Circolare Ministero: covid, accesso strutture sanitarie

Pubblicata dal Ministero della Salute la circolare n.27648 del l’8 settembre 2023 con Indicazioni per l’effettuazione dei test diagnostici per SARS-CoV-2 per l’accesso e il ricovero nelle strutture sanitarie, residenziali sanitarie e socio-sanitarie.

Il documento, tenendo conto dell’andamento clinico del Covid, riporta indicazioni sui tamponi in caso di accesso ai Pronto Soccorso ospedalieri.

Il test non è indicato per l’accesso ai triage, mentre viene indicato per:

– i pazienti che presentano sintomi con quadro clinico compatibile con COVID-19;

– per chi dichiara contatti stretti con caso Covid nei cinque giorni precedenti;

– tutti i pazienti che devono effettuare ricovero o un trasferimento in setting assistenziali ad alto rischio.

La circolare ritiene inoltre indicato il tampone per nuovi ingressi e trasferimenti nelle strutture residenziali sanitarie e socio-sanitarie.

FONTE: Ministero della Salute

Interventi e vademecum Ministero: rischio caldo sul lavoro

Interventi per la gestione istituzionale e integrata dell’emergenza caldo e vademecum per il lavoro con esposizione ad alte temperature. Questo quanto notificato dal Ministero del Lavoro.

Il Ministero ha informato circa un confronto avvenuto il 20 luglio con Ministero della Salute, Inl, Inps, Inail e associazioni datoriali e sindacali per imbastire proposte immediate per misure organizzative e buone prassi sull’emergenza caldo e per eventuali modifiche alla normativa corrente.

Contestualmente ha pubblicato il nuovo vademecum Rischi lavorativi da esposizione ad alte temperature. Che contiene in sintesi:

– effetti del cambiamento climatico sulla salute e la sicurezza;

– settori di attività più coinvolti (industria, lavoro all’aperto, costruzioni, agricoltura e silvicoltura, operatori sanitari e di emergenza, lavoratori indoor e stress climatici);

– riferimenti del TU;

– segnalazione del PAf Portale Agenti Fisici;

– segnalazione documento Inail;

– buone prassi e prevenzione per ognuno degli ambienti citati;

– indicazioni Inps sulla CIGO, smart working e integrazioni salariali per eventi meteo;

– Napo;

– tutte i documenti e le circolari dell’Inl.

Così il ministro del Lavoro Calderone: “Stiamo affrontando oggi un’emergenza che si è già verificata nelle scorse estati. Ci proponiamo di intervenire potenziando gli strumenti già esistenti e disegnando ulteriori strategie che, oltre all’intervento normativo, prevedano anche il coinvolgimento delle parti sociali nell’adozione di buone prassi e di interventi organizzativi capaci di rendere più efficace il presidio della sicurezza dei lavoratori e tutelino la loro salute” ha dichiarato il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone.

Circolare Inps : Anf per lavoratori extra-UE

Pubblicate da Inps con circolare 2 agosto 2022, n. 95, indicazioni sugli Anf e sul riconoscimento per i lavoratori extracomunitari. La circolare segue la precedente del 25 luglio sui titoli di soggiorno per l’Assegno unico.

Deriva da quanto espresso dalla Coste Costituzionale l’11 marzo 2022 con sentenza n.67 in merito al diritto di fruizione dell’Assegno e che ha chiarito quanto questo spetti “ai cittadini extracomunitari, titolari del permesso di soggiorno di lungo periodo o di un permesso unico di soggiorno, per i familiari residenti in un Paese estero per cui non vige alcuna convenzione in materia di trattamenti di famiglia”.

Il documento indica i requisiti per godere del beneficio ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 1988.

Ricorda la disciplina sull’Assegno unico attualmente in vigore e per la quale dal 1° marzo 2022 ” gli Anf vengono riconosciuti “esclusivamente in relazione a nuclei familiari senza figli”.

FONTE: INPS

Fondo investimenti innovativi imprese agricole, info e scadenze

Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole.

Pubblicati dal Ministero dello Sviluppo Economico con decreto direttoriale del 2 maggio e con una nota del 4 maggio criteri e scadenze per i finanziamenti a fondo perduto che interessano imprese agricole, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

L’avviso prevede contributi a fondo perduto per beni strumentali materiali e immateriali, con massimale di 20mila euro per ogni beneficiario e limite di spesa minimo di 5mila euro.

In particolare il bando riguarda:

“beni materiali strumentali, ivi inclusi quelli di cui all’allegato A della legge n. 232/2016, riportati nell’allegato n. 1 del decreto 30 luglio 2021;
beni immateriali strumentali inclusi nell’allegato B della legge n. 232/2016 e riportati nell’allegato n. 2 del decreto 30 luglio 2021“.
Beni che riguardino la trasformazione e commercializzazione dei prodotti e che siano successivi alla presentazione delle richieste di finanziamento, completati entro 12 mesi e mantenuti per almeno 3 anni, non usati, non in locazione finanziaria.

Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico

Autorizzazione siti ri-etichettatura fitosanitari : nuova procedura semplificata

Rilasciata dal Ministero della Salute una nuova Procedura per la gestione delle ispezioni a distanza presso i siti di ri-etichettatura di prodotti fitosanitari, effettuabile in modalità a distanza.

Si tratta di una procedura immediatamente operativa allestita per la semplificazione del processo di autorizzazione dei siti di rietichettatura, che presentano meno complessità rispetto ai siti di produzione e confezionamento.

Procedura già visionata e approvata dalle Associazioni di categoria delle

aziende di prodotti fitosanitari.

