Nota Inail: prestazioni integrative riabilitative agli studenti

Pubblicata da Inail il 5 dicembre la nota n.60010 del 20 novembre 2024 riguardante la tutela assicurativa degli studenti e le prestazioni sanitarie, in particolare integrative riabilitative erogabili durante il periodo di inabilità temporanea conseguente all’evento lesivo.

Inail nel chiarimento ribadisce che: “agli studenti, così come a tutti i lavoratori tutelati dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, spettano le prestazioni sanitarie anche dopo la guarigione clinica e non solo durante il periodo dell’inabilità temporanea, se il medico dell’Inail ritiene che le stesse siano necessarie al recupero della capacità “lavorativa”, ovvero al recupero dell’integrità psico-fisica dell’infortunato, indipendentemente dal fatto che prosegua o meno l’astensione assoluta dall’attività lavorativa o, nel caso specifico, dalla frequenza della scuola o istituto di istruzione”.

E ciò riguarda alunni di scuole e istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, percorsi PCTO, apprendisti per la qualifica e il diploma professionale, di istruzione secondaria superiore, certificato di specializzazione tecnica superiore, alta formazione e ricerca.

FONTE: Inail

Direttiva 2024/2831 condizioni lavoro piattaforme digitali in Gazzetta Europe

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Europea dell’11 novembre 2024, la Direttiva (UE) 2024/2831 del 23 ottobre 2024 relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali.

La direttiva è in vigore dal ventesimo giorno dalla pubblicazione. Gli Stati membri dovranno recepirla con proprie disposizioni legislative, regolamentari e amministrative entro il 2 dicembre 2026. Scopo primario è il: “migliorare le condizioni di lavoro e la protezione dei dati personali nel lavoro mediante piattaforme digitali nei modi seguenti:

a) introducendo misure volte a facilitare la determinazione della corretta situazione occupazionale delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali;

b) promuovendo la trasparenza, l’equità, la supervisione umana, la sicurezza e la responsabilità nella gestione algoritmica del lavoro mediante piattaforme digitali;

c) migliorando la trasparenza del lavoro mediante piattaforme digitali, anche in situazioni transfrontaliere”.

Stabilendo inoltre diritti minimi da osservare per i lavoratori, norme per la protezione dei dati e del trattamento anche per persone che non abbiano un contratto di lavoro, che siano applicabili a tutto il lavoro digitale da piattaforma svolto n UE a prescindere dal luogo di stabilimento.

Ventotto gli articoli che la compongono, riassumiamo in elenco cosa prevedono:

ogni Stato dovrà approntare misure che garantiscano pari diritti al lavoro tramite intermediario;

dovrà dotarsi di procedure per la verifica della situazione occupazionale per assimilare gli obblighi dei datori di lavoro agli ordinamenti nazionali;

principio della presunzione legale qualora si riscontrino fatti che indicano direzione e controllo;

si dovranno istituire misure di sostegno per l’attuazione e il rispetto della presunzione legale: raccomandazioni, orientamenti, ispezioni, formazione per le autorità competenti;

limitazioni del trattamento dei dati personali mediante sistemi di monitoraggio automatizzati o di sistemi decisionali automatizzati: limiti al trattamento dati personali e sensibili, alla raccolta, sin dal momento della selezione;

adeguamento alla valutazione di impatto all’articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679;

obblighi per le piattaforme di trasparenza e informativa ai lavoratori e ai rappresentanti sull’uso del monitoraggio e dei sistemi decisionali;

valutazione umana delle decisioni delle piattaforme al massimo entro due anni;

diritto per i lavoratori di ottenere spiegazione e motivazioni scritte sulla decisione della piattaforma per la quale ricorrere a persona designata;

articolo 12: “Sicurezza e salute:

Fatte salve la direttiva 89/391/CEE e le direttive correlate nel settore della sicurezza e della salute durante il lavoro, per quanto riguarda i lavoratori delle piattaforme digitali, le piattaforme di lavoro digitali:

a) valutano i rischi dei sistemi di monitoraggio automatizzati o dei sistemi decisionali automatizzati per la loro sicurezza e la loro salute, in particolare per quanto riguarda i possibili rischi di infortuni sul lavoro e i possibili rischi psicosociali ed ergonomici;

b) valutano se le garanzie di tali sistemi sono adeguate ai rischi individuati in considerazione delle caratteristiche specifiche dell’ambiente di lavoro;

c) introducono adeguate misure di prevenzione e protezione.

