Prestazione per mesotelioma amianto non professionale

Sono state pubblicate da Inail con la circolare n.36 del 21 settembre 2018 le indicazioni e istruzioni per la richiesta del beneficio assistenziale prorogato dalla Legge di bilancio 2018 anche al triennio 2018-2020.

La prestazione economica riguarda persone malate di mesotelioma non professionale e loro eredi, affette da mesotelioma per esposizione familiare o per esposizione ambientale avvenute su territorio italiano. Si tratta di prestazione una tantum, con limite di spesa annuale di 5,5 milioni e che per ciascuno dei tre anni previsti sarà di 5.600 euro.

Per accedere al beneficio sarà necessario presentare di persona o per raccomandata alla sede Inail territoriale il Mod. 190, affiancato dalla documentazione sanitaria rilasciata da ente ospedaliero pubblico a privato accreditato al Ssn, Irccs. Per quanto riguarda gli eredi il modulo sarà il Mod. 190 E e la domanda potrà essere presentata entro 90 giorni dal decesso del de cuius.

La prestazione qualora la documentazione presentata sia risultata completa verrà erogata da Inail in 90 giorni; in caso di documentazione incompleta l’Istituto potrà avanzare richiesta di integrazione alla quale si potrà rispondere entro 15 giorni.

Il beneficio non è cumulabile con la “prestazione aggiuntiva erogata dallo stesso Fondo ai lavoratori vittime dell’amianto per esposizione di natura professionale, di cui al decreto interministeriale del 12 gennaio 2011, n. 303 . Per quanto concerne, invece, l’ipotesi in cui il soggetto risulterà titolare della prestazione aggiuntiva di cui al
predetto decreto, in quanto superstite di un lavoratore vittima dell’amianto, la prestazione in esame deve essere corrisposta, al ricorrere dei presupposti di legge, tenuto conto del diverso fondamento giuridico posto a base delle due prestazioni”.

Info: Inail

Gps su flotte aziendali, indicazioni del Garante

L’ultima newsletter del Garante per la protezione dei dati personali, riporta tra i temi segnalati un provvedimento dello stesso Garante che ha interessato contemporaneamente un’azienda che stava utilizzando Gps sulle auto aziendali e la ditta produttrice del rilevatore di posizione.

Il provvedimento Localizzazione di veicoli aziendali è stato adottato dall’Autorità in seguito all’istanza di un dipendente dell’azienda in merito all’installazione dei dispositivi Gps avvenuta senza informativa e policy aziendale e sul protrarsi dell’attivazione dei dispositivi anche fuori servizio. Essendo i veicolo autorizzati all’utilizzo al di fuori dell’orario di lavoro,il Garante ha risposto a tale appello con le seguenti disposizioni.

Per quanto riguarda la società produttrice del sistema e fornitrice del servizio ha stabilito l’incorporazione del diritto alla privacy nelle funzionalità, per il principio di minimizzazione dei dati e di privacy by design; la rimodulazione di intervalli temporali, tempi di conservazione dati, memorizzazione mappe; la facoltà di disattivazione del Gps; l’adeguamento del sistema alla disciplina europea sulla protezione dei dati.

Per quanto riguarda la ditta utente, ha vietato il trattamento dei dati fuori dell’orario di servizio. “visto che le autovetture potevano essere utilizzate anche al di fuori dell’orario di lavoro e pure da congiunti dei dipendenti, tale sproporzionata attività di raccolta e conservazione dei dati tratti dalla geolocalizzazione del veicolo consentiva di fornire informazioni sul lavoratore non rilevanti rispetto allo svolgimento dell’attività lavorativa (in violazione di legge, in particolare dell’art. 8 dello Statuto dei lavoratori) nonché su terzi estranei”.

Norme richiamate:

Info: Garante Privacy newsletter n.443 del 31 luglio 2018

Gps su flotte aziendali, indicazioni del Garante

L’ultima newsletter del Garante per la protezione dei dati personali, riporta tra i temi segnalati un provvedimento dello stesso Garante che ha interessato contemporaneamente un’azienda che stava utilizzando Gps sulle auto aziendali e la ditta produttrice del rilevatore di posizione.

