Obblighi non delegabili del Datore di Lavoro : La Valutazione dei rischi (DVR)

L’articolo 17 del Testo Unico sicurezza sul lavoro indica tra gli obblighi del datore di lavoro non delegabili, quindi all’apice dei molteplici adempimenti necessari alla sicurezza, la valutazione dei rischi e l’elaborazione del relativo documento.

Il Dvr Documento valutazione dei rischi viene illustrato dall’articolo 28 – Oggetto della valutazione dei rischi, comma 2. Viene redatto al termine della valutazione, con data certa e sottoscrizione del datore di lavoro e ai fini di prova della data deve essere sottoscritto anche dal Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e dal medico competente.

Deve contenere in sintesi la relazione sulla valutazione dei rischi e sui criteri adottati per condurla, misure di prevenzione e protezione e Dpi, programma per il miglioramento progressivo della sicurezza, procedure e ruoli, Rspp – Rls – Medico competente coinvolti nella valutazione, mansioni e rischi specifici.

Va realizzato di nuovo dopo nuova valutazione in caso di nuova impresa da parte del datori di lavoro.

E come indicato nell’articolo 29 deve essere rielaborato in caso di modifiche al processo produttivo che implicheranno la rielaborazione della valutazione.

La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate.

Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato”.

FONTE: D.Lgs. 81/08

Il volume Inail, “La protezione attiva antincendio”

Pubblicato da Inail un nuovo volume che analizza le disposizioni del Codice di prevenzione incendi decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 e in particolare allw misure di riduzione del rischio indicate nei capitoli S.6 e S.7, S.8.

Il volume segue la prima pubblicazione di carattere introduttivo del 2018 e la successiva sugli elementi strutturali del maggio 2019. Si articola su 13 casi di studio che analizzano le fasi di Controllo dell’incendio, Rilevazione e allarme e Controllo di fumi e calore. Le misure di protezione attiva.

Per misura attiva, ovvero per una delle declinazioni del concetto di misura di protezione prevista dal Codice (l’altra è la passiva) si intendono i sistemi che possono sorvegliare gli ambienti e inviare l’allarme; cotnrollare l’incendio; gestire fumo e calore. Le principali sono:

  • “Attrezzature ed impianti di estinzione degli incendi;
  • Sistemi di rivelazione e allarme incendio (IRAI);
  • Evacuatori di fumo e di calore (SEFC);
  • Segnaletica di sicurezza;
  • Illuminazione di sicurezza”.

La normativa di riferimento annovera il d.m. 20 dicembre 2012 Regola tecnica di
prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l’incendio installati nelle attività soggette ai
controlli di prevenzione incendi, il d.m. 22 gennaio 2008 n. 37 Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11- quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici, il d.p.r. 1 agosto 2011 n. 151, l’art. 17 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e il Codice di prevenzione incendi.

Info: Inail, La protezione attiva antincendio

Obbligo corso Addetto al primo soccorso, e aggiornamento.

Il Datore di Lavoro ha l’obbligo di designare le persone incaricate della gestione dell’emergenza aziendale, in materia di antincendio e di Primo Soccorso. Il Testo Unico sulla Sicurezza sottolinea in modo significativo la differenza tra Pronto Soccorso (l’insieme delle tecniche mediche, chirurgiche e farmaceutiche che vengono messe in atto da personale medico qualificato.) e Primo Soccorso, indicando che per quest’ultimo si intende “l’insieme degli atti che personale non medico può mettere in atto in attesa dell’arrivo di personale più qualificato”.

La normativa di riferimento per quanto riguarda l’organizzazione del primo soccorso aziendale è il DM 388 del 15 luglio 2003, pubblicato in GU n. 27 del 3 febbraio 2004. Il DM 388/03 classifica le aziende in tre gruppi, in relazione all’organizzazione del Primo Soccorso, in considerazione della tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio presenti. Al gruppo A appartengono le aziende a rischio alto, al gruppo B le aziende a rischio medio con più di tre lavoratori e al gruppo C le aziende a rischio basso con meno di tre lavoratori.

Con l’articolo 3 e gli allegati 3 e 4 del DM 388/03, vengono definiti i contenuti minimi e le durate dei corsi di formazione e di aggiornamento rispettivamente per le diverse categorie di aziende. Il corso di formazione per gli addetti al primo soccorso aziendale per le aziende a rischio alto (gruppo A), deve avere una durata minima di 16 ore con contenuti anche pratici relativi alle tecniche di intervento in medicina di emergenza. I corsi di formazione per le aziende appartenenti ai gruppi B e C devono avere una durata minima di 12 ore. È inoltre previsto l’aggiornamento obbligatorio per tutti i gruppi di rischio, con frequenza almeno triennale, della durata di 6 ore per le aziende ad alto rischio e di 4 ore per le aziende a rischio medio e basso.