Procedura per la gestione delle ispezioni a distanza presso i siti di ri-etichettatura di prodotti fitosanitari, effettuabile in modalità a distanza.

FONTE: Ministero della salute

Inail, documento tecnico prevenzione agenti infettivi gruppo 3 in sanità

Misure di sicurezza per gli agenti infettivi del gruppo 3 nelle attività sanitarie. Questo il nuovo documento tecnico Inail con indicazioni per la prevenzione e la progettazione delle misure necessarie negli ambienti sanitari, per la tutela di operatori e utenti.

La scheda dopo aver raccolto la normativa riassume in paragrafi dedicati gli interventi necessari alla prevenzione, all’organizzazione di spazi e strumenti, le azioni di disinfezione, i Dpi.

Primo riferimento è il Testo Unico sicurezza sul lavoro e il recepimento al titolo X della Direttiva 2000/54 CE. La classificazione nei gruppi 3 e 3** di agenti biologici come Mycobacterium tuberculosis, Rickettsia typhi, Yersinia pestis, Epatite B, Hiv, e quindi SARS-Cov-2 inserito nell’allegato XLVI gruppo 3 dall’art. 4 del Decreto 7 ottobre 2020 n. 125, in attuazione della direttiva UE 2020/739.

“Un esempio di caratterizzazione tecnica delle misure di sicurezza di tipo collettivo e dei DPI è stato descritto nel Documento del Ministero della Salute “Documento tecnico sulle misure di protezione per la tutela della salute nelle operazioni di trasporto e gestione extraospedaliera di pazienti infetti o potenzialmente infetti da agenti biologici di classe IV” prot. 003584 – 07/12/2015 – DGPRE – P, prodotto per il virus Ebola, ma estensibile, per contenuti, anche agli agenti infettivi del gruppo 3 del d.lgs. 81/2008″.

La scheda riporta misure di sicurezza collettive; aree di osservazione di pazienti con conseguenti necessità di aree in depressione, ricambio d’aria o apparecchiature per il trattamento immediato dell’aria contaminata; disinfezione. Cappe a flusso laminare; la protezione delle ferite da taglio e punta e quanto previsto dal Titolo X Bis del TU e dalla Direttiva 2010/32/UE.

I Dpi per occhi, mani, piedi, corpo, vie respiratorie.

“L’attività di disinfezione è essenziale negli ambienti dedicati all’osservazione del soggetto potenzialmente infetto, all’assistenza sanitaria e terapeutica di varia tipologia. In tal senso è doverosa un’appropriata disinfezione delle superfi ci ambientali e delle superfi ci dei dispositivi medici, apparecchiature, strumenti ecc., attraverso processi per aerosolizzazione, che possono essere considerate adeguate misure di tutela della salute in accordo al d.lgs. 81/2008, al d.lgs. 46/97, e al nuovo Regolamento (UE) 2017/745“.

Fonte: Inail

Nuove indicazioni Inps sui congedi per quarantena scolastica

Con la circolare n.132 del 20 novembre 2020 Inps fornisce nuovi chiarimenti sul congedo Covid-19 per quarantena scolastica già trattato con la circolare n. 116/2020.

Congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli e per sospensione dell’attività didattica dei figli in presenza in favore dei lavoratori dipendenti. Abrogazione dell’articolo 5 del decreto-legge 8 settembre 2020, n. 111. Articolo 21-bis del decreto–legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, come modificato dall’articolo 22 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Variazioni al piano dei conti.

La circolare affronta i cambiamenti riguardanti la normativa introdotta dall’articolo 5 del decreto-legge 8 settembre 2020, n. 111 a seguito di novità come:

legge 13 ottobre 2020, n. 126, di conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104. ha abrogato il decreto-legge n. 111/2020 e prevede con nuovo articolo 21 bis: congedo quarantena anche per contatti fuori scuola;

articolo 22 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 con nuova modifica articolo 21 bis: fino a 16 anni per richiesta lavoro agile, astensione totale senza licenziamento e da comunicare al datore di lavoro per minore 14-16 anni;

decreto-legge n. 137/2020: congedo per disposta sospensione della didattica in presenza del figlio convivente minore di anni 14 anni.

I chiarimenti della circolare riguardano in particolare i seguenti aspetti:

quarantena per contatto fuori da scuola ovvero ” attività sportive di base o di attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati, nonché all’interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche”: necessaria quarantena disposta da Asl e a partire dal 14 ottobre 2020;

congedo per sospensione attività in presenza: necessario provvedimento nazionale, regionale o comunale o della singola scuola, a partire dal 29 ottobre;

compatibilità genitori: incompatibile svolgimento contemporaneo lavoro agile e congedo o non svolgimento lavorativo di un genitore.

“Fermo restando il presupposto della necessaria sussistenza della convivenza del figlio con il genitore richiedente il congedo, se un genitore fruisce del congedo per quarantena scolastica del figlio ovvero per la sospensione dell’attività didattica in presenza dello stesso, l’altro genitore non potrà fruire negli stessi giorni delle misure di cui trattasi per quel figlio, ma potrà fruirne per altro figlio avuto da un altro rapporto, purché il genitore dell’altro figlio non stia a sua volta fruendo di congedo o lavoro agile per quarantena del figlio ovvero per la sospensione dell’attività didattica in presenza dello stesso”.

Una nuova circolare Inps fornirà indicazioni per i congedi per genitori di studenti delle secondarie di secondo grado in caso di sospensione della didattica.

Fonte: Inps