Conversione Decreto sicurezza notifica preliminare prefetto lavori pubblici

E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.281 del 3 dicembre 2018 la Legge 1 dicembre 2018, n. 132 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonche’ misure per la funzionalita’ del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita’ organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.

Nel testo di conversione è stata apportata una modifica all’articolo 26, comma 1 del decreto 4 ottobre nel passaggio riguardante la notifica preliminare.”All’articolo 26, comma 1, le parole: « nonché al prefetto » sono
sostituite dalle seguenti: «nonché, limitatamente ai lavori pubblici, al prefetto»”.

Il citato articolo 26 interveniva sull’articolo 99 comma 1 del Testo Unico sicurezza sul lavoro. Dove ora quindi dopo le parole “provinciale del lavoro si inseriscono” le parole “nonché, limitatamente ai lavori pubblici, al prefetto”.

Info: Gazzetta Ufficiale

Comunicazioni Obbligatorie, Ministero del Lavoro ecco la terza nota trimestrale 2018

Sono stati pubblicati dal Ministero del Lavoro i dati sulle Comunicazioni Obbligatorie nel terzo trimestre 2018. 56,4mila in più rispetto al 2017 i contratti che da tempo determinato sono stati trasformati in indeterminato.

2milioni 822mila i contratti di lavoro attivati nel terzo trimestre 2018 al netto di quelli derivanti dal tempo determinato o apprendistato, +1,5% rispetto al 2017. In totale comprese le trasformazioni 2milioni 994mila i contratti di lavoro, +3,4% rispetto al 2017. Come detto 56,4mila le trasformazioni ovvero +48,6% e di queste 55mila derivano dal tempo determinato.

+6% attivazioni al Centro, +5,8% al Nord, -1% al Sud. Il 69% dei contratti attivati si è avuto nei servizi (+2,9% aumento di settore), Industria 14,4% (+8%), Agricoltura 16,6% (+1,6%).

Le attivazioni a tempo indeterminato hanno rappresentato un flusso complessivo di circa 565mila unità, 67mila in più sul 2017 ovvero 13,4%. 495mila le cessazioni, ovvero 6mila in meno rispetto alle attivazioni.

Ancora: +0,7% ovvero 14mila i nuovi contratti a tempo determinato, +9,4% apprendistato (+7mila contratti), Altro +5,0%. -0,6% i contratti di collaborazione.

Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio: “Sono questi i primi effetti reali del decreto dignità. Rispondiamo con i numeri reali del mercato del lavoro alle ipotesi ed agli studi catastrofistici”.

Info:
Ministero del Lavoro nota sul rapporto comunicazioni obbligatorio terzo trimestre 2018
Terza nota trimestrale 2018 comunicazioni obbligatorie 

Fonte: Ministero del Lavoro

Lavoro digitalizzato, rischi per la sicurezza nel 2025, relazione Eu-Osha

Futuro digitalizzato e rischi per la sicurezza sul lavoro. Questo il tema della recente relazione pubblicata da Eu-Osha che riporta riflessioni sul futuro del lavoro e sui rischi per la sicurezza considerando le attuali e prossime innovazioni tecnologiche. Una relazione redatta al termine di un progetto di ricerca biennale su un proiezione da ora al 2025.

Prospettive in merito ai rischi nuovi ed emergenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro correlati alla digitalizzazione nel periodo fino al 2025 è il titolo del volume, di cui è disponibile anche una sintesi, entrambi in inglese. L’impatto delle TIC è già ora assolutamente evidente e potrebbe essere ancor più consistente tra meno di dieci anni influenzando totalmente il mondo del lavoro, le abitudini gli ambienti. Attraverso attrezzature, strumenti, organizzazione, orari, controllo.

Eu-Osha ha analizzato quattro scenari di possibile evoluzione della vita professionale nel 2025, elaborati seguendo relazioni di esperti e informazioni raccolte su letteratura specializzata, colloqui telefonici e sondaggi online.

Gli scenari sono:

EvoluzioneTrasformazioneUtilizzo e Frammentazione e delle slide animate ne semplificano e sintetizzano la comprensione.

