W. Cockburn direttore Eu-Osha: tecnologie e salute mentale lavoro

Nuove tecnologie, nuove sfide: tutela della salute mentale sul lavoro. Tecnologie digitali e rischi psicosociali sul lavoro. Pubblichiamo un esclusivo editoriale del direttore esecutivo dell’EU-OSHA William Cockburn, che l’Agenzia europea per la salute e la sicurezza sul lavoro ha inviato ai propri media partner.

Poiché le tecnologie digitali continuano a trasformare i luoghi di lavoro, l’attenzione è sempre più focalizzata su come questi cambiamenti incidano sul benessere dei lavoratori, compreso il potenziale per nuovi o maggiori livelli nel rischio psicosociale. L’integrazione di tecnologie come la robotica avanzata, i sistemi digitali intelligenti, il lavoro tramite piattaforme o l’intelligenza artificiale stanno rimodellando gli ambienti e le organizzazioni di lavoro. Questi progressi possono migliorare la produttività e l’efficienza, ma contemporaneamente apportano anche una significativa sfida per la salute mentale, richiedendo un’analisi completa dei loro effetti sulla sicurezza e salute sul lavoro (SSL).

Impatti positivi della digitalizzazione sulla salute mentale

La digitalizzazione offre numerosi potenziali vantaggi per la salute mentale dei lavoratori. Ad esempio, nel lavoro a distanza. Le tecnologie forniscono maggiore autonomia e flessibilità, contribuendo a un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata per molti lavoratori. Sistemi digitali intelligenti inoltre, come una fascia intelligente per il monitoraggio del rischio di fatica, un orologio da polso per identificare livelli eccessivi di esposizione alle vibrazioni e solette intelligenti per la protezione dei lavoratori possono supportare in modo proattivo la gestione dei rischi per la salute monitorando le condizioni ambientali e l’affaticamento dei lavoratori, riducendo lo stress associato a compiti ad alto rischio.

Allo stesso modo, l’automazione dei compiti ripetitivi e monotoni attraverso la robotica e l’intelligenza artificiale consente ai lavoratori di concentrarsi su attività più stimolanti, come diagnosi e piani di trattamento in campo medico o il sostegno individuale agli studenti nel settore dell’istruzione, possono migliorare la soddisfazione lavorativa e ridurre il burnout.

Questi vantaggi devono tuttavia essere bilanciati con le preoccupazioni sollevate nella campagna Ambienti di lavoro sani e sicuri (HWC) 2023-2025, basandosi su ricerche approfondite su come rendere il lavoro sano e sicuro nell’era digitale.

Come le tecnologie digitali espongono i lavoratori a rischi psicosociali

La digitalizzazione sta incidendo sui rischi psicosociali sul posto di lavoro in molteplici ambiti, come evidenziato nel documento sulle diverse aree prioritarie previste nell’attuale HWC.

L’aumento del lavoro remoto e ibrido è stato accompagnato da diversi quesiti. La mancanza del faccia a faccia e dell’interazione ostacola le relazioni sociali, può portare a sentimenti di isolamento professionale e può sfociare in una mancanza di sostegno sociale. La connettività costante consentita dagli strumenti digitali può offuscare i confini tra lavoro e vita personale, contribuendo a uno scarso equilibrio tra lavoro e vita privata.

Le piattaforme di lavoro digitali, che abbinano i lavoratori ai compiti di lavoro attraverso algoritmi, offrono flessibilità ma generano anche

rischi psicosociali. La gestione algoritmica aumenta la precarietà del lavoro, riduce l’autonomia dei lavoratori e amplifica la pressione prestazionale. Ad esempio, i lavoratori dei concerti spesso affrontano carichi di lavoro imprevedibili, lavori scadenti con sicurezza e protezione inadeguate ai sensi delle attuali normative in materia di SSL. La diffusa introduzione della robotica avanzata e dell’automazione delle attività ha suscitato quindi timori sul lavoro e insicurezza, poiché i lavoratori temono di essere sostituiti dalle macchine, contribuendo all’ansia e all’emotività esaurimento.

Sebbene i sistemi che gestiscono i lavoratori tramite l’intelligenza artificiale possano ottimizzare la pianificazione del lavoro e migliorare l’efficienza, il loro l’uso nel monitoraggio dei lavoratori può portare a un’eccessiva sorveglianza, pressione sulle prestazioni, ridotta autonomia e una mancanza di fiducia sul posto di lavoro. L’opacità del processo decisionale dell’IA, in particolare nella gestione di prestazioni e compiti, possono favorire un senso di ingiustizia e sfiducia, minando il benessere mentale.

