Tutti gli articoli di Rosanna Caputo

Nuovo Testo Unico sicurezza sul lavoro aggiornato

Pubblicata dall’Ispettorato nazionale del lavoro la versione aggiornata a gennaio 2023 del Testo unico salute e sicurezza sul lavoro.

Segue la precedente di agosto 2022, riporta tra le novità:

Accordo Stato Regioni del 27.07.2022, Indicazioni operative per le attività di controllo e vigilanza ai sensi dell’art.13 del decreto legislativo 81/2008;

Decreto Interministeriale 30/09/2022 criteri e modalità per le autorizzazioni alle deroghe al rispetto dei valori limite di esposizione (VLE);

nota DCPREV prot. n. 12301 del 07/09/2022 DM 2 settembre 2021 Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Ulteriori indicazioni procedurali per le attività di formazione e materiali didattici per i corsi di formazione per addetti antincendio;

circolare VVF prot.16579 del 07/11/2022 decreto 15 settembre 2022 – Modifica al decreto 1 settembre 2021 recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio;

Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 171 del 11.10.2022 repertorio nazionale degli organismi paritetici, interpelli n. 1 del 19/07/2022, n. 2 del 26/10/2022 e n. 3 del 15/12/2022.

Fonte: Ispettorato nazionale del lavoro

Antincendio spettacolo pubblico, norme tecniche

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.282 del 2 dicembre 2022 il Decreto del Ministero dell’Interno del 22 novembre 2022 Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico. In vigore a trenta giorni dalla pubblicazione.

Le norme tecniche riguardano attività sia al chiuso che all’aperto, esistenti o nuove, in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi, decreto del Ministro dell’interno 19 agosto 1996. Riguardano anche le attività a carattere temporaneo.

Esclusi dall’applicazione:

“a) i luoghi non delimitati;

b) gli esercizi pubblici dove sono impiegati strumenti musicali o apparecchi musicali, in assenza di attività danzanti o di spazi ed allestimenti specifici per gli avventori;

le attrazioni di spettacolo viaggiante di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 337, per cui si applica la normativa vigente”.

Fonte: Gazzetta Ufficiale

“Conosci le tue tutele”: violenza sul lavoro, brochure Inl

Conosci le tue tutele.

Questa la brochure pubblicata dall’Ispettorato nazionale del lavoro in occasione del 25 novembre “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, che raccoglie informazioni per identificare la violenza sul lavoro, per conoscere i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori e il ruolo dell’Inl.

Violenza, mobbing, stalking, discrizimazioni. L’Inl ricorda che con violenza si indentifica “ogni comportamento che degrada, umilia o danneggia la dignità, il valore o la salute della persona”. E che per il Codice delle pari opportunità la discriminazione sul lavoro equivale a “ogni trattamento meno favorevole in ragione dello stato di gravidanza, nonché di maternità o paternità”.

Cosa prevede l’articolo 37 della Costituzione, la parità dei dei diritti, indennità e tutele previdenziali, il ruolo e quando riferirsi a medico compntete e Rls in caso di molestie sul lavoro.

Il supporto dell’Ispettorato in termini di informazioni, interdizione, supporto nelle dimissioni, nelle controversie e le sanzioni.

Articolo 37 della Costituzione: “La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.”

Fonte: Inl

Campagna comunicazione Inail e Mims, #StradadellaSicurezza

#StradadellaSicurezza.

Questa la nuova campagna di comunicazione sugli incidenti stradali e sulla prevenzione lanciata da Inail e dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili (Mims). Campagna dati e contenuti video e informativi.

L’iniziativa è rivolta in particolare al settore dei trasporti, autotrasportatori e gestori di aziende, figure addette alla prevenzione. Punta l’attenzione su quanto comportamenti da evitare durante la guida e apparentemente abituali possano essere causa di incidenti. Per “promuovere la cultura della sicurezza stradale e delle migliori pratiche in un settore già particolarmente impegnato in questa direzione”.

75mila nel 2021 le denunce di infortunio registrate da Inail con coinvolgimento di un mezzo di trasporto, 13% del totale; 93 mila nel 2019 e simili i numeri degli anni precedenti. 415 le denunce di infortuni con esito mortale con coinvolgimento di un mezzo di trasporto, ovvero il 30% di tutti gli infortuni con esito mortale del 2021.

628 gli incidenti con autotreni e autoarticolati sulle autostrade italiane rilevati dalla Polizia Stradale nei primi sei mesi del 2022, il 15.9% del totale degli incidenti stradali.

FONTE: Inail

Obbligo mascherine, decreto e ordinanza per personale sanitario non vaccinato

Approvato dal Consiglio dei Ministri il 31 ottobre 2022 il Decreto legge che riporta Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefìci penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali.