Il provvedimento Localizzazione di veicoli aziendali è stato adottato dall’Autorità in seguito all’istanza di un dipendente dell’azienda in merito all’installazione dei dispositivi Gps avvenuta senza informativa e policy aziendale e sul protrarsi dell’attivazione dei dispositivi anche fuori servizio. Essendo i veicolo autorizzati all’utilizzo al di fuori dell’orario di lavoro,il Garante ha risposto a tale appello con le seguenti disposizioni.

Per quanto riguarda la società produttrice del sistema e fornitrice del servizio ha stabilito l’incorporazione del diritto alla privacy nelle funzionalità, per il principio di minimizzazione dei dati e di privacy by design; la rimodulazione di intervalli temporali, tempi di conservazione dati, memorizzazione mappe; la facoltà di disattivazione del Gps; l’adeguamento del sistema alla disciplina europea sulla protezione dei dati.

Per quanto riguarda la ditta utente, ha vietato il trattamento dei dati fuori dell’orario di servizio. “visto che le autovetture potevano essere utilizzate anche al di fuori dell’orario di lavoro e pure da congiunti dei dipendenti, tale sproporzionata attività di raccolta e conservazione dei dati tratti dalla geolocalizzazione del veicolo consentiva di fornire informazioni sul lavoratore non rilevanti rispetto allo svolgimento dell’attività lavorativa (in violazione di legge, in particolare dell’art. 8 dello Statuto dei lavoratori) nonché su terzi estranei”.

Norme richiamate:

Info: Garante Privacy newsletter n.443 del 31 luglio 2018

Decreto dignità

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.16 del 13 luglio 2017 il Decreto legge 12 luglio 2018, n. 87 Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese, provvedimento approvato dal Consiglio dei Ministri del 2 luglio 2018, in vigore dal 14 luglio e a breve presentato alle Camere per la conversione in legge.

In merito ai contratti di lavoro a tempo determinato il provvedimento riporta modifiche agli articoli 19, 21 e 28 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. All’articolo 19 viene sostituito il comma 1 “Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a trentasei mesi”, con il seguente: “Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:  a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori;  b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria”.

Passa da 36 a 24 mesi la durata di un contratto a tempo determinato tra lo stesso datore e lo stesso lavoratore (fatte salve disposizioni da contratti collettivi e attività stagionali articolo 21 comma 2). “Qualora il limite dei trentasei mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento”. Rinnovo con atto scritto e proroga  che necessiterà di atto scritto eccedendo il termine complessivo i dodici mesi.

Rinnovo di contatto a tempo determinato, con consenso del lavoratore, solo con durata iniziale inferiore a 24 mesi, rinnovo massimo per quattro volte in 24 mesi, alla quinta proroga contratto a tempo indeterminato. Impugnazione entro 180 giorni. Disposizioni che si applicano per i contratti stipulati, rinnovati o prorogati a partire dall’entrata in vigore del decreto. Non alla PA. Articolo 2 del decreto: per i contratti a tempo determinato applicazione della disciplina Capo III del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 ad esclusione degli articoli 23 e 24, Numero complessivo di contratti a tempo determinato e Diritti di precedenza.

In merito all’indennità di licenziamento senza giusta causa l’articolo 3 modifica l’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23. Aumentato a 6-36 mensilità il periodo di tempo utile per il calcolo dell’indennità. +0,5% sul contributo addizionale a carico del datore di lavoro per contratti a tempo determinato di cui all’articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, ora all’1,4%.

Delocalizzazione. Imprese italiane ed estere che operano sul territorio italiano decadono dal beneficio degli aiuti di Stato per investimenti produttivi in caso di delocalizzazione in Stati non appartenenti allo spazio economico Europeo avvenuta entro cinque anni dalla data di conclusione del beneficio. Con sanzioni previste da due a quattro vole l’importo del beneficio stesso. Decadono anche in caso di delocalizzazione e beneficio per investimenti mirati su un determinato sito: delocalizzaizone avvenuta entro cinque anni dall’investimento. Sanzioni e controlli stabiliti da ciascuna amministrazione responsabile. “L’importo del beneficio da restituire per effetto della decadenza è, comunque, maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione o fruizione dell’aiuto, maggiorato di cinque punti percentuali”.

“Per i benefici già concessi o banditi, nonché per gli investimenti agevolati già avviati, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, resta ferma l’applicazione della disciplina vigente anteriormente alla medesima data, inclusa, nei casi ivi previsti, quella di cui all’articolo 1, comma 60, della legge 27 dicembre 2013, n. 147“.

