenti cause, variano da 500 a 5mila euro, fino all’arresto di tre mesi. Sanzioni ammnistrative di competenza di Regioni e Province autonome

Fonte: Gazzetta Ufficiale

Norme lavoratori con disabilità, decreti su contributo esonerativo e sanzioni

Contributo esonerativo e aggiornamento sanzioni. Pubblicati dal Ministero del Lavoro due decreti sulla normativa riguardante l’occupazione di persone con disabilità e la Legge 12 marzo 1999, n. 68.

Il primo provvedimento stabilisce che dal 1° gennaio 2022 sarà di 39,21 euro il contributo per il Fondo regionale per l’occupazione dei disabili, che datori di lavoro pubblici e privati in speciali condizioni, debbono versare in caso di esonero di assunzione rispetto all’intera percentuale.

Il secondo decreto stabilisce a 702,43 euro la sanzione amministrativa per mancato invio online del prospetto informativo previsto dall’art.9, comma 6 della legge citata, 34,02 euro la sanzione per ogni giorno di ritardo.

Fonte: Ministero del Lavoro

Sicurezza nei cantieri edili Pnrr, accordo al Mims

Siglato da Mims, rappresentanti sindacali e stazioni appaltanti pubbliche un protocollo per la sicurezza sul lavoro e per l’istituzione di un Osservatorio nazionale riguardanti cantieri pubblici e finanziati dal PNRR o dal Fondo complementare.

L’accordo prevede vigilanza, rispetto degli standard di salute e sicurezza, intensificazione delle attività di formazione, assunzioni per turni di lavoro aggiuntivi, controlli sull’applicazione corretta dei Ccnl, sui subappalti e sul Durc di Congruità, nuovi Responsabili unici del procedimento (Rup).

Così il ministro delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili Giovannini: “L’applicazione dei contratti nazionali di lavoro e la sicurezza di filiera saranno ancora più attenzionate a partire dal primo novembre, quando entrano in vigore le nuove norme sul subappalto e il Durc di Congruità recentemente introdotto dal Ministero del Lavoro: ogni lavoratore va tutelato, anche quello che svolge le proprie attività nell’ultima azienda operante in un grande cantiere”.

Decreto Ministero Lavoro, prestazioni danno biologico luglio 2021

Pubblicato dal Ministero del Lavoro il Decreto Ministeriale n. 187/2021 del 23 settembre 2021 sugli importi per le prestazioni da danno biologico decorrenza luglio 2021.

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 187/2021 del 23 settembre 2021, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti in data 18 ottobre 2021 al n. 2666, concernente la rivalutazione degli importi delle prestazioni economiche per danno biologico con decorrenza dal 1° luglio 2021, adottato sulla base della deliberazione n. 204 adottata dal Consiglio di amministrazione dell’INAIL in data 20 luglio 2021.

Confermati anche per il 2021 gli stessi importi già previsti dal 1° luglio 2020.

Fonte: Ministero Lavoro

Ministero Salute: No marcatura CE dispositivo medico per i purificatori d’aria

Il Ministero chiarisce che gli strumenti in questione, utilizzati per sanificazione, igienizzazione, purificazione dell’aria degli ambienti, non rientrano nella definizione di dispositivo medico, non sono dispositivi medici e quindi non possono avere marcatura CE.

Il Ministero chiede alle aziende fabbricanti di conseguenza di non qualificare i purificatori con marcatura CE e di rimuoverli inoltre dalla Banca dati dei dispositivi medici. L’immissione dei prodotti in commercio potrà avvenire secondo l’abituale Codice del consumo (D.L.gs. 206/2005).

Questi i riferimenti nella normativa europea che suffragano tale conclusione:

FONTE: Ministero Salute

Manuale Ministero Salute sulla gestione scorte di prodotti fitosanitari

Indicazioni relative alla gestione delle scorte dei prodotti fitosanitari a seguito di revoca o modifiche dell’autorizzazione. Questo il documento del Ministero della Salute del 15 giugno 2021 che raccoglie le procedure necessarie allo smaltimento dei fitosanitari in eccesso e oggetto di provvedimenti di revoca. Tempi e modalità di gestione in base ai diversi provvedimenti riferimento per i differenti prodotti.

Prima di analizzare singolarmente i differenti casi il manuale ricorda i criteri generali per lo smaltimento delle scorte, limite massimo di 18 mesi dalla data indicata nel decreto così scadenzato:

“non superiore a 6 mesi per la commercializzazione da parte del titolare delle autorizzazioni e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati;

non superiore a 18 mesi per l’impiego da parte degli utilizzatori finali”.

Con periodi di tolleranza restrittivi a discrezione degli Stati Membri.

Nel caso sia prevista la ri-etichettatura, “[Entro 30 giorni dalla notifica del presente decreto] ovvero [Entro il … – termine stabilito nel regolamento comunitario”.

Questi i temi affrontati dal manuale:

“Adeguamenti dei prodotti fitosanitari alle nuove condizioni di inclusione della sostanza attiva nell’allegato del regolamento 540/2011 (o nell’allegato i del decreto legislativo 194/95) o revoca dei prodotti fitosanitari non conformi alle nuove condizioni di inclusione della sostanza attiva;

Revoca dei prodotti fitosanitari contenenti una sostanza attiva per cui non e’ stata rinnovata l’approvazione secondo art.20 reg. 1107/2009 revoca dei prodotti fitosanitari per cui non e’ stata presentata documentazione o la stessa non e’ conforme alle condizioni di rinnovo secondo art.43 reg. 1107/2009;

Revoca di prodotti fitosanitari o modifica degli impieghi degli stessi a seguito di adeguamenti comunitari previsti dal egolamento (ce) n. 396/05 e successivi regolamenti collegati;

Modifiche delle condizioni di autorizzazione dell’etichetta di prodotti fitosanitari a seguito di adeguamento a normative comunitarie concernenti la classificazione, l’imballaggio e l’etichettatura delle miscele pericolose;

Revoca di prodotti fitosanitari su rinuncia da parte dell’impresa.

Revoca di prodotti fitosanitari a tutela della salute dell’uomo, degli animali e dell’ambiente (art. 44 reg.1107/2009).

Variazioni tecniche anche a seguito di ri-registrazioni o rinnovi;

Variazioni amministrative ai sensi dell’art. 12 del dpr n. 290 e s.m”.

FONTE: Ministero Salute