Circolare Inps: profili previdenziali dei content creator

Disciplina previdenziale dei content creator. Pubblicata da Inps la circolare n.44 del 19 febbraio 2025 che riassume i criteri generali della disciplina previdenziale attualmente applicabile ai content creator. Una circolare che riguarda un’ampia platea di persone che in forme differenti traggono profitto dal lavoro su piattaforme digitali.

Il documento delinea innanzitutto i tratti delle professioni attualmente più frequenti, a partire dalle differenti tipologie di impegno, dall’amatoriale fino a chi ne percepisce fonte di reddito principale e secondaria.

Dal pagamento diretto, al guadagno attraverso inserzioni e sponsorizzazioni, al merchandising online. Dai pagamenti tramite piattaforma o su accordi individuali, la vendita diretta dei prodotti. La presenza di agenzie intermediare, media agency, talent agency o con il content creator che si trova in un rapporto di lavoro “che può essere trilaterale o persino quadrilaterale”.

Content creator è una macrocategoria, nella quale vengono a trovarsi, indica l’Istituto, figure come lo youtuber, poi streamer, podcaster, instagrammer, tiktoker, blogger, vlogger, pro gamer e cyber atlet e ovviamente la figura apicale dell’influencer. Inps ricorda che dal 1° gennaio 2025, è presente il codice ATECO 73.11.03 influencer marketing e content creator.

“In relazione alle figure sinora considerate, in assenza di specifiche disposizioni normative che le definiscano, si pone la questione dell’inquadramento e della qualificazione giuridica da ricondurre all’interno di un sistema di regole giuridiche costituito da principi e criteri lavoristici, fiscali e previdenziali, che attualmente non le contempla, ma che, tuttavia, allo stato attuale, rappresenta il parametro di riferimento per individuare, di volta in volta, la disciplina previdenziale applicabile a seconda delle concrete modalità con cui le rispettive attività sono realizzate e il relativo reddito prodotto“.

Le discipline applicabili possono essere:

settore commerciale/terziario;

Gestione speciale autonoma degli esercenti attività commerciali;

Gestione separata;

lavoratori dello spettacolo.

Fonte: Inps

Istruzioni sicurezza lavoro su alberi con funi

Istruzioni per l’esecuzione in sicurezza di lavori su alberi con funi.

Pubblicato dal Ministero del Lavoro con la circolare n.2 del 13 febbraio 2025 un nuovo documento con istruzioni per il lavoro in sicurezza che va ad aggiornare il precedente pubblicato con circolare n. 23 del 2016. Un aggiornamento di uno strumento tecnico operativo riguardante le disposizioni del Capo II del Titolo IV del Decreto legislativo n. 81 del 2008.

Il documento, redatto da un Gruppo di lavoro tecnico che ha coinvolto i ministeri del Lavoro, Agricoltura, Inail, Coordinamento tecnico delle Regioni, Collegio nazionale delle Guide alpine, associazioni datoriali e sindacali di settore, ha apportato modifiche in particolare sulla parte inerente l’accesso e il posizionamento medianti funi, il sistema di ancoraggio, le modalità di installazione e di accesso con una sola fune.

A queste sono state aggiunte nuove definizioni, un elenco dei DPI, indicazioni per la formazione degli operatori e dei preposti.

Le istruzioni del 2016 si intendono superate.

FONTE: Ministero Lavoro

Eu-Osha: esempi di sistemi digitali intelligenti IA sul lavoro

Sistemi digitali intelligenti per migliorare la sicurezza e la salute dei lavoratori: panoramica della ricerca e delle pratiche. Questo il documento pubblicato da Eu-Osha il 5 dicembre 2024 nel quale l’Agenzia confronta nove casi di studio di utilizzo di sistemi digitali intelligenti sul lavoro ai fini della prevenzione e della gestione della sicurezza.

Il documento, rientra tra i materiali rilasciati da Eu-Osha per la campagna 2023-25 Ambienti di lavoro sani e sicuri nell’era digitale.

L’indagine mostra come questi sistemi possano intervenire in modo proattivo e reattivo, come utilizzano i dati per instaurare sistemi preventivi. I casi di studio vanno dagli occhiali intelligenti per la distanza alle solette per agire sulle cadute dall’alto.

AIWM e coinvolgimento dei lavoratori

Il 17 dicembre Eu-Osha ha pubblicato un’ulteriore ricerca sul tema, questa volta su come l‘uso dei sistemi di gestione dei lavoratori basati sull’intelligenza artificiale debba essere accompagnato dal coinvolgimento attivo dei lavoratori.

Su quanto la collaborazione in azienda sia indispensabile anche nell’uso della IA ai fini della sicurezza, del benessere e della riduzione dello stress lavorativo.

