Messaggio Inps del 23 aprile: quarantena, lavoratori fragili

Pubblicato da Inps il messaggio n.1667 del 23 aprile 2021 Tutele di cui all’articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per i lavoratori dipendenti del settore privato aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia e per i lavoratori “fragili”. Novità introdotte dal decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41. Chiarimenti operativi.

I chiarimenti riguardano quanto previsto dal Decreto Sostegni in materia intervenuto sulla Legge di Bilancio.

Per quanto concerne la tutela dei lavoratori fragili estesa al 30 giugno 2021, Inps comunica che “il riconoscimento della tutela ai lavoratori “fragili” del settore privato assicurati per la malattia, dal 17 marzo 2020 al 31 dicembre 2020 e dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, compatibilmente con la disponibilità e nei limiti delle risorse finanziarie assegnate, secondo la specifica disciplina di riferimento per la categoria lavorativa e il settore di appartenenza”.

Quarantena. I chiarimenti riguardano la gestione dei certificati 2020 giacenti. Per questi Inps indica che le istanze potranno essere riconosciute con certificato attestante la quarantena anche in caso di assenza di indicazione del provvedimento dell’operatore di sanità pubblica.

Limiti di spesa. 663,1 milioni all’articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020 282,1 milioni di euro per i lavorati fragili. Per quanto riguarda le ulteriori tutele dell’articolo 26 per il 2021 in attesa di eventuali nuovi finanziamenti “la malattia sarà comunque tutelata secondo gli strumenti ordinari previsti dall’ordinamento.”

FONTE: Inps

Impianti di macellazione: nota ad interim attivazione Pmp Covid

Attivazione di un piano mirato di prevenzione sulle misure anticontagio e sulla gestione dei focolai di infezione da COVID-19 negli impianti di macellazione e sezionamento.

Questo il nuovo rapporto Iss/Covid dell’8 aprile 2021 che affronta l’attivazione di un PMP all’interno di attività che rientrano nel codice Ateco 10.1. Rapporto elaborato da Gruppo tecnico interregionale per la sicurezza e salute sul lavoro, Coordinamento interregionale prevenzione nell’ambito della Commissione salute, Iss, Inail e Asl di Bari.

A livello normativo il PMP rappresenta una strategia di intervento per i controlli e l’assistenza Asl e allo stesso tempo strumento attraverso il quale gli stessi Servizi di prevenzione salute e sicurezza sul lavoro possono coinvolgere nella tutela della prevenzione aziende, medici competenti, Rspp, Rl, rappresentanze datoriali e sindacali,

Viene ricompreso dal PNP 2020-2024 nei Programmi Predefiniti PP6 o PP7 in accezione ampia e “potrebbe già configurarsi come attività rilevabile ai fini dell’attuazione del PNP approvato nell’agosto 2020”. Avviato nell’autunno 2020 in alcuni territori potrà essere sottoposto a verifica entro il primo semestre 2021.

La platea di riferimento è di 6.700 impianti registrati presso il Ministero della Salute. Gli strumenti messi a disposizione sono tre, finalizzati a un’azione inclusiva e sinergica tra aziende e addetti ai controlli:

  • Scheda di autocontrollo (per le aziende);
  • scheda di verifica (per i Dipartimenti di prevenzione Asl);
  • Scheda gestione focolai (per i Dipartimenti di prevenzione Asl).

Fonte: Inail

Per la campagna vaccinale nazionale anti Covid, il nuovo piano

Pubblicato il 13 marzo il piano per le vaccinazioni contro il Covid di cui sarà responsabile il Commissario straordinario, generale Francesco Paolo Figliuolo. Elaborato in armonia con il Piano strategico nazionale del Ministero della Salute.

Le slide che lo illustrano e la nota del Governo che lo riassume:

  • 500mila vaccini al giorno a regime;
  • 80% popolazione vaccinata entro settembre 2021;
  • attualmente ottenute 7,9 milioni di dosi che dovranno raddoppiarsi entro le prossime tre settimane;
  • 52 milioni entro fine giugno e 84 milioni entro l’autunno;
  • riserva dell’1,5%;
  • principio del punto di accumulo;
  • coinvolti medici di medicina generale (fino a 44 mila), odontoiatri (fino a 60 mila), medici specializzandi (fino a 23 mila);
  • “Si potrà far ricorso – tramite accordi in via di finalizzazione – anche ai medici della Federazione Medico Sportiva Italiana, ai medici competenti dei siti produttivi e della grande distribuzione, oltre che ai medici convenzionati ambulatoriali e ai farmacisti. Proseguirà, se necessario, l’assunzione di medici e infermieri a chiamata, in aggiunta agli oltre 1700 già operativi”;
  • unità mobili in caso di emergenza;
  • potenziamento immobili per rete vaccinale;
  • potenziamento infologistica.
  • tavolo permanente con Struttura Commissariale, partecipano la Protezione Civile, le Regioni e le Province autonome.