Si tratta del decreto che introduce tra le altre, la misura annunciata dal Governo sul termine anticipato della sospensione del personale sanitario non vaccinato.

Il decreto prevede:

scadenza dell’obbligo vaccinale per il personale non sanitario e quindi sospensione dall’attività anticipate al 1° novembre 2022 anziché al 31 dicembre;

riguarda professioni sanitarie, lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie, personale delle strutture che effettuano attività sanitarie e sociosanitari.

Ordinanza

Ancora del 31 ottobre 2022 l’ordinanza del Ministero della Salute n.255 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’epidemia da COVID-19 concernenti l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie. In vigore dal 1° novembre 2022 al 31 dicembre 2022.

Previsto fino al 31 dicembre obbligo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie per:

“lavoratori, degli utenti e dei visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali”.

Obbligo che non riguarda bambini sotto i sei anni e persone che per motivi di salute o disabilità non possono indossarle.

FONTE: Ministero della Salute

Proposta Commissione UE modifica direttiva 2009/148, Eu-Osha, amianto

Eu-Osha con una nota del 28 settembre informa della decisione della Commissione europea di proporre una serie di interventi per modificare la legislazione in materia protezione dei lavoratori da amianto e quindi la direttiva direttiva 2009/148/CE.

Le nuove azioni proposte dalla Commissione sono innanzitutto due:

proposta di modifica direttiva sull’amianto sul lavoro;

supportata da documenti che identifichino la necessità di un futuro senza amianto, cure e diagnosi delle patologie, rimozione sicura e trattamento dei rifiuti dell’amianto.

Azioni che devono rientrare in quanto previsto dal Piano europeo contro il cancro e che dovranno poi essere seguite da un piano per:

aggiornare le linee guida per Stati membri, datori di lavoro e i lavoratori;

campagna di sensibilizzazione sulla rimozione sicura dell’amianto;

proposta legislativa screening e registrazione amianto negli edifici;

nuovo protocollo UE gestione rifiuti da costruzione e demolizione;

linee guida per gli audit dei rifiuti

Attualmente in Europa il 78% dei tumori professionali è legato all’esposizione all’amianto.

FONTE: Eu-Osha

Decreto Ministero Lavoro, richiesta deroga esposizione VLE

Pubblicato dal Ministero del Lavoro il decreto interministeriale del 30 settembre 2022 ai sensi dell’articolo 212, Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, definizione di criteri e modalità per le autorizzazioni alle deroghe al rispetto dei valori limite di esposizione (VLE) di cui all’articolo 208, comma 1, del medesimo Decreto legislativo n. 81 del 2008.

Il decreto riporta all’articolo 2 e in allegato 1 il modello per la trasmissione dell’istanza da parte del datore di lavoro, da inviare seguendo le istruzioni dell’allegato 2 a dgsalutesicurezza@pec.lavoro.gov.it

Istruttoria analizzata tramite tavolo tecnico convocato dal Ministero del Lavoro entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza e che fornirà parere di rilascio o autorizzazione alla deroga in 60 giorni.

“Articolo 5 (Verifiche e controlli). Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero della salute possono chiedere in qualsiasi momento agli organi di vigilanza di effettuare sopralluoghi per la verifica delle condizioni in base alle quali è stata concessa l’autorizzazione alla deroga”.

Sorveglianza riguardante il medico competente che deve comunicare tempestivamente al datore di lavoro casi di effetti nocivi per la sospensione immediata della deroga e per informare le istituzioni.

Per la revisone del caso sarà convocato lo stesso tavolo tecnico istituzionale.

Fonte:Ministero Lavoro

Decreti 5 agosto in GU, attuazione regolamenti UE dispositivi medici

Il Ministero della Salute segnala la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei due decreti legislativi del 5 agosto 2022 riguardanti la normativa sui dispositivi medici, etichettatura, vendita, autorizzazioni e l’adeguamento ai Regolamenti (UE) 2017/745 e 2017/746.

I due decreti sono i seguenti e saranno in vigore entrambi il 28 settembre 2022:

Decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 137 – Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio, nonché per l’adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2020/561 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2020, che modifica il regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, per quanto riguarda le date di applicazione di alcune delle sue disposizioni ai sensi dell’articolo 15 della legge 22 aprile 2021, n. 53.

Decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 138 – Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/746, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della commissione, nonché per l’adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/112 che modifica il regolamento (UE) 2017/746 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per determinati dispositivi medico-diagnostici in vitro e l’applicazione differita delle condizioni concernenti i dispositivi fabbricati internamente ai sensi dell’articolo 15 della legge 22 aprile 2021, n. 53.

