Attrezzature sistemi antincendio, criteri controllo manutenzione impianti

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.230 del 25 settembre 2021 il Decreto del Ministero dell’Interno del 1 settembre 2021 Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Il decreto sarà in vigore tra un anno, il 25 settembre 2022 e da quel momento abrogherà l’articolo 3, comma 1, lettera e), l’articolo 4 e l’allegato VI del decreto del Ministro dell’interno del 10 marzo 1998.

(La circolare n.14804 del 6 ottobre 2021 dei Vigili del Fuoco con primi chiarimenti).

Per quanto riguarda i controlli e la manutenzione di impianti, attrezzature e sistemi dispone che vengano eseguiti e registrati nel rispetto delle norme tecniche, delle istruzioni del fabbricante e nel rispetto dell’allegato I dello stesso decreto.

La norma tecnica volontaria ISO, IEC, EN, CEI, UNI conferisce presunzione di conformità; gli interventi possono essere attuati anche tramite i modelli di gestione da articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

L’articolo 4 e l’allegato II riportano i criteri per la qualificazione dei tecnici manutentori, la cui qualifica è valida su tutto il territorio nazionale.

I tecnici devono seguire un percorso formativo al termine del quale verranno sottoposti a valutazione dei requisiti, prova scritta, prova orale e prova con simulazione. “Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco rilascia l’attestazione di tecnico manutentore qualificato a seguito di valutazione positiva dei risultati dell’apprendimento”.

Sono esonerati dal corso i manutentori che lavorano almeno da 3 anni, che psosono richiedere di essere sottoposti direttamente alla valutazione.

Fonte: Ministero Interno

Volume Inail: agenti biologici e rischio cancerogeno

Questo il titolo del documento pubblicato da Inail : Agenti biologici, fattori di rischio cancerogeno occupazionale? , che analizza la correlazione possibile tra agenti biologici sul lavoro e insorgenza di tumori, lo stato della normativa, la letteratura in materia, i possibili interventi.

Il volume evidenzia quanto alcuni agenti biologici, undici in particolare e già compresi nell’Allegato XLVI del Titolo X del d.lgs. 81/08, siano classificati dalla Iarc come agenti cancerogeni di tipo 1, ovvero con ogni probabilità cancerogeni per l’uomo.

Gli agenti biologici confermati come cancerogeni sono responsabili di circa il 15% delle morti per cancro nel mondo, si tratta di virus batteri e funghi ed endoparassiti che agiscono sulle cellule dell’ospite aggredendo il sistema immunitario, il parenchima, i tessuti epiteliali. Alterando la microflora, sviluppando direttamente neoplasie, facendo derivare neoplasie da infiammazioni.

Il volume Inail compie una “capillare review bibliografica della letteratura scientifica di settore” per evidenzare quanto sia attuale la necessità di approfondire il fenomeno e intavolare riflessioni in merito. Richiamando l’urgenza di nuovi approfondimenti scientifici sulla relazione agenti biologici – cancro, sui differenti contesti produttivi e lavorativi maggiormente esposti, al fine dell’adeguamento delle esigenze previste dal Testo Unico sicurezza lavoro – Allegato XLVI e della Direttiva UE 2019/1833 (Allegato III) di prossimo recepimento.

“La cancerogenicità dei suddetti agenti, che includono virus, batteri, funghi e parassiti umani, non viene solitamente presa in considerazione nella valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori esposti, perché non esplicitamente richiamata dal d.lgs. 81/08. Tuttavia, il citato decreto, all’art. 28, obbliga il Datore di lavoro a valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori e alcuni tumori (epatocarcinoma, Sarcoma di Kaposi e Linfoma non Hodgkin) causati da agenti biologici di natura virale (HBV, HCV, Virus Tipo I dell’immunodeficienza acquisita) o da metaboliti dei funghi (Aflatossina B1) sono annoverati nella Lista I (malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità) Gruppo 6 delle malattie professionali per le quali è obbligatoria la denuncia (Decreto Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 10 giugno 2014) ai sensi e per gli effetti dell’art. 139 del Testo unico sull’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali”.

Fonte: Inail

Green Pass – Intervento di Guido Scorza – CyberSecurity360 :

Le palestre non possono conservarne copia né registrare la data di scadenza

Vietato richiedere e conservare copia del Green Pass

In questo contesto vale, probabilmente, la pena ricordare che la disciplina sul Green Pass prevede che lo stesso debba – nei soli luoghi nei quali è necessario ai sensi di quanto previsto dalla legge – essere semplicemente esibito all’ingresso e debba essere letto dagli incaricati esclusivamente attraverso l’apposita App Verifica Covid-19 messa a punto dal Governo, app che consente al verificatore di accedere solo a un’informazione binaria: il titolare del documento ha o non ha un Green Pass valido senza alcun riferimento né alla condizione – vaccino, guarigione dal Covid19 o tampone – che ha portato al rilascio del Green Pass né alla data di scadenza del documento medesimo.

