Ministero Lavoro, firmato decreto sulla riduzione delle tariffe Inail

Il Ministero del Lavoro ha annunciato la firma del decreto interministeriale sulla revisione delle tariffe dei premi Inail prevista dalla Legge di bilancio 2019. A comunicarlo ieri il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio. Questa la nota Inail a riguardo.

Il provvedimento ha interessato l’aggiornamento del nomenclatore, tassi differenziati per rischio lavorativo, introduzione della voce di tariffa sui nanomateriali, ciclo dei rifiuti e rider. Passano da 739 a 595 le voci tariffarie eliminando quelle obsolete.

Ridotti del 32,72% i tassi medi per le aziende che arrivano al 17,85 per mille, calo onere finanziario 1,7 miliardi. Singoli tassi non superiori alla Tariffa 2000, 110 per mille per le lavorazioni rischiose.

Così Inail nella nota citata: “L’oscillazione del tasso basata sulla gravità degli eventi lesivi. Le nuove modalità di applicazione delle tariffe ricalcano quelle precedenti, con la significativa eccezione del criterio di calcolo dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico, oggi basato sulla gravità degli eventi lesivi e non più soltanto sugli oneri sostenuti dall’Istituto per indennizzarli”. Eslcusi gli incidenti in itinere.

Confermata la riduzione del premio di tariffa per interventi di prevenzione e l’impegno per investimento e formazione sicurezza lavoro. Dalla riduzione delle tariffe derivano 110 milioni all’anno per le prestazioni. Vivenza a carico, aumento a 10mila euro assegno una tantum, aggiornamento Tabella di indennizzo danno biologico e 100 milioni all’anno per prestazioni invalidità 6-15%.

16 maggio scadenza autoliquidazione.

Linee guida vigilanza intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Pubblicate dall’Ispettorato nazionale del lavoro con la circolare n.5/2019 delle linee guida per l’attività di vigilanza in materia di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Documento che riporta indicazioni per il personale ispettivo per quanto riguarda l’ art. 603 bis c.p. come riformulato dalla L. n. 199/2016.

Le linee guida analizzano le due figure di incriminazione, intermediazione illecita e sfruttamento lavorativo; gli elementi della fattispecie dello sfruttamento e dell’approfittamento dello stato di bisogno con i relativi aggravanti speciali. Quindi l’attività investigativa, con l’identificazione di intermediari , utilizzatori collegamenti, perquisizioni, rapporti di lavoro, soggetti terzi e indagini patrimoniali.

Il documento si conclude con un allegato n.1 che riporta un questionario per le vittime dei reati. Una griglia indicativa con domande suddivise in indici, da utilizzare caso per caso per accertare sfruttamento o stato di bisogno.

“Si premette che le Linee guida vogliono rappresentare un mero contributo alle attività di indagine svolte dal personale ispettivo che, in ogni caso, dovrà tenere preliminarmente conto delle eventuali diverse indicazioni fornite dalle competenti Procure della Repubblica,sia sugli elementi utili alla configurazione del reato, sia sulle
metodologie per l’acquisizione dei relativi elementi di prova”.

Info: Inail, linee guida vigilanza intermediazione illecita e sfruttamento lavoro

Piano nazionale controlli prodotti chimici 2019, Ministero della Salute

Pubblicato dal Ministero della Salute il Piano nazionale delle attività di controllo sui prodotti chimici 2019, documento sulla vigilanza dell’applicazione dei Regolamenti Reach e Clp, previsto dal Piano nazionale di prevenzione 2014 – 2019 e redatto dal Ministero Salute in quanto Autorità competente nazionale, in collaborazione con Gruppo tecnico interregionale Reach – Clp e Centro nazionale delle sostanze chimiche, Prodotti cosmetici e Protezione del consumatore dell’Istituto superiore di sanità.

Il piano presenta i criteri per le attività di controllo che dovranno essere eseguite mediante progetti Reach En Force ed Echa; controlli analitici.

Il report nazionale dovrà essere pubblicato da Ministero della Salute, Regioni e Iss/Cnscentro il 30 giugno 2020.

Info: Ministero Salute Piano nazionale attività controllo prodotti chimici 2019

Dpi, in Gazzetta il decreto per adeguamento al Regolamento (UE) n. 2016/425

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.59 dell’11 marzo 2019 il Dlgs 19 febbraio 2019, n. 17 – Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la Direttiva 89/686/CE.

Il decreto è in vigore dal 12 marzo 2019, risponde alla Legge delega 25 ottobre 2017, n. 163 ed è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il 14 febbraio 2019.

