Tutti gli articoli di Sarcina Antonio

Ambiente e salute ottobre 2018, economia circolare

Economia circolare e Regolamento Reach è il tema del bollettino di informazioneSostanze chimiche – ambiente e salute pubblicato dal Ministero dell’Ambiente ottobre 2018. Un numero totalmente centrato sul rapporto che intercorre tra modelli di sviluppo basati sul riciclo e sulla sostenibilità, la sicurezza delle sostanze chimiche, il Reach.

Oggetto centrale della newsletter è la Comunicazione della Commissione europea gennaio 2018 Comunicazione sull’attuazione del pacchetto sull’economia circolare: possibili soluzioni all’interazione tra la normativa in materia di sostanze chimiche, prodotti e rifiuti [COM (2018)32]”. Documento per il quale la Commissione ha avviato una consultazione lo scorso gennaio che si è conclusa pochi giorni fa, il 29 ottobre 2018.

La relazione tra l’economia circolare e l’applicazione del Regolamento Reach risiede nella possibilità di ridurre le sostanze pericolose nelle materia da recuperare, nel sostituirle con altre, nel tracciarle nel riciclo per eliminarle, per decontaminare il prodotto finale. “il Regolamento REACH prevede l’obbligo di comunicazione delle informazioni sulle sostanze chimiche lungo la catena di approvvigionamento (articoli dal 31 al 36). Pertanto il buon funzionamento di questo sistema di scambio di informazioni tra i soggetti coinvolti favorisce la conoscenza delle proprietà delle sostanze chimiche contenute nei prodotti facilitando un loro riuso e riciclo sicuri”.

La newsletter presenta alcuni casi virtuosi di gestione delle sostanze chimiche nell’economia circolare, attuati di recente nel settore della produzione e nell’uso del Pvc. Quello condotto dall’Associazione europea dell’industria del PVC, protocollo di valutazione delle sostanze denominato ASF (Additives Sustainable Footprint); quello italiano Waste from demolition collection of REcycling Pilot scheme for 2018 (WREP 2018) avviato dal Comune di Venezia, PVC Forum Italia e VinylPlus.

Come d’abitudine sono presenti nella colonna sinistra della newsletter tutti i link e i riferimenti necessari per approfondire la lettura. Questo il link all’area del sito della Commissione europea riservata all’economia circolare.

Info: Reach Gov Sostanze chimiche

Nuova nota Inps su Lavoratrici gestanti, congedo assistenza e disabilità

E’ stato pubblicato da Inps il messaggio n. 4074 del 2 novembre 2018 con le indicazioni in merito all’esclusione del periodo di congedo straordinario previsto dall’articolo 42, comma 5, D.lgs. n. 151/2001 fruito dalle lavoratrici gestanti per l’assistenza al coniuge convivente o a un figlio con disabilità in situazione di gravità, dal computo dei sessanta giorni previsti dall’articolo 24 comma 2 dello stesso decreto, immediatamente antecedenti l’inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro.

Le indicazioni riportate nel messaggio derivano da quanto disposto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 158 del 23 maggio 2018, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 18 luglio 2018 che ha dichiarato illegittimo l’articolo 24 comma 2 e di conseguenza anche l’esclusione in oggetto.

Premesso ciò, Inps segnala come i periodi di congedo straordinario citati e fruiti dalle lavoratrici gestanti debbano essere esclusi dai sessanta giorni. Fruiti per assistenza al coniuge convivente o al figlio e ai sensi della Legge n. 76/2016 articolo 1 comma 20 anche all’unito civilmente.

Le disposizioni in esame potranno essere applicate da Inps

su richiesta degli interessati e potranno riguardare anche gli eventi precedenti la sentenza, non prescritti o passati i giudicato.

Info: Inps

Decreto Dignità, lavoro determinato e somministrazione

Sono state date le prime indicazioni interpretative in merito al Decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87. È stata pubblicata dal Ministero del Lavoro una prima circolare (n.17 del 31 ottobre 2018) con indicazioni operative sulle misure introdotte dal Decreto Dignità convertito con la Legge 9 agosto 2018 n.96. Indicazioni per favorire l’applicazione uniforme della legge, i primi argomenti trattati sono: contatto a tempo determinato, somministrazione.

Le indicazioni riguardano la riduzione dai 36 ai 24 mesi disposta dalle legge: stessi contraenti anche in successione di contratti o di periodi in somministrazione, pari livello e categoria legale, indipendentemente dai periodi di interruzione. La stipula non superiore a 12 mesi e le specifiche ragioni per un contratto a tempo superiore:

  • “esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività;
  • esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
  • esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria”.

