Ministero: Rischio caldo sul lavoro, interventi e vademecum

Interventi per la gestione istituzionale e integrata dell’emergenza caldo e vademecum per il lavoro con esposizione ad alte temperature. Questo quanto notificato dal Ministero del Lavoro il 20 luglio.

Il Ministero ha informato circa un confronto avvenuto il 20 luglio con Ministero della Salute, Inl, Inps, Inail e associazioni datoriali e sindacali per imbastire proposte immediate per misure organizzative e buone prassi sull’emergenza caldo e per eventuali modifiche alla normativa corrente.

Contestualmente ha pubblicato il nuovo vademecum Rischi lavorativi da esposizione ad alte temperature. Che contiene in sintesi:

– effetti del cambiamento climatico sulla salute e la sicurezza;

– settori di attività più coinvolti (industria, lavoro all’aperto, costruzioni, agricoltura e silvicoltura, operatori sanitari e di emergenza, lavoratori indoor e stress climatici);

– riferimenti del TU;

– segnalazione del PAf Portale Agenti Fisici;

– segnalazione documento Inail;

– buone prassi e prevenzione per ognuno degli ambienti citati;

– indicazioni Inps sulla CIGO, smart working e integrazioni salariali per eventi meteo;

– Napo;

– tutte i documenti e le circolari dell’Inl.

Così il ministro del Lavoro Calderone: “Stiamo affrontando oggi un’emergenza che si è già verificata nelle scorse estati. Ci proponiamo di intervenire potenziando gli strumenti già esistenti e disegnando ulteriori strategie che, oltre all’intervento normativo, prevedano anche il coinvolgimento delle parti sociali nell’adozione di buone prassi e di interventi organizzativi capaci di rendere più efficace il presidio della sicurezza dei lavoratori e tutelino la loro salute” ha dichiarato il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone.

FONTE: Ministero della Salute

In GU: Decreto sostegno famiglie imprese energia

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.149 del 28 giugno 2023 il Decreto legge n. 79 del 28 giugno 2023.

Disposizioni urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di termini legislativi.

Si tratta del provvedimento approvato dal Governo il 27 giugno 2023 che ha disposto:

bonus per famiglie con più di quattro figli Isee 15mila – 30mila euro;

Iva 5% gas metano civile e industriale;

azzeramento degli oneri di sistema relativi al gas naturale.

FONTE: Gazzetta Ufficiale

Spettacolo pubblico, norme tecniche antincendio

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.282 del 2 dicembre 2022 il Decreto del Ministero dell’Interno del 22 novembre 2022 Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico. In vigore a trenta giorni dalla pubblicazione.

Le norme tecniche riguardano attività sia al chiuso che all’aperto, esistenti o nuove, in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi, decreto del Ministro dell’interno 19 agosto 1996. Riguardano anche le attività a carattere temporaneo.

Esclusi dall’applicazione:

“a) i luoghi non delimitati;

b) gli esercizi pubblici dove sono impiegati strumenti musicali o apparecchi musicali, in assenza di attività danzanti o di spazi ed allestimenti specifici per gli avventori;

le attrazioni di spettacolo viaggiante di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 337, per cui si applica la normativa vigente”.

FONTE: Ministero dell’Interno

Iscrizione elenco esperti di radioprotezione, Decreto 9 agosto 2022

Pubblicato dal Ministero del Lavoro il 31 agosto il decreto 9 agosto 2022 sui requisiti di iscrizione all’elenco degli esperti di radioprotezione, le modalità di formazione, le modalità di svolgimento dell’esame e l’aggiornamento professionale.

Il decreto sarà in vigore dal 1° gennaio 2023 e fino al quel momento continuerà ad applicarsi quanto previsto dall’allegato XXI del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101.

Riporta i requisiti per l’iscrizione nell’elenco, tra questi il non essere cancellati da uno precedente nei cinque anni addietro ed essere dichiarati abilitati allo svolgimento dei compiti di sorveglianza dalla commissione competente.

La commissione viene definita dall’articolo 3, viene istituita presso il Ministero del Lavoro ed è composta da esperti dei Ministeri Lavoro, Salute, Istruzione, Iss, Inail, Isin.