La designazione degli addetti è un obbligo sanzionabile per il Datore di Lavoro e non può essere rifiutata se non per giustificato motivo (art 43, comma 3, D.Lgs. 81/2008). Il numero dei lavoratori designati alla gestione del primo soccorso deve essere valutato in considerazione della natura dell’azienda, del numero dei dipendenti e della dislocazione geografica sul territorio, in modo da garantire l’efficacia dell’intervento in ogni situazione lavorativa.

La formazione del lavoratore art.37 del d.lgs.81/2008

Secondo quanto previsto dall’articolo 37 del D.Lgs 81/2008, che rimanda ad Accordi tra Stato e Regioni in materia di disciplina dei percorsi formativi, tutti i Datori di Lavoro, pubblici e privati indipendentemente dalla natura e dalla dimensione dell’azienda, sono tenuti ad assicurare ai propri dipendenti percorsi formativi congruenti con i rischi presenti sui luoghi di lavoro.

I corsi devono essere progettati in modo da consentire ai lavoratori di acquisire le conoscenze indispensabili per la gestione degli aspetti della sicurezza in azienda e per renderli consapevoli dei pericoli presenti sul luogo di lavoro, in relazione diretta con la mansione svolta, al fine di poter applicare le misure di prevenzione e protezione.

La normativa prevede l’obbligo di frequentare programmi di formazione generale per i lavoratori, con contenuti rivolti a creare le corrette competenze trasversali in materia di organizzazione aziendale interna, di responsabilità in caso di incidente e di consapevolezza del proprio ruolo all’interno del sistema di prevenzione e protezione aziendale.

Successivamente i lavoratori devono frequentare programmi formativi orientati a creare la consapevolezza sui rischi specifici conseguenti delle proprie mansioni e delle derivanti misure di reazione e tutela.

La figura essenziale : formatore per la sicurezza sul lavoro.

Il Decreto del 6 marzo 2013 in attuazione dell’art.6 comma 8, m-bis del D.Lgs. 81/08, definisce i requisiti formativi minimi che devono essere posseduti dai formatori per la sicurezza, individuando modalità e contenuti dei percorsi formativi abilitanti all’esercizio della professione.

La normativa prevede l’acquisizione di crediti formativi necessari per mantenere l’abilitazione, per tutti i soggetti operanti nel mondo della sicurezza, e quindi anche per i formatori per i quali la periodicità dell’aggiornamento è almeno triennale. Il prerequisito indispensabile per poter essere abilitato alla formazione in materia di sicurezza è il possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado, non richiesto solo per i datori di lavoro che effettuano formazione nella propria azienda. Inoltre, devono essere soddisfatti altri requisiti in alternativa, che prevedono anche la frequentazione di un corso di formazione di base con esame finale della durata minima di 24 ore.

In merito alle modalità con cui è possibile svolgere gli aggiornamenti per i docenti formatori, sono intervenuti  nel tempo tre interpelli: n.21/2014, 02/2015 e 09/2015 del 02 novembre 2015.

Il sistema Haccp, quale la formazione per essere in regola

La Direttiva Europea 2500/36/CE recepita in ambito nazionale con il Decreto Legislativo 206/2007, definisce i criteri e i requisiti per gli alimentaristi che prevede, tra le altre misure, l’obbligo di acquisire il patentino di alimentarista.

Il sistema HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) è un insieme di norme da rispettare per la corretta gestione e per il controllo alimentare che disciplina le misure necessarie per garantire la salubrità degli alimenti, riducendo al minimo il rischio di contaminazioni, e di conseguenza a tutela della salute umana. Si articola su sette principi fondamentali:

  • Identificare i pericoli e i rischi da ridurre o eliminare;
  • Identificare i punti critici di controllo (CCP) lungo l’intera filiera;
  • Stabilire, per questi CCP, i limiti di accettabilità;
  • Applicare procedure di monitoraggio dei CCP;
  • Definire interventi correttivi nel caso i limiti di accettabilità vengano superati;
  • Stabilire le azioni da adottare periodicamente per la verifica del corretto funzionamento del sistema;
  • Predisporre tutta la documentazione relativa al Piano di intervento.

Conoscere la normativa in materia di salute e igiene degli alimenti è un requisito fondamentale, oltre che obbligatorio per legge, per tutti gli operatori del settore alimentare e della ristorazione.

I corsi per l’ottenimento del “patentino” sono erogabili anche a distanza e sono rivolti a chiunque operi o intenda operare nel campo dell’alimentazione e/o della ristorazione: al personale qualificato che manipola cibo e bevande (cuochi, camerieri, barman, aiutanti in cucina, addetti mensa, pasticcieri, panettieri, pizzaioli, ecc.) e al personale che non manipola alimenti e bevande (promoter per alimenti confezionati, aiutanti in sala, magazzinieri, trasportatori, ecc.).

Comunicazione sito produzione prodotti cosmetici, modello, Ministero Salute

È stato pubblicato dal Ministero della Salute il modello di comunicazione delle informazioni di sito di produzione dei prodotti cosmetici previsto dal Decreto del Ministro della Salute 27 settembre 2018 sulle Procedure di controllo del mercato interno dei prodotti cosmetici.

