Asili nido: nuove norme tecniche autorimesse

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.132 del 23 maggio 2020 il Decreto 15 maggio 2020 Approvazione delle norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa.

La regola tecnica si applica alle autorimesse con superficie complessiva superiore ai 300 m2. Non comporta adeguamenti per quelle che alla data di entrata in vigore:

“a) siano già in regola con almeno uno degli adempimenti previsti agli articoli 3, 4 o 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151;
b) siano state progettate sulla base dei provvedimenti normativi richiamati in premessa, comprovati da atti rilasciati dalle amministrazioni competenti”.

Abrogati i decreti del Ministro dell’interno 1° febbraio1986 e del Ministro dell’interno 22 novembre 2002.

Per le modifiche e gli ampliamenti dei locali esistenti si applica l’art. 2, commi 3 e 4 del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015.

Sempre per quanto riguarda le regole tecniche antincendio il 14 aprile in Gazzetta Ufficiale n.98 è stato pubblicato il decreto 6 aprile 2020 Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli asili nido, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e modifiche alla sezione V dell’allegato 1 al decreto del Ministro dell’interno del 3 agosto 2015.

La regola tecnica si applica agli asili nido con più di 30 occupanti, in alternativa al decreto del Ministro dell’interno 16 luglio 2014.

FONTE: Gazzetta Ufficiale

Regola tecnica impianti produzione calore combustibili gassosi, nuova pubblicazione in Gazzetta.

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.273 del 21 novembre 2019 il Decreto del Ministero dellInterno 8 novembre 2019 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio degli impianti per la produzione di calore alimentati da combustibili gassosi.

La nuova regola tecnica in vigore a trenta giorni dalla GU interessa impianti di portata termica complessiva maggiore di 35 kW alimentati da combustibili gassosi della 1a, 2a e 3a famiglia con pressione non maggiore di 0,5 bar, che vengono utilizzati per climatizzazione, acqua calda, cottura e forni, lavaggio.

Non riguarda impianti industriali, incenerimento, stufe catalitiche, impianti di tipo A (esclusi radianti a incandescenza). Riguarda apparecchi a gas in un unico locale la cui somma sia superiore a 35W.

Le disposizioni si applicano a nuovi impianti e impianti esistenti ad eccezione di quelli di portata termica superiore a 116Kw, approvati o autorizzati dai competenti organi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in base alla previgente normativa, tra 35Kw – 116Kw e per entrambi anche in caso di aumento di portata termica, purché non superiore al 20%.

L’adeguamento viene invece richiesto nell’ipotesi di aumenti “in percentuale superiore al limite indicato ai commi precedenti o passaggi del tipo di alimentazione al combustibile gassoso in impianti di portata termica superiore a 35 kW”.

Info: Gazzetta Ufficiale n.273 del 21 novembre 2019 Decreto 8 novembre 2019

Decreto tutela del lavoro e crisi aziendali

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.257 del 2 novembre 2019 la Legge 2 novembre n.128 di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali. In vigore dal 3 novembre.

Per quanto riguarda la tutela del lavoro eseguito tramite piattaforme digitali, Capo V-bis, la legge di conversione riporta: “Art. 47-ter (Forma contrattuale e informazioni). – 1. I contratti individuali di lavoro di cui all’articolo 47-bis sono provati per iscritto e i lavoratori devono ricevere ogni informazione utile per la tutela dei loro interessi, dei loro diritti e della loro sicurezza”. Risarcimento fino a un anno di compensi in caso di violazione. Compenso complessivo che può essere stabilito da contratti collettivi , e “in difetto della stipula dei contratti di cui al comma 1, i lavoratori di cui all’articolo 47-bis non possono essere retribuiti in base alle consegne effettuate e ai medesimi lavoratori deve essere garantito un compenso minimo orario parametrato ai minimi tabellari stabiliti da contratti collettivi nazionali di settori affini o equivalenti sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale”.

Indennità del 10% per lavoro notturno, festivo, o in condizioni meteo sfavorevoli, da determinare con contratti collettivi o con decreto ministeriale. Applicazione della disciplina antidiscriminatoria, accesso garantito alle piattaforme, protezione dei dati personali dei lavoratori secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, copertura assicurativa obbligatoria Inail contro gli infortuni e le malattie professionali. Il committente è datore di lavoro ed è tenuto a tutti gli adempimenti previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Testo unico sicurezza sul lavoro.

Ispettorato nazionale del lavoro. Autorizzata procedura di concorso per 150 nuove unità dal 2021.

Comunicazioni obbligatorie per via telematica al Ministero del lavoro che le mette a disposizione di Anpal, Inps, Inail, regioni e Inl.

Info: GU n.257 del 2 novembre 2019 Legge 2 novembre n.128

Regola tecnica impianti produzione calore combustibili gassosi

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.273 del 21 novembre 2019 il Decreto del Ministero dellInterno 8 novembre 2019 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio degli impianti per la produzione di calore alimentati da combustibili gassosi.

La nuova regola tecnica in vigore a trenta giorni dalla GU interessa impianti di portata termica complessiva maggiore di 35 kW alimentati da combustibili gassosi della 1a, 2a e 3a famiglia con pressione non maggiore di 0,5 bar, che vengono utilizzati per climatizzazione, acqua calda, cottura e forni, lavaggio.

Non riguarda impianti industriali, incenerimento, stufe catalitiche, impianti di tipo A (esclusi radianti a incandescenza). Riguarda apparecchi a gas in un unico locale la cui somma sia superiore a 35W.