FONTE : gov.it

Circolare Inps: Congedo padri lavoratori dipendenti 2021

Pubblicata da Inps la circolare n.42 dell’11 marzo 2021 sulle disposizioni correnti in merito al congedo obbligatorio dei padri lavoratori dipendenti, come disposto dalla Legge di Bilancio 2021.

La circolare riassume le disposizioni in merito introdotte dall’articolo 1, comma 363, lettera a), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero:

Prevista la possibilità di un ulteriore giorno di congedo facoltativo per il padre dipendente in accordo e sostituzione della madre.

Restano sette i giorni per le nascite e adozioni avvenute nel 2020 anche nel caso in cui il congedo dovesse ricadere nei primi mesi del 2021.

Le note con le indicazioni operative:

FONTE: Inps

Nuova scheda Inail: Valutazione della temperatura con termocamera

Questo il tema della nuova scheda Inail che dopo i termometri infrarossi si concentra ora su un altro degli strumenti quotidianamente utilizzati negli ambienti pubblici e di lavoro per la misurazione istantanea della temperatura.

La rilevazione della temperatura corporea è uno dei primi mezzi di prevenzione contro il Covid al pari di mascherine, Dpi, distanziamento e igiene delle mani. Misura accessoria per l’attuale gestione della salute e la sicurezza negli ambienti di lavoro.

Il funzionamento della termocamera è basato sulla rilevazione della mappa termica del volto di una persona, della radiazione infrarossa emessa che per essere calibrata viene rapportata a una sorgete altra detta corpo nero. La telecamera può essere utilizzata a distanza maggiore di un termometro IR.

Quattro le tipologie di camera disponibili, con:

  • termoscanner portatili;
  • termscanner a totem;
  • termoscanner gate di scansione per mobilità pedonale;
  • termoscanner a telecamera.

A fini della classificazione in dispositivi medici, tutti i sistemi di imaging termico devono rispettare i requisiti del Dispositivi Medici (UE)
2017/745
, marcatura CE e classificazione in categoria IIA.

La temperatura dell’area ambientale di rilevazione dovrebee essrere 18-24 gradi e umiditià sotto il 50%.

La scheda ricorda il riferimento continuo rappresentato dal Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020.

Fonte: Inail

Nuova circolare Inail: assicurazione infortuni domestici

Pubblicata da Inail la circolare n.6 dell’11 febbraio 2021 che ricapitola molte delle informazioni necessarie sull’assicurazione contro gli infortuni domestici.

Assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico. Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 13 novembre 2019, recante modalità e termini di attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 534, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Sono soggette all’obbligo assicurativo le persone tra i 18 e i 67 anni che svolgono lavoro domestico in via esclusiva nel nucleo familiare, ovvero nella famiglia anagrafica. Compresi i cittadini di origine straniera che soggiornano regolarmente in Italia e compresi gli studenti “anche se studiano e dimorano in una località diversa dalla città di residenza e che si occupano anche della cura dell’ambiente in cui abitano”.

Altre categorie comprese sono: pensione di invalidità, mobilità, fondi solidarietà, indennità di disoccupazione, lavoratori stagionali e temporanei per il tempo in cui non sono occupati.

Le persone non interessate:

  • “coloro che, alla data del 1° gennaio 2019, hanno un’età inferiore a 18 anni o superiore a 67 anni;
    i religiosi e le religiose in quanto non fanno parte di un nucleo familiare, così come definito dell’articolo 2, comma 3, del citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 13 novembre 2019;
    i lavoratori utilizzati in LSU;
  • i soggetti che usufruiscono di borse di lavoro, di corsi di formazione, di tirocini formativi e di orientamento per i quali ricorre già l’obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in quanto, pur in assenza di un rapporto di lavoro, svolgono un’attività che è assimilata a quella lavorativa;
    i lavoratori a part-time (sia orizzontale sia verticale), in quanto svolgono sempre un’attività lavorativa che comporta l’iscrizione presso forme obbligatorie di previdenza sociale”.

