GU: Scuola, sicurezza sul lavoro nell’educazione civica, legge 17 febbraio

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.52 del 4 marzo 2025 la Legge 17 febbraio 2025, n. 21 Modifica all’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, concernente l’introduzione delle conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nell’ambito dell’insegnamento dell’educazione civica. In vigore dal 19 marzo 2025.

La legge inserisce nelle linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica nelle scuole, l’insegnamento delle conoscenze di base sulla sicurezza sul lavoro.

Lo fa modificando la legge 20 agosto 2019, n. 92 con il nuovo articolo 3, comma 1, h-ter “conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro”.

Obiettivo delle legge è favorire la diffusione di concetti di base per aumentare la consapevolezza degli studenti su diritti, doveri e tutele.

Fonte: Gazzetta Ufficiale

Milleproroghe, legge di conversione in GU

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.45 del 24 febbraio 2025 la Legge 21 febbraio 2025, n. 15 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi. In vigore dal 25 febbraio 2025.

Queste in sintesi le misure approvate:

proroga adeguamento antincendio al 31 dicembre 2025 rifugi alpini con più di venticinque posti letto, al 31 dicembre 2026 per strutture ricettive con oltre 25 posti letto, 31 dicembre 2027 asili nido e scuole;

proroga al 31 marzo 2025 obbligo fatturazione elettronica settore sanitario;

al 31 ottobre 2025 credito imposta e contributi a fondo perduto per edilizia agevolata alberghi e strutture ricettive;

fino al 31 dicembre 2025 assemblee a distanza per le società;

riammissione entro il 30 aprile 2025 dei decaduti nella Rottamazione quater;

proroga per iscrizioni al Rentri;

proroga 31 marzo 2025 polizze assicurative contro i rischi catastrofali;

proroga 5×1000 al 2025 volontariato non iscritto al RUNTS.

Fonte: Gazzetta Ufficiale

Ddl lavoro

Disposizioni in materia di lavoro. Approvato dal Senato l’11 dicembre 2024 il DDl Lavoro, collegato alla legge di Bilancio. Non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, è stato annunciato dal Ministero del Lavoro tramite la nota dell’11 dicembre a margine della presentazione del deceto stesso in conferenza stampa. (Legge 13 dicembre 2024, n. 203 – GU n.303 del 28 dicembre 2024).

Questi in sintesi i provvedimenti approvati (qui i testi ufficiali):

Modifiche al Testo Unico sicurezza lavoro in merito a:

Commissione interpelli presso il Ministero del lavoro con almeno quattro componenti con profilo giuridico;

comunicazione annuale sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro entro il 30 aprile dal Ministero del Lavoro alle Camere, con bilanci anno precedente e interventi futuri;

modifiche alle deroghe al divieto di utilizzo di locali sotterranei, articolo 65: ” è consentito l’uso dei locali chiusi sotterranei o semi sotterranei quando le lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettati i requisiti di cui all’allegato IV, in quanto applicabili, e le idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima” e ciò dopo dopo invio di apposita comunicazione all’Ispettorato del Lavoro con modulistica che individuerà lo stesso Inl;

medicina del lavoro:

il Ministero della Salute verifica periodicamente il mantenimento del requisiti dei medici competenti nella formazione continua ai fini della permanenza nell’elenco;

visita medica precedente alla ripresa del lavoro dopo sessanta giorni, qualora sia ritenuta necessaria dal medico competente e “qualora non ritenga necessario procedere alla visita, il medico competente è tenuto a esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica”;

visita medica preventiva come compiuto adempimento di visita medica preventiva;

visita pre assuntiva, abrogato il comma 2-bis dell’articolo 41 “possono essere svolte […] su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL” e introdotto il seguente passaggio “nella prescrizione di esami clinici e biologici e di indagini diagnostiche ritenuti necessari in sede di visita preventiva, tiene conto delle risultanze dei medesimi esami e indagini già effettuati dal lavoratore e risultanti dalla copia della cartella sanitaria e di rischio in possesso del lavoratore stesso ai sensi dell’articolo 25, comma 1, lettera e), al fine di evitarne la ripetizione, qualora ciò sia ritenuto compatibile dal medico competente con le finalità della visita preventiva”;

entro il 31 dicembre 2024 previsto Accordo Stato-Regioni, adottato sulla revisione delle condizioni di accertamento della tossicodipendenza e dell’alcol dipendenza.