La causale con le motivazioni che dovranno essere indicate anche se non richieste: “dovranno essere comunque indicate per usufruire dei benefici previsti da altre disposizioni di legge (ad esempio per gli sgravi contributivi di cui all’articolo 4, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 151 del 2001, riconosciuti ai datori di lavoro che assumono a tempo determinato in sostituzione di lavorartici e lavoratori in congedo)”. Quindi le proroghe e i rinnovi, con le proroghe non superiori a quattro, non superiori ai limiti di durata massima del contratto. Infine le forme scritte del termine e il contributo addizionale a carico del datore di lavoro.

Il contributo dell’1,4% viene incrementato dello 0,5% in ogni rinnovo . La maggiorazione non si applicherà in caso di proroga.

Le indicazioni riguardano in questo caso l’estensione della disciplina del lavoro a termine alla somministrazione, disposta dall’articolo 2 del decreto-legge n. 87, con l’eccezione delle misure su stop and go, limiti e diritto di precedenza.

Anche in questo caso vengono elencati i termini per il periodo massimo di occupazione e le condizioni per la somministrazione superiore ai 12 mesi e per i rinnovi presso lo stesso utilizzatore o utilizzatori differenti:

  • “in caso di precedente rapporto di lavoro a termine di durata inferiore a 12 mesi, un eventuale periodo successivo di missione presso lo stesso soggetto richiede sempre l’indicazione delle motivazioni in quanto tale fattispecie è assimilabile ad un rinnovo;
  • in caso di precedente rapporto di lavoro a termine di durata pari a 12 mesi, è possibile svolgere per il restante periodo e tra i medesimi soggetti una missione in somministrazione a termine, specificando una delle condizioni indicate all’articolo 19, comma 1, del d.lgs. n. 81/2015;
  • in caso di un periodo di missione in somministrazione a termine fino a 12 mesi, è possibile per l’utilizzatore assumere il medesimo lavoratore direttamente con un contratto a tempo determinato per una durata massima di 1 2 mesi indicando la relativa motivazione”.

Limiti quantitativi, introdotti dalle modifiche sull’articolo 31, comma 2, del D.lgs. n. 81/2015. 20% dei contratti a termine, 30% lavoratori a tempo determinato e in missione per somminstrazione a termine. Per assunzioni successive al 12 agosto 2018. Percentuali diverse individuabili dalla contrattazione collettiva.

Il periodo transitorio per l’applicazione della normativa antecedente la riforma del D.lgs. n. 81/2015 è terminato il 31 ottobre 2018: “dalla data del 1° novembre 2018 trovano piena applicazione tutte le disposizioni introdotte con la riforma, compreso l’obbligo di indicare le condizioni in caso di rinnovi (sempre) e di proroghe (dopo i 12 mesi)”.

Info: Ministero Lavoro

I requisiti tecnici navigazione interna: decreto 114/2018

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.232 del 5 ottobre 2018 il Decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114 Attuazione della direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE. Decreto che introduce nuovi requisiti tecnici per la sicurezza della navigazione che entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il provvedimento interessa unità navali nuove, ovvero la cui chiglia sia stata impostata dopo il 31 dicembre 2018: pari o superiori a 2 metri; superiori a 100 metri cubi; rimorchiatori e spintori per la propulsione delle imbarcazioni citate; navi da passeggeri; galleggianti speciali.

Non si applicano a:

“a) navi traghetto in servizio di collegamento tra due sponde opposte di un fiume, un canale o un lago, a condizione che sia mantenuto il livello di sicurezza e che le unità siano dotate di mezzi di salvataggio individuali e collettivi, ritenuti adeguati e sufficienti dall’autorità competente;
b) unità navali militari, nonché unità e galleggianti in servizio governativo non commerciale;
c) unità navali adibite alla navigazione marittima, compresi i rimorchiatori e gli spintori, quando in navigazione nelle acque interne, purché provviste almeno di:
1) un certificato attestante la conformità alla convenzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), numero 1), o un certificato equivalente e un certificato internazionale per la prevenzione dell’inquinamento da olio minerale (IOPP) che attesti la conformità alla convenzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), numero 2);
2) un certificato attestante la conformità alla convenzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), numero 3), o un certificato equivalente;
3) un certificato di sicurezza rilasciato in conformità al decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, per le navi passeggeri cui non si applicano le convenzioni di cui ai numeri 1) e 2);
4) un certificato di sicurezza rilasciato in conformità al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, per le navi e imbarcazioni da diporto cui non si applicano le convenzioni di cui ai numeri 1) e 2);
d) unità navali adibite alla navigazione marittima, quando in navigazione nelle acque interne, per le quali non si applicano le convenzioni di cui ai numeri 1) e 2) della lettera c), in possesso dei previsti certificati di cui alla legge 5 giugno 1962, n. 616, e al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435”.