L’infortunio domestico dovrà verificarsi in immobile di civile abitazione, anche in immobili utilizzati in vacanza purché siano in Italia.

L’assicurazione riguarda i casi di infortunio con inabilità permanente non inferiore al 6% (normativa in vigore dal 1° gennaio 2019), esclusi dalla tutela gli infortuni in itinere.

Le prestazioni assicurative in dettaglio si configurano in questo modo:

  • “prestazione una tantum per inabilità permanente compresa tra il 6 e il 15 per cento (a decorrere dal 1° gennaio 2019);
  • rendita diretta per inabilità permanente (non inferiore al 16 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2019);
  • assegno per assistenza personale continuativa (a decorrere dal 1° gennaio 2019);
  • rendita ai superstiti nel caso di infortunio mortale (a decorrere dal 17 maggio 2006)11;
  • assegno una tantum per infortunio mortale (a decorrere dal 17 maggio 2006);
  • beneficio Fondo vittime gravi infortuni (a decorrere dal 1° gennaio 2007)”.

Il premio annuale è di 24 euro e va versato esclusivamente online, come indicato dalla circolare Inail 30 dicembre 2019, n. 37.

Fonte: Inail

Inail, documento tecnico prevenzione agenti infettivi gruppo 3 in sanità

Misure di sicurezza per gli agenti infettivi del gruppo 3 nelle attività sanitarie. Questo il nuovo documento tecnico Inail con indicazioni per la prevenzione e la progettazione delle misure necessarie negli ambienti sanitari, per la tutela di operatori e utenti.

La scheda dopo aver raccolto la normativa riassume in paragrafi dedicati gli interventi necessari alla prevenzione, all’organizzazione di spazi e strumenti, le azioni di disinfezione, i Dpi.

Primo riferimento è il Testo Unico sicurezza sul lavoro e il recepimento al titolo X della Direttiva 2000/54 CE. La classificazione nei gruppi 3 e 3** di agenti biologici come Mycobacterium tuberculosis, Rickettsia typhi, Yersinia pestis, Epatite B, Hiv, e quindi SARS-Cov-2 inserito nell’allegato XLVI gruppo 3 dall’art. 4 del Decreto 7 ottobre 2020 n. 125, in attuazione della direttiva UE 2020/739.

“Un esempio di caratterizzazione tecnica delle misure di sicurezza di tipo collettivo e dei DPI è stato descritto nel Documento del Ministero della Salute “Documento tecnico sulle misure di protezione per la tutela della salute nelle operazioni di trasporto e gestione extraospedaliera di pazienti infetti o potenzialmente infetti da agenti biologici di classe IV” prot. 003584 – 07/12/2015 – DGPRE – P, prodotto per il virus Ebola, ma estensibile, per contenuti, anche agli agenti infettivi del gruppo 3 del d.lgs. 81/2008″.

La scheda riporta misure di sicurezza collettive; aree di osservazione di pazienti con conseguenti necessità di aree in depressione, ricambio d’aria o apparecchiature per il trattamento immediato dell’aria contaminata; disinfezione. Cappe a flusso laminare; la protezione delle ferite da taglio e punta e quanto previsto dal Titolo X Bis del TU e dalla Direttiva 2010/32/UE.

I Dpi per occhi, mani, piedi, corpo, vie respiratorie.

“L’attività di disinfezione è essenziale negli ambienti dedicati all’osservazione del soggetto potenzialmente infetto, all’assistenza sanitaria e terapeutica di varia tipologia. In tal senso è doverosa un’appropriata disinfezione delle superfi ci ambientali e delle superfi ci dei dispositivi medici, apparecchiature, strumenti ecc., attraverso processi per aerosolizzazione, che possono essere considerate adeguate misure di tutela della salute in accordo al d.lgs. 81/2008, al d.lgs. 46/97, e al nuovo Regolamento (UE) 2017/745“.

Fonte: Inail

Infortunio malattia industria e agricoltura: prestazioni economiche

Segnalata dal Ministero del Lavoro con nota dell’8 gennaio 2021 la circolare Inail del 30 dicembre 2020 n.49 che riporta nuove indicazioni sulle Prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale: settore industria, compreso il settore marittimo, agricoltura. Rivalutazione annuale con decorrenza 1° luglio 2020.

La circolare riguarda quanto approvato da Inail con determina del 25 giugno 2020, n. 32 e con i decreti ministeriali n. 91 e 92 del 3 agosto 2020.