Lavoro, previdenza sociale:

ricorsi online alle sedi territoriali Inail contro i provvedimenti sull’ l’oscillazione del tasso medio di tariffa;

comunicazioni di decesso Inps a disposizione di Inail da gennaio 2025:

semplificazione delle procedure sui ai ricorsi per l’assicurazione contro gli infortuni domestici;

lavoro stagionale: rientrano nell’interpretazione del lavoro stagionale anche le “attività organizzate per fare fronte a intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa”;

superiore ai 15 giorni l’assenza lavoro ingiustificata diviene risoluzione del rapporto di lavoro per volontà del lavoratore e senza necessità di pratica telematica, le disposizioni “non si applicano se il lavoratore dimostra l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza”;

procedimenti di conciliazione in materia di lavoro in modalità telematica con regole tecniche da adottare in 12 mesi;

lavoro agile, comunicazioni al Ministero del Lavoro entro cinque giorni dall’inizio, o cinque dalla modifica della durata o cinque dalla fine del periodo;

periodo di prova tempo determinato: previsto un giorno ogni quindici giorni, limiti due e quindici giorni per contratti di sei mesi, due trenta per contatti fino a un anno;

ampliamento della platea dei dipendenti per il calcolo del limite del 30% per il lavoro in somministrazione;

“Sospensione della decorrenza dei termini degli adempimenti a carico dei liberi professionisti per parto, interruzione di gravidanza o assistenza al figlio minorenne. All’articolo 1 della legge 30 dicembre

2021, n. 234, il comma 937 è sostituito dai seguenti: « 937. In caso di parto o di interruzione della gravidanza avvenuta oltre il terzo mese dall’inizio della stessa, i termini relativi agli adempimenti di cui al comma 929 sono sospesi, rispettivamente, a decorrere dall’ottavo mese di gestazione fino al trentesimo giorno successivo al parto ovvero fino al trentesimo giorno successivo all’interruzione della gravidanza. La libera professionista, entro il quindicesimo giorno dal parto o dall’interruzione della gravidanza, deve consegnare o inviare tramite le medesime modalità previste dal comma 935 un certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, attestante lo stato di gravidanza, la data presunta d’inizio della gravidanza, la data del parto ovvero dell’interruzione della gravidanza, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti. 937-bis. Le disposizioni dei commi da927 a 944 si applicano anche nei riguardi del libero professionista che, a causa di ricovero ospedaliero d’urgenza per infortunio o malattia grave del proprio figlio minorenne ovvero per intervento chirurgico dello stesso, dovendo assistere il figlio, è impossibilitato temporaneamente all’esercizio dell’attività professionale. Il libero professionista, entro il quindicesimo giorno dalla dimissione dal ricovero ospedaliero del proprio figlio, deve consegnare o inviare tramite le medesime modalità previste dal comma 935 un certificato, rilasciato dalla struttura sanitaria, attestante l’avvenuto ricovero, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti”;

cassa integrazione e lavoro: decadenza diritto all’integrazione e per le giornate impegnate in caso di attività di lavoro subordinato o autonomo e perdita del trattamento in caso di mancata comunicazione sullo svolgimento dell’attività.

FONTE: Gazzetta Ufficiale

Conversione legge in GU: Misure contrasto violenza contro operatori sanitari

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.276 del 25 gennaio 2024 la Legge 18 novembre 2024, n. 171 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2024, n. 137, recante misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell’esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all’assistenza sanitaria.

Il decreto riporta modifiche al decreto legge del 1° ottobre, agli articoli del Codice penale già novellati.

Questi i testi definitivi, pubblicati su Normattiva: “All’articolo 635 del codice penale, dopo il ((terzo comma)) è inserito il seguente:

«Chiunque, all’interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione ((delle condotte previste nell’articolo 583-quater, secondo comma)), distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose ((mobili o immobili altrui)) ivi esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitario ((…)) è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro. Se il fatto è commesso da più persone riunite, la pena è aumentata. all’articolo 380, comma 2, (arresto obbligatorio Ndr). […]

All’articolo 380, comma 2, (arresto obbligatorio Ndr) dopo la lettera a-bis) sono inserite le seguenti:

a-ter) delitto di lesioni personali a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali previsto dall’articolo 583-quater, secondo comma, del codice penale;

a-quater) delitto di danneggiamento previsto dall’articolo ((635, quarto comma)), del codice penale;»;

b) all’articolo 382-bis, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. ((Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì nei)) casi di delitti non colposi per i quali è previsto l’arresto in flagranza, commessi all’interno o nelle pertinenze delle strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, in danno di persone esercenti una professione sanitaria o socio-sanitaria nell’esercizio o a causa delle funzioni o del servizio nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell’esercizio o a causa di tali attività, ovvero commessi su cose ivi esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitario, quando non è possibile procedere immediatamente all’arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica o individuale ovvero per ragioni inerenti alla regolare erogazione del servizio((…))»;

((b-bis) all’articolo 550, comma 2, alinea, dopo le parole: “635, terzo” sono inserite le seguenti: “e quarto”))”.