Ancora imprese beneficiarie di aiuti, italiane o estere operanti sul territorio nazionale. Decadenza dal beneficio in caso di aiuti con impatto occupazionale e riduzione dei livelli occupazionali superiore al 10%; decadenza proporzionale al calo dell’occupazione e totale con taglio superiore al 50%. In caso di agevolazioni concesse o bandite o avviate dopo l’entrata in vigore del decreto.

Iper ammortamento per beni destinati a strutture produttive sul territorio nazionale: in caso di cessione dei beni agevolati recupero delle quote attraverso aumento del reddito imponibile. Disposizioni in vigore su investimenti successivi all’operatività del decreto.

Credito di imposta per ricerca e sviluppo non valido per beni immateriali e operazioni tra imprese dello stesso gruppo. “In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione del comma 1 si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche in relazione al calcolo dei costi ammissibili imputabili ai periodi d’imposta rilevanti per la determinazione della media di raffronto. Per gli acquisti derivanti da operazioni infragruppo intervenute nel corso dei periodi d’imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, resta comunque ferma l’esclusione dai costi ammissibili della parte del costo di acquisto corrispondente ai costi gia’ attributi in precedenza all’impresa italiana in ragione della partecipazione ai progetti di ricerca e sviluppo relativi ai beni oggetto di acquisto”.

Semplificazione fiscale e redditometro, articolo 10, abrogato il decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze 16 settembre 2015 a partire dall’anno di imposta 2016, non sul 2015, non per atti notificati e non sono previsti rimborsi.

Comunicazioni telematiche alla Agenzia delle Entrate. Dati terzo trimestre 2018 comunicabili entro il 28 febbraio 2019. Scadenza “entro il 30 settembre per il primo semestre ed entro il 28 febbraio dell’anno successivo per il secondo semestre”. Abolito lo split payment per realtà i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenutaa titolo di acconto. Per fatture emesse dopo l’entrata in vigore del decreto.

Ludopatia. Vietata qualsiasi forma di pubblicità di giochi e scommesse e a partire dal 1° gennaio 2019 qualsiasi sponsorizzazione o sovrimpressione del marchio. Escluse le lotterie nazionali. Sanzioni irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: 5% del valore della pubblicità e non meno di 50mila euro. Norme non applicabili a contratti in essere e non per più di un anno dall’entrata in vigore del decreto.

“La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata, rispettivamente, nel 19,25 per cento e nel 6,25 per cento dell’ammontare delle somme giocate a decorrere dal 1° settembre 2018 e nel 19,5 per cento e nel 6,5 per cento a decorrere dal 1° maggio 2019”.

Info: GU n.161 del 13 luglio 2018 Decreto-legge 12 luglio 2018 n.87

Circolare vigilanza inadempienze contributive appalto illecito

Questa la circolare dell’Ispettorato nazionale del lavoro n.10 dell’11 luglio 2018 con la quale vengono fornite indicazioni per la vigilanza condivisa Ministero, Inps e Inail, sugli appalti non genuini e le relative inadempienze retributive e contributive verso i lavoratori nell’esecuzione d’appalto. Calcolo della contribuzione e recuperi.

La circolare in apertura richiama il D.Lgs. n. 8/2016 e la depenalizzazione prevista dal provvedimento per l’appalto privo dei requisiti e per i reati previsti dall’art. 18, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 276/2003. Secondo tale previsione la sanzione per appalti non genuini e inadempienze è amministrativa, ovvero 50 euro per ogni lavoratore e gionata di lavoro sia per l’appaltatore che per il committente/utilizzatore. Anche in caso di appalto creato per eludere i diritti dei lavoratori; escludendo la possibilità di sanzioni per lavoro nero in quanto esiste “una “tracciabilità” del rapporto di lavoro e dei connessi adempimenti retributivi e contributivi, anche se facenti capo ad un datore di lavoro che non è l’effettivo utilizzatore delle prestazioni (cfr. interpello ML n. 27/2014)”.

Per quanto riguarda i recuperi retributivi, dipendono dalla facoltà di cui dispone il lavoratore in merito alla costituzione del rapporto di lavoro verso l’utilizzatore, con ricorso al Tribunale in funzione di Giudice del lavoro.