Le modifiche maggiori interessano il Decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 (viene abrogato il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10) a partire dal titolo e dall’articolo 1: “Art. 1 (Campo di applicazione e definizioni). – 1. Le norme del presente decreto si applicano ai Dispositivi di protezione individuale (DPI) di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, di seguito regolamento DPI. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all’articolo 3 del regolamento DPI”.

Sostituiti gli articoli 2 (norme armonizzate) 3 sui requisiti di sicurezza, 5 conformità per la vendita, che rimandano ai criteri definiti dal nuovo regolamento europeo Dpi. 6 organismi notificati, 7 certificazione CE, 12 marcatura, 13 vigilanza sul mercato: “Art. 13 (Vigilanza del mercato sui DPI). – 1. Ai fini del presente decreto le funzioni di autorità di vigilanza del mercato sono svolte dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nell’ambito delle rispettive competenze, ai sensi del capo VI del regolamento DPI.

2. Le funzioni di controllo alle frontiere esterne sono svolte dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli conformemente agli articoli da 27 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008.

3. Le amministrazioni di cui al comma 1 possono altresì, ciascuna per gli ambiti di propria competenza, avvalersi delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dell’Ispettorato nazionale del lavoro.

4. Qualora gli organi competenti per la vigilanza del mercato ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché gli organi di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concludano che un DPI non rispetta i requisiti essenziali di sicurezza di cui all’allegato II del regolamento DPI, ne informano il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai fini dell’adozione dei provvedimenti di competenza.

5. I provvedimenti previsti dal capo VI del regolamento DPI sono adeguatamente motivati e comunicati all’interessato con l’indicazione dei mezzi di impugnativa avverso il provvedimento stesso e del termine entro cui è possibile ricorrere.

6. Gli oneri relativi ai provvedimenti previsti dal presente articolo sono a carico del fabbricante, del suo mandatario, dell’importatore, del distributore o dell’operatore economico destinatario del relativo provvedimento”.

14 sanzioni per il fabbricante e l’importatore e 14-bis disposizioni di adeguamento che prevedono prossimi decreti del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero del Lavoro in caso di aggiornamento di ambiti già disciplinati che dovranno armonizzarsi con il regolamento (UE) n. 2016/425. Articolo 15 oneri per la vigilanza.

L’articolo 2 del nuovo D.lgs riporta quindi le modifiche al Testo unico sicurezza lavoro al Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, articolo 74 comma 1 dove viene aggiunto “Si tiene conto, inoltre, delle finalità, del campo di applicazione e delle definizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3, paragrafo 1, numero 1), del regolamento (UE) n. 2016/425”; articolo 76 dove il riferimento al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 viene sostituito da quello al al regolamento (UE) n. 2016/425.

In ogni disposizione legislativa, regolamentare ed amministrativa in vigore dovranno essere sostituiti i riferimenti alla Direttiva 89/686/CEE con quelli al Regolamento (UE) n. 2016/425 e dovranno essere integrati seguendo la tavola di concordanza allegato X del citato regolamento.

Info: GU n.59 11 marzo 2019 Decreto legislativo 19 febbraio 2019 n.17

“Faccende pericolose” rapporto Anmil sul lavoro domestico

Questo il rapporto pubblicato da Anmil riguardante il lavoro domestico, gli infortuni, i cambiamenti delle mansioni.

“Uno studio su caratteristiche, evoluzione e prospettive del mestiere più rischioso del mondo: la casalinga”. Il documento è stato presentato in una conferenza stampa che si è tenuta a Roma il 5 marzo 2019 nella Sala degli Atti parlamentari della Biblioteca del Senato “Giovanni Spadolini” e alla quale hanno preso parte tra gli altri il presidente nazionale Anmil Franco Bettoni, il segretario della Commissione lavoro e previdenza sociale del Senato sen. Roberta Toffanin, il sottosegretario al Lavoro, on. Claudio Durigon, il presidente del Civ Inail Giovanni Luciano, il direttore centrale Prevenzione dell’Inail, Ester Rotoli.

Dai dati analizzati da Anmil emerge che sono circa 3 milioni gli incidenti domestici in Italia ogni anno, 3,5 milioni le persone coinvolte. 7 milioni 338mila le casalinghe da dati Istat 2017 , 518mila in meno rispetto al 2007.

41% over 65, 8,5% le casalinghe con meno di 34 anni, impegno lavorativo non retribuito equivalente a 49 ore settimanali 7 giorni su 7, stipendio stimato su ogni mansione svolta che arriva a 3.045 euro netti al mese.

Circa 600mila le donne coinvolte in incidenti domestici ogni anno, il 36% dei casi comporta fratture, 18,5% ustioni, 15% ferite da taglio. 8 miliardi all’anno i costi diretti e indiretti derivanti da infortunio domestico (stima dell’Istituto superiore di sanità – SINIACA).