Echa, nuovo database per articoli SVHC in Candidate list

Echa annuncia la prossima realizzazione di un nuovo database riguardante gli articoli contenenti sostanze estremamente problematiche in quantità superiori allo 0,1% (SVHC) in Candidate list. Un database che dovrà essere utile in primo luogo nel ciclo nel trattamento e riciclo dei rifiuti, per le informazioni necessarie ad operatori e consumatori.

Come evidenziato dall’Helpdesk nazionale, l’istituzione della banca dati è stata prevista dalla direttiva quadro sui rifiuti aggiornata a giugno 2018. Sarà quindi uno strumento attraverso il quale conoscere le sostanze estremamente problematiche che potrebbero essere incontrate nel riciclo, migliorare i processi di separazione, la sicurezza delle operazioni, la materia prima da riutilizzare.

Il servizio dovrà essere allestito entro il 5 gennaio 2020. L’invio delle informazioni dovrà essere quindi completato entro una anno, entro il 5 gennaio 2021. L’invio interesserà ogni attore della catena di approvvigionamento: produttori; importatori; assemblatori; distributori; rivenditori.

Si informa inoltre di aver recentemente aggiornato il proprio sito con nuove funzionalità per chi dispone di un account. Le nuove funzionalità permettono di:

  • seguire sostanze e processi normativi, con alert settimanali
  • salvare le proprie ricerche.

Info: Echa

Circolare Inps su regime contributivo apprendistato

È stata pubblicata da Inps la circolare 14 novembre 2018, n. 108 che elenca i dettagli del regime contributivo vigente riguardante l’apprendistato, secondo ilDecreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 che ha abolito il Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 Testo Unico.

Rapporti di apprendistato. Assetto del regime contributivo a seguito della integrazione delle misure di agevolazione introdotte nel corso degli ultimi anni. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti. Attualmente l’apprendistato viene regolato dagli articoli 41-47 del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Così viene definito “un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani”. Le tre tipologie di collaborazione possibili sono:

  • apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
  • apprendistato professionalizzante (per mobilità ordinaria o trattamento di disoccupazione;
  • apprendistato di alta formazione e di ricerca.

La circolare Inps riassume e spiega anche attraverso tabelle ogni adempimento in merito a tutela previdenziale e assistenziale, imponibile, contribuzioni in regime generale a carico sia del datore di lavoro che dell’apprendista, gli incentivi per il primo livello, la misura della contribuzione in contratto di apprendistato per ricerca e professionalizzante.

Ancora, vengono riportate le istruzioni contabili le istruzioni per il flusso Uniemens per contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e per l’apprendistato professionalizzante di percettori di indennità di mobilità ovvero di indennità di disoccupazione.

La circolare succede le precedenti.

Info: Inps

Decreto Dignità, lavoro determinato e somministrazione

Sono state date le prime indicazioni interpretative in merito al Decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87. È stata pubblicata dal Ministero del Lavoro una prima circolare (n.17 del 31 ottobre 2018) con indicazioni operative sulle misure introdotte dal Decreto Dignità convertito con la Legge 9 agosto 2018 n.96. Indicazioni per favorire l’applicazione uniforme della legge, i primi argomenti trattati sono: contatto a tempo determinato, somministrazione.

Le indicazioni riguardano la riduzione dai 36 ai 24 mesi disposta dalle legge: stessi contraenti anche in successione di contratti o di periodi in somministrazione, pari livello e categoria legale, indipendentemente dai periodi di interruzione. La stipula non superiore a 12 mesi e le specifiche ragioni per un contratto a tempo superiore:

  • “esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività;
  • esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
  • esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria”.

La causale con le motivazioni che dovranno essere indicate anche se non richieste: “dovranno essere comunque indicate per usufruire dei benefici previsti da altre disposizioni di legge (ad esempio per gli sgravi contributivi di cui all’articolo 4, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 151 del 2001, riconosciuti ai datori di lavoro che assumono a tempo determinato in sostituzione di lavorartici e lavoratori in congedo)”. Quindi le proroghe e i rinnovi, con le proroghe non superiori a quattro, non superiori ai limiti di durata massima del contratto. Infine le forme scritte del termine e il contributo addizionale a carico del datore di lavoro.