L’implementazione dell’intelligenza artificiale per la gestione dei lavoratori spesso aumenta il carico cognitivo e lo stress, in particolare tra i lavoratori per adattarsi ai nuovi processi automatizzati e affrontare un monitoraggio costante delle prestazioni, che può avere un impatto grave salute mentale. La sorveglianza digitale continua e la gestione algoritmica sono citate come fondamentali fattori di insoddisfazione lavorativa e di rischio di declino per la salute mentale

Misure preventive: applicare il principio STOP

Le considerazioni sulla sicurezza e la salute dovrebbero essere integrate nella fase di progettazione delle tecnologie e dei processi digitali, e non solo in fase di attuazione. I fattori psicosociali svolgono un ruolo cruciale nel contesto dell’utilizzo del digitale sul lavoro e si dovrebbe prestare particolare attenzione al loro impatto sulla salute mentale dei lavoratori all’attuazione di adeguate misure preventive. Per affrontare i rischi, una strategia preventiva basata sullo principio chiamato STOP è essenziale. Questo piano di prevenzione comprende le seguenti azioni:

Sostituzione: ove possibile, i processi digitali dannosi vengono sostituiti con alternative più sicure. Ad esempio, invece della sorveglianza costante, utilizzare sistemi intelligenti che promuovano la collaborazione e il feedback piuttosto che monitorare.

Misure tecniche di protezione (Technical protective measures): i datori di lavoro possono implementare sistemi di monitoraggio rispettosi della privacy e adattivi. L’intelligenza artificiale che gestisce i carichi di lavoro per ridurre lo sforzo cognitivo e i sensori intelligenti dell’Internet delle cose per mantenerli attivi condizioni di lavoro ottimali tutelando al tempo stesso la salute mentale dei lavoratori.

Misure di protezione organizzativa (Organisational protective measures): i datori di lavoro stabiliscono limiti chiari attorno all’orario di lavoro per prevenire lavorare troppo e affermare chiaramente il diritto alla disconnessione, fornire formazione per facilitare la transizione alle nuove tecnologie e promuovere un ambiente di lavoro favorevole che riduca l’insicurezza lavorativa e promuova la fiducia.

Misure di protezione personale (Personal protective measures): misure personali, compresi DPI intelligenti, accesso alla salute mentale vengono introdotti supporto e strumenti che incoraggiano la consapevolezza e la cura di sé per supportare ulteriormente i lavoratori nella gestione dello stress.

Dovrebbero essere progettate e implementate iniziative di formazione, sviluppo delle competenze e sensibilizzazione promuovere l’uso sicuro e corretto delle tecnologie digitali. Questi sforzi devono essere rivolti in egual misura ai lavoratori e alle imprese e i progettisti e gli sviluppatori di queste tecnologie, affrontando il loro impatto sulla sicurezza sul lavoro e salute.

Strategie per valutare e gestire i fattori di rischio

Una parte fondamentale della soluzione risiede anche nel fatto che i datori di lavoro conducano valutazioni periodiche dei rischi e che affrontino specificamente la questione i rischi psicosociali associati alla digitalizzazione. Tali valutazioni dovrebbero coprire le tecnologie digitali e il modo in cui interagiscono con l’organizzazione del lavoro. Un focus sull’identificazione dei fattori di rischio di stress associati al uso delle tecnologie, come aumento del carico di lavoro, sorveglianza o mancanza di autonomia e lavoro per mitigare loro, è fondamentale.

Le politiche di prevenzione e gestione del rischio dovrebbero essere incentrate sull’uomo e garantire coinvolgimento e partecipazione dei lavoratori a partire dalla fase di progettazione delle tecnologie. Promuovere a ambiente di lavoro favorevole che incoraggia la comunicazione aperta, fornisce supporto per la salute mentale e promuove un sano equilibrio tra lavoro e vita privata è fondamentale anche per sostenere il benessere dei lavoratori nei luoghi di lavoro digitalizzati.