L’iscrizione in elenco avviene dopo esame. Gli esami vengono indetti con cadenza annuale e a Roma, con domande di iscrizione che vanno presentate entro il 31 dicembre dell’anno precedente.

Gli articolo 9-12 del decreto riportano in dettaglio i contenuti degli esami di: abilitazione primo grado, secondo, terzo sanitario e terzo grado. Questi i titoli di studio per essere ammessi:

Articolo 8: “Per l’ammissione all’esame di abilitazione per l’iscrizione nell’elenco nominativo degli esperti di radioprotezione è richiesto:

a) per l’abilitazione di primo grado: almeno laurea triennale in fisica, o in chimica, o in chimica industriale o in ingegneria; almeno master di primo livello in materia di radiazioni ionizzanti;

b) per l’abilitazione di secondo grado: laurea, vecchio ordinamento, magistrale o specialistica in fisica, o in chimica, o in chimica industriale o in ingegneria; master di secondo livello in materia di radiazioni ionizzanti o scuola di specializzazione in fisica medica;

c) per l’abilitazione di terzo grado sanitario: laurea, vecchio ordinamento, magistrale o specialistica in fisica, o in chimica o in chimica industriale o in ingegneria; master di secondo livello in materia di radiazioni ionizzanti o scuola di specializzazione in fisica medica;

d) per l’abilitazione di terzo grado: laurea magistrale (o vecchio ordinamento) in fisica, o in chimica o in chimica industriale o in ingegneria; master di secondo livello in materia di radiazioni ionizzanti.

Il master di primo livello di cui alla lettera a) deve comprendere un tirocinio di almeno 20 giorni lavorativi relativo a sorgenti per le quali è richiesta l’abilitazione al primo grado. Il master di secondo livello di cui alle lettere b), c) e d) deve comprendere un tirocinio della durata minima di 40, 60 e 80 giorni lavorativi rispettivamente per il secondo grado, il terzo grado sanitario e il terzo grado relativo alle sorgenti per le quali è richiesta l’abilitazione. Il tirocinio di grado superiore include il tirocinio di grado inferiore”.

Aggiornamento ogni tre anni e di un minimo di 100 ore.

FONTE: Ministero del Lavoro

Decreto condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili in GU

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.176 del 29 luglio 2022 il Decreto legislativo 27 giugno 2022, n. 104 Attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea. Questa la nota del Ministero del Lavoro del 1° agosto che ne riassume i termini.

Il decreto disciplina le informazioni e le comunicazioni obbligatorie tra aziende e lavoratore inerenti i rapporti e le condizioni di lavoro e di tutela. Ne riassumiamo in elenco i dettagli:

riguarda lavoro subordinato, somministrato, intermittente, collaborazione, personale e continuativa, coordinata e continuativa, prestazione occasionale, PA, per alcuni aspetti marittimi, pesca, domestici;

non riguarda lavoro autonomo non integrante collaborazione coordinata e continuativa, lavoro inferiore a tre ore a settimana per quattro settimane consecutive, rappresentanza commerciale, collaborazione impresa familiare, PA all’estero;

il datore di lavoro deve comunicare al lavoratore quanto previsto dal decreto;

deve comunicare al lavoratore identità delle parti, luogo di lavoro o luoghi diversi o libertà di determinare luogo di lavoro, sede datore lavoro, inquadramento livello qualifica tipologia mansione, identità imprese somministrazione, date, periodo di prova se previsto, diritto alla formazione, durata ferie e congedi, procedura recesso, orari e straordinari, condizioni di imprevedibilità, contratto collettivo, anche aziendale, enti e istituti contributi;

l’obbligo di informazione che riguarda anche i committenti, “è assolto mediante la consegna al lavoratore, all’atto dell’instaurazione del rapporto di lavoro e prima dell’inizio dell’attività lavorativa, alternativamente: a) del contratto individuale di lavoro redatto per iscritto; b) della copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro”;

le copie delle comunicazioni sono conservate con prova e rese accessibili al lavoratore;