In relazione agli obblighi stabiliti al paragrafo 1 del presente articolo, le piattaforme di lavoro digitali garantiscono l’informazione e la consultazione effettive e la partecipazione dei lavoratori delle piattaforme digitali e/o dei loro rappresentanti conformemente agli articoli 10 e 11 della direttiva 89/391/CEE.

Le piattaforme di lavoro digitali non utilizzano i sistemi di monitoraggio automatizzati o i sistemi decisionali automatizzati in alcun modo che metta indebitamente sotto pressione i lavoratori delle piattaforme digitali o ne metta altrimenti a rischio la sicurezza e la salute fisica e mentale.

Oltre ai sistemi decisionali automatizzati, il presente articolo si applica anche qualora le piattaforme di lavoro digitali utilizzino sistemi automatizzati che prendono o sostengono decisioni che incidono in qualche modo sui lavoratori delle piattaforme digitali.

Al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori delle piattaforme digitali, anche per quanto riguarda violenza e molestie, gli Stati membri provvedono affinché le piattaforme di lavoro digitali adottino misure preventive, compresi canali di segnalazione efficaci”.

Restano in vigore anche in questo caso gli obblighi di informazione e consultazione di lavoratori e rappresentanti previsti come già indicato dalla direttiva 89/391/CEE e dalle direttive 2002/14/CE e 2009/38/CE;

obbligo per le piattaforme di dichiarare il lavoro svolto dai lavoratori;

gli Stati membri dovranno fare in modo che le piattaforme mettano a disposizione delle autorità e dei rappresentanti: numero lavoratori, termini e condizioni, durata media dell’attività lavorativa, intermediari, situazione occupazionale, informazioni aggiornate ogni sei mesi e posso essere richiesti loro ulteriori chiarimenti;

dovranno essere allestite procedure di ricorso per le persone;

dovranno essere garantiti dalle piattaforme canali di contatto personale tra i lavoratori;

le piattaforme dovranno garantire alle autorità l’accesso alle prove;

“Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per vietare il licenziamento o la risoluzione del contratto delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali, o l’adozione di misure equivalenti, e ogni misura destinata a preparare il licenziamento, la risoluzione del contratto o l’adozione di misure equivalenti, per il fatto che tali persone abbiano esercitato i diritti previsti dalla presente direttiva” e, con diritto di sottoporre agli organi giurisdizionali”;

regolamentazione del sistema sanzionatorio;

promozione del ruolo delle parti sociali;

diritto di ogni Stato di introdurre norme ancora più favorevoli e di converso non esistenti motivi validi di regresso e “impregiudicato ogni altro diritto conferito alle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali da altri atti giuridici dell’Unione”.

“Gli Stati membri possono stabilire, per legge o mediante contratti collettivi, norme più specifiche per garantire la protezione dei diritti e delle libertà con riguardo al trattamento dei dati personali delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali a norma degli articoli 9, 10 e 11, in conformità dell’articolo 26, paragrafo 1;

gli Stati membri possono consentire alle parti sociali di avviare contratti collettivi.

FONTE: GAZZETTA UFFICIALE

Vietato accedere all’email di un dipendente: Garante Privacy

Un datore di lavoro non può accedere all’email di un dipendente. Questo quanto ribadito dal Garante della Privacy, evidenziando nella newsletter del 22 ottobre un provvedimento adottato nei confronti di un’azienda.

La nota deriva da un contenzioso riguardante un agente di commercio e l’azienda con la quale collaborava e il fatto che tale azienda avesse effettuato tramite un apposito software, un backup della sua posta elettronica e dei suoi log di accesso. E inoltre, il fatto che i contenuti rilevati fossero poi stati usati dalla stessa azienda in un contenzioso.