Considerare il lavoratore dipendente dell’effettivo utilizzatore non sarà quindi automatico e “in assenza della costituzione del rapporto di lavoro in capo all’utilizzatore per effetto del mancato esercizio dell’azione di cui all’art. 414 c.p.c. – al di fuori dell’ipotesi di imputazione automatica del rapporto di lavoro, ex art. 38, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015 – il provvedimento di diffida accertativa potrà essere adottato esclusivamente nei confronti dello pseudo appaltatore (ex art. 12, D.Lgs. n. 124/2004) in relazione quindi alle retribuzioni non correttamente corrisposte in ragione del CCNL dallo stesso applicato”.

Recuperi contributivi: non saranno dipendenti dalla scelta del lavoratore di agire per il riconoscimento del rapporto di lavoro, il rapporto rilevante per l’ente è quello con il datore effettivo e quindi “gli obblighi di natura pubblicistica in materia di assicurazioni sociali, una volta accertato che la prestazione lavorativa è resa in favore dell’utilizzatore – che si configura, pertanto quale datore di lavoro di fatto – gravano per l’intero su quest’ultimo“. Il personale ispettivo procederà quindi sul committente/utiizzatore, “fatta salva l’incidenza satisfattiva dei pagamenti effettuati dallo pseudo appaltatore”, che verrà chiamato ancora in causa nel caso in cui non vada a buon fine il recupero contributivo verso l’utilizzatore.

Info: Ispettorato nazionale del lavoro, circolare n.10 11 luglio 2018

Vigilanza sicurezza sul lavoro

Il Ministero della Salute informa circa l’insediamento avvenuto il 3 luglio del Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, organismo presieduto dal Ministero della Salute e composto da rappresentati dei Ministeri Salute, Interni, Infrastrutture e Trasporti, Regioni e Province Autonome.

Il Comitato si è insediato presso il Ministero della Salute, si occuperà di:

“a) stabilire le linee comuni delle politiche nazionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
b) individuare obiettivi e programmi dell’azione pubblica di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;
c) definire la programmazione annuale in ordine ai settori prioritari di intervento dell’azione di vigilanza, i piani di attività e i progetti operativi a livello nazionale, tenendo conto delle indicazioni provenienti dai comitati regionali di coordinamento e dai programmi di azione individuati in sede comunitaria;
d) programmare il coordinamento della vigilanza a livello nazionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
e) garantire lo scambio di informazioni tra i soggetti istituzionali al fine di promuovere l’uniformità dell’applicazione della normativa vigente;
f) individuare le priorità della ricerca in tema di prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori”.

Info: Ministero Salute, Comitato coordinamento nazionale sicurezza sul lavoro

Comunicazione Rls, circolare INAIL

È stata pubblicata da Inail la circolare con indicazioni per l’invio telematico della comunicazione dei nominativi dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Invio obbligatorio per le amministrazioni statali a partire dal 12 luglio 2018.

La procedura online di riferimento per le Amministrazioni statali è Dichiarazione RLS sarà accessibile attraverso le credenziali utilizzate per l’invio delle denunce di infortunio e malattia professionale; l’ utente profilato Datore di lavoro struttura PA in gestione conto Stato potrà inserire i dati del Rls per ogni struttura di competenza.

Chi non disporrà delle credenziali dovrà richiederle all’indirizzo di posta dcra@postacert.inail.it.

Escluso dall’obbligo della richiesta delle credenziali il Miur, che potrà comunicare “il nominativo RLS in cooperazione applicativa tramite una nuova area funzionale SIDI dedicata alle istituzioni scolastiche e agli uffici dell’Amministrazione centrale e periferica”.

Per Ambasciate e Consolati all’estero comunicazione via PEc a romacentro@postacert.inail.it, su modello (Mod. RLS PA-estero).

Info: Inail circolare n.29 11 luglio 2018

Osservatorio sui lavoratori autonomi 2017, artigiani e commercianti

Pubblicato da Inps l’Osservatorio sui lavoratori autonomi 2017, dati e percentuali riguardanti i lavoratori autonomi (titolari e collaboratori) di impresa artigiana e impresa commerciale.

Artigiani. 1.700.170 iscritti a Inps gestione speciale nel 2017, -1,4% rispetto al 2016 e nel 2016 -2,5% sul 2015; analizzando la serie storica dal 2008 cali dell’1% dal 2008 al 2012 e di circa il 2% dal 2012 al 2016.