il decreto prevede ulteriori obblighi informativi nel caso di utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati, quanto incidono sul lavoro, scopi e finalità, dati e parametri, misure di controllo, accuratezza, robustezza e cybersicurezza, previsto diritto di accesso ai dati del lavoratore con risposta entro trenta giorni;

lavoro all’estero “il datore di lavoro che distacca in uno Stato membro o in uno Stato terzo un lavoratore nell’ambito di una prestazione transnazionale di servizi, è tenuto a fornire allo stesso, per iscritto e prima della partenza, qualsiasi modifica degli elementi del rapporto di lavoro”;

previste norme per le comunicazioni riguardanti il lavoro intermittente e i contratti individuali;

prescrizioni minime per i rapporti di lavoro: prova non superiore a sei mesi, salvi periodi inferiori da CCNL, prova proporzionata alla durata del contratto a tempo determinato, no seconda prova con rinnovo di contratto, prolungata prova in corrispondenza dei periodi di assenza;

cumulo di impieghi: “fatto salvo l’obbligo previsto dall’articolo 2105 del codice civile, il datore di lavoro non può vietare al lavoratore lo svolgimento di altra attività lavorativa in orario al di fuori della programmazione dell’attività lavorativa concordata, né per tale motivo riservargli un trattamento meno favorevole. Il datore di lavoro può limitare o negare al lavoratore lo svolgimento di un altro e diverso rapporto di lavoro qualora sussista una delle seguenti condizioni:

a) un pregiudizio per la salute e la sicurezza, ivi compreso il rispetto della normativa in materia di durata dei riposi;

b) la necessità di garantire l’integrità del servizio pubblico;

c) il caso in cui la diversa e ulteriore attivita’ lavorativa sia in conflitto d’interessi con la principale, pur non violando il dovere di fedelta’ di cui all’articolo 2105 del codice civile. Resta ferma la disciplina di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165“;

misure sulla prevedibilità minima, articolo 10 norme sulle transizioni verso forme più prevedibili, richiesta può essere avanzata dal lavoratore dopo almeno sei mesi e periodo di prova, nuova richiesta dopo sei mesi dalla risposta negativa, domande per iscritto, per la seconda risposta “le persone fisiche in qualità di datori di lavoro o le imprese che occupano fino a cinquanta dipendenti possono rispondere in forma orale qualora la motivazione della risposta rimanga invariata rispetto alla precedente”;

formazione obbligatoria per la mansione considerata orario di lavoro e deve svolgersi se possibile durante lo stesso lavoro, non riguarda la formazione professionale a meno che non debba fornirla il lavoratore e “Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 36 e 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81“;

il capo IV del decreto riporta i dettagli delle misure di tutela, risoluzione rapida e ricorso, conciliazione, protezione da trattamento o conseguenze sfavorevoli, protezione contro il licenziamento o contro il recesso del committente e onere della prova;

il decreto si applica a tutti i rapporti di lavoro già instaurati al 1° agosto 2022, “il datore di lavoro o il committente, su richiesta scritta del lavoratore già assunto alla data del 1° agosto 2022, è tenuto a fornire, aggiornare o integrare entro sessanta giorni le informazioni previste”.

FONTE: Gazzetta Ufficiale

Circolari Inail e Inps, Sospensione premi federazioni sportive

Pubblicata da Inail la circolare n.23 del 27 maggio 2022 con indicazioni e date sulla sospensione di adempimenti e versamenti per le federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche disposta dal decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 sulla Legge 30 dicembre 2021, n. 234.

La nota riguarda la proroga al 31 luglio 2022 degli adempimenti per l’assicurazione 1°gennaio – 31 luglio 2022 e interessa esclusivamente soggetti che abbiano in corso nel periodo citato delle competizioni sportive.

Inail comunica le date per la presentazione della dichiarazione delle retribuzioni 2021 e della riduzione del tasso medio per prevenzione: 20 luglio – 10 agosto 2022.

In merito ai versamenti sospesi, per quanto riguarda l’autoliquidaizone, in caso di rateazione sono quelli 16 febbraio e 16 maggio 2022.