FONTE: Eu-Osha

Ddl lavoro

Disposizioni in materia di lavoro. Approvato dal Senato l’11 dicembre 2024 il DDl Lavoro, collegato alla legge di Bilancio. Non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, è stato annunciato dal Ministero del Lavoro tramite la nota dell’11 dicembre a margine della presentazione del deceto stesso in conferenza stampa. (Legge 13 dicembre 2024, n. 203 – GU n.303 del 28 dicembre 2024).

Questi in sintesi i provvedimenti approvati (qui i testi ufficiali):

Modifiche al Testo Unico sicurezza lavoro in merito a:

Commissione interpelli presso il Ministero del lavoro con almeno quattro componenti con profilo giuridico;

comunicazione annuale sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro entro il 30 aprile dal Ministero del Lavoro alle Camere, con bilanci anno precedente e interventi futuri;

modifiche alle deroghe al divieto di utilizzo di locali sotterranei, articolo 65: ” è consentito l’uso dei locali chiusi sotterranei o semi sotterranei quando le lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettati i requisiti di cui all’allegato IV, in quanto applicabili, e le idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima” e ciò dopo dopo invio di apposita comunicazione all’Ispettorato del Lavoro con modulistica che individuerà lo stesso Inl;

medicina del lavoro:

il Ministero della Salute verifica periodicamente il mantenimento del requisiti dei medici competenti nella formazione continua ai fini della permanenza nell’elenco;

visita medica precedente alla ripresa del lavoro dopo sessanta giorni, qualora sia ritenuta necessaria dal medico competente e “qualora non ritenga necessario procedere alla visita, il medico competente è tenuto a esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica”;

visita medica preventiva come compiuto adempimento di visita medica preventiva;

visita pre assuntiva, abrogato il comma 2-bis dell’articolo 41 “possono essere svolte […] su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL” e introdotto il seguente passaggio “nella prescrizione di esami clinici e biologici e di indagini diagnostiche ritenuti necessari in sede di visita preventiva, tiene conto delle risultanze dei medesimi esami e indagini già effettuati dal lavoratore e risultanti dalla copia della cartella sanitaria e di rischio in possesso del lavoratore stesso ai sensi dell’articolo 25, comma 1, lettera e), al fine di evitarne la ripetizione, qualora ciò sia ritenuto compatibile dal medico competente con le finalità della visita preventiva”;

entro il 31 dicembre 2024 previsto Accordo Stato-Regioni, adottato sulla revisione delle condizioni di accertamento della tossicodipendenza e dell’alcol dipendenza.

Lavoro, previdenza sociale:

ricorsi online alle sedi territoriali Inail contro i provvedimenti sull’ l’oscillazione del tasso medio di tariffa;

comunicazioni di decesso Inps a disposizione di Inail da gennaio 2025:

semplificazione delle procedure sui ai ricorsi per l’assicurazione contro gli infortuni domestici;

lavoro stagionale: rientrano nell’interpretazione del lavoro stagionale anche le “attività organizzate per fare fronte a intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa”;

superiore ai 15 giorni l’assenza lavoro ingiustificata diviene risoluzione del rapporto di lavoro per volontà del lavoratore e senza necessità di pratica telematica, le disposizioni “non si applicano se il lavoratore dimostra l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza”;

procedimenti di conciliazione in materia di lavoro in modalità telematica con regole tecniche da adottare in 12 mesi;

lavoro agile, comunicazioni al Ministero del Lavoro entro cinque giorni dall’inizio, o cinque dalla modifica della durata o cinque dalla fine del periodo;

periodo di prova tempo determinato: previsto un giorno ogni quindici giorni, limiti due e quindici giorni per contratti di sei mesi, due trenta per contatti fino a un anno;

ampliamento della platea dei dipendenti per il calcolo del limite del 30% per il lavoro in somministrazione;

“Sospensione della decorrenza dei termini degli adempimenti a carico dei liberi professionisti per parto, interruzione di gravidanza o assistenza al figlio minorenne. All’articolo 1 della legge 30 dicembre

2021, n. 234, il comma 937 è sostituito dai seguenti: « 937. In caso di parto o di interruzione della gravidanza avvenuta oltre il terzo mese dall’inizio della stessa, i termini relativi agli adempimenti di cui al comma 929 sono sospesi, rispettivamente, a decorrere dall’ottavo mese di gestazione fino al trentesimo giorno successivo al parto ovvero fino al trentesimo giorno successivo all’interruzione della gravidanza. La libera professionista, entro il quindicesimo giorno dal parto o dall’interruzione della gravidanza, deve consegnare o inviare tramite le medesime modalità previste dal comma 935 un certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, attestante lo stato di gravidanza, la data presunta d’inizio della gravidanza, la data del parto ovvero dell’interruzione della gravidanza, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti. 937-bis. Le disposizioni dei commi da927 a 944 si applicano anche nei riguardi del libero professionista che, a causa di ricovero ospedaliero d’urgenza per infortunio o malattia grave del proprio figlio minorenne ovvero per intervento chirurgico dello stesso, dovendo assistere il figlio, è impossibilitato temporaneamente all’esercizio dell’attività professionale. Il libero professionista, entro il quindicesimo giorno dalla dimissione dal ricovero ospedaliero del proprio figlio, deve consegnare o inviare tramite le medesime modalità previste dal comma 935 un certificato, rilasciato dalla struttura sanitaria, attestante l’avvenuto ricovero, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti”;