Il contributo dell’1,4% viene incrementato dello 0,5% in ogni rinnovo . La maggiorazione non si applicherà in caso di proroga.

Le indicazioni riguardano in questo caso l’estensione della disciplina del lavoro a termine alla somministrazione, disposta dall’articolo 2 del decreto-legge n. 87, con l’eccezione delle misure su stop and go, limiti e diritto di precedenza.

Anche in questo caso vengono elencati i termini per il periodo massimo di occupazione e le condizioni per la somministrazione superiore ai 12 mesi e per i rinnovi presso lo stesso utilizzatore o utilizzatori differenti:

  • “in caso di precedente rapporto di lavoro a termine di durata inferiore a 12 mesi, un eventuale periodo successivo di missione presso lo stesso soggetto richiede sempre l’indicazione delle motivazioni in quanto tale fattispecie è assimilabile ad un rinnovo;
  • in caso di precedente rapporto di lavoro a termine di durata pari a 12 mesi, è possibile svolgere per il restante periodo e tra i medesimi soggetti una missione in somministrazione a termine, specificando una delle condizioni indicate all’articolo 19, comma 1, del d.lgs. n. 81/2015;
  • in caso di un periodo di missione in somministrazione a termine fino a 12 mesi, è possibile per l’utilizzatore assumere il medesimo lavoratore direttamente con un contratto a tempo determinato per una durata massima di 1 2 mesi indicando la relativa motivazione”.

Limiti quantitativi, introdotti dalle modifiche sull’articolo 31, comma 2, del D.lgs. n. 81/2015. 20% dei contratti a termine, 30% lavoratori a tempo determinato e in missione per somminstrazione a termine. Per assunzioni successive al 12 agosto 2018. Percentuali diverse individuabili dalla contrattazione collettiva.

Il periodo transitorio per l’applicazione della normativa antecedente la riforma del D.lgs. n. 81/2015 è terminato il 31 ottobre 2018: “dalla data del 1° novembre 2018 trovano piena applicazione tutte le disposizioni introdotte con la riforma, compreso l’obbligo di indicare le condizioni in caso di rinnovi (sempre) e di proroghe (dopo i 12 mesi)”.

Info: Ministero Lavoro

I requisiti tecnici navigazione interna: decreto 114/2018

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.232 del 5 ottobre 2018 il Decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114 Attuazione della direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE. Decreto che introduce nuovi requisiti tecnici per la sicurezza della navigazione che entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il provvedimento interessa unità navali nuove, ovvero la cui chiglia sia stata impostata dopo il 31 dicembre 2018: pari o superiori a 2 metri; superiori a 100 metri cubi; rimorchiatori e spintori per la propulsione delle imbarcazioni citate; navi da passeggeri; galleggianti speciali.

Non si applicano a:

“a) navi traghetto in servizio di collegamento tra due sponde opposte di un fiume, un canale o un lago, a condizione che sia mantenuto il livello di sicurezza e che le unità siano dotate di mezzi di salvataggio individuali e collettivi, ritenuti adeguati e sufficienti dall’autorità competente;
b) unità navali militari, nonché unità e galleggianti in servizio governativo non commerciale;
c) unità navali adibite alla navigazione marittima, compresi i rimorchiatori e gli spintori, quando in navigazione nelle acque interne, purché provviste almeno di:
1) un certificato attestante la conformità alla convenzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), numero 1), o un certificato equivalente e un certificato internazionale per la prevenzione dell’inquinamento da olio minerale (IOPP) che attesti la conformità alla convenzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), numero 2);
2) un certificato attestante la conformità alla convenzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), numero 3), o un certificato equivalente;
3) un certificato di sicurezza rilasciato in conformità al decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, per le navi passeggeri cui non si applicano le convenzioni di cui ai numeri 1) e 2);
4) un certificato di sicurezza rilasciato in conformità al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, per le navi e imbarcazioni da diporto cui non si applicano le convenzioni di cui ai numeri 1) e 2);
d) unità navali adibite alla navigazione marittima, quando in navigazione nelle acque interne, per le quali non si applicano le convenzioni di cui ai numeri 1) e 2) della lettera c), in possesso dei previsti certificati di cui alla legge 5 giugno 1962, n. 616, e al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435”.

