Dimissioni consensuali lavoratrici madri lavoratori padri 2018

Relazione annuale sulle convalide delle dimissioni e risoluzioni consensuali delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri. Pubblicato dall’Ispettorato nazionale del lavoro il rapporto anno 2018 sulle dimissioni ai sensi dell’art. 55 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Rapporto redatto con il contributo della Consigliera nazionale di parità.

Nel 2018 le convalide sono state 49.451, ovvero +24% rispetto al 2017, nel 96% dei casi riferite a dimissioni (45.900 volontarie e 1.510 per giusta causa) e 4% risoluzioni consensuali.

41.335 convalide hanno interessato persone di nazionalità italiana, l’83% del totale, 11% persone non comunitarie, 6% comunitarie. Il 73% (35.963 convalide) ha riguardato lavoratrici madri, padri 13.488. Fasce di età maggiormente coinvolte: 29-44 anni 77% del totale. Nell’87% dei casi le convalide hanno interessato lavoratrici e lavoratori fino a un massimo di 10 anni di anzianità di servizio.

Motivazioni. Stante la possibilità di indicare più motivazioni da parte della lavoratrice/lavoratore, le dichiarazioni sono state 56.636, sulle citate  49.451 convalide. Le motivazioni più utilizzate:

  • incompatibilità tra l’occupazione lavorativa e le esigenze di cura della prole 20.212 36%;
  • 18% condizioni dell’azienda di appartenenza (6% organizzazione e condizioni di lavoro; quindi distanza, orario, mancata modifica degli orari, mancata concessione part time, modifica mansioni, modifica sede).
  • 33% passaggio al altra azienda.

Richieste di flessibilità e part time: 2.062, concesse 423.

Settori: 76% convalide nel terziario, 19% industria; 4% edilizia, 1% agricoltura. Dimensioni di impresa “al netto dei casi che non è stato possibile classificare per ragioni tecniche”: 32% micro imprese, 23% piccola impresa, 22% grande, 13% media impresa. 64% Nord, 18% Centro, 18% Centro e 185 Sud.

Info: Relazione annuale convalide delle dimissioni e risoluzioni consensuali 2018

Oms, burn-out fenomeno di origine occupazionale, inserito in ICD-11

L’Oms ha comunicato di aver ufficialmente riconosciuto la sindrome da burn-out come fenomeno di origine occupazionale e di averla appena inclusa nella revisione della classificazione internazionale delle malattie – International Classification of Diseases (ICD-11) .

Dalla nota della stessa Organizzazione mondiale della sanità del 28 maggio 2019 si apprende che il burn-out è stato catalogato nella Icd-11 alla voce Fattori che influenzano lo stato di salute o il contatto con i servizi sanitari sotto gruppo Fattori che influenzano lo stato di salute. Ovvero tra gli avvenimenti non classificati come malattia ma capaci di indurre la persona a contattare i servizi sanitari.

Con tale definizione: “Il burn-out è una sindrome concettualizzata come conseguenza dello stress cronico sul posto di lavoro che non è stato gestito con successo.

È caratterizzato da tre dimensioni:

sentimenti di esaurimento o esaurimento energetico;
maggiore distanza mentale dal proprio lavoro, o sentimenti di negativismo o cinismo relativi al proprio lavoro;
ridotta efficacia professionale.

Il burn-out si riferisce specificamente ai fenomeni nel contesto occupazionale e non dovrebbe essere applicato per descrivere esperienze in altri ambiti della vita”.

Inail, opuscolo sui servizi di verifica attrezzature macchine e impianti

Guida ai servizi di verifica di attrezzature, macchine e impianti di più ampia pratica e interesse. Questo il nuovo opuscolo pubblicato da Inail con informazioni per datori di lavoro, installatori, noleggiatori, proprietari, utilizzatori e amministratori di condominio sulle attività di verifica svolte da Inail in via esclusiva e non, attribuite all’Istituto dalla legge.

