Tutti gli articoli di Sarcina Antonio

Il bando Isi Inail 2019

Inail ha pubblicato il Bando Isi 2019 per incentivi alle imprese a favore di investimenti sulla sicurezza sul lavoro, macchinari e attrezzature agricole, soluzioni innovative, sostenibili utili alla riduzione del rischio infortunistico, sono stati stanziati 251.226.450 euro.

Gli assi di intervento possibili saranno cinque, con i rispettivi massimali e le relative percentuali di copertura della spesa:

– Asse 1 – investimento e modelli organizzativi (finanziamento fino al 65%, limiti 5mila – 130mila euro, nessun limite per modelli organizzativi in imprese fino a 50 dipendenti);

– Asse 2 – interventi sul rischio movimentazione manuale carichi MMC (finanziamento fino al 65%, limiti 5mila – 130mila euro);

– Asse 3 – bonifica amianto (finanziamento fino al 65%, limiti 5mila – 130mila euro);

– Asse 4 – micro e piccole imprese mobili e pesca (finanziamento fino al 65%, limiti 2mila – 50mila euro);

– Asse 5 – agricoltura – micro e piccole imprese agricole (40% finanziamento tutte le imprese, 50% giovani agricoltori, limiti mille – 6mila euro).

I fondi stanziati con le prime nove edizioni del bando Isi hanno permesso di finanziare la realizzazione di quasi 32mila progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza all’interno delle aziende, che nella maggioranza dei casi sono stati presentati da micro e piccole imprese.

Tra i progetti ammessi al finanziamento del bando 2018, circa tre su quattro sono stati presentati da aziende con meno di 15 dipendenti”.

Scadenze tutte le date utili verranno comunicate da Inail entro il 31 gennaio 2020.

Fonte: Inail

Consultazione pubblica del Ministero,Testo Unico, sicurezza sul lavoro.

Indetta dal Ministero del Lavoro una consultazione pubblica sullo stato della normativa sulla sicurezza sul lavoro in Italia e sul D.Lgs 81/08.

Una raccolta di pareri e considerazioni, un dialogo con gli stakeholders a più di dieci anni dall’entrata in vigore del TU. L’accesso all’iniziativa è tramite questa pagina:

http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/salute-e-sicurezza/consultazionepubblica/Pagine/Partecipa-alla-Consultazione.aspx

Sarà possibile inviare idee, progetti, buone pratiche, riflessioni. Così il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nunzia Catalfo: “L’obiettivo della sicurezza sul lavoro è una delle priorità del Governo che intendiamo perseguire sia attraverso un rafforzamento dell’attività di vigilanza, sia mediante il potenziamento della formazione e della prevenzione. A tal fine, parte oggi, sul sito istituzionale del Ministero, una consultazione pubblica che consentirà a tutti di dare un contributo e, finalmente, far diventare la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro il punto centrale della nostra politica e degli investimenti futuri”

Fonte: Ministero Lavoro

Settori e professioni disparità uomo donna sopra il 25%

Pubblicato dal Ministero del Lavoro il Decreto interministeriale del 25 novembre 2019 che individua settori e professioni con tasso di disparità uomo donna superiore al 25% per la concessione degli incentivi anno 2020 previsti dall’articolo 4 comma 11 della Legge 28 giugno 2012 n.92.

Il tasso di disparità rilevato è relativo al 2018, le professioni che hanno superato il 25% sono state l’11,6% del totale, la percentuale media nel tasso di disparità riscontrato nel 2018 è del 9,3%.

I settori e le professioni sono elencati in due allegati A e B.

Info: Ministero Lavoro Decreto interministeriale 25 novembre 2019

Nota Inps su: riposo giornaliero padre dipendente madre lavoratrice autonoma

Pubblicata da Inps la circolare n.140 del 18 novembre 2019 sul riposo giornaliero di un padre lavoratore dipendente nel caso in cui la coniuge sia una lavoratrice autonoma.

Inps riporta indicazioni ai sensi dell’articolo 40 del D.lgs n. 151/2001 e derivanti dalla sentenza della Cassazione del 12 settembre 2018 n. 22177, che potranno essere applicate a domande future, pervenute e non ancora definite e a eventi passati attualmente in giudicato e non ancora prescritti.

L’Istituto chiarisce che un padre lavoratore dipendente (nascita, adozione, affidamento) può fruire dei permessi di riposo “a prescindere dalla fruizione dell’indennità di maternità della madre lavoratrice autonoma”. Non potrà farlo se la madre sarà in congedo parentale e non potrà godere delle ore aggiuntive in caso di parto plurimo (articolo 41 del citato D.lgs n. 151/2001).