Per le unità navali di riferimento il decreto riporta indicazioni in merito ad amministrazione, certificati di navigazione interna conformi ai certificati europei, allegati modelli e commissioni di riferimento; riduzione dei requisiti tecnici per le imbarcazioni destinate esclusivamente alle acque nazionali da pianificare con nuovo decreto; deroghe possibili a livello nazionale e in zone geografiche limitate, certificato provvisorio.

Art. 17  Numero unico europeo di identificazione delle navi. 1. Ad ogni unità navale è assegnato per la propria intera vita un numero unico europeo di identificazione delle navi (ENI), secondo le disposizioni di cui all’allegato II e all’articolo 2.18 dell’allegato V.
2. Il numero unico europeo di identificazione delle navi (ENI) è attribuito dall’autorità competente di cui all’allegato VI ed è inserito nei certificati di cui agli articoli 8, 9 e 12, al momento del rilascio di questi ultimi.
3. L’amministrazione trasmette alla Commissione europea l’elenco delle autorità competenti di cui al comma 2″.

Ogni dato verrà aggregato nella Banca dati europea degli scafi (EHDB). Autorità competente, anche in materia di vigilanza e controlli supplementari è la Motorizzazione civile.

Per le imbarcazioni non annoverate dall’articolo 2 del decreto continuerà ad applicarsi il decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22.

Info: Gazzetta Ufficiale

Decreto 112/2018 Ecco le linee guida formazione e aggiornamento piloti dei porti

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.235 del 9 ottobre 2018 il Decreto del Ministero dei Trasporti 24 settembre 2018 l’approvazione delle linee guida per la formazione iniziale e l’aggiornamento professionale dei piloti dei porti. In vigore dal 10 ottobre 2018.

Il provvedimento riporta indicazioni per la formazione iniziale degli aspiranti piloti e per l’aggiornamento dei piloti effettivi in servizio nei porti italiani. Non interessa chi avrà almeno 25 anni di servizio.

Per quanto riguarda la formazione iniziale vengono indicati i criteri: il periodo accanto agli effettivi e la prova pratica a dodici mesi dalla nomina, preceduta da tirocinio con Syllabus e Bridge Resource Management. La licenza definitiva: “La licenza definitiva vale quale documento richiamato al punto 3 dell’annesso 1 della Risoluzione A.960(23) e indica i porti e le aree nell’ambito dei quali il pilota svolge il proprio servizio”.

L’addestramento e l’aggiornamento degli effettivi sono disciplinati dai punti 5 e 6 delle linee guida. Gli effettivi (5.1) “fermo restando quanto previsto agli articoli 2 e 3 del decreto interdirigenziale – devono aver frequentato i seguenti corsi di addestramento:

a. sicurezza personale e responsabilità sociali (PSSR);
b. sopravvivenza e salvataggio e relativo corso di aggiornamento;
c. primo soccorso elementare;
d. ECDIS (livello operativo non specifico);
e. RADAR;
f. RADAR-ARPA; e
g. qualora i piloti utilizzino il «Personal Pilot Unit» gli stessi devono effettuare una familiarizzazione con l’equipaggiamento o un corso attraverso il produttore dello stesso”.

I corsi saranno pianificati con provvedimento del Capo del 6° reparto del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto. Previste quindi otto attività formative da seguire a rotazione.

Ancora mantenimento: ogni cinque anni il Capo del compartimento marittimo procede a verifica dello stato di servizio del pilota e rilascia idoneità per altri cinque anni in caso di assenza di eventi che hanno coinvolto il pilota; idoneità dopo verifica in caso di eventi.

“7. Attitudine fisica. 1. Il pilota e l’aspirante pilota devono essere fisicamente idonei al servizio, con particolare riguardo a vista, udito e idoneità fisica ed ai requisiti psico-fisici previsti dalla vigente normativa (1) e successive modifiche”.