I pagamenti dei versamenti sospesi vanno effettuati in unica soluzione entro il 31 agosto o in quattro rate entro l’ultimo giorno di ogni mese e l’ultima entro il 16 dicembre 2022. Le rate sospese vanno invece saldate entro il 31 agosto.

Per accedere alla sospensione occorrerà inviare comunicazione tramite il servizio Comunicazioni sospensioni/recuperi agevolati per eventi

eccezionali online dal 1° giugno al 31 luglio 2022. Chi ha già comunicato non dovrà farlo di nuovo.

Inps

Analoghe indicazioni sono state pubblicate da Inps con la circolare n.64 del 30 maggio 2022. I versamenti sospesi vanno saldati in unica soluzione entro il 31 agosto 2022 o tramite rateazione con ultima rata dicembre 2022.

Codice di autorizzazione 7, codice Uniemens N979. La circolare riporta indicazioni anche per i committenti Gestione separata.

Fonte: Inps e Inail

Deleghe Governo sostegno valorizzazione famiglia :In Gazzetta Legge 7 aprile

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 27 aprile 2022 la Legge 7 aprile 2022, n. 32 di delega al Governo per l’adozione, il riordino e il potenziamento di disposizioni volte a sostenere la genitorialità e la funzione sociale ed educativa delle famiglie, per contrastare la denatalità, per valorizzare la crescita armoniosa e inclusiva dei bambini e dei giovani, per sostenere l’indipendenza e l’autonomia finanziaria dei giovani nonché per favorire la conciliazione della vita familiare con il lavoro di entrambi i genitori e per sostenere, in particolare, il lavoro femminile.

Secondo quanto previsto dalla legge il Governo deve adottare entro dodici mesi uno o più decreti legislativi per il riordino e il rafforzamento delle misure di sostegno all’educazione dei figli. Che prevedano:

agevolazioni fiscali che interessino servizi socio educativi,

contributi per le rette,

ottimizzazione costi,

sostegno figli con disabilità,

sostegni viaggi di istruzione,

libri, eventi, sostegni informatici, welfare e strumenti assicurativi.

Entro ventiquattro mesi dovranno essere approvati decreti per il riordino e l’armonizzazione della disciplina relativa ai congedi parentali, di paternità e di maternità fermo restando quanto disposto “dall’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e dall’articolo 42 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26marzo 2001, n. 151, fatte salve disposizioni di maggior favore”:

congedi fino ai 14 anni dei figli,

congedi di almeno cinque ore all’anno per i lavoratori per colloqui scolastici e partecipazione attiva alla vita di ogni figlio,

riconoscimento in caso di maternità dei permessi per le prestazioni specialistiche per la tutela della maternità,

fino a due mesi di congedo parentale e forme di premialità per la distribuzione equa fra i due genitori,

congedi parentali anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti,

aumento attuale previsione del congedo obbligatorio del padre a prescindere dallo stato civile o di famiglia del padre lavoratore e senza anzianità lavorativa come criterio,

ragionevole preavviso per il datore di lavoro,

congedo nella PA, autonomi e liberi professionisti,

aumento indennità obbligatoria maternità.

Decreti per incentivi al lavoro femminile e condivisione armonizzazione tempi vita e lavoro. Da adottare entro 24 mesi:

modulazione graduale retribuzione lavoratore per assenza malattia figli, incentivi per contratti nazionali con modalità lavorative flessibili,

strumenti agevolati per la disciplina delle prestazioni di lavoro accessorio,

agevolazioni per sostituzioni di maternità e rientro donne al lavoro e formazione,

risorse per avvio nuove imprese dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese,

rifinanziamento del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, misure per il Mezzogiorno, emersione sommerso in ambito domestico,

incentivi formazione finanziaria e digitalizzazione.