Include indicazioni per prima liquidazione e riliquidazione di:

rendite inabilità permanente industria, marittimo, agricoltura;

assegno una tantum in caso di morte industria e agricoltura;

indennità giornaliera inabilità agricoltura;

integrazione rendita;

assegno assistenza personale;

assegno continuativo industria e agricoltura.

Le informazioni riguardano infine i casi di rettifica per errore; indagine anagrafica e aggiornamento valori capitali surroga e regresso.

Fonte : Ministero Lavoro

Documento tecnico prevenzione agenti infettivi gruppo 3 in sanità: INAIL

Misure di sicurezza per gli agenti infettivi del gruppo 3 nelle attività sanitarie. Questo il nuovo documento tecnico Inail con indicazioni per la prevenzione e la progettazione delle misure necessarie negli ambienti sanitari, per la tutela di operatori e utenti.

La scheda dopo aver raccolto la normativa riassume in paragrafi dedicati gli interventi necessari alla prevenzione, all’organizzazione di spazi e strumenti, le azioni di disinfezione, i Dpi.

Primo riferimento è il Testo Unico sicurezza sul lavoro e il recepimento al titolo X della Direttiva 2000/54 CE. La classificazione nei gruppi 3 e 3** di agenti biologici come Mycobacterium tuberculosis, Rickettsia typhi, Yersinia pestis, Epatite B, Hiv, e quindi SARS-Cov-2 inserito nell’allegato XLVI gruppo 3 dall’art. 4 del Decreto 7 ottobre 2020 n. 125, in attuazione della direttiva UE 2020/739.

“Un esempio di caratterizzazione tecnica delle misure di sicurezza di tipo collettivo e dei DPI è stato descritto nel Documento del Ministero della Salute “Documento tecnico sulle misure di protezione per la tutela della salute nelle operazioni di trasporto e gestione extraospedaliera di pazienti infetti o potenzialmente infetti da agenti biologici di classe IV” prot. 003584 – 07/12/2015 – DGPRE – P, prodotto per il virus Ebola, ma estensibile, per contenuti, anche agli agenti infettivi del gruppo 3 del d.lgs. 81/2008″.

La scheda riporta misure di sicurezza collettive; aree di osservazione di pazienti con conseguenti necessità di aree in depressione, ricambio d’aria o apparecchiature per il trattamento immediato dell’aria contaminata; disinfezione. Cappe a flusso laminare; la protezione delle ferite da taglio e punta e quanto previsto dal Titolo X Bis del TU e dalla Direttiva 2010/32/UE.

I Dpi per occhi, mani, piedi, corpo, vie respiratorie.

“L’attività di disinfezione è essenziale negli ambienti dedicati all’osservazione del soggetto potenzialmente infetto, all’assistenza sanitaria e terapeutica di varia tipologia. In tal senso è doverosa un’appropriata disinfezione delle superfi ci ambientali e delle superfi ci dei dispositivi medici, apparecchiature, strumenti ecc., attraverso processi per aerosolizzazione, che possono essere considerate adeguate misure di tutela della salute in accordo al d.lgs. 81/2008, al d.lgs. 46/97, e al nuovo Regolamento (UE) 2017/745“.

Fonte: Inail

Iss, andamento casi e rapporto scuola

Pubblicato dall’Istituto superiore di sanità il rapporto datato 30 dicembre 2020 Apertura delle scuole e andamento dei casi confermati di SARS-CoV-2: la situazione in Italia sull’impatto delle scuole nella diffusione dell’epidemia Covid nel periodo 24 agosto 27 dicembre 2020.

3.173 i focolai scolastici riportati dall’Iss dal 31 agosto al 27 dicembre 2020, ovvero il 2% del totale dei casi nazionali. Casi tra gli studenti aumentati dal 21 settembre al 26 ottobre e poi tornati ai livelli abituali.

Nel periodo di riferimento gli episodi di contagio che hanno riguardato persone in età scolare rispetto al totale della popolazione sono variati dall’8,6% della Valle d’Aosta al 15% della PA di Bolzano; 40% 14-18 anni, 27% 6-10 anni, 23% 11-13 anni, 10% 3-5 anni.

A metà ottobre percentuale focolai con provenienza scolastica equivalente al 3,7% del totale, e il dato con l’avanzare dei giorni si è progressivamente ridotto. “In Italia il 15,8% dei residenti è costituito da minori di 18 anni”.

La scuola non rientra nei primi contesti di diffusione del virus rilevati in Italia, che si confermano essere contesto familiare, assistenza sanitaria, lavoro.

Fonte: Iss