Il modello è stato approvato con Provvedimento del Direttore Generale della direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico del Ministero della Salute e riguarda le comunicazioni previste dall’articolo 9 comma 1 del decreto del 27 settembre 2018 necessarie per ottemperare a quanto indicato dagli articoli 7, 21, 22 e 23 del Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009.

Interessa i soggetti indicati dall’articolo 8 comma 1 del provvedimento e deve essere utilizzato per l’invio della comunicazione al Ministero della Salute e alla Regione/Provincia autonoma nella quale si trova il sito di produzione.

Accanto al modello, il Ministero ha inserito un secondo allegato con le indicazioni per la compilazione e per l’invio via Pec. Riporta informazioni pratiche affiancate da commenti su alcune fasi lavorative come preparazione del semilavorato, preparazione della miscela finale, inserimento del recipiente finale nell’imballaggio secondario, logistica e attività produttive, sovraetichettatura. Maggiori dettagli e chiarimenti sulle operazioni sono ospitati da una circolare operativa.

“È opportuno ricordare che secondo quanto disposto dall’articolo 8, comma 1 del DM 27 settembre 2018, la Persona Responsabile che non effettui nessuna delle operazioni di produzione individuate dall’articolo 8, comma 2 del DM 27 settembre 2018, non è soggetta all’obbligo di comunicazione, e questo si spiega in quanto tale soggetto è già tenuto ad eseguire una notifica al portale europeo Cosmetic Product Notification Portal (CPNP) secondo le disposizioni dell’articolo 13 del Regolamento (CE) n. 1223/2009. Sono pertanto escluse dall’ambito di applicazione del DM tutte le operazioni di produzione di materie prime in forma di sostanza, miscela o formulato destinate al settore cosmetico, e non sono soggetti agli adempimenti di cui all’articolo 9, comma 2 del DM i siti che si limitano a produrre materie prime ad uso cosmetico”.

Info:
Ministero Salute nota sul modello per la produzione dei cosmetici 

Nota Inail,gli indennizzi per danno biologico in capitale, aumento del 40%.

È stato approvato dalla Corte dei Conti il decreto del Ministero del Lavoro n.45 del 23 aprile 2019 riguardante l’approvazione della nuova tabella degli indennizzi per danno biologico in capitale per il 2019-2021.

Si tratta dell’approvazione del decreto che dopo la Determina del Presidente Inail n. 2 del 9 gennaio 2019 ha aumentato gli importi per gli indennizzi per danno biologico di circa il 40%. Per infortuni sul lavoro o malattia professionale con menomazione accertata tra il 6% e il 15%.

La rivalutazione è in vigore dal 1° gennaio 2019, e assorbe le precedenti del 2008 e del 2014 e la rivalutazione annuale automatica in vigore da luglio 2016.

Questa la tabella, allegata alla determina del gennaio 2019.

Equiparate le prestazioni per donne e uomini.

Info: Inail, Corte dei conti approva nuova tabella danno biologico in capitale 

Maggio 2018 chiusa la prima fase del Bando Isi Inail 2018

Si è conclusa lo scorso 30 maggio la prima fase del bando Isi Inail 2018 che assegna incentivi per interventi aziendali sulla sicurezza sul lavoro. Più di 17mila progetti inseriti.

Alle ore 18.00 del 30 maggio le domande inserite e accettate, ovvero con soglia minima di ammissibilità raggiunta e pronte per il click day sono state più di 17mila.

La seconda fase è prevista per il 6 giugno. Sarà il giorno del download del codice identificativo e momento nel quale Inail comunicherà data e ora del click-day.

Il bando Inail Isi 2018 ha messo a disposizione 369.726.206 euro per interventi in azienda, suddivisi in cinque assi. Si tratta della nona edizione del bando, dal 2010 stanziati più di due miliardi.

Info: Inail, chiusa prima fase bando Isi 2018

Nuovo portale per il 100° anniversario dell’Ilo, Ministero del Lavoro .

Il Ministero del Lavoro informa che è online dal 31 maggio 2019 il sito realizzato dallo stesso Ministero in occasione dei 100 anni dalla fondazione dell’Ilo Organizzazione Internazionale del Lavoro.

Il nuovo portale è stato pubblicato a seguito dell’evento per il 100° anniversario che si è tenuto a Roma il 31 maggio convocato dai Ministeri del Lavoro e delle Politiche Sociali e degli Affari Esteri. Evento dal titolo “Il futuro del Lavoro”. Riporta informazioni sull’Ilo (missione, tappe, link utili), gli eventi e il rapporto tra Ministero del Lavoro e l’Organizzazione internazionale del lavoro.

“Nel 1919, quaranta Stati si incontrarono a Washington per porre le basi dell’istituzione internazionale che oggi conosciamo come OIL (Organizzazione Internazionale del Lavoro). Dopo cento anni, i Paesi sono diventati 187 e molti passi in avanti sono stati fatti in tema di diritti, condizioni di lavoro e dialogo sociale”.

Info:
nota Ministero Lavoro nuovo sito 100 anni Ilo
sito centenario Ilo