Formazione e autonomia finanziaria giovani. Delega ad adottare entro 24 mesi decreti per il riordino e il rafforzamento delle misure volte a sostenere la spesa delle famiglie per la formazione dei figli e il conseguimento dell’autonomia finanziaria da parte dei giovani:

detrazioni fiscali per locazione abitazioni figli universitari e fuori sede,

per locazione e acquisto prima casa giovani coppie o un solo genitore, sotto i 35 anni,

interventi per l’autonomia dei maggiorenni,

accesso gratuito a spettacoli ed eventi musei per famiglie under 35, frequenza di corsi di formazione per le nuove professioni legate all’innovazione, alla digitalizzazione e all’autoimprenditorialità in favore degli under 18. Fonte: Gazzetta Ufficiale

Manuale Ministero Salute sulla gestione scorte di prodotti fitosanitari

Indicazioni relative alla gestione delle scorte dei prodotti fitosanitari a seguito di revoca o modifiche dell’autorizzazione. Questo il documento del Ministero della Salute del 15 giugno 2021 che raccoglie le procedure necessarie allo smaltimento dei fitosanitari in eccesso e oggetto di provvedimenti di revoca. Tempi e modalità di gestione in base ai diversi provvedimenti riferimento per i differenti prodotti.

Prima di analizzare singolarmente i differenti casi il manuale ricorda i criteri generali per lo smaltimento delle scorte, limite massimo di 18 mesi dalla data indicata nel decreto così scadenzato:

“non superiore a 6 mesi per la commercializzazione da parte del titolare delle autorizzazioni e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati;

non superiore a 18 mesi per l’impiego da parte degli utilizzatori finali”.

Con periodi di tolleranza restrittivi a discrezione degli Stati Membri.

Nel caso sia prevista la ri-etichettatura, “[Entro 30 giorni dalla notifica del presente decreto] ovvero [Entro il … – termine stabilito nel regolamento comunitario”.

Questi i temi affrontati dal manuale:

“Adeguamenti dei prodotti fitosanitari alle nuove condizioni di inclusione della sostanza attiva nell’allegato del regolamento 540/2011 (o nell’allegato i del decreto legislativo 194/95) o revoca dei prodotti fitosanitari non conformi alle nuove condizioni di inclusione della sostanza attiva;

Revoca dei prodotti fitosanitari contenenti una sostanza attiva per cui non e’ stata rinnovata l’approvazione secondo art.20 reg. 1107/2009 revoca dei prodotti fitosanitari per cui non e’ stata presentata documentazione o la stessa non e’ conforme alle condizioni di rinnovo secondo art.43 reg. 1107/2009;

Revoca di prodotti fitosanitari o modifica degli impieghi degli stessi a seguito di adeguamenti comunitari previsti dal egolamento (ce) n. 396/05 e successivi regolamenti collegati;

Modifiche delle condizioni di autorizzazione dell’etichetta di prodotti fitosanitari a seguito di adeguamento a normative comunitarie concernenti la classificazione, l’imballaggio e l’etichettatura delle miscele pericolose;

Revoca di prodotti fitosanitari su rinuncia da parte dell’impresa.

Revoca di prodotti fitosanitari a tutela della salute dell’uomo, degli animali e dell’ambiente (art. 44 reg.1107/2009).

Variazioni tecniche anche a seguito di ri-registrazioni o rinnovi;

Variazioni amministrative ai sensi dell’art. 12 del dpr n. 290 e s.m”.

FONTE: Ministero Salute

Decreto legislativo n.122/2020

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.229 del 15 settembre 2020 il Decreto legislativo 15 settembre 2020, n. 122 Attuazione della direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 giugno 2018, recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi. In vigore dal 30 settembre 2020. Non si applica al trasporto su strada.

Le disposizioni sono raccolte da una nota del Ministero del Lavoro, vanno a modificare il Decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136.

La prima novità riguarda il campo di applicazione del citato decreto, che per effetto del nuovo commas 2-bis ora riguarda anche:

“Il presente decreto si applica alle agenzie di somministrazione di lavoro stabilite in uno Stato membro diverso dall’Italia che distaccano presso un’impresa utilizzatrice con sede nel medesimo o in un altro Stato membro uno o piu’ lavoratori da tale ultima impresa inviati, nell’ambito di una prestazione transnazionale di servizi, diversa dalla somministrazione, presso una propria unita’ produttiva o altra impresa, anche appartenente allo stesso gruppo, che ha sede in Italia; in tal caso i lavoratori sono considerati distaccati in Italia dall’agenzia di somministrazione con la quale intercorre il rapporto di lavoro.

Il presente decreto si applica altresi’ alle agenzie di somministrazione di lavoro stabilite in uno Stato membro diverso dall’Italia che distaccano presso un’impresa utilizzatrice che ha la propria sede o unita’ produttiva in Italia, uno o piu’ lavoratori da tale ultima impresa inviati, nell’ambito di una prestazione transnazionale di servizi, diversa dalla somministrazione, nel territorio di un altro Stato membro, diverso da quello in cui ha sede l’agenzia di somministrazione; anche in questo caso il lavoratore e’ considerato distaccato dall’agenzia di somministrazione con la quale intercorre il rapporto di lavoro”.

Per quanto riguarda le condizioni di lavoro le norme previste vengono ora elencate nel nuovo comma 1 dell’articolo 4, dopo il quale viene aggiunto anche il comma 1-bis: «1-bis Sono considerate parte della retribuzione le indennita’ riconosciute al lavoratore per il distacco che non sono
versate a titolo di rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio effettivamente sostenute a causa del distacco. Dette indennita’ sono rimborsate dal datore di lavoro al lavoratore distaccato secondo quanto previsto dalla disciplina che regola il rapporto di lavoro nel Paese di stabilimento dell’impresa distaccante. Se tale disciplina non stabilisce se taluni elementi delle indennita’ riconosciute al lavoratore per il distacco sono versati a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute a causa del distacco stesso o se fanno parte della retribuzione l’intera indennita’ e’ considerata versata a titolo di rimborso delle spese sostenute”.

Quindi introdotto il comma 4 -bis, sul distacco di lunga durata, superiore ai dodici mesi (e con notifica motivata al Ministero anche fino a diciotto mesi) dover per il lavoratore si applicano tutte le condizioni di lavoro e di occupazione previste in Italia da disposizioni normative ad eccezione di quelle riguardanti:

“a) le procedure e le condizioni per la conclusione e la cessazione del contratto di lavoro;
b) le clausole di non concorrenza;
c) la previdenza integrativa di categoria”.

La durata del distacco per la stesse mansioni nello stesso luogo è calcolata anche dalla somma del lavoro di più lavoratori distaccati.

La legge riporta quindi disposizioni sanzionatorie, informazioni da inviare all’Ispettorato nazionale del lavoro, obblighi informativi:

“L’impresa utilizzatrice che ha sede in Italia, presso la quale sono distaccati
lavoratori ai sensi dell’articolo 1, commi 2 e 2-bis, primo periodo, e’ tenuta a informare l’agenzia di somministrazione distaccante delle condizioni di lavoro e di occupazione che trovano applicazione, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, ai lavoratori distaccati”. Copia dell’informativa da mantenere per due anni.

Fonte: : Gazzetta Ufficiale

Ultimo Dpcm: 11 giugno 2020

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 11 giugno 2020 il Dpcm 11 giugno 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il decreto va a sostituire il precedente Dpcm del 17 maggio 2020 e i provvedimenti sono validi fino al 14 luglio 2020.

Le note del Governo e del Ministero della Salute riassumono quanto viene decretato:

  • dal 12 giugno aperture a competizioni sportive a porte chiuse o all’aperto senza pubblico;
  • dal 15 giugno centri estivi anche sotto i 3 anni;
    spettacoli, sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche;
    corsi professionali in presenza;
    sale giochi, sale scommesse, sale bingo;
    centri benessere, centri termali, culturali e centri sociali (in compatibilità con gli accertamenti epidemiologici condotti dalle Regioni);
    arriva a 5 giorni il permesso di viaggi all’estero per lavoro senza
    obbligo di quarantena;
  • dal 25 giugno sport di contatto (in compatibilità con gli accertamenti epidemiologici condotti dalle Regioni).

Fonte: Gazzetta Ufficiale