Il Garante ha ricordato che: “la sistematica conservazione delle email – effettuata per un considerevole periodo di tempo (pari a tre anni successivamente alla cessazione del rapporto) – e la sistematica conservazione dei log di accesso alla posta elettronica e al gestionale utilizzato dai lavoratori non erano conformi alla disciplina di protezione dei dati. Tale conservazione infatti risultava non proporzionata e necessaria al conseguimento delle finalità dichiarate dalla Società di garantire la sicurezza della rete informatica e la continuità dell’attività aziendale”.

Ricostruire al dettaglio, attraverso tali dati, l’attività del lavoratore è contrario allo Statuto dei lavoratori che non ammette tali forme di controllo. Carente infine l’informativa con la quale l’azienda comunicava ai dipendenti la possibilità di accesso alle email.

L’Autorità ha comminato per tali comportamenti, una sanzione di 80mila euro e il divieto di utilizzo del software di backup.

FONTE: Garante Privacy

Legge Flussi : approvato il Decreto

Approvato dal Consiglio dei Ministri n.98 del 02 Ottobre 2024 un decreto legge recante “Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali”.

Il provvedimento, è stato segnalato dal Ministero del Lavoro nella nota del 2 ottobre 2024 e introduce in particolare un permesso di soggiorno speciale di 6 mesi per lavoratori vittime di caporalato e di tratta che denunciano casi di sfruttamento e che collaborano ai fini della condanna. Permesso prorogabile fino alla copertura delle esigenze di giustizia.

Per quanto riguarda il contrasto allo sfruttamento lavorativo prevede in sintesi:

integrazione disciplina Dpcm 27 settembre 2023 sui flussi 2203-25 attraverso: precompilazione domande di nulla osta al lavoro, interoperabilità Ministeri Interno e Lavoro, Inps, Camere di commercio, Agenzia delle entrate e Agid, nuovi click day per settori specifici, obbligo conferma interesse datore di lavoro, digitalizzazione contratti, inibizione triennale per i datori di lavoro che non stipulano il contratto, nuovi limiti al rapporto domande e fatturato, stipula di un nuovo contratto per il lavoratore entro 60 giorni, canali di ingresso speciali per rifugiati e apolidi, nuovo canale di ingresso 2025 per 10mila persone grandi anziani e disabili, eliminazione silenzio assenso esame domande da Stati a rischio, potenziamento addetti personale;

permesso di soggiorno speciale per lavoratori vittime di sfruttamento e tratta che collaborano e mettono in evidenza per giungere a condanna, permesso di 6 mesi prorogabile fino al termine delle esigenze giudiziarie e convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di studio;

“le misure di protezione previste dal DL n. 83 del 2002 a tutela dell’incolumità delle persone ritenute a rischio trovano applicazione nei confronti degli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”, prevista estensione del patrocinio nelle spese di giustizia;

utilizzo della piattaforma Sistema di inclusione sociale e lavorativa (Siisl).

Così il ministro del Lavoro Calderone: “Mettiamo in protezione le vittime di sfruttamento che collaborano con la giustizia rispetto all’ipotesi di punibilità del reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato – ha spiegato il Ministro Calderone durante la conferenza stampa -; inoltre facciamo un percorso di accompagnamento all’inclusione sociale e lavorativa delle vittime di sfruttamento”.

Fonte: Ministero del Lavoro

Nuovi interventi per la sicurezza: Ministero del Lavoro

Annunciato dal ministro del Lavoro Calderone il 17 febbraio un nuovo pacchetto di norme per la lotta al lavoro sommerso, al caporalato e per la sicurezza nei lavori in appalto.

L’annuncio del ministro arriva in seguito alla trageia del cantiere di Firenze del 16 febbraio, che è costata la vita a cinque lavoratori.