Le disposizioni si applicano a nuovi impianti e impianti esistenti ad eccezione di quelli di portata termica superiore a 116Kw, approvati o autorizzati dai competenti organi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in base alla previgente normativa, tra 35Kw – 116Kw e per entrambi anche in caso di aumento di portata termica, purché non superiore al 20%.

L’adeguamento viene invece richiesto nell’ipotesi di aumenti “in percentuale superiore al limite indicato ai commi precedenti o passaggi del tipo di alimentazione al combustibile gassoso in impianti di portata termica superiore a 35 kW”.

Fonte: Gazzetta Ufficiale

Proroghe per l’adeguamento antincendio: Scuole e asili nido

Sono state disposte attraverso la legge di conversione del Decreto legge Cultura pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 12 agosto le proroghe per l’adeguamento alla normativa antincendio di edifici scolastici e asili nido.

A disporle l’articolo 4 bis della citata legge di conversione 8 agosto 2019, n. 81, che ha introdotto “modifiche all’articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, e piano straordinario per l’adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico”.

Si legge nel comma 2: “Nelle more dell’attuazione del piano straordinario di interventi di cui al comma 1, all’articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «al 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2021»;
b) al comma 2-bis, le parole: «al 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2019“.

Piano straordinario per l’adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, previsto dal comma 1, che stanzia ai sensi della legge 30 dicembre 2018, n. 145 25 milioni per il 2019, 25 per il 2020 e 48 milioni per il 2021.

FONTE: Gazzetta Ufficiale

Direttiva: Attività professionale vita familiare, genitori e assistenza

Pubblicata sulla Gazzetta dell’Unione europea del 12 luglio 2019 la Direttiva Ue 2019/1158 del 20 giugno 2019 relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio.

La direttiva riporta nuove prescrizioni minime riguardanti la parità uomo donna sul lavoro e in merito alla conciliazione vita lavoro in caso di genitorialità o assistenza. In vigore ad agosto 2019 deve essere recepita dagli Stai membri entro il 2 agosto 2022. Entro il 2 agosto 2024 per quanto riguarda le misure riguardanti retribuzione o l’indennità corrispondente alle ultime due settimane del congedo parentale.

Il provvedimento in particolare si riferisce:

  • “a) al congedo di paternità, al congedo parentale e al congedo per i prestatori di assistenza;
  • b) a modalità di lavoro flessibili per i lavoratori che sono genitori o i prestatori di assistenza”.

Per quanto riguarda il congedo di paternità o di un secondo genitore nel caso sia riconosciuto dal diritto nazionale, dovrà essere di dieci giorni lavorativi. Quattro mesi il congedo parentale prima del compimento di una determinata età, massimo otto anni, due mesi non potranno essere trasferiti, previsto il ragionevole preavviso, subordinazione ad anzianità non superiore a un anno, consentite misure per godimento con modalità flessibili.

Prestazioni di assistenza. Cinque giorni lavorativi all’anno, possibili integrazioni a discrezione degli Stati membri o di assegnazione di periodi differenti da u anno. Assenza per causa di forza maggiore, ovvero da “ragioni familiari urgenti in caso di malattie o infortuni che ne rendano indispensabile l’immediata presenza”. Da inquadrare per periodo determinato in base ad anno, evento o entrambi.

Retribuzione e indennità. “2. Per quanto riguarda il congedo di paternità di cui all’articolo 4, paragrafo 1, tale retribuzione o indennità garantisce un reddito almeno equivalente a quello che il lavoratore interessato otterrebbe in caso di interruzione delle sue attività per motivi connessi allo suo stato di salute, entro i limiti di un eventuale massimale stabilito dal diritto nazionale. Gli Stati membri possono subordinare il diritto a un pagamento o un’indennità a periodi di occupazione precedente, che non devono essere superiori a sei mesi immediatamente prima della data prevista per la nascita del figlio.

3. Per quanto riguarda il congedo parentale di cui all’articolo 5, paragrafo 2, tale retribuzione o l’indennità è definita dallo Stato membro o dalle parti sociali ed è stabilita in modo da facilitare il ricorso al congedo parentale da parte di entrambi i genitori”.

Orari flessibili per figli fino a otto anni o per prestazioni di assistenza. Diritto alla richiesta e durata che può essere soggetta a limitazione ragionevole. “Quando le modalità di lavoro flessibili di cui al paragrafo 1 hanno durata limitata, alla fine del periodo convenuto il lavoratore ha il diritto di ritornare all’organizzazione originaria della vita professionale. Il lavoratore ha il diritto di chiedere di tornare all’organizzazione originaria della vita professionale anche prima della fine del periodo convenuto, ogniqualvolta un cambiamento di circostanze lo giustifichi. Il datore di lavoro prende in considerazione una richiesta di ritorno anticipato all’organizzazione originaria della vita professionale e vi risponde alla luce sia delle proprie esigenze sia di quelle del lavoratore”.

Diritto di riprendere il proprio posto di lavoro o posto equivalente dopo il congedo e di beneficiare di eventuali miglioramenti avvenuti durante l’assenza. Misure contro la discriminazione, misure contro il licenziamento e onere della prova.

Relazione degli Stati membri alla Commissione entro il 2 agosto 2027 i cui dati confluiranno nel rapporto generale della Commissione al Parlamento europeo.

Info: Gazzetta europea 12 luglio 2019