cassa integrazione e lavoro: decadenza diritto all’integrazione e per le giornate impegnate in caso di attività di lavoro subordinato o autonomo e perdita del trattamento in caso di mancata comunicazione sullo svolgimento dell’attività.

FONTE: Gazzetta Ufficiale

Fondo Nuove Competenze, al via la terza edizione

Fnc. Con nota del 27 novembre il Ministero del Lavoro informa sull’avvio dell’edizione 2024 del Fondo Nuove Competenze, per iniziative a sostegno della transizione digitale ed ecologica dei datori di lavoro e per nuova occupazione ottenuta attraverso l’accrescimento delle competenze (il decreto).

Stanziati 730 milioni di euro per i seguenti ambiti:

sistemi formativi;

filiere formative;

singoli datori di lavoro.

FONTE: Ministero del Lavoro

Conversione legge in GU: Misure contrasto violenza contro operatori sanitari

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.276 del 25 gennaio 2024 la Legge 18 novembre 2024, n. 171 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2024, n. 137, recante misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell’esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all’assistenza sanitaria.

Il decreto riporta modifiche al decreto legge del 1° ottobre, agli articoli del Codice penale già novellati.

Questi i testi definitivi, pubblicati su Normattiva: “All’articolo 635 del codice penale, dopo il ((terzo comma)) è inserito il seguente:

«Chiunque, all’interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione ((delle condotte previste nell’articolo 583-quater, secondo comma)), distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose ((mobili o immobili altrui)) ivi esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitario ((…)) è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro. Se il fatto è commesso da più persone riunite, la pena è aumentata. all’articolo 380, comma 2, (arresto obbligatorio Ndr). […]

All’articolo 380, comma 2, (arresto obbligatorio Ndr) dopo la lettera a-bis) sono inserite le seguenti:

a-ter) delitto di lesioni personali a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali previsto dall’articolo 583-quater, secondo comma, del codice penale;

a-quater) delitto di danneggiamento previsto dall’articolo ((635, quarto comma)), del codice penale;»;

b) all’articolo 382-bis, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. ((Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì nei)) casi di delitti non colposi per i quali è previsto l’arresto in flagranza, commessi all’interno o nelle pertinenze delle strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, in danno di persone esercenti una professione sanitaria o socio-sanitaria nell’esercizio o a causa delle funzioni o del servizio nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell’esercizio o a causa di tali attività, ovvero commessi su cose ivi esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitario, quando non è possibile procedere immediatamente all’arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica o individuale ovvero per ragioni inerenti alla regolare erogazione del servizio((…))»;

((b-bis) all’articolo 550, comma 2, alinea, dopo le parole: “635, terzo” sono inserite le seguenti: “e quarto”))”.

FONTE: Gazzetta Ufficiale

Inl: modulistica per errore materiale nella richiesta della patente a crediti

Errore materiale patente a crediti.

Con messaggio del 30 ottobre 2024 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha informato sul rilascio di una modulistica per gestire errori materiali avvenuti in fase di compilazione delle istanze di richiesta della patente.

In continuo aggiornamento, in base all’errore, l’Ispettorato ricorda che la modulistica “non è di utilizzo generale e pertanto non è oggetto di pubblicazione sul sito web INL. La stessa è infatti trasmessa esclusivamente agli utenti che abbiano segnalato errori materiali sui quali si chiede l’intervento delle competenti strutture dell’Ispettorato”.

FONTE: INL

Il vincitore: Healthy Workplace Film Awards

Favoriten di Ruth Beckermann. Questa l’opera vincitrice dell’edizione 2024 dell’Healthy Workplaces Film Award. L’annuncio è stato dato nel corso della ventiduesima edizione del festival Doclisboa che si è tenuto a Lisbona dal 17 al 27 ottobre.

Menzione d’onore a Boolean Vivarium di Nicolas Bailleul.

Il premio Healthy Workplaces Film Award è indetto da Eu-Osha tra le iniziative di Ambienti di lavoro sani e sicuri 2023-25.

FONTE: Eu-Osha