92,3% titolari ovvero 1.568.819, 131.351 i collaboratori. Uomini il 79,4% del totale, 81,2% dei titolari, 57,3% dei collaboratori. Età: 30,8% 40-49 anni, 29,3% 50-59, 17,3% 30-39, 16,8% più di 60 5,8% fino a 29 anni.

Lombardia la regione con più iscritti ovvero 18,6%, Emilia Romagna 10,4%, Veneto 10,4% e Piemonte con 9,4%. 31,4% Nord Ovest, 24,9% Nord Est, 20,8% Centro, 15,3% Sud, 7,6% Isole.

Commercianti. 2.242.259 iscritti, -0,6% sul 2016 a sua volta -0,7% rispetto al 2015; nella serie storica stabile dal 2008 al 2009 in crescita di un punto per anno fino al 20212 e ancora stabile fino al 2015.

Uomini il 64% del totale. 9,1% i titolari e di questi il 77,2% uomini, 58,2% le donne in prevalenza tra i collaboratori. Età: 28,2% 40-49 anni, 27,2% 50-59, 18,5% 30-39, 17,8% più di 60, 7,7% fino a 29 anni.

26,7% Nord Ovest, 22,7% Sud, 21,1% Centro, 19,9% Nord Est, 9,6% Isole. 15,3% Lombardia, Campania 9,9%, Lazio 9,4%, Veneto 8,3%, Piemonte 7,9% ed Emilia Romagna 7,8%.

Info: Inps Osservatorio lavoratori autonomi 2017

Rivalutazione sanzioni in materia salute e sicurezza sul lavoro

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.140 del 19 giugno 2018 il comunicato del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 6 giugno 2018 che informa circa la pubblicazione del decreto Inl n.12 del 6 giugno sulla valutazione quinquennale delle sanzioni prevista dall’articolo 306 delDecreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, cosi come modificato dal decreto-legge 28 giugno 2013 n. 76.

Secondo quanto previsto dal nuovo decreto dal 1° luglio 2018 le ammende per contravvenzione in materia di igiene salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie vengono rivalutare dell’1,9%.

La rivalutazione è stata calcolata seguendo la variazione Istat dell’indice dei prezzi al consumo 2013-2018.

Info: Inl, decreto direttoriale n.12 del 6 giugno 2018

Guida per individuare interferenti endocrini in pesticidi e biocidi

Guidance for the identification of endocrine disruptors in the context of Regulations (EU) No 528/2012 and (EC) No 1107/2009.

La guida è stata elaborata da Efsa ed Echa in quanto responsabili nel sistema dell’Unione Europea l’una della valutazione dei pesticidi e l’altra dei biocidi. Le date indicate per l’utilizzo delle prassi derivano da quelle riportate nei due recenti regolamenti europei per l’identificazione di interferenti endocrini nei biocidi e nei fitosanitari.

Il primo è il Regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione, del 4 settembre 2017 che stabilisce criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferenza con il sistema endocrino in applicazione del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio. In vigore dal 7 dicembre 2017 e applicabile dal 7 giugno 2018.

Il secondo è il Regolamento (UE) 2018/605 della Commissione, del 19 aprile 2018, che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1107/2009 stabilendo criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferente endocrinorettificato il 2 maggio 2018. In vigore il 10 maggio 2018 e applicabile dal 10 novembre 2018.

Regolamenti e guida sono raccolti dalla Commissione europea nella pagina online Processo per stabilire criteri scientifici per identificare gli interferenti endocrini, processo avviato nel 2017. Il disclaimer del manuale ricorda che: “Questo documento ha lo scopo di aiutare gli utenti ad adempiere agli obblighi previsti dal regolamento sui biocidi (BPR) o dal regolamento sui prodotti fitosanitari (PPR). Tuttavia, si ricorda agli utenti che il testo del BPR o del PPR è l’unico riferimento legale autentico e che le informazioni contenute in questo documento non costituiscono una consulenza legale. L’utilizzo delle informazioni rimane sotto la sola responsabilità dell’utente.

L’Agenzia europea per le sostanze chimiche o l’Autorità europea per la sicurezza alimentare non accetta alcuna responsabilità in merito all’uso che può essere fatto delle informazioni contenute in questo documento”.

Info: Efsa, linee guida individuazione interferenti endocrini