Il futuro della salute mentale sul posto di lavoro: HWC 2026-28

La prossima campagna per Ambienti di lavoro sani e sicuri (HWC) 2026-28 si concentrerà sulla salute mentale e sulla digitalizzazione come tema centrale. Mentre i confini tra lavoro umano e digitale si confondono, la campagna offre una critica opportunità di aumentare la consapevolezza – e contribuire ad affrontare – i rischi psicosociali legati al crescente utilizzo di tecnologia al lavoro. Le politiche future devono considerare sia le opportunità che le sfide che derivano dalla digitalizzazione per garantire che i luoghi di lavoro rimangano sicuri, inclusivi e di sostegno per tutti i lavoratori.

FONTE: EU-OSHA

Conversione legge in GU: Misure contrasto violenza contro operatori sanitari

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.276 del 25 gennaio 2024 la Legge 18 novembre 2024, n. 171 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2024, n. 137, recante misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell’esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all’assistenza sanitaria.

Il decreto riporta modifiche al decreto legge del 1° ottobre, agli articoli del Codice penale già novellati.

Questi i testi definitivi, pubblicati su Normattiva: “All’articolo 635 del codice penale, dopo il ((terzo comma)) è inserito il seguente:

«Chiunque, all’interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione ((delle condotte previste nell’articolo 583-quater, secondo comma)), distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose ((mobili o immobili altrui)) ivi esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitario ((…)) è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro. Se il fatto è commesso da più persone riunite, la pena è aumentata. all’articolo 380, comma 2, (arresto obbligatorio Ndr). […]

All’articolo 380, comma 2, (arresto obbligatorio Ndr) dopo la lettera a-bis) sono inserite le seguenti:

a-ter) delitto di lesioni personali a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali previsto dall’articolo 583-quater, secondo comma, del codice penale;

a-quater) delitto di danneggiamento previsto dall’articolo ((635, quarto comma)), del codice penale;»;

b) all’articolo 382-bis, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. ((Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì nei)) casi di delitti non colposi per i quali è previsto l’arresto in flagranza, commessi all’interno o nelle pertinenze delle strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, in danno di persone esercenti una professione sanitaria o socio-sanitaria nell’esercizio o a causa delle funzioni o del servizio nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell’esercizio o a causa di tali attività, ovvero commessi su cose ivi esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitario, quando non è possibile procedere immediatamente all’arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica o individuale ovvero per ragioni inerenti alla regolare erogazione del servizio((…))»;

((b-bis) all’articolo 550, comma 2, alinea, dopo le parole: “635, terzo” sono inserite le seguenti: “e quarto”))”.

FONTE: Gazzetta Ufficiale

“Salute e sicurezza… insieme!” la nuova edizione del concorso scolastico

“Salute e sicurezza… insieme! – La prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro si imparano a scuola”. Indetta dal Ministero del Lavoro, dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e dall’Inail la nuova edizione del concorso scolastico sulla cultura della sicurezza e sulla prevenzione dei rischi (la presentazione ufficiale alle scuole avvenuta il 4 dicembre 2024).

Il corso interessa le scuole secondarie di ogni ordine e grado statali e paritarie e i corsi di istruzione e formazione professionale (IeFP). Ogni singolo istituto potrà presentare un solo elaborato creativo, nella forma che intenderà. Come ad esempio cortometraggio, rappresentazione grafica/fumetto, rappresentazione canora.

Partecipazione gratuita, al termine del concorso verranno premiati i tre migliori elaborati, con la possibilità di individuare anche due menzioni speciali.

Prevista una cerimonia di premiazione.

Così il ministro del Lavoro Elvira Calderone: “L’esperienza della prima edizione del concorso ha reso evidente che i nostri ragazzi e ragazze hanno idee, capacità e sensibilità meravigliose. Con i loro elaborati hanno dimostrato che la prevenzione può trasformarsi da parola a progetto, da principio imprescindibile ad azione tangibile di tutela della vita umana. Attraverso loro il messaggio è arrivato forte e chiaro: la sicurezza è vita. Grazie agli istituti di formazione che hanno creduto da subito in questo progetto. Li aspettiamo ancora tra i partecipanti, insieme alle altre realtà che sceglieranno di sfidarsi in creatività per portare la cultura della sicurezza nelle vite dei loro studenti e di tutti noi”.

FONTE: Ministero del Lavoro

Relazione Eu-Osha: Salute mentale nel settore edile in UE

Salute mentale nel settore edile: prevenzione e gestione dei rischi psicosociali sul luogo di lavoro. Questa la nuova relazione pubblicata da Eu-Osha che affronta il tema del benessere psicologico sul lavoro in edilizia.