Riguardano organismi notificati, operatori economici e operatori sanitari. Regolamentano requisiti linguistici delle etichettature e delle istruzioni, registrazione fabbricanti, pubblicità, vendita online, sanzioni, segnalazione incidenti, Udi dei dispositivi, comunicazioni indagini cliniche, Osservatorio nazionale dei prezzi dei dispositivi medici, banca dati nazionale e la Banca dati europea (Eudamed), Health Technology Assessment (HTA).

Previsti conseguenti provvedimenti del Ministero della Salute per la definizione di procedure attuative.

FONTE: Ministero della Salute

Esposizione lavoratori al rischio cancro, al via indagine Eu-Osha

Indagine sui fattori di rischio di cancro sul lavoro. Eu-Osha segnala l’avvio di un progetto di ricerca sui rischi per i lavoratori europei derivanti dall’esposizione ad agenti cancerogeni, un sondaggio che coinvolgerà circa 25mila persone.

Si tratta di un programma che dopo essere stato testato nel 2017 attraverso uno studio di fattibilità e allestito tra il 2020 e i primi mesi del 2022, da settembre 2022 verrà concretamente messo sul campo. Fino a gennaio 2023.

I lavoratori coinvolti saranno di sei Stati membri, Finlandia, Francia, Germania, Ungheria, Irlanda e Spagna. Le persone verranno contattate telefonicamente. Primi risultati per la fine del 2023.

L’indagine si concentrerà in particolare su:

primari fattori di esposizione;

numero e caratteristiche dei lavoratori esposti;

esposizioni ad amianto, benzene, cromo, motore diesel, nichel, silice, le radiazioni UV, polvere di legno.

I dati verranno utilizzati per elaborare campagne di sensibilizzazione, per proporre e suggerire misure preventive, sostenere la legislazione dell’UE a partire dal piano europeo per sconfiggere il cancro.

Il 53 % delle morti lavoro-correlate è attribuibile al cancro.

FONTE: Eu-Osha

Adozione dispositivi e impianti qualità aria scuola e confinati, linee guida

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.180 del 3 agosto 2022 il Dpcm 26 luglio 2022 Linee guida sulle specifiche tecniche in merito all’adozione di dispositivi mobili di purificazione e impianti fissi di aerazione e agli standard minimi di qualità dell’aria negli ambienti scolastici e in quelli confinati degli stessi edifici.

Il documento è stato approvato ai sensi dell’art. 13-bis, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 11, con parere dell’Iss. Fornisce indicazioni per l’utilizzo degli apparecchi di sanificazione e riporta chiarimenti complementari riguardanti gli standard minimi di qualità dell’aria degli ambienti scolastici e confinati.

Quanto pubblicato ha l’obiettivo di tutelare gli utilizzatori e gli astanti ed evitare un utilizzo non corretto derivante da pubblicità ingannevoli. I destinatari sono gli utilizzatori e gli stessi fabbricanti/responsabili dell’immissione sul mercato degli strumenti.

In premessa il Dpcm ricorda che i dispositivi trattati “non rientrano nella definizione di dispositivo medico (DM) di cui all’art. 1, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 46/97 (attuazione della direttiva 93/42/CEE) e pertanto, non devono recare la marcatura CE di dispositivo medico”. Non sono notificati alla Banca dati dei dispositivi medici del Ministero della Salute. Sottostanno alle regole del Codice del consumo.

Lo stesso Dpcm riporta in allegato tutte le raccomandazioni ad interim su sanificazione, ozono, disinfettanti pubblicate dalll’Iss dal 2020.

Viene ampiamente sottolineato come l’uso degli apparecchi non possa sostituire le principali misure anti contagio, la valutazione del microclima, i modelli di comportamento e le prassi per il miglioramento della qualità dell’aria indoor e delle superfici.

E ancora, di converso, che “l’utilizzo dei predetti apparecchi, quindi, non comporta, di per sé e in via automatica, l’adozione di ulteriori misure sanitarie anti-contagio (quali dispositivi di protezione delle vie aeree, distanziamento, ecc…), la cui previsione rimane demandata ad espresse disposizioni da parte delle autorità competenti, in relazione all’andamento del quadro epidemiologico”.

Questo l’indice:

“Finalità;

Qualità dell’aria indoor;

Ventilazione naturale e meccanica;

Considerazione generali per la scelta dei dispositivi;

Requisiti di sistema.

In allegato: Esempio di documentazione (da prodursi a cura dei fabbricanti/responsabili della immissione sul mercato) utile ai fini della valutazione/selezione; Scheda tecnica (Schema esemplificativo)”.

FONTE: Gazzetta Ufficiale