Per le unità navali di riferimento il decreto riporta indicazioni in merito ad amministrazione, certificati di navigazione interna conformi ai certificati europei, allegati modelli e commissioni di riferimento; riduzione dei requisiti tecnici per le imbarcazioni destinate esclusivamente alle acque nazionali da pianificare con nuovo decreto; deroghe possibili a livello nazionale e in zone geografiche limitate, certificato provvisorio.

Art. 17  Numero unico europeo di identificazione delle navi. 1. Ad ogni unità navale è assegnato per la propria intera vita un numero unico europeo di identificazione delle navi (ENI), secondo le disposizioni di cui all’allegato II e all’articolo 2.18 dell’allegato V.
2. Il numero unico europeo di identificazione delle navi (ENI) è attribuito dall’autorità competente di cui all’allegato VI ed è inserito nei certificati di cui agli articoli 8, 9 e 12, al momento del rilascio di questi ultimi.
3. L’amministrazione trasmette alla Commissione europea l’elenco delle autorità competenti di cui al comma 2″.

Ogni dato verrà aggregato nella Banca dati europea degli scafi (EHDB). Autorità competente, anche in materia di vigilanza e controlli supplementari è la Motorizzazione civile.

Per le imbarcazioni non annoverate dall’articolo 2 del decreto continuerà ad applicarsi il decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22.

Info: Gazzetta Ufficiale

Modifica all’articolo 99 del TU, notifica preliminare decreto sicurezza

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.231 del 4 ottobre 2018 il Decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 – Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale. Il decreto nell’articolo 26 Monitoraggio dei cantieri apporta una modifica all’articolo 99, comma 1, del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per quel che riguarda la notifica preliminare.

Per effetto del decreto vengono aggiunte le parole “nonché al prefetto” dopo “direzione provinciale del lavoro” al comma 1, che così dovrà recitare ora: “1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’inizio dei lavori, trasmette all’azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro nonché al prefetto territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all’allegato XII, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:

a) cantieri di cui all’articolo 90, comma 3;
b) cantieri che, inizialmente non soggetti all’obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera;
c) cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno”.

Fonte: Gazzetta Ufficiale

Quattro mesi di Regolamento UE 2016/679 ecco il primo bilancio del Garante Privacy

Ecco alcuni dei dati pubblicati dal Garante per la Privacy nel bilancio sui primi quattro mesi di applicazione del Regolamento UE 2016/679, 40.738 comunicazioni, 2.547 reclami e segnalazioni.

I numeri sono raccolti nella pagina del sito del Garante dedicata al Regolamento Ue 2016/679 insieme a testi, informative, analisi e guide.

40.738 le comunicazioni dei dati di contatto degli Rpd dal 25 maggio 2018, 2.547 reclami e segnalazioni, nel 2017 sono state 1.795. Ancora 305 notificazioni di Data Breach e circa 7.200 i contatti con l’Urp. 4.400 nel 2017.

In merito ai social ancora il Garante, con una nota del 28 settembre, ha informato circa la pubblicazione del proprio profilo Telegram, nuovo canale informativo social che si aggiunge agli esistenti LinkedinInstagramYoutube e Google+.

Info: Garante Privacy

2° Rapporto Anmil sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro

È stata presentata il 10 settembre da Anmil la seconda edizione del Rapporto sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, seconda edizione di un documento nel quale Anmil analizza quanto accaduto nell’anno appena concluso in merito alla sicurezza e allo stato di attuazione del Testo Unico. Gli interventi del legislatore, giurisprudenza e prassi amministrativa, studio e ricerca, l’andamento del numero di infortuni sul lavoro e malattie professionali.