Eu-Osha descrive come pressioni, ritmi e ambienti di lavoro possano incidere sulla salute mentale dei lavoratori.

Secondo l’Agenzia il 46% dei lavoratori dell’edilizia in UE è esposto a pressioni e carichi eccessivi. Questo va a sommarsi al lavoro in esterno, alla sensazione di vulnerabilità, isolamento sociale, incertezza continua in merito al luogo di lavoro, ambiente prettamente maschile.

Il testo della relazione, in inglese.

Eu-Osha indica tra gli interventi primari la corretta valutazione dei rischi psicosociali sul luogo di lavoro, sensibilizzazione, buone prassi utili a mitigare i rischi e migliorare complessivamente le condizioni di lavoro.

FONTE: Eu-Osha

Direttiva 2024/2831 condizioni lavoro piattaforme digitali in Gazzetta Europe

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Europea dell’11 novembre 2024, la Direttiva (UE) 2024/2831 del 23 ottobre 2024 relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali.

La direttiva è in vigore dal ventesimo giorno dalla pubblicazione. Gli Stati membri dovranno recepirla con proprie disposizioni legislative, regolamentari e amministrative entro il 2 dicembre 2026. Scopo primario è il: “migliorare le condizioni di lavoro e la protezione dei dati personali nel lavoro mediante piattaforme digitali nei modi seguenti:

a) introducendo misure volte a facilitare la determinazione della corretta situazione occupazionale delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali;

b) promuovendo la trasparenza, l’equità, la supervisione umana, la sicurezza e la responsabilità nella gestione algoritmica del lavoro mediante piattaforme digitali;

c) migliorando la trasparenza del lavoro mediante piattaforme digitali, anche in situazioni transfrontaliere”.

Stabilendo inoltre diritti minimi da osservare per i lavoratori, norme per la protezione dei dati e del trattamento anche per persone che non abbiano un contratto di lavoro, che siano applicabili a tutto il lavoro digitale da piattaforma svolto n UE a prescindere dal luogo di stabilimento.

Ventotto gli articoli che la compongono, riassumiamo in elenco cosa prevedono:

ogni Stato dovrà approntare misure che garantiscano pari diritti al lavoro tramite intermediario;

dovrà dotarsi di procedure per la verifica della situazione occupazionale per assimilare gli obblighi dei datori di lavoro agli ordinamenti nazionali;

principio della presunzione legale qualora si riscontrino fatti che indicano direzione e controllo;

si dovranno istituire misure di sostegno per l’attuazione e il rispetto della presunzione legale: raccomandazioni, orientamenti, ispezioni, formazione per le autorità competenti;

limitazioni del trattamento dei dati personali mediante sistemi di monitoraggio automatizzati o di sistemi decisionali automatizzati: limiti al trattamento dati personali e sensibili, alla raccolta, sin dal momento della selezione;

adeguamento alla valutazione di impatto all’articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679;

obblighi per le piattaforme di trasparenza e informativa ai lavoratori e ai rappresentanti sull’uso del monitoraggio e dei sistemi decisionali;

valutazione umana delle decisioni delle piattaforme al massimo entro due anni;

diritto per i lavoratori di ottenere spiegazione e motivazioni scritte sulla decisione della piattaforma per la quale ricorrere a persona designata;

articolo 12: “Sicurezza e salute:

Fatte salve la direttiva 89/391/CEE e le direttive correlate nel settore della sicurezza e della salute durante il lavoro, per quanto riguarda i lavoratori delle piattaforme digitali, le piattaforme di lavoro digitali:

a) valutano i rischi dei sistemi di monitoraggio automatizzati o dei sistemi decisionali automatizzati per la loro sicurezza e la loro salute, in particolare per quanto riguarda i possibili rischi di infortuni sul lavoro e i possibili rischi psicosociali ed ergonomici;

b) valutano se le garanzie di tali sistemi sono adeguate ai rischi individuati in considerazione delle caratteristiche specifiche dell’ambiente di lavoro;

c) introducono adeguate misure di prevenzione e protezione.

In relazione agli obblighi stabiliti al paragrafo 1 del presente articolo, le piattaforme di lavoro digitali garantiscono l’informazione e la consultazione effettive e la partecipazione dei lavoratori delle piattaforme digitali e/o dei loro rappresentanti conformemente agli articoli 10 e 11 della direttiva 89/391/CEE.