La richiesta, quale condizione per la frequentazione del centro sportivo o della palestra, di copia del documento e di indicazione della data di scadenza e la successiva conservazione di tali elementi, pertanto, rappresentano una violazione della vigente disciplina in materia di protezione dei dati personali giacché il titolare del trattamento – palestra, centro sportivo o qualsiasi altro analogo soggetto – non ha titolo per acquisire la data di scadenza del Green Pass e conservare gli altri dati personali contenuti nel medesimo documento.

È un trattamento di dati non necessari

È evidente e comprensibile che la prassi che si sta andando diffondendo renderebbe più facile la vita ai gestori di palestre e centri sportivi e, forse, anche ad abbonati e associati ma, al tempo stesso, frustra gli obiettivi di bilanciamento tra privacy, tutela della salute e riapertura del Paese che si sono perseguiti con il Green Pass giacché mette in circolazione una quantità di dati personali superiori a quelli necessari e, soprattutto, ne determina la raccolta e la moltiplicazione in una serie di banche dati diversamente sicure.

Sotto tale profilo vale, infatti, la pena di ricordare che la scadenza del Green Pass è diversa a seconda della ragione all’origine della sua emissione con la conseguenza che conoscerla consente a chiunque di sapere se siamo vaccinati, se siamo stati contagiati o ci siamo semplicemente fatti un tampone mentre, come detto, nel suo utilizzo normale e legale il Green Pass è neutro rispetto a tali circostanze.

Tutto questo senza dire che il Green Pass certifica una circostanza dinamica con la conseguenza che chi ieri ha consegnato un certificato vaccinale valido fino a una certa data, in un momento successivo ma precedente alla scadenza potrebbe essere contagiato e il suo Green Pass perdere di validità.

Si rischia anche di trattare dati inesatti

A seguire strade diverse rispetto a quelle previste dalla legge si rischia, quindi, anche di trattare dati inesatti perché si considera in possesso di un Green Pass valido un soggetto che, magari, non lo è più.

Le regole, insomma, ci sono e la comodità non consente di derogarvi.

Fonte: Garante Privacy

Verifica del green pass nelle scuole: via libera alle nuove modalità

Il Garante per la protezione dei dati personali, in via d’urgenza, ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che introduce modalità semplificate di verifica delle certificazioni verdi del personale scolastico, alternative a quelle ordinarie che prevedono l’uso dell’App VerificaC19, che rimane comunque utilizzabile.

Il testo recepisce le indicazioni fornite dal Garante nell’ambito delle interlocuzioni informali e delle riunioni con i rappresentati del Ministero dell’istruzione e del Ministero della salute, al fine di assicurare il corretto adempimento degli obblighi in materia di green pass per il personale scolastico e il rispetto della disciplina di protezione dei dati personali, nonché di evitare conseguenze discriminatorie, anche indirette, nel contesto lavorativo.

In particolare, le istituzioni scolastiche, in qualità di datori di lavoro, si limiteranno a verificare – attraverso il Sistema informativo dell’istruzione-Sidi e la Piattaforma nazionale-DGC – il mero possesso della certificazione verde Covid-19 da parte del personale, trattando esclusivamente i dati necessari.

Il processo di verifica dovrà essere effettuato quotidianamente prima dell’accesso dei lavoratori in sede e dovrà riguardare solo il personale per cui è prevista l’effettiva presenza in servizio nel giorno della verifica, escludendo comunque chi è assente per specifici motivi: ad esempio, per ferie, permessi o malattia.

A seguito dell’attività di controllo del green pass, i soggetti tenuti alle verifiche potranno raccogliere solo i dati strettamente necessari all’applicazione delle misure previste in caso di mancato rispetto degli obblighi sul green pass (ad esempio assenza ingiustificata, sospensione del rapporto di lavoro e del pagamento dello stipendio).

Particolare attenzione è stata posta anche sulle misure di sicurezza da adottare. I soggetti tenuti ai controlli potranno accedere, in modo selettivo, ai soli dati del personale in servizio presso le istituzioni scolastiche di propria competenza. Per evitare eventuali abusi, le operazioni di verifica del possesso delle certificazioni Covid-19 da parte dei soggetti tenuti ai controlli saranno oggetto di registrazione in appositi log (conservati per dodici mesi), senza però conservare traccia dell’esito delle verifiche.