Anmil ricorda l’assicurazione Inail prevista dalla Legge 493/1999, entrata in vigore il 1° marzo 2001, recentemente modificata dalla Legge di bilancio 2019 che ha con riduzione del grado di invalidità dal 27% al 16%, indennizzo una tantum tra 6% e 15%, limite di età fino a 67 anni e importo del premio passato da 12,91 a 24 euro.

Info: Anmil rapporto Faccende pericolose 

Nuovi regolamenti europei per medicinali veterinari e mangimi medicati

Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 7 gennaio 2019 tre regolamenti sull’uso dei medicinali veterinari e mangimi medicati, mercato e sorveglianza.

A darne notizia il Ministero della Salute che li ha raccolti e spiegati in una nota dell’11 gennaio.

Due regolamenti rientrano nel cosiddetto pacchetto “medicinali veterinari”, disciplinandone uso. fabbricazione e immissione sul mercato. Sono:

  • Regolamento (UE) 2019/4 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, relativo alla fabbricazione, all’immissione sul mercato e all’utilizzo di mangimi medicati, che modifica il regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/167/CEE del Consiglio
  • Regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE.

A questi si aggiunge il nuovo Regolamento 2019/5 modifica del regolamento 726/2004 che ha istituito l’Agenzia europea per i medicinali e la procedura centralizzata per l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali.

Info: Gazzetta Ufficiale

Ispezioni sugli obblighi di registrazione delle sostanze chimiche

 

A partire dal 2019 verranno avviate le ispezioni sull’obbligo di registrazione delle sostanze chimiche prodotte e importate di ogni tonnellaggio, e in particolare sulla fascia 1-100 tonnellate l’anno.

A comunicarlo l’lHelpdesk Reach.

I controlli interesseranno anche parti del dossier di registrazione e l’obbligo di aggiornamento del fascicolo. Sostanze intermedie, sostanze registrate come monomeri nei polimeri.

Le ispezioni rientrano nel programma di vigilanza Echa REF-7.

Info: Helpdesk Reach

Scadenze dichiarazione investimenti incrementali 2018 per Bonus Pubblicità

Con un post del 31 dicembre 2018 l’Agenzia delle Entrate ha raccolto i termini per la presentazione della dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti pubblicitari incrementali realizzati nel 2018, da effettuare dal 1° al 31 gennaio 2018.

Si tratta del beneficio fiscale introdotto dall’’articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e modificato dall’articolo 4 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148; dal decreto regolamentare D.P.C.M. 16 maggio 2018, n. 90 e dal provvedimento del 31 luglio 2018. Beneficio derivante dall’incremento minimo dell’1% nell’investimento, 75% del valore incrementale degli investimenti, 90% per micro piccole medie imprese e startup.

Le scadenze indicate dall’articolo 4 del provvedimento del 31 luglio 2018 sono:

  1. La “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” per l’accesso al beneficio per
    l’anno 2017 e la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta” per l’accesso al beneficio per
    gli investimenti relativi all’anno 2018 sono presentate, separatamente, dal giorno 22 settembre
    2018 al giorno 22 ottobre 2018, utilizzando il modello di cui all’articolo 2.
  2. La “dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” per l’accesso al beneficio per
    l’anno 2018 è presentata dal 1° al 31 gennaio dell’anno 2019“.

Info: Dipartimento informazione editoria

La Legge di Bilancio pubblicata in Gazzetta Ufficiale

E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.302 del 31 dicembre 2018 la Legge 30 dicembre 2018, n. 145
Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. Legge approvata definitivamente alla Camera il 30 dicembre 2018, dopo la questione di fiducia posta dal Governo alla Camera il 28 dicembre 2018 approvata con 327 voti favorevoli e 228 contrari. Questo il quadro di sintesi degli interventi pubblicato dalla Camera.

Di seguito in sintesi alcuni dei provvedimenti riguardanti il lavoro e le imprese:

  • credito di imposta 36% per acquisto prodotti riciclati;
  • proroga credito imposta formazione 4.0 per spese successive al 31 dicembre 2018;
  • estromissione agevolata immobili strumentali dal patrimonio di impresa;
  • regime forfettario e imposta unica sostitutiva al 15% per ricavi e compensi inferiori ai 65.000 euro;
  • 20% dal 2020 su imposte sui redditi e dell’IRAP per i imprenditori individuali ed i lavoratori
    autonomi con ricavi fino a 100.000 euro;
  • passa dal 50 al 25% la quota agevolabile per ricerca e sviluppo, da 20 a 10 milioni massimale di spesa;
  • contributo a fondo perduto Pmi per Piano Impresa 4.0 – Voucher manager;
  • proroga detrazioni per ristrutturazioni edili, efficienza energetica, bonus mobili, bonus verde;
  • credito imposta 65% erogazioni liberali bonifica ambientale edifici e terreni pubblici, compresa rimozione amianto.