Le piattaforme di lavoro digitali non utilizzano i sistemi di monitoraggio automatizzati o i sistemi decisionali automatizzati in alcun modo che metta indebitamente sotto pressione i lavoratori delle piattaforme digitali o ne metta altrimenti a rischio la sicurezza e la salute fisica e mentale.

Oltre ai sistemi decisionali automatizzati, il presente articolo si applica anche qualora le piattaforme di lavoro digitali utilizzino sistemi automatizzati che prendono o sostengono decisioni che incidono in qualche modo sui lavoratori delle piattaforme digitali.

Al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori delle piattaforme digitali, anche per quanto riguarda violenza e molestie, gli Stati membri provvedono affinché le piattaforme di lavoro digitali adottino misure preventive, compresi canali di segnalazione efficaci”.

Restano in vigore anche in questo caso gli obblighi di informazione e consultazione di lavoratori e rappresentanti previsti come già indicato dalla direttiva 89/391/CEE e dalle direttive 2002/14/CE e 2009/38/CE;

obbligo per le piattaforme di dichiarare il lavoro svolto dai lavoratori;

gli Stati membri dovranno fare in modo che le piattaforme mettano a disposizione delle autorità e dei rappresentanti: numero lavoratori, termini e condizioni, durata media dell’attività lavorativa, intermediari, situazione occupazionale, informazioni aggiornate ogni sei mesi e posso essere richiesti loro ulteriori chiarimenti;

dovranno essere allestite procedure di ricorso per le persone;

dovranno essere garantiti dalle piattaforme canali di contatto personale tra i lavoratori;

le piattaforme dovranno garantire alle autorità l’accesso alle prove;

“Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per vietare il licenziamento o la risoluzione del contratto delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali, o l’adozione di misure equivalenti, e ogni misura destinata a preparare il licenziamento, la risoluzione del contratto o l’adozione di misure equivalenti, per il fatto che tali persone abbiano esercitato i diritti previsti dalla presente direttiva” e, con diritto di sottoporre agli organi giurisdizionali”;

regolamentazione del sistema sanzionatorio;

promozione del ruolo delle parti sociali;

diritto di ogni Stato di introdurre norme ancora più favorevoli e di converso non esistenti motivi validi di regresso e “impregiudicato ogni altro diritto conferito alle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali da altri atti giuridici dell’Unione”.

“Gli Stati membri possono stabilire, per legge o mediante contratti collettivi, norme più specifiche per garantire la protezione dei diritti e delle libertà con riguardo al trattamento dei dati personali delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali a norma degli articoli 9, 10 e 11, in conformità dell’articolo 26, paragrafo 1;

gli Stati membri possono consentire alle parti sociali di avviare contratti collettivi.

FONTE: GAZZETTA UFFICIALE

Vietato accedere all’email di un dipendente: Garante Privacy

Un datore di lavoro non può accedere all’email di un dipendente. Questo quanto ribadito dal Garante della Privacy, evidenziando nella newsletter del 22 ottobre un provvedimento adottato nei confronti di un’azienda.

La nota deriva da un contenzioso riguardante un agente di commercio e l’azienda con la quale collaborava e il fatto che tale azienda avesse effettuato tramite un apposito software, un backup della sua posta elettronica e dei suoi log di accesso. E inoltre, il fatto che i contenuti rilevati fossero poi stati usati dalla stessa azienda in un contenzioso.

Il Garante ha ricordato che: “la sistematica conservazione delle email – effettuata per un considerevole periodo di tempo (pari a tre anni successivamente alla cessazione del rapporto) – e la sistematica conservazione dei log di accesso alla posta elettronica e al gestionale utilizzato dai lavoratori non erano conformi alla disciplina di protezione dei dati. Tale conservazione infatti risultava non proporzionata e necessaria al conseguimento delle finalità dichiarate dalla Società di garantire la sicurezza della rete informatica e la continuità dell’attività aziendale”.

Ricostruire al dettaglio, attraverso tali dati, l’attività del lavoratore è contrario allo Statuto dei lavoratori che non ammette tali forme di controllo. Carente infine l’informativa con la quale l’azienda comunicava ai dipendenti la possibilità di accesso alle email.

L’Autorità ha comminato per tali comportamenti, una sanzione di 80mila euro e il divieto di utilizzo del software di backup.

FONTE: Garante Privacy

Nota Inl: richieste della patente a crediti e scadenze

Pubblicata dall’Ispettorato nazionale del lavoro la nota 7 ottobre 2024, n. 376 – Servizio per l’istanza della Patente a Crediti.