Il documento è stato presentato a Roma nella Sala del Parlamentino del CNEL, così si legge nell’intervento introduttivo del presidente Anmil Franco Bettoni: “sulla scia del successo della prima edizione, ANMIL ha deciso di presentare il secondo Rapporto. Elemento di novità di questa edizione è però costituito dalla presenza di una sezione speciale dedicata all’analisi dello stato di attuazione del Testo Unico Salute e Sicurezza sul Lavoro, in occasione della celebrazione dei suoi dieci anni di vigenza. L’obiettivo è di contribuire, ancora una volta con la consueta impronta etica e sociale, all’innalzamento del livello di conoscenza e consapevolezza pratica della complessa materia prevenzionistica. Una volontà che si rafforza quest’anno, che la nostra Associazione compie 75 anni, costantemente rivolti al monitoraggio dell’evoluzione del fenomeno infortunistico e di rischio in tutti settori produttivi, oltre che dell’evoluzione del quadro normativo per la salute e la sicurezza dei lavoratori”.

Consultabile gratuitamente, pensato come servizio open access, il rapporto è strutturato su cinque sezioni articolate in quindi capitoli. Le sezioni riguardano: andamento infortuni e malattie professionali nei primi dieci anni del Testo unico sicurezza sul lavoro; attuazione del TU 2008-2018; riforme del lavoro; campagna Ambienti di lavoro sani e sicuri 2018-2019; normativa nazionale ed europea.

Info testi e schede: Anmil2° Rapporto sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro

Contenitori distributori uso privato carburante liquido C, circolare VVF

DM 22 novembre 2017 e DM 10 maggio 2018 relativi a Disposizioni in materia di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l’erogazione di carburante liquido di categoria C. Indicazioni applicative.

Pubblicata dai Vigili del Fuoco la circolare del 29 agosto n.11468 con chiarimenti riguardanti l’applicazione del Decreto del Ministero dell’Interno 10 maggio 2018 e del Decreto del Ministro dell’interno 22 novembre 2017 Regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l’erogazione di carburante liquido di categoria C.

Sei i principali punti trattati. Il primo riguarda l’articolo 4 comma 1 del DM 22 nov 2017 e l’esenzione dall’obbligo di adeguamento alla Regola tecnica per i soggetti esistenti. La nota ricorda che sono esentati i casi che:
“a) siano in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità, così come previsto dall’art. 38 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia:
b) siano in possesso del certificato di prevenzione incendi in corso di validità o sia stata presentata la segnalazione certificata di inizio attività di cui all’art. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151;
c) siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di installazione di contenitori distributori sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco ai sensi dell’art. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151″.

Il secondo punto ricorda come il termine “contenitore-distributore” utilizzato nella regola tecnica sia lo stesso utilizzato in precedenza nel decreto del Ministro dell’Interno del 19 marzo 1990 e sono esclusi quindi dall’applicazione del provvedimento impianti fissi e serbatoi fissi. Il terzo la decadenza per le nuove immissioni delle approvazioni rilasciata ai serbatoi in plastica senza requisito di reazione classe A1.

I punti quattro e cinque interessano il bacino di contenimento e i punti 4.1 e 4.10 dell’allegato al DM 22 nov 2017. Si legge: “Il bacino di contenimento non è considerato elemento strutturale del contenitore-distributore: pertanto l’eventuale modifica del solo bacino di un contenitore-distributore, esistente alla data di entrata in vigore del presente decreto, non necessita di un aggiornamento della approvazione di tipo rilasciata ai sensi del DM 31 luglio 1934. Alla luce di ciò, un eventuale adeguamento del bacino di contenimento può essere perseguito con diversi sistemi anche non strutturati con il contenitore-distributore stesso come ad esempio la posa del contenitore-distributore all’intento di una vasca di capacità geometrica idonea”. “Analogamente al bacino di contenimento, anche il box prefabbricato non è da considerare elemento strutturale del contenitore-distributore.
Pertanto, l’eventuale realizzazione di un box prefabbricato che rispetta i requisiti del p.to 4.10 dell’allegato al Decreto, per un contenitore-distributore esistente, non necessita di un aggiornamento della approvazione di tipo”.

Sesto punto sul DM 10 maggio 2018 e la data del 17 febbraio 2019. Fino a a tale data possono essere commercializzati contenitori distributori conformi alle specifiche precedenti ma con apparecchiature realizzate entro il 5 gennaio 2018. La norma interessa in particolare bacini pari al 50% della capacità geometrica.

Info: VVF Circolare prot. n. 11468 del 29 agosto 2018

Gli infortuni dei lavoratori del mare

Pubblicato da Inail – Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale un volume che analizza il settore marittimo. Rischi, criticità riguardanti la gestione della sicurezza sul lavoro, normativa. Incidenti cause e conseguenze sulla base delle rilevazioni delle Capitanerie di porto e del sistema Infor.Mo.