È inoltre previsto che la valutazione di impatto, effettuata dal Ministero della Salute, relativa ai trattamenti connessi all’emissione e alla verifica delle certificazioni verdi Covid-19, sia integrata e aggiornata tenendo conto degli specifici scenari di rischio legati ai dati sanitari del circa un milione di lavoratori della scuola, prestando particolare attenzione alle possibili conseguenze discriminatorie, anche indirette, nel contesto lavorativo.

Fonte: Garante privacy

Garante Privacy: Sanzioni rider e discriminazioni dagli algoritmi

Sanzione da 2,6 milioni di euro per violazione delle norme sulla privacy, dello statuto dei lavoratori e della normativa sul lavoro tramite piattaforme digitali.

Questo quanto comminato dal Garante per la protezione dei dati personali a un’azienda di gestione rider al termine di un’attività istruttoria e di vigilanza.

In particolare gli illeciti contestati all’azienda hanno interessato l’uso degli algoritmi per la gestione dei lavoratori in maniera discriminatoria, senza l’utilizzo di tutele nella gestione delle valutazioni e giudizi.

Il Garante ha concesso all’azienda 90 giorni di tempo per intervenire sugli algoritmi utilizzati, quindi 60 giorni di tempo per intervenire su altre violazioni riguardanti: la verifica dell’esattezza e della pertinenza dei dati utilizzati in particolare per l’assegnazione delle consegne e il rating; eventuali usi impropri di meccanismi reputazionali.

“Il Garante ha pertanto prescritto alla società di individuare misure per tutelare i diritti e le libertà dei rider a fronte di decisioni automatizzate, compresa la profilazione”.

FONTE: garanteprivacy

Ministero Salute: No marcatura CE dispositivo medico per i purificatori d’aria

Il Ministero chiarisce che gli strumenti in questione, utilizzati per sanificazione, igienizzazione, purificazione dell’aria degli ambienti, non rientrano nella definizione di dispositivo medico, non sono dispositivi medici e quindi non possono avere marcatura CE.

Il Ministero chiede alle aziende fabbricanti di conseguenza di non qualificare i purificatori con marcatura CE e di rimuoverli inoltre dalla Banca dati dei dispositivi medici. L’immissione dei prodotti in commercio potrà avvenire secondo l’abituale Codice del consumo (D.L.gs. 206/2005).

Questi i riferimenti nella normativa europea che suffragano tale conclusione:

FONTE: Ministero Salute

Violenza e le molestie sul lavoro, in vigore la Convenzione Ilo 190

Il 25 giugno 2021 è entrata in vigore la Convenzione del 2019 sulla violenza e le molestie nel mondo del lavoro (n. 190), convenzione adottata dall’Ilo il 21 giugno 2019 e attualmente totalmente ratificata da sei Paesi. Argentina, Ecuador, Fiji, Namibia, Somalia e Uruguay.

Per quanto riguarda l’Italia dovrebbe essere in corso il procedimento di completamento della ratifica, essendo stata approvata dal Parlamento lo scorso gennaio: Gazzetta Ufficiale n.20 del 26 gennaio 2021 – Legge 15 gennaio 2021.

Questo il testo completo della convenzione C190 anticipato e completato dalla Raccomandazione n. 206.

Articolo 2 comma 1 Ambito di applicazione: “La presente Convenzione protegge i lavoratori e altri soggetti nel mondo del lavoro, ivi compresi le lavoratrici e i lavoratori come definiti dalle pratiche e dal diritto nazionale, oltre a persone che lavorino indipendentemente dallo status contrattuale, le persone in formazione, inclusi tirocinanti e apprendisti, le lavoratrici e i lavoratori licenziati, i volontari, le persone alla ricerca di un impiego o candidate a un lavoro, e individui che esercitino l’autorità, i doveri e le responsabilità di datrice o datore di lavoro.

Comma 2. La presente Convenzione si applica a tutti i settori, sia privato che pubblico, all’economia formale e informale, e alle aree urbane o rurali”.

In occasione del 25 giugno Ilo lancerà una campagna di comunicazione globale ed è attualmente in corso dal 21 al 25 giugno la settimana d’azione per la promozione della ratifica.

Csì Guy Reader direttore generale Ilo: “la Convenzione 190 invita tutti gli Stati membri dell’OIL a contrastare la violenza e le molestie nel mondo del lavoro in tutte le loro forme. Esorto i paesi a ratificare la Convenzione e a contribuire a costruire, insieme ai datori di lavoro e ai lavoratori e alle loro organizzazioni, una vita lavorativa dignitosa, sicura e sana per tutti”.