Sette le attività trattate dalla guida, le maggiori nell’intero gruppo di pratiche di verifica. Sono:

  • Impianti di riscaldamento;
  • Impianti di messa a terra e impianti di protezione contro le scariche atmosferiche;
  • Recipienti di trasporto gas – bombole per GPL;
  • Idroestrattori, carrelli semoventi a braccio telescopico, piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne e ascensori e montacarichi da cantiere;
  • Apparecchi di sollevamento;
  • Ponti sospesi e macchine agricole raccoglifrutta;
  • Ponti sollevatori per veicoli.

Le attività sono analizzate attraverso schede di sintesi dei servizi, iter per la richiesta, tipologia di verifica (esami di progetto, prima verifica periodica, riconoscimento idoneità), i tariffari nazionali, i link di riferimento.

Le verifiche vengono svolte dalle Unità operative territoriali Inail o dal Dipartimento innovazioni tecnologiche per la sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici dell’Istituto. In via esclusiva o attraverso gli operatori abilitati.

Info: Inail, Guida ai servizi di verifica di attrezzature, macchine e impianti di più ampia pratica e interesse

In Gazzetta la legge istituzione e disciplina Rete nazionale registri tumori

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.81 del 5 aprile 2019 la Legge 22 marzo 2019, n. 29 Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione. Legge che uniforma i registri dei tumori e i sistemi di sorveglianza di regioni e province autonome che devono provvedere ad aggiornare le proprie attività entro 180 giorni dall’entrata in vigore (20 aprile 2019) del provvedimento.

Obiettivo della Rete è il coordinamento e la standardizzazione delle attività di raccolta dati e validazione degli studi epidemiologici, prevenzione primaria e secondaria, diagnosi cura e programmazione sanitaria, controllo e studio, sorveglianza epidemiologica, semplificazione dello scambio di dati, ricerca scientifica e monitoraggio dei fattori di rischio professionale. Articolo 1 comma 1 “m) monitoraggio dei fattori di rischio di origine professionale, anche attraverso forme di connessione e di scambio di dati con i sistemi informativi esistenti, con particolare riferimento al Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, disciplinato dal regolamento di cui al Decreto dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute 25 maggio 2016, n. 183“.

La legge prevede l’istituzione con decreto del Ministero della Salute entro dodici mesi, di un regolamento sui dati, sul trattamento e sull’accesso. Le Regioni e Province assicureranno i flussi entro il 30 aprile dell’anno successivo all’entrata in vigore del regolamento citato. Prevista la possibilità per il Ministero della Salute di stipulare accordi, sentito il garante della Privacy, per la collaborazione gratuita con università, centri di ricerca pubblici e privati, con enti e associazioni scientifiche e con enti del terzo settore.

Entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge dovrà essere istituito il referto epidemiologico, ovvero del “dato aggregato o macrodato corrispondente alla valutazione dello stato di salute complessivo di una comunità che si ottiene da un esame epidemiologico delle principali informazioni relative a tutti i malati e a tutti gli eventi sanitari di una popolazione in uno specifico ambito temporale e in un ambito territoriale circoscritto o a livello nazionale, attraverso la valutazione dell’incidenza delle malattie, del numero e delle cause dei decessi, come rilevabili dalle schede di dimissione ospedaliera e dalle cartelle cliniche, al fine di individuare la diffusione e l’andamento di specifiche patologie e identificare eventuali criticità di origine ambientale, professionale o socio-sanitaria”.

Il conferimento dei dati sarà un adempimento LEA. Relazione del Ministero della Salute alle Camere entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge e quindi entro il 30 settembre di ogni anno.

Info: Decreto 22 marzo 2019 n.29 GU n.81 del 5 aprile 2019

Revisione tariffe Inail, decreti approvati dalla Corte dei Conti

Sono stati registrati dalla Corte dei Conti i decreti del Ministero del Lavoro e del Ministero dell’Economia sull’approvazione del nuovo sistema tariffario proposto da Inail.

Inail riassume in un recente post le novità previste, elencando i testi dei tre decreti e i video tutorial.