Lavoro.

  • benefici previdenziali amianto a lavoratori ex Ipost con ricongiunzione contributiva e iscritti a forme previdenziali obbligatorie diverse dall’Assicurazione generale obbligatoria;
  • incremento di 1 milione all’anno per il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro;
  • proroga incentivo occupazione Mezzogiorno;
  • incentivo assunzione a tempo indeterminato di laureati con laurea magistrale 110 e lode oppure dottorato prima di 34 anni;
  • riduzione premi e tariffe Inail dal 1° gennaio 2019 410 milioni nel 2019, 525 2020 e 600 2021;
  • rimborso Inail 60% per reinserimento persone con disabilità al lavoro;
  • riduzione 2019 2020 e 2021 risorse strutturali Inail per progetti di investimento e formazione sicurezza sul lavoro (110,100, 100 milioni);
  • riduzione 2020 e 2021 dello sconto prevenzione Inail (riduzione di 50 milioni ogni anno);
  • aumento sanzioni violazioni sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale (+10% sanzioni sicurezza lavoro);
  • nuove assunzioni personale ispettivo Inl;
  • congedo obbligatorio paternità lavoratore dipendente di 5 giorni.

Sicurezza e antincendio luoghi cultura.

Prevista dal comma 566 dell’articolo 1 una ricognizione dei propri istituti e sedi e delle sedi degli altri ministeri adibite ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42soggetti al controllo prevenzione incendi. Per tali immobili si dovrà procedere alla messa a norma e a nuove prescrizioni con decreti appositi da adottare entro sessanta giorni dal termine segnalato dal comma 566.

“Il medesimo decreto prevede opportune misure di sicurezza equivalenti, eseguibili negli istituti, luoghi della cultura e sedi del Ministero per i beni e le attività culturali e negli altri immobili, ai fini dell’adeguamento alle norme di prevenzione degli incendi ovvero alle eventuali prescrizioni impartite, da completare nel rispetto delle
scadenze previste dal decreto di cui al periodo precedente e comunque non oltre il 31 dicembre 2022”.

Info: Gazzetta Ufficiale

Le linee guida progetti inclusione persone con disabilità

Pubblicato dal Ministero del Lavoro il Decreto direttoriale n. 669 del 28 dicembre 2018 –Linee guida per la presentazione dei progetti sperimentali in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità per l’anno 2018. Documento che riassume i criteri che le Regioni dovranno seguire per ottenere il finanziamento di interventi definiti dal Secondo programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con disabilità – Linea di intervento 2, azioni 3 4 e 5.

Il finanziamento è sostenuto da 15 milioni di euro stanziati dal Ministero del Lavoro, risorse derivanti dal Fondo per le non autosufficienze ai sensi del DPCM 12 dicembre 2018. Dovranno essere almeno 187 le proposte finanziabili, con l’ammontare per singolo ambito territoriale che non dovrà superare gli 80.000 euro.

Ogni Regione dispone di più ambiti territoriali stabiliti sul dato della popolazione regionale residente nella fascia d’età 18-64 anni al 1° gennaio 2018. Si va dal singolo ambito di Valle d’Aosta e Molise ai 25 ambiti della Lombardia, 19 di Lazio e Sicilia. Le Regioni possono comunque segnalare ambiti in numero maggiore che potranno essere finanziati nel caso in cui non venissero assegnate tutte le risorse disponibili.

Non potranno essere ammessi gli ambiti territoriali che dovranno ancora avviare le attività da annualità 2017.

Ogni progetto finanziato sarà sostenuto fino all’80% della spesa.  “Per quel che riguarda le azioni di sistema, l’eventuale finanziamento non può oltrepassare il 15% dell’ammontare del valore del progetto. Per azioni di sistema, ai fini delle presenti Linee Guida, si intendono esclusivamente:

a) il supporto alle Agenzie per la vita indipendente e consulenza alla pari;
b) la formazione rivolta alla persona con disabilità e alla sua famiglia;
c) la formazione rivolta all’assistente personale”.

I progetti dovranno durare 12 mesi, con eventuali proroghe stabilite dopo segnalazione di cause e cronoprogramma aggiornato.

Scadenza per invio proposte è il 28 febbraio 2019. Le altri fasi sono: valutazione proposte 22 marzo; 29 marzo pubblicazione ambiti ammessi; 19 aprile protocollo d’intesa.

Maggio 2019 inizio delle attività.

Info: Ministero Lavoro