FONTE: Gazzetta Ufficiale

Dpcm 17 giugno in GU: Certificazione Verde Covid

Firmato dal Presidente del Consiglio Mario Draghi il 17 giugno 2021 il decreto sulle Certificazioni verdi digitali COVID-19, Green Pass. Dpcm 17 giugno 2021 – Disposizioni attuative dell’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita’ economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.143 del 17 giugno 2021. In vigore.

Dal 17 giugno la piattaforma DGC è online, con informazioni sul funzionamento, come ottenere la certificazione, e le FAQ.

Il Dpcm 17 giugno ne ha disciplinato il funzionamento in coerenza con l’articolo 9 comma 10 del Decreto legge 22 aprile 2021 n.52.

La certificazione riporterà informazioni su tre tipologie di accadimento: vaccinazione, guarigione, tampone rapido o molecolare negativo. Generata a quindici giorni dalla prima dose e fino alla dose successiva; dopo due giorni dalla dose unica o dalla dose conclusiva e con validità 270 giorni; entro il giorno successivo la guarigione e validità 180 giorni; a poche ore dal tampone negativo e con 48 ore di validità.

Il flusso dei dati partirà dalle Regioni verso il Ministero della Salute, per l’alimentazione dell’AVN Anagrafe nazionale vaccini, i dati delle persone già vaccinate saranno inviati dalla Regioni al Sistema Tessera Sanitaria, il sistema TS sarà alimentato dalle Regioni anche per le guarigioni e per i tamponi. Tutte le informazioni saranno trasferite anche al Fascicolo Sanitario Elettronico.

FONTE: Ministero Salute

Autorizzazione siti ri-etichettatura fitosanitari : nuova procedura semplificata

Rilasciata dal Ministero della Salute una nuova Procedura per la gestione delle ispezioni a distanza presso i siti di ri-etichettatura di prodotti fitosanitari, effettuabile in modalità a distanza.

Si tratta di una procedura immediatamente operativa allestita per la semplificazione del processo di autorizzazione dei siti di rietichettatura, che presentano meno complessità rispetto ai siti di produzione e confezionamento.

Procedura già visionata e approvata dalle Associazioni di categoria delle

aziende di prodotti fitosanitari.

Procedura per la gestione delle ispezioni a distanza presso i siti di ri-etichettatura di prodotti fitosanitari, effettuabile in modalità a distanza.

FONTE: Ministero della salute

Dati Inail settore alimentare: contagi covid, infortuni lavoro, fitosanitari

Circa 45mila le aziende assicurate nel 2019 per un totale di 400mila addetti-anno, 10.652 le denunce di infortunio sul lavoro nel 2019, andamento moderatamente crescente nel 2015-2019, flessione nel 2019 con -2%. -4% dai dati provvisori delle denunce 2020, periodo di pandemia e lockdown, flessione minore rispetto al -27% del dato provvisorio del manifatturiero.

A livello occupazionale nel 2020 il settore ha subito meno di altri l’incidenza del Covid e delle chiusure.

Ancora sul 2015-2019, 15% dei casi di infortunio in itinere, 31% lavoratrici, 40% 35-49 anni, 42% Nord-Est. 108 casi mortali nel quinquennio, un terzo in itinere, 90% uomini e 38% 50-64 anni. 30 le morti sul lavoro emerse dal dato provvisorio del 2020. 1.472 malattie professionali nel 2019, circa mille casi nel 2020.

Covid. 1.227 denunce al 31 marzo 2021, 10 decessi, picchi ad aprile 2020, ad agosto e novembre 2020. “Poco meno del 60% dei contagi professionali riguardano l’industria lattiero-casearia, a seguire l’industria della lavorazione delle carni (22%), la lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi (11%) e i prodotti da forno (7%)”. 53,1% delle denunce ha interessato lavoratici, 45,7% 50-64 anni, 71,1% Nord- Ovest.

Fitosanitari e sicurezza alimentare. 96.302 campioni analizzati e riferiti nel rapporto Efsa sui controlli effettuati dai Paesi UE, 96,1% risultati nei limiti di legge; 98% dei 12.679 campioni analizzati tramite un programma UE. Il documento Inail raccoglie informazioni su tutta la normativa in vigore su fitosanitari, pesticidi e prodotti vietati:

regolamento quadro CE 1107/2009;

regolamento CE 396/2005;

regolamento (CE) n. 1272/2008.

FONTE: Inail.it