Così il ministro Calderone: “Nessun passo indietro sulla sicurezza del lavoro. Andremo avanti per attuare quanto già adottato da quando il Governo si è insediato. Ma altro sarà fatto. Questo è il momento del cordoglio per i lavoratori che hanno perso la vita, della vicinanza alle loro famiglie e dell’accertamento dei fatti da parte dell’autorità giudiziaria, alla quale si sta fornendo ogni supporto necessario attraverso il personale dell’Ispettorato nazionale del lavoro e i Carabinieri del Comando per la Tutela del lavoro”.

Il Ministero ha raccolto le misure per la sicurezza avviate nell’ultimo periodo, come lo stanziamento di 1.5 miliardi per le attività Inail a sostegno di formazione e prevenzione, l’assunzione di 850 ispettori, l’estensione dell’assicurazione sugli infortuni a ogni attività scolastica, a ogni studente e a tutto il personale. Quindi gli interventi sull’alternanza scuola-lavoro e il fondo per i familiari delle vittime di infortunio a scuola.

La nota riporta infine chiarimenti sul sul Dl lavoro ora in Parlamento, assicurando nessun arretramento sui temi della formazione sicurezza lavoro e sui controlli per l’accesso nei cantieri.

FONTE: INAIL

Nota del Ministero, mozione sicurezza sul lavoro del Senato

Approvata il 12 settembre dal Senato una mozione per la sicurezza negli ambienti di lavoro. A seguito dell’incidente di Brandizzo del 30 agosto e delle recenti e ininterrotte morti sul lavoro.

La mozione, che è stata commentata con favore dal ministro del Lavoro Calderone, testualmente impegna il Governo a:

1. “a favorire il potenziamento degli organici e delle professionalità degli enti preposti ai controlli in tema di rispetto delle misure di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro;

2. a valutare l’opportunità di inserire il settore della manutenzione ferroviaria nella categoria dei lavori usuranti di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67;

3. ad introdurre disposizioni di carattere premiale in favore delle imprese che assicurino ulteriori e più salde tutele per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e a rafforzare le misure sanzionatorie per le imprese che si rendono responsabili di violazioni in tema di sicurezza;

4. a procedere alla celere implementazione del fascicolo elettronico di ogni singolo lavoratore per la sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché a prevedere percorsi formativi premiali in punto di sicurezza del lavoro, tarati sulle caratteristiche peculiari dei singoli lavoratori;

5. ad individuare, per quanto concerne le condizioni di fragilità che aumentano il rischio infortunistico e la morbilità professionale, le best practice in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riguardo ai principi di differenziazione ed adeguatezza rispetto alla dimensione aziendale e al tipo di attività produttiva;

6. a favorire l’avvio di un’attività conoscitiva sulla transizione digitale e sulle nuove tecnologie e il loro potenziale utilizzo ai fini di prevenzione generale e speciale degli infortuni sul lavoro;

7. ad individuare nuove tecniche di monitoraggio e aggiornamento, in sinergia con l’INAIL, sui dati di rilievo per gli infortuni sui luoghi di lavoro, con l’obiettivo di raggiungere un rafforzamento delle tecniche e degli istituti di prevenzione e migliorare l’adeguatezza degli interventi correttivi rispetto alla tipologia di infortunio;

8. a valutare l’opportunità di favorire l’interoperabilità e la piena condivisione, tra l’Ispettorato nazionale del lavoro e l’INAIL, delle banche dati rilevanti ai fini delle attività di controllo, nel rispetto della disciplina relativa alla protezione dei dati personali;

9. ad effettuare una valutazione analitica della possibile relazione causale tra gli istituti del decentramento produttivo, tra cui la subfornitura, il subappalto, e il distacco, da una parte, e l’eventuale abbassamento della soglia delle condizioni di sicurezza sui luoghi di lavoro, dall’altra;

10. a promuovere la cultura della sicurezza sul lavoro in riferimento ad ogni livello di istruzione e formazione, prevedendo altresì il coinvolgimento, con apposite attività formative, delle classi docenti e l’eventuale l’introduzione di un insegnamento ad hoc”.