Così la sentenza citata: “entrambi i genitori lavorare subito dopo l’evento della maternità – risulta maggiormente funzionale affidare agli stessi genitori la facoltà di organizzarsi nel godimento dei medesimi benefici previsti dalla legge per una gestione familiare e lavorativa meglio rispondente alle esigenze di tutela del complessivo assetto di interessi perseguito dalla normativa; consentendo perciò ad essi di decidere le modalità di fruizione dei permessi giornalieri di cui si tratta, salvo i soli limiti temporali previsti dalla normativa”.

Info: Inps circolare n.140 del 18 novembre 2019

Regola tecnica impianti produzione calore combustibili gassosi, nuova pubblicazione in Gazzetta.

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.273 del 21 novembre 2019 il Decreto del Ministero dellInterno 8 novembre 2019 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio degli impianti per la produzione di calore alimentati da combustibili gassosi.

La nuova regola tecnica in vigore a trenta giorni dalla GU interessa impianti di portata termica complessiva maggiore di 35 kW alimentati da combustibili gassosi della 1a, 2a e 3a famiglia con pressione non maggiore di 0,5 bar, che vengono utilizzati per climatizzazione, acqua calda, cottura e forni, lavaggio.

Non riguarda impianti industriali, incenerimento, stufe catalitiche, impianti di tipo A (esclusi radianti a incandescenza). Riguarda apparecchi a gas in un unico locale la cui somma sia superiore a 35W.

Le disposizioni si applicano a nuovi impianti e impianti esistenti ad eccezione di quelli di portata termica superiore a 116Kw, approvati o autorizzati dai competenti organi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in base alla previgente normativa, tra 35Kw – 116Kw e per entrambi anche in caso di aumento di portata termica, purché non superiore al 20%.

L’adeguamento viene invece richiesto nell’ipotesi di aumenti “in percentuale superiore al limite indicato ai commi precedenti o passaggi del tipo di alimentazione al combustibile gassoso in impianti di portata termica superiore a 35 kW”.

Info: Gazzetta Ufficiale n.273 del 21 novembre 2019 Decreto 8 novembre 2019

Telecamere nascoste sul lavoro, nota del Garante Privacy

Pubblicata dal Garante per la protezione dei dati personali una nota di chiarimento sulla recente sentenza della Grande Camera della Corte di Strasburgo (17 ottobre 2019) riguardante l’uso di telecamere nascoste nei luoghi di lavoro.

Il Garante chiarisce che l’installazione di tali dispositivi è stata ammessa dalla Sentenza per il verificarsi di determinati presupposti, ovvero di ragionevoli sospetti di furto. I dispositivi sono stati in ogni caso installati in un’area circoscritta e per un periodo limitato.

Si è trattato quindi di un caso unico e specifico, per il quale è stato riconosciuto possibile l’uso delle telecamere come extrema ratio, per il reiterarsi di sospetti di illecito grave.

L’uso di telecamere nascoste non è ammesso come prassi ordinaria:“l requisito essenziale perché i controlli sul lavoro, anche quelli difensivi, siano legittimi resta dunque, per la Corte, la loro rigorosa proporzionalità e non eccedenza: capisaldi della disciplina di protezione dati”.

Fonte: Garante Privacy

Dati Inail: Infortuni nei cantieri, analisi periodica

30.174 sono stati i casi di infortunio accertati nel 2018, 19,2% in meno sul 2014, flessione causata sia dal calo dell’occupazione nel settore che dal miglioramento delle condizioni di lavoro. Gli infortuni nel comparto permangono però ad alto grado di pericolosità con il 27% dei casi mortali di Industria e servizi avvenuto in cantiere. Ovvero 115 decessi su 432 nel 2017.

Morti sul lavoro aumentate quindi di 23 casi rispetto al 2017, più 16 considerando gli episodi in itinere che portano il computo generale dei decessi nelle costruzioni a 125. In generale “la quota dei casi occorsi in occasione di lavoro, inoltre, è tra le più alte tra i vari settori di attività, attestandosi per l’intero quinquennio 2014-2018 intorno al 92,9%, inferiore solo al 93,7% dell’industria del legno”.

Il 39% dei decessi ha interessato persone tra i 50 e i 59 anni, su 30.714 infortuni 8.801 hanno coinvolto persone tra i 45 e 54 anni.

98 le rendite ai superstiti nel 2018.

Cause di infortunio: 50% nel periodo 2014-2018 dovuto a controllo macchinari, scivolamento e caduta, 65% nei casi mortali.

Un terzo del totale degli infortuni del 2018 è avvenuto nelle regioni Lombardia ed Emilia Romagna, il 60% in tutto il Nord.