FONTE: Gazzetta Ufficiale

Conversione legge in GU: Misure contrasto violenza contro operatori sanitari

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.276 del 25 gennaio 2024 la Legge 18 novembre 2024, n. 171 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2024, n. 137, recante misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell’esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all’assistenza sanitaria.

Il decreto riporta modifiche al decreto legge del 1° ottobre, agli articoli del Codice penale già novellati.

Questi i testi definitivi, pubblicati su Normattiva: “All’articolo 635 del codice penale, dopo il ((terzo comma)) è inserito il seguente:

«Chiunque, all’interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione ((delle condotte previste nell’articolo 583-quater, secondo comma)), distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose ((mobili o immobili altrui)) ivi esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitario ((…)) è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro. Se il fatto è commesso da più persone riunite, la pena è aumentata. all’articolo 380, comma 2, (arresto obbligatorio Ndr). […]

All’articolo 380, comma 2, (arresto obbligatorio Ndr) dopo la lettera a-bis) sono inserite le seguenti:

a-ter) delitto di lesioni personali a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali previsto dall’articolo 583-quater, secondo comma, del codice penale;

a-quater) delitto di danneggiamento previsto dall’articolo ((635, quarto comma)), del codice penale;»;

b) all’articolo 382-bis, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. ((Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì nei)) casi di delitti non colposi per i quali è previsto l’arresto in flagranza, commessi all’interno o nelle pertinenze delle strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, in danno di persone esercenti una professione sanitaria o socio-sanitaria nell’esercizio o a causa delle funzioni o del servizio nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell’esercizio o a causa di tali attività, ovvero commessi su cose ivi esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitario, quando non è possibile procedere immediatamente all’arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica o individuale ovvero per ragioni inerenti alla regolare erogazione del servizio((…))»;

((b-bis) all’articolo 550, comma 2, alinea, dopo le parole: “635, terzo” sono inserite le seguenti: “e quarto”))”.

FONTE: Gazzetta Ufficiale

Direttiva 2024/2831 condizioni lavoro piattaforme digitali in Gazzetta Europe

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Europea dell’11 novembre 2024, la Direttiva (UE) 2024/2831 del 23 ottobre 2024 relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali.

La direttiva è in vigore dal ventesimo giorno dalla pubblicazione. Gli Stati membri dovranno recepirla con proprie disposizioni legislative, regolamentari e amministrative entro il 2 dicembre 2026. Scopo primario è il: “migliorare le condizioni di lavoro e la protezione dei dati personali nel lavoro mediante piattaforme digitali nei modi seguenti:

a) introducendo misure volte a facilitare la determinazione della corretta situazione occupazionale delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali;

b) promuovendo la trasparenza, l’equità, la supervisione umana, la sicurezza e la responsabilità nella gestione algoritmica del lavoro mediante piattaforme digitali;

c) migliorando la trasparenza del lavoro mediante piattaforme digitali, anche in situazioni transfrontaliere”.

Stabilendo inoltre diritti minimi da osservare per i lavoratori, norme per la protezione dei dati e del trattamento anche per persone che non abbiano un contratto di lavoro, che siano applicabili a tutto il lavoro digitale da piattaforma svolto n UE a prescindere dal luogo di stabilimento.