FONTE: MINISTERO DEL LAVORO

Ministero: Rischio caldo sul lavoro, interventi e vademecum

Interventi per la gestione istituzionale e integrata dell’emergenza caldo e vademecum per il lavoro con esposizione ad alte temperature. Questo quanto notificato dal Ministero del Lavoro il 20 luglio.

Il Ministero ha informato circa un confronto avvenuto il 20 luglio con Ministero della Salute, Inl, Inps, Inail e associazioni datoriali e sindacali per imbastire proposte immediate per misure organizzative e buone prassi sull’emergenza caldo e per eventuali modifiche alla normativa corrente.

Contestualmente ha pubblicato il nuovo vademecum Rischi lavorativi da esposizione ad alte temperature. Che contiene in sintesi:

– effetti del cambiamento climatico sulla salute e la sicurezza;

– settori di attività più coinvolti (industria, lavoro all’aperto, costruzioni, agricoltura e silvicoltura, operatori sanitari e di emergenza, lavoratori indoor e stress climatici);

– riferimenti del TU;

– segnalazione del PAf Portale Agenti Fisici;

– segnalazione documento Inail;

– buone prassi e prevenzione per ognuno degli ambienti citati;

– indicazioni Inps sulla CIGO, smart working e integrazioni salariali per eventi meteo;

– Napo;

– tutte i documenti e le circolari dell’Inl.

Così il ministro del Lavoro Calderone: “Stiamo affrontando oggi un’emergenza che si è già verificata nelle scorse estati. Ci proponiamo di intervenire potenziando gli strumenti già esistenti e disegnando ulteriori strategie che, oltre all’intervento normativo, prevedano anche il coinvolgimento delle parti sociali nell’adozione di buone prassi e di interventi organizzativi capaci di rendere più efficace il presidio della sicurezza dei lavoratori e tutelino la loro salute” ha dichiarato il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone.

FONTE: Ministero della Salute

Comunicazione infortunio : Aggiornamento servizi online Inail

Inail con nota del 24 maggio informa su un aggiornamento dei servizi online riguardanti Comunicazione di infortunio, Denuncia/comunicazione di infortunio, Denunce di malattia professionale e di silicosi/asbestosi.

Le novità interessano i lavoratori in regime di codatorialità e co-assunzione. Dal 23 maggio 2023.

Istruzioni restano quelle definite da Inail con circolare del 3 agosto 2022, n. 31.

FONTE: Inail

Le risorse per il Fondo 2022: Dopo di noi

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.20 del 25 gennaio 2023 il decreto del 21 dicembre 2022 riguardante il Fondo per il Dopo di Noi annualità 2022, previsto dall’articolo 3, comma 1 della legge 22 giugno 2016.

Riparto, per l’annualità 2022, delle risorse del fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. Questa la nota del Ministero del Lavoro che ne riassume l’entità.

Vengono assegnate alle Regioni risorse pari a 76.100.000. Le stesse risorse verranno poi trasferite dalle Regioni agli ambiti territoriali entro sessanta giorni.

Ricordiamo che il Fondo finanzia:

accompagnamento per l’uscita dal nucleo familiare di origine;

supporto alla domiciliarità;

accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze;

soluzioni alloggiative innovative;

interventi di permanenza temporanea extra familiare.

La pagina del sito del Ministero del Lavoro sul Dopo di noi.

Fonte: Ministero del Lavoro

Ministero Lavoro: Fondo indennizzo infortuni mortali scuola-lavoro

Fondo per l’indennizzo dell’infortunio mortale durante lo svolgimento delle attività formative. Questo quanto annunciato dal ministro del Lavoro Marina Calderone il 1° febbraio 2022 a margine della presentazione a Roma del Bando Isi Inail 2022.

Il provvedimento, che verrà inserito in un prossimo decreto, prevede la creazione di un fondo articolato in questo modo:

dieci milioni di euro per gli eventi dal 2018 al 2023;

due milioni per ogni anno dal 2024 in poi.

Riguarderà studenti di ogni ordine e grado, compresi i percorsi di istruzione e formazione professionale.

Fonte: Ministero Lavoro