Le novità:

  • oscillazione tasso medio calcolata anche sulla gravità degli infortuni;
  • conferma della riduzione dei premi per interventi di prevenzione;
  • la razionalizzazione delle voci di tariffa;
  • – 32,72% sui tassi medi nazionali;
  • +500 milioni taglio dell’onere finanziario sulle imprese che arriva a 1,7 miliardi;
  • possibilità di introdurre in futuro nuove tariffe e monitoraggio del piano dopo un triennio.

I tre decreti: Industria Artigianato TerziarioNavigazione; premi speciali unitari artigiani.

Il video informativo “Revisione tariffe dei premi Inail”.

Info: nota su Corte dei Conti, riepilogo decreti e video

“Echa Conference” maggio 2019, #SaferChemicals

Si terrà il 21 e 22 maggio a Helsinki l’“Echa Conference” due giorni con aggiornamenti sulla regolamentazione riguardante le sostanze chimiche e le scadenze del Regolamento Reach.

#SaferChemicals #ChemicalSafety #ChemicalsWeek

Tra gli argomenti che verranno discussi:

  • conformità dei dati di registrazione;
  • sostanze chimiche preoccupanti:
  • uso sicuro delle sostanze;
  • armonizzazione delle comunicazioni ai centri antiveleni.

L’evento sarà anche in streaming.

Info:
Helpdesk Reach segnala Echa Conference
Echa Conference

Ministero Lavoro, firmato decreto sulla riduzione delle tariffe Inail

Il Ministero del Lavoro ha annunciato la firma del decreto interministeriale sulla revisione delle tariffe dei premi Inail prevista dalla Legge di bilancio 2019. A comunicarlo ieri il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio. Questa la nota Inail a riguardo.

Il provvedimento ha interessato l’aggiornamento del nomenclatore, tassi differenziati per rischio lavorativo, introduzione della voce di tariffa sui nanomateriali, ciclo dei rifiuti e rider. Passano da 739 a 595 le voci tariffarie eliminando quelle obsolete.

Ridotti del 32,72% i tassi medi per le aziende che arrivano al 17,85 per mille, calo onere finanziario 1,7 miliardi. Singoli tassi non superiori alla Tariffa 2000, 110 per mille per le lavorazioni rischiose.

Così Inail nella nota citata: “L’oscillazione del tasso basata sulla gravità degli eventi lesivi. Le nuove modalità di applicazione delle tariffe ricalcano quelle precedenti, con la significativa eccezione del criterio di calcolo dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico, oggi basato sulla gravità degli eventi lesivi e non più soltanto sugli oneri sostenuti dall’Istituto per indennizzarli”. Eslcusi gli incidenti in itinere.

Confermata la riduzione del premio di tariffa per interventi di prevenzione e l’impegno per investimento e formazione sicurezza lavoro. Dalla riduzione delle tariffe derivano 110 milioni all’anno per le prestazioni. Vivenza a carico, aumento a 10mila euro assegno una tantum, aggiornamento Tabella di indennizzo danno biologico e 100 milioni all’anno per prestazioni invalidità 6-15%.

16 maggio scadenza autoliquidazione.

Linee guida vigilanza intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Pubblicate dall’Ispettorato nazionale del lavoro con la circolare n.5/2019 delle linee guida per l’attività di vigilanza in materia di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Documento che riporta indicazioni per il personale ispettivo per quanto riguarda l’ art. 603 bis c.p. come riformulato dalla L. n. 199/2016.

Le linee guida analizzano le due figure di incriminazione, intermediazione illecita e sfruttamento lavorativo; gli elementi della fattispecie dello sfruttamento e dell’approfittamento dello stato di bisogno con i relativi aggravanti speciali. Quindi l’attività investigativa, con l’identificazione di intermediari , utilizzatori collegamenti, perquisizioni, rapporti di lavoro, soggetti terzi e indagini patrimoniali.

Il documento si conclude con un allegato n.1 che riporta un questionario per le vittime dei reati. Una griglia indicativa con domande suddivise in indici, da utilizzare caso per caso per accertare sfruttamento o stato di bisogno.