Il documento è strutturato in due parti, la prima sul contesto e sui profili di rischi del settore, la seconda che riporta dati e schede sugli infortuni sul lavoro. Su mansioni faticose, insicure e rischiose, con rischi che dipendono dal tipo di attività nave cicli, e da condizioni trasversali alle quali possono essere sottoposti sia i lavoratori che i passeggeri. Collisione, naufragio e incendio.

“La presenza di questi rischi nelle navi è l’elemento costitutivo stesso dei compiti del comandante, dei profili professionali marittimi, dell’organizzazione del lavoro a bordo, della costituzione degli equipaggi, della definizione di percorsi abilitanti di formazione e addestramento, oltre che dell’organizzazione di un sistema articolato di gestione delle emergenze e di un complesso sistema di controlli pubblici (da parte degli Stati di bandiera e da parte degli Stati dei porti scalati) esercitati sulle navi ai fini della sicurezza della navigazione”.

Rischio fatica,turni, guardie e lavoro notturno, lontananza da casa, fattori ambientali esterni, vita collettiva e difficoltà di socializzazione. Il documento riassume in una tabella tutti i fattori possibili, analizzandoli per tipologia e specifiche (ambienti, elementi, operazioni). Cause che incidono ovviamente anche sulla possibilità del verificarsi di malattie professionali, dove i rischi principali derivano da: vibrazioni e rumore; clima; orari; sole e raggi UV; movimentazione carichi e movimenti ripetitivi.

Questo l’indice:

  • “L’approccio prevenzionale agli infortuni marittimi;
  • Il contesto socio-economico ed il profilo del rischio nel settore marittimo-portuale;
  • L’analisi degli infortuni dei lavoratori marittimi;
  • Approfondimento dei fattori di rischio tramite Infor.Mo;
  • I dati;
  • Schede infortuni (d.d. 30/05/2000);
  • Focus per tipo di nave (Schede infortuni);
  • Sistema Infor.Mo: infortuni mortali e gravi”.

Info: Inail, Gli infortuni dei lavoratori del mare 

Società sportive, calcio professionistico, prestazioni occasionali, note Inps

Inps ha pubblicato il 14 e il 20 agosto due circolari con indicazioni per le società sportive (legge n. 91/1981) in merito all’utilizzo delle prestazioni occasionali per gli steward negli impianti sportivi. Come disciplinato dall’articolo 54-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 integrato dall’articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

La circolare n.95 del 14 agosto 2018 ricorda che i soggetti, gli utilizzatori, che rientrano nell’ambito di applicazione della norma, sono le società che si occupano di organizzazione di competizioni sportive, partite ufficiali di calco professionistico, in impianti con capienza superiore ai 7.500 posti.

limiti economici per il prestatore sono 5.000 euro l’anno verso un solo utilizzatore o verso la totalità degli utilizzatori. “Le società sportive in oggetto sono escluse dall’applicazione del limite […] pari a € 5.000, relativo ai compensi che possono essere erogati dal singolo utilizzatore alla totalità dei prestatori impiegati come steward”. Superato il limite economico il rapporto di lavoro del prestatore diverrà a tempo pieno e indeterminato.

In merito alla procedura di riferimento, il messaggio n. 3193 del 24 agosto 2018 ha informato circa il rilascio previsto per il 6 settembre 2018 delle funzionalità dedicate nella procedura Prestazioni Occasionali. Lo stesso messaggio ne riporta in dettaglio le istruzioni operative necessarie: richiesta da inviare via Pec alla Direzione centrale Entrate e recupero crediti; accesso a Prestazioni di lavoro occasionali e Libretto di famiglia e alle funzionalità Gestione Lista MasterGestione Luoghi di Lavoro e Gestione Eventi (Dettaglio EventoModifica EventoElimina Evento); Lista prestazioni. 

Prima dell’utilizzo della piattaforma l’utilizzatore dovrà aver integrato il portafoglio telematico per pagamenti e assicurazione sociale. “Il versamento deve avvenire mediante modello F24 Elementi identificativi (c.d. Elide), utilizzando la causale “CLOC”, oppure attraverso strumenti di pagamento elettronico esclusivamente dal Portale dei Pagamenti INPS – sezione Prestazioni Occasionali; successivamente è necessario inviare una PEC all’indirizzo dc.entraterecuperocrediti@postacert.inps.gov.it per la richiesta di assegnazione degli importi alla gestione degli steward negli stadi”.