Ventotto gli articoli che la compongono, riassumiamo in elenco cosa prevedono:

ogni Stato dovrà approntare misure che garantiscano pari diritti al lavoro tramite intermediario;

dovrà dotarsi di procedure per la verifica della situazione occupazionale per assimilare gli obblighi dei datori di lavoro agli ordinamenti nazionali;

principio della presunzione legale qualora si riscontrino fatti che indicano direzione e controllo;

si dovranno istituire misure di sostegno per l’attuazione e il rispetto della presunzione legale: raccomandazioni, orientamenti, ispezioni, formazione per le autorità competenti;

limitazioni del trattamento dei dati personali mediante sistemi di monitoraggio automatizzati o di sistemi decisionali automatizzati: limiti al trattamento dati personali e sensibili, alla raccolta, sin dal momento della selezione;

adeguamento alla valutazione di impatto all’articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679;

obblighi per le piattaforme di trasparenza e informativa ai lavoratori e ai rappresentanti sull’uso del monitoraggio e dei sistemi decisionali;

valutazione umana delle decisioni delle piattaforme al massimo entro due anni;

diritto per i lavoratori di ottenere spiegazione e motivazioni scritte sulla decisione della piattaforma per la quale ricorrere a persona designata;

articolo 12: “Sicurezza e salute:

Fatte salve la direttiva 89/391/CEE e le direttive correlate nel settore della sicurezza e della salute durante il lavoro, per quanto riguarda i lavoratori delle piattaforme digitali, le piattaforme di lavoro digitali:

a) valutano i rischi dei sistemi di monitoraggio automatizzati o dei sistemi decisionali automatizzati per la loro sicurezza e la loro salute, in particolare per quanto riguarda i possibili rischi di infortuni sul lavoro e i possibili rischi psicosociali ed ergonomici;

b) valutano se le garanzie di tali sistemi sono adeguate ai rischi individuati in considerazione delle caratteristiche specifiche dell’ambiente di lavoro;

c) introducono adeguate misure di prevenzione e protezione.

In relazione agli obblighi stabiliti al paragrafo 1 del presente articolo, le piattaforme di lavoro digitali garantiscono l’informazione e la consultazione effettive e la partecipazione dei lavoratori delle piattaforme digitali e/o dei loro rappresentanti conformemente agli articoli 10 e 11 della direttiva 89/391/CEE.

Le piattaforme di lavoro digitali non utilizzano i sistemi di monitoraggio automatizzati o i sistemi decisionali automatizzati in alcun modo che metta indebitamente sotto pressione i lavoratori delle piattaforme digitali o ne metta altrimenti a rischio la sicurezza e la salute fisica e mentale.

Oltre ai sistemi decisionali automatizzati, il presente articolo si applica anche qualora le piattaforme di lavoro digitali utilizzino sistemi automatizzati che prendono o sostengono decisioni che incidono in qualche modo sui lavoratori delle piattaforme digitali.

Al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori delle piattaforme digitali, anche per quanto riguarda violenza e molestie, gli Stati membri provvedono affinché le piattaforme di lavoro digitali adottino misure preventive, compresi canali di segnalazione efficaci”.

Restano in vigore anche in questo caso gli obblighi di informazione e consultazione di lavoratori e rappresentanti previsti come già indicato dalla direttiva 89/391/CEE e dalle direttive 2002/14/CE e 2009/38/CE;

obbligo per le piattaforme di dichiarare il lavoro svolto dai lavoratori;

gli Stati membri dovranno fare in modo che le piattaforme mettano a disposizione delle autorità e dei rappresentanti: numero lavoratori, termini e condizioni, durata media dell’attività lavorativa, intermediari, situazione occupazionale, informazioni aggiornate ogni sei mesi e posso essere richiesti loro ulteriori chiarimenti;

dovranno essere allestite procedure di ricorso per le persone;

dovranno essere garantiti dalle piattaforme canali di contatto personale tra i lavoratori;

le piattaforme dovranno garantire alle autorità l’accesso alle prove;

“Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per vietare il licenziamento o la risoluzione del contratto delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali, o l’adozione di misure equivalenti, e ogni misura destinata a preparare il licenziamento, la risoluzione del contratto o l’adozione di misure equivalenti, per il fatto che tali persone abbiano esercitato i diritti previsti dalla presente direttiva” e, con diritto di sottoporre agli organi giurisdizionali”;

regolamentazione del sistema sanzionatorio;

promozione del ruolo delle parti sociali;

diritto di ogni Stato di introdurre norme ancora più favorevoli e di converso non esistenti motivi validi di regresso e “impregiudicato ogni altro diritto conferito alle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali da altri atti giuridici dell’Unione”.

“Gli Stati membri possono stabilire, per legge o mediante contratti collettivi, norme più specifiche per garantire la protezione dei diritti e delle libertà con riguardo al trattamento dei dati personali delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali a norma degli articoli 9, 10 e 11, in conformità dell’articolo 26, paragrafo 1;

gli Stati membri possono consentire alle parti sociali di avviare contratti collettivi.