Info: GU n.235 del 9 ottobre 2018

Le linee guida uso antibiotici negli allevamenti emanate dal Ministero della Salute

Sono state pubblicate dal Ministero della Salute le Linee guida per la promozione dell’uso prudente degli antimicrobici negli allevamenti zootecnici per la prevenzione dell’antimicrobico-resistenza, il documento indirizzato ad autorità competenti, veterinari e operatori del settore, realizzato dalla Sezione per la
farmacosorveglianza sui medicinali veterinari del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale.

“La resistenza agli antimicrobici (di seguito AMR) è un fenomeno naturale biologico di adattamento di alcuni
microrganismi che acquisiscono la capacità di sopravvivere o di crescere in presenza di un agente antimicrobico. La capacità di resistere si realizza per mutazioni genetiche o per acquisizione, da altri organismi, di geni di
resistenza già “precostituiti”.

Il fenomeno può riguardare tutti i tipi di farmaci antimicrobici: antibatterici (detti anche antibiotici), antifungini, antivirali, antiparassitari.

In Italia, il problema al momento di maggiore impatto, per cui sono più urgenti le azioni di prevenzione e
controllo, è rappresentato dalla resistenza agli antibiotici, categoria di medicinali più venduta e utilizzata nel
settore veterinario. Pertanto, il documento che segue è focalizzato sugli antibiotici e il termine antimicrobico è
utilizzato esclusivamente per coerenza con l’espressione adoperata a livello internazionale”.

Il documento riporta indicazioni per la riduzione dell’uso inappropriato di medicinali antimicrobici, per un approccio prudente e conscio per la salute degli animali, degli allevamenti e quindi dei consumatori.

L’antimicrobico-resistenza, fenomeno che annovera tra le cause primarie anche la somministrazione fuori controllo di antimicrobici, è uno dei maggiori rischi per il benessere degli allevamenti. Rischi che possono essere arginati adottando misure idonee riguardanti l’igiene, l’alimentazione, il controllo delle malattie infettive e infine campagne di vaccinazione. Aspetto al quale cui la guida dedica uno studio particolare, in cui viene analizzata la possibilità di somministrare vaccini al posto degli antibiotici.

Info: Ministero Salute

2° Rapporto Anmil sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro

È stata presentata il 10 settembre da Anmil la seconda edizione del Rapporto sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, seconda edizione di un documento nel quale Anmil analizza quanto accaduto nell’anno appena concluso in merito alla sicurezza e allo stato di attuazione del Testo Unico. Gli interventi del legislatore, giurisprudenza e prassi amministrativa, studio e ricerca, l’andamento del numero di infortuni sul lavoro e malattie professionali.

Il documento è stato presentato a Roma nella Sala del Parlamentino del CNEL, così si legge nell’intervento introduttivo del presidente Anmil Franco Bettoni: “sulla scia del successo della prima edizione, ANMIL ha deciso di presentare il secondo Rapporto. Elemento di novità di questa edizione è però costituito dalla presenza di una sezione speciale dedicata all’analisi dello stato di attuazione del Testo Unico Salute e Sicurezza sul Lavoro, in occasione della celebrazione dei suoi dieci anni di vigenza. L’obiettivo è di contribuire, ancora una volta con la consueta impronta etica e sociale, all’innalzamento del livello di conoscenza e consapevolezza pratica della complessa materia prevenzionistica. Una volontà che si rafforza quest’anno, che la nostra Associazione compie 75 anni, costantemente rivolti al monitoraggio dell’evoluzione del fenomeno infortunistico e di rischio in tutti settori produttivi, oltre che dell’evoluzione del quadro normativo per la salute e la sicurezza dei lavoratori”.

Consultabile gratuitamente, pensato come servizio open access, il rapporto è strutturato su cinque sezioni articolate in quindi capitoli. Le sezioni riguardano: andamento infortuni e malattie professionali nei primi dieci anni del Testo unico sicurezza sul lavoro; attuazione del TU 2008-2018; riforme del lavoro; campagna Ambienti di lavoro sani e sicuri 2018-2019; normativa nazionale ed europea.

Info testi e schede: Anmil2° Rapporto sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro