Antincendio spettacolo pubblico, norme tecniche

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.282 del 2 dicembre 2022 il Decreto del Ministero dell’Interno del 22 novembre 2022 Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico. In vigore a trenta giorni dalla pubblicazione.

Le norme tecniche riguardano attività sia al chiuso che all’aperto, esistenti o nuove, in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi, decreto del Ministro dell’interno 19 agosto 1996. Riguardano anche le attività a carattere temporaneo.

Esclusi dall’applicazione:

“a) i luoghi non delimitati;

b) gli esercizi pubblici dove sono impiegati strumenti musicali o apparecchi musicali, in assenza di attività danzanti o di spazi ed allestimenti specifici per gli avventori;

le attrazioni di spettacolo viaggiante di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 337, per cui si applica la normativa vigente”.

Fonte: Gazzetta Ufficiale

Obbligo mascherine, decreto e ordinanza per personale sanitario non vaccinato

Approvato dal Consiglio dei Ministri il 31 ottobre 2022 il Decreto legge che riporta Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefìci penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali.

Si tratta del decreto che introduce tra le altre, la misura annunciata dal Governo sul termine anticipato della sospensione del personale sanitario non vaccinato.

Il decreto prevede:

scadenza dell’obbligo vaccinale per il personale non sanitario e quindi sospensione dall’attività anticipate al 1° novembre 2022 anziché al 31 dicembre;

riguarda professioni sanitarie, lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie, personale delle strutture che effettuano attività sanitarie e sociosanitari.

Ordinanza

Ancora del 31 ottobre 2022 l’ordinanza del Ministero della Salute n.255 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’epidemia da COVID-19 concernenti l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie. In vigore dal 1° novembre 2022 al 31 dicembre 2022.

Previsto fino al 31 dicembre obbligo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie per:

“lavoratori, degli utenti e dei visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali”.

Obbligo che non riguarda bambini sotto i sei anni e persone che per motivi di salute o disabilità non possono indossarle.

FONTE: Ministero della Salute

Proposta Commissione UE modifica direttiva 2009/148, Eu-Osha, amianto

Eu-Osha con una nota del 28 settembre informa della decisione della Commissione europea di proporre una serie di interventi per modificare la legislazione in materia protezione dei lavoratori da amianto e quindi la direttiva direttiva 2009/148/CE.

Le nuove azioni proposte dalla Commissione sono innanzitutto due:

proposta di modifica direttiva sull’amianto sul lavoro;

supportata da documenti che identifichino la necessità di un futuro senza amianto, cure e diagnosi delle patologie, rimozione sicura e trattamento dei rifiuti dell’amianto.

Azioni che devono rientrare in quanto previsto dal Piano europeo contro il cancro e che dovranno poi essere seguite da un piano per:

aggiornare le linee guida per Stati membri, datori di lavoro e i lavoratori;

campagna di sensibilizzazione sulla rimozione sicura dell’amianto;

proposta legislativa screening e registrazione amianto negli edifici;

nuovo protocollo UE gestione rifiuti da costruzione e demolizione;

linee guida per gli audit dei rifiuti

Attualmente in Europa il 78% dei tumori professionali è legato all’esposizione all’amianto.

FONTE: Eu-Osha

Decreto Ministero Lavoro, richiesta deroga esposizione VLE

Pubblicato dal Ministero del Lavoro il decreto interministeriale del 30 settembre 2022 ai sensi dell’articolo 212, Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, definizione di criteri e modalità per le autorizzazioni alle deroghe al rispetto dei valori limite di esposizione (VLE) di cui all’articolo 208, comma 1, del medesimo Decreto legislativo n. 81 del 2008.

Il decreto riporta all’articolo 2 e in allegato 1 il modello per la trasmissione dell’istanza da parte del datore di lavoro, da inviare seguendo le istruzioni dell’allegato 2 a dgsalutesicurezza@pec.lavoro.gov.it

Istruttoria analizzata tramite tavolo tecnico convocato dal Ministero del Lavoro entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza e che fornirà parere di rilascio o autorizzazione alla deroga in 60 giorni.

“Articolo 5 (Verifiche e controlli). Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero della salute possono chiedere in qualsiasi momento agli organi di vigilanza di effettuare sopralluoghi per la verifica delle condizioni in base alle quali è stata concessa l’autorizzazione alla deroga”.

Sorveglianza riguardante il medico competente che deve comunicare tempestivamente al datore di lavoro casi di effetti nocivi per la sospensione immediata della deroga e per informare le istituzioni.

Per la revisone del caso sarà convocato lo stesso tavolo tecnico istituzionale.

Fonte:Ministero Lavoro

Qualifiche tecnici manutentori antincendio, modifica al decreto settembre 2021

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.24 del 24 settembre 2022 il decreto del Ministero dell’interno 15 settembre 2022 Modifiche al decreto 1° settembre 2021, recante: «Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81».

Il decreto all’articolo 1 proroga di un anno, al 25 settembre 2023, l’entrata in vigore delle disposizioni previste all’art. 4 relative alla qualificazione dei tecnici manutentori. Che ricordiamo. “Art. 4 – Qualificazione dei tecnici manutentori:

Gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti e le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio sono eseguiti da tecnici manutentori qualificati.

Le modalità di qualificazione del tecnico manutentore sono stabilite nell’Allegato II del presente decreto, che costituisce parte integrante del presente decreto.

La qualifica di tecnico manutentore qualificato sugli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio è valida su tutto il territorio nazionale”.

Lo stesso decreto modifica il citato allegato II aggiungendo correzioni ai contenuti minimi e durata dei corsi di formazione teorico pratica per il tecnico manutentore qualificato SENFC; per il tecnico manutentore qualificato sistemi a polvere; per la figura di tecnico manutentore qualificato a seconda della tipologia di impianto e per ciascuno dei compiti e delle attività indicate nel Prospetto 1.

FONTE: Gazzetta Ufficiale

Decreti 5 agosto in GU, attuazione regolamenti UE dispositivi medici

Il Ministero della Salute segnala la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei due decreti legislativi del 5 agosto 2022 riguardanti la normativa sui dispositivi medici, etichettatura, vendita, autorizzazioni e l’adeguamento ai Regolamenti (UE) 2017/745 e 2017/746.

I due decreti sono i seguenti e saranno in vigore entrambi il 28 settembre 2022:

Decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 137 – Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio, nonché per l’adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2020/561 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2020, che modifica il regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, per quanto riguarda le date di applicazione di alcune delle sue disposizioni ai sensi dell’articolo 15 della legge 22 aprile 2021, n. 53.

Decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 138 – Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/746, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della commissione, nonché per l’adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/112 che modifica il regolamento (UE) 2017/746 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per determinati dispositivi medico-diagnostici in vitro e l’applicazione differita delle condizioni concernenti i dispositivi fabbricati internamente ai sensi dell’articolo 15 della legge 22 aprile 2021, n. 53.

Riguardano organismi notificati, operatori economici e operatori sanitari. Regolamentano requisiti linguistici delle etichettature e delle istruzioni, registrazione fabbricanti, pubblicità, vendita online, sanzioni, segnalazione incidenti, Udi dei dispositivi, comunicazioni indagini cliniche, Osservatorio nazionale dei prezzi dei dispositivi medici, banca dati nazionale e la Banca dati europea (Eudamed), Health Technology Assessment (HTA).

Previsti conseguenti provvedimenti del Ministero della Salute per la definizione di procedure attuative.

FONTE: Ministero della Salute

Adozione dispositivi e impianti qualità aria scuola e confinati, linee guida

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.180 del 3 agosto 2022 il Dpcm 26 luglio 2022 Linee guida sulle specifiche tecniche in merito all’adozione di dispositivi mobili di purificazione e impianti fissi di aerazione e agli standard minimi di qualità dell’aria negli ambienti scolastici e in quelli confinati degli stessi edifici.

Il documento è stato approvato ai sensi dell’art. 13-bis, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 11, con parere dell’Iss. Fornisce indicazioni per l’utilizzo degli apparecchi di sanificazione e riporta chiarimenti complementari riguardanti gli standard minimi di qualità dell’aria degli ambienti scolastici e confinati.

Quanto pubblicato ha l’obiettivo di tutelare gli utilizzatori e gli astanti ed evitare un utilizzo non corretto derivante da pubblicità ingannevoli. I destinatari sono gli utilizzatori e gli stessi fabbricanti/responsabili dell’immissione sul mercato degli strumenti.

In premessa il Dpcm ricorda che i dispositivi trattati “non rientrano nella definizione di dispositivo medico (DM) di cui all’art. 1, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 46/97 (attuazione della direttiva 93/42/CEE) e pertanto, non devono recare la marcatura CE di dispositivo medico”. Non sono notificati alla Banca dati dei dispositivi medici del Ministero della Salute. Sottostanno alle regole del Codice del consumo.

Lo stesso Dpcm riporta in allegato tutte le raccomandazioni ad interim su sanificazione, ozono, disinfettanti pubblicate dalll’Iss dal 2020.

Viene ampiamente sottolineato come l’uso degli apparecchi non possa sostituire le principali misure anti contagio, la valutazione del microclima, i modelli di comportamento e le prassi per il miglioramento della qualità dell’aria indoor e delle superfici.

E ancora, di converso, che “l’utilizzo dei predetti apparecchi, quindi, non comporta, di per sé e in via automatica, l’adozione di ulteriori misure sanitarie anti-contagio (quali dispositivi di protezione delle vie aeree, distanziamento, ecc…), la cui previsione rimane demandata ad espresse disposizioni da parte delle autorità competenti, in relazione all’andamento del quadro epidemiologico”.

Questo l’indice:

“Finalità;

Qualità dell’aria indoor;

Ventilazione naturale e meccanica;

Considerazione generali per la scelta dei dispositivi;

Requisiti di sistema.

In allegato: Esempio di documentazione (da prodursi a cura dei fabbricanti/responsabili della immissione sul mercato) utile ai fini della valutazione/selezione; Scheda tecnica (Schema esemplificativo)”.

FONTE: Gazzetta Ufficiale

Circolare Ministero Salute :Mascherine chirurgiche immissione sul mercato

Pubblicata dal Ministero della Salute una circolare del 7 marzo 2022 che riporta indicazioni sulla procedura di immissione sul mercato di mascherine chirurgiche in vista della scadenza dei termini per le autorizzazioni in deroga derivanti dallo stato di emergenza.

La circolare riguarda le fasi successive alla disciplina derogatoria disposta dal decreto legge 17 marzo 2020, n. 181 con le validazioni dell’Istituto superiore di sanità in vigore fino alla fine dello stato di emergenza, 31 marzo 2022 (art. 1, comma 1, del decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221).

La funzione di validazione in deroga è stata conclusa dall’Iss il 22 giugno 2021, a questo è seguita nella normativa la Raccomandazione (UE) 2021/14334 che ha disposto la commercializzazione fino al 31 maggio 2022 dei dispositivi autorizzati in deroga conformi alla Raccomandazione (UE) 2020/403 e termine 31 luglio 2022 per l’utilizzo dei dispositivi da parte di “operatori sanitari, del personale di primo intervento e di altre categorie di personale che partecipano agli sforzi per contenere il virus”.

Queste in sintesi norme e prassi per la prossima marcatura CE e per la commercializzazione delle mascherine. Elenchiamo:

pienamente applicativo il Regolamento (UE) 2017/745, non previsto periodo di adeguamento (paragrafo 7 articolo 52 per dispositivi classe I) queste le indicazioni operative nella circolare del 12 novembre 2021;

dal 26 maggio 2021 no a immissione sul mercato di mascherine conformi alla direttiva 93/42/CEE – d.lgs. n. 46/97;

necessarie predisposizione documentazione tecnica definita dagli allegati II e III del Regolamento, “prove di efficienza di filtrazione batterica, respirabilità, contaminazione microbica, resistenza agli schizzi (solo nei casi previsti, mascherine di tipo IIR) e biocompatibilità”;

conformità norma UNI EN 14683:2019 – Maschere facciali ad uso medico – Requisiti e metodi di prova;

documentazione tecnica necessaria anche per mascherine precedentemente autorizzate in deroga;

produzione monitorata nella conformità attraverso un sistema di gestione della qualità;

registrazione dispositivi su Banca Dati dei dispositivi medici dal 1° dicembre 2021, in attesa Eudamed5 ;

necessario sistema di sorveglianza post-commercializzazione.

FONTE: Ministero Salute

Inps : Tutela maternità paternità lavoro spettacolo, chiarimenti e istruzioni

Inps con circolare n.182 del 10 dicembre 2021 ha raccolto le istruzioni fiscali riguardanti la tutela della maternità e della paternità per il lavoro nello spettacolo in vigore dal 26 maggio 2021. Per effetto del Testo Unico maternità e della paternità, articolo 59-bis, inserito dall’articolo 66, comma 6, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

La circolare suddivide le indicazioni per tipologia di lavoro autonomo o subordinato nel quale si trova la lavoratrice o il lavoratore e riporta informazioni anche per le domande inerenti il periodo antecedente il 26 maggio.

In particolare si riferisce a:

lavoratori subordinati e lavoratori autonomi dello spettacolo in base al rapporto di lavoro in essere;

maternità/paternità rapporto di lavoro subordinato;

maternità/paternità lavoro autonomo;

indennità giornaliere lavoratori rapporto di lavoro a tempo determinato;

casi particolari, come rapporto di lavoro fuori periodo riferimento o intersezione lavoro autonomo e subordinato.

Le domande di indennità per maternità o paternità o di congedo parentale antecedenti il 26 maggio verranno liquidate come indicato dall’articolo 23 del D.lgs n. 151/2001.

Fonte: Inps

Strutture non sanitarie, indoor, aggiornate le raccomandazioni ad interim

Sono stati pubblicati dall’Istituto superiore di sanità il 31 maggio gli aggiornamenti delle due raccomandazioni ad interim per la sanificazione delle strutture non sanitarie e per la gestione degli ambienti indoor.

Rispetto alle prime versioni, entrambe risalenti a maggio 2020, le nuove riportano aggiornamenti, per quanto riguarda le strutture non sanitarie, su nuove evidenze scientifiche e norme, sistemi in situ e nuove tecnologie utilizzabili, aspetti tecnico scientifici e norme dei sistemi di sanificazione.

Per quanto riguarda gli ambienti indoor, gestione spazi e ambienti di lavoro, ricambio d’aria, corretto funzionamento e controllo dei sistemi di ventilazione meccanica.

Queste le nuove versioni:

FONTE: ISS