FONTE: GAZZETTA UFFICIALE

Decreto Agricoltura, conversione in GU

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.163 del 13 luglio 2024 la Legge n.101 del 12 luglio 2024 di conversione del decreto legge 15 maggio 2024, n. 63 “Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale”.

Questa la nota del Ministero del Lavoro che ne ha riportato i maggiori provvedimenti. Riassumiamo in elenco:

norme sul trattamento sostitutivo della retribuzione dei dipendenti in caso di sospensione e riduzione dell’attività lavorativa fino al 31 dicembre 2024;

CIGS aree di crisi industriale complessa per Melfi, Potenza e Rionero in Vulture;

nuovi accertamenti percettori ADI;

nuovi 403 ispettori Inps e 111 Inail;

Sistema informativo per la lotta al caporalato nell’agricoltura istituito presso il Ministero del Lavoro;

Banca dati degli appalti in agricoltura istituita presso Inps con accessi Inl, Carabinieri, Guarda di Finanza, Inail, prevista iscrizione delle imprese in caso di gara d’appalto, nuovo decreto per i requisiti del rilascio dell’attestazione di conformità;

riduzione premi 68% per imprese colpite dalle alluvioni maggio 2023.

Così il ministro del Lavoro Calderone: “Questo è poi il provvedimento con cui proseguiamo con fermezza verso l’aumento di uomini e strumenti per assicurare la salute e la sicurezza sul lavoro. Anticipiamo lo sblocco delle assunzioni di 514 ispettori Inps e Inail. Più personale in campo quindi, ma anche sapiente utilizzo delle informazioni nelle banche dati. Un patrimonio di informazioni già esistente che vogliamo sia a disposizione di chi agisce sul campo per prevenire e contrastare il caporalato, lo sfruttamento lavorativo e il lavoro sommerso e irregolare. E che arricchiamo con un nuovo sistema informativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali contro il caporalato in agricoltura e con una banca dati sugli appalti nel settore agricolo a cui possa attingere il personale ispettivo di Inl, Comando Carabinieri per la Tutela del lavoro, Guardia di Finanza e Inail. La direzione è chiara e senza tentennamenti: tutelare il lavoro regolare, sostenere le imprese che sul lavoro investono, promuovere l’aumento della salute e della sicurezza con tutti gli strumenti a nostra disposizione“.

FONTE: Gazzetta Ufficiale

Decreto Coesione, le disposizioni in materia lavoro

Decreto coesione. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.105 del 7 maggio 2024 il Decreto legge 7 maggio 2024 n. 60 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione”.

Sul sito del Ministero del Lavoro la sintesi delle misure riguardanti il lavoro. Riassumiamo in elenco:

Autoimpiego Centro-Nord Italia e Resto al Sud 2.0: incentivi a sostegno dell’autoimpiego per under 35;

Autoimpiego in settori tecnologici e per la transizione al digitale ed ecologica: esonero 100% contributi previdenziali under 35 per assunzioni under 35, esonero di 3 anni;

Bonus Giovani: esonero 100% contributi per assunzioni giovani under 35, limite 500 euro, 650 euro per assunzioni in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

Bonus Donne: esonero del 100% dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni settembre 2024-31 dicembre 2025 di lavoratrici disoccupate da sei mesi nel Mezzogiorno, disoccupate da 24 mesi;

Bonus ZES (Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno) per imprese fino a 10 dipendenti in caso di under 35 disoccupati da 24 mesi.

Gli incentivi verranno subordinati all’iscrizione d’ufficio NASPI e DIS-COLL alla piattaforma del SIISL.

FONTE: Gazzetta Ufficiale

Decreto Lavoro e sicurezza nelle scuole, nota Ministero

Con una nota del 10 luglio il Ministero del Lavoro ha raccolto le misure della Legge di Conversione del Decreto Lavoro per quanto riguarda la sicurezza degli studenti e del personale e il PCTO.

Questa la nota, le misure:

estensione della tutela assicurativa a studenti e personale scolastico e anche per attività di insegnamento e apprendimento;

percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento: coordinatore progettazione, Dvr allegato alla Convenzione e che prevede misure specifiche per gli studenti, indicazioni Dpi;

10 milioni 2023 e 2 milioni 2024 al Fondo per l’indennizzo dei familiari degli studenti vittime di infortuni.

FONTE: Ministero del Lavoro