“Si premette che le Linee guida vogliono rappresentare un mero contributo alle attività di indagine svolte dal personale ispettivo che, in ogni caso, dovrà tenere preliminarmente conto delle eventuali diverse indicazioni fornite dalle competenti Procure della Repubblica,sia sugli elementi utili alla configurazione del reato, sia sulle
metodologie per l’acquisizione dei relativi elementi di prova”.

Info: Inail, linee guida vigilanza intermediazione illecita e sfruttamento lavoro

Piano nazionale controlli prodotti chimici 2019, Ministero della Salute

Pubblicato dal Ministero della Salute il Piano nazionale delle attività di controllo sui prodotti chimici 2019, documento sulla vigilanza dell’applicazione dei Regolamenti Reach e Clp, previsto dal Piano nazionale di prevenzione 2014 – 2019 e redatto dal Ministero Salute in quanto Autorità competente nazionale, in collaborazione con Gruppo tecnico interregionale Reach – Clp e Centro nazionale delle sostanze chimiche, Prodotti cosmetici e Protezione del consumatore dell’Istituto superiore di sanità.

Il piano presenta i criteri per le attività di controllo che dovranno essere eseguite mediante progetti Reach En Force ed Echa; controlli analitici.

Il report nazionale dovrà essere pubblicato da Ministero della Salute, Regioni e Iss/Cnscentro il 30 giugno 2020.

Info: Ministero Salute Piano nazionale attività controllo prodotti chimici 2019

Genere e sesso incidono sui rischi di salute e sicurezza legati alla professione svolta?

In Italia, con l’emanazione del D.Lgs. 81/08 si introduce una concezione nuova di salute e sicurezza sul lavoro, non più ”neutra” ma in grado di considerare le “differenze di genere” in relazione alla valutazione del rischio e alla predisposizione delle misure di prevenzione. Nella norma viene sottolineato come la probabilità che si produca un’alterazione dello stato di salute non dipende solamente dalla natura e dall’entità dell’esposizione ma anche dalle condizioni di reattività degli esposti.

Vengono così individuate delle categorie di lavoratori che potrebbero essere maggiormente suscettibili ai rischi lavorativi in base ad alcuni fattori quali l’età, il sesso, l’origine etnica, la posizione contrattuale e le disabilità.

Però,a fronte di una legge che stabilisce la tutela della salute nei luoghi di lavoro orientata al genere, le indicazioni richiamate nel D.Lgs 81 non sempre risultano di facile applicazione.

L’approccio di genere qui considerato prende in considerazione diversi fattori che didatticamente vengono ripartiti in due gruppi, definiti “sesso” e “genere” (purtroppo la ridondanza del termine crea molta confusione). Il “sesso” si riferisce alle differenze biologiche (anatomiche, ormonali e fisiologiche) che contraddistinguono l’essere maschio o femmina. Il “genere” si riferisce alla costruzione sociale della mascolinità e della femminilità riferendosi a tutti i condizionamenti socio-culturali che portano a definire ruoli lavorativi, sociali e familiari diversi per uomini e donne. 

Come inserire i fattori inerenti al “sesso” e “genere” nella valutazione del rischio occupazionale?

Per esempio, tra uomini e donne esistono numerose differenze nell’assorbimento, nel metabolismo e nell’eliminazione degli agenti chimici che, a parità di esposizione, possono modificare il rapporto dose/effetto, diversamente conosciuto come “soglia di esposizione”. I limiti espositivi sono stati finora elaborati in modalità “neutra” e sebbene siano cautelativi – molto al di sotto della dose in grado di indurre danni – non rappresentano soglie universalmente valide, potendo variare in base al sesso, a fattori genetici e agli stili di vita. 

Altro aspetto organizzativo che dovrebbe essere considerato riguarda il lavoro domestico e di cura familiare, spesso sbilanciato tra il genere femminile e maschile, creando, soprattutto per le donne, un doppio carico lavorativo che, in Italia, sopperisce all’assenza di un idoneo sistema di welfare.

Da quanto fin qui detto, risulta evidente che i presupposti metodologici in uso per promuovere la salute e la sicurezza occupazionale necessitino di un’ampia revisione critica per promuovere l’equità di genere. 

Di Sarcina Antonio