Fonte: Inail

La Sorveglianza sanitaria

La gestione di ogni dettaglio necessario alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori rientra negli obblighi dei datori di lavoro e dei dirigenti indicati dall’articolo 18 del Testo Unico sicurezza.

Così l’articolo 18 comma a: “Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: a) nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente
decreto legislativo”.

All’argomento è riservato l’articolo 41 del TU che pone i criteri basilari e inderogabili riguardanti la sorveglianza, che deve essere effettuata quando previsto dalla normativa o quando richiesta dal lavoratore e confermata dal medico competente, e può configurarsi in:

1.visite preventive e periodiche, pre-assuntive e precedente alla ripresa del lavoro per assenza superiore ai 60 giorni;

2. visita su richiesta ritenuta correlata ai rischi;

3. visita per cambio di mansione

4. per cessazione.

La visita può comprendere “esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente”. può annoverare la verifica di assenza di alcol dipendenza o dipendenza da sostanze stupefacenti. Quattro i giudizi finali:idoneità, idoneità temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni; inidoneità temporanea e inidoneità permanente.

Le risultanze delle visite vanno conservate nella cartella sanitaria di rischio.

I dati Inail anno 2018/2019 – Infortuni scolastici

Il periodico statistico Dati Inail, ha analizzato gli incidenti accaduti nelle scuole statali nell’anno scolastico 2018/2019, luoghi e cause.

Nell’anno scolastico esaminato sono stati circa 8,5 milioni gli studenti iscritti nelle scuole statali e paritarie, 7.682.635 nelle statali.

Più di 77mila le denunce di infortunio negli istituti statali, ovvero +2% rispetto all’anno precedente (1.400 in più), trend in crescita derivante anche dall’obbligo di denuncia di infortunio che abbia comportato assenza di almeno un giorno in vigore dal 2017.

Oltre la metà i casi riconosciuti, 99,7%infortuni lievi senza riconoscimento di un grado di menomazione, 2% con gradi tra 1 e 5. Studenti il 55,7% 44,3% studentesse, il 64% ha interessato ragazzi e ragazze con meno di 14 anni, 35,1% 15-19 anni. Cause maggiori scivolamenti, inciampamenti, movimenti scoordinati, passi falsi, conseguenze fratture, contusioni, lussazioni. Mese con l’incidenza più elevata è maggio.

Inail ricorda che gli studenti sono assicurati “per gli infortuni che accadano nel corso delle esperienze tecnico-scientifiche, delle esercitazioni pratiche (attività di scienze motorie e sportive, attività di alfabetizzazione informatica e di apprendimento di lingue straniere con l’ausilio di laboratori) e di lavoro nonché durante i viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo (art. 4 n.5 del d.p.r. 1124/1965)“.

Il documento riassume quindi i criteri della tariffa premi, includendo le novità derivanti dalla revisione da Dm 27/2/2019:

  • insegnanti non statali sono in regime ordinario e gli studenti in premio speciale unitario;
  • insegnanti e studenti statali gestione conto Stato;
  • scuole infanzia e scuole speciali di primarie inserite in istruzione grado preparatorio nella tariffa ordinaria dipendenti;
  • istruzione universitaria nel gruppo istruzione – attività sanitarie per le cliniche universitarie;
  • revisione tirocini formatici extracurriculari (con lavori aziendali o senza istruzione);
  • confermata voce 0314 per tirocini in programmi di recupero.

FONTE: INAIL

Il Documento di Valutazione Rischi Interferenze – Duvri

L’articolo 26 del Testo Unico, tratta la valutazione e la gestione del rischio interferenze in caso di contratti d’appalto d’opera o di somministrazione.

In occasione di affidamento di lavori ad appaltatrici o lavoratori autonomi il datore di lavoro è chiamato a verificarne l’idoneità tecnica in relazione ai lavori e a informare gli stessi sui rischi specifici presenti e sulle relative misure di prevenzione e protezione.

Ogni datore di lavoro incaricato presente deve quindi cooperare nell’attuazione delle misure di prevenzione, e coordinare “gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi
reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese
coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva”.

Al vertice il committente, che deve occuparsi della cooperazione e del coordinamento anche attraverso l’elaborazione di un unico documento di valutazione dei rischi per eliminare o ridurre al minimo il rischio di interferenze.

Il Duvri va allegato al contratto d’appalto ed  adeguato all’evolversi dell’impiego.

Il datore di lavoro committente può assolvere all’adempimento “limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali” anche nominando un “proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all’incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento”.

Gli obblighi citati non interessano servizi di natura intellettuale, forniture, lavori e servizi non superiori a cinque uomini giorno “sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato”.

FONTE: D.Lgs. 81/08