La nota, a firma del direttore dell’ispettorato Paolo Pennesi, informa che alla data del 7 ottobre “la maggior parte degli operatori interessati non ha ancora formalizzato l’istanza” per la richiesta della patente.

Auspica che gli operatori avviino le proprie istanze ricordando che:

l’autocertificazione via Pec può essere utilizzata fino al 31 ottobre;

“coloro i quali abbiano inviato esclusivamente l’autocertificazione e non abbiano fatto istanza sul Portale non potranno operare nei cantieri temporanei e mobili a decorrere dal 1° novembre 2024“.

Come già chiarito dalla circolare n. 4/2024.

Fonte: Inl

Anmil: 74ª Giornata nazionale vittime del lavoro

Si terrà domenica 13 ottobre la “74ª Giornata nazionale per le vittime del lavoro” indetta da Anmil, con il patrocinio della RAI.

L’appuntamento centrale della manifestazione in questa edizione si terrà a Roma, con il Patrocinio di Roma Capitale. Alle 8.30 prevista la cerimonia religiosa nella Chiesa di S. Maria della Consolazione al Foro Romano. La cerimonia civile si terrà alle ore 10.00 presso l’Aula Giulio Cesare del Campidoglio.

Trai presenti il ministro del Lavoro Marina Calderone in rappresentanza del Governo; il presidente della Commissione parlamentare sulle condizioni di lavoro in Italia sen. Tino Magni; il presidente della Commissione parlamentare sulle condizioni di lavoro in Italia on. Chiara Gribaudo, il presidente Inail Fabrizio D’Ascenzo.

Così il presidente Anmil Emidio Deandri: “Nonostante la grave recrudescenza del fenomeno infortunistico che grava sul Paese, ad oggi la sicurezza nei luoghi di lavoro non riceve la giusta considerazione, che dovrebbe invece rappresentare una priorità e questa manifestazione sarà l’occasione per sensibilizzare sul tema le forze politiche, stimolando riflessioni e assunzioni di un impegno concreto per il futuro, al fine di arginare morti e infortuni sul lavoro e malattie professionali”.

Fonte: Anmil

Circolare Inl: patente a crediti, prime indicazioni

Pubblicata dall’Ispettorato nazionale del Lavoro la circolare n. 4 del 23 settembre 2024 con indicazioni e chiarimenti sul nuovo regolamento riguardante la patente a crediti in edilizia rilasciato dal Ministero del Lavoro lo scorso 18 settembre.

Articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti” – D.M. 18 settembre 2024 n. 132 – prime indicazioni.

La circolare affronta i seguenti argomenti: rilascio della patente, revoca, contenuti informativi, provvedimento cautelare di sospensione, durata della sospensione, ricorso, crediti ulteriori, decurtazione dei crediti e recupero, fusioni e trasformazioni di impresa.

L’ispettorato ricorda inoltre che il nuovo sistema sarà in vigore dal 1° ottobre 2024, le domande andranno presentate a https://servizi.ispettorato.gov.it/ e che in prima applicazione le imprese dovranno presentare un’autocertificazione tramite apposito modello al seguente indirizzo pec: dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it. Questa sarà utilizzabile esclusivamente fino al 31 ottobre 2024 e a partire dal 1° novembre non sarà più possibile operare senza aver richiesto il rilascio della patente.

Riassumiamo in elenco la circolare:

rilascio della patente: interessa imprese edili e lavoratori autonomi (“sono considerati lavoratori autonomi anche le imprese individuali senza lavoratori”) che operano “fisicamente” nei cantieri, non fornitori o o prestazioni di natura intellettuale e non impresa SOA, in classifica pari o superiore alla III; vengono ribaditi anche in questa circolare i requisiti per le imprese estere, europee e non, elencati tutti i requisiti e gli adempimenti necessari per il rilascio e i casi in cui alcuni non saranno necessari (“a titolo esemplificativo il DVR non è infatti richiesto ai lavoratori autonomi e alle imprese prive di lavoratori”);

modalità di richiesta e tempistiche: online tramite Spid e Cie, anche tramite soggetto munito di apposita delega in forma scritta come consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati e CAF, sarà il portale a indicare a seconda del richiedente requisiti non obbligatori e esenzione giustificata;

revoca: “il provvedimento di revoca della patente è adottato da questo Ispettorato sulla base di un accertamento in ordine alla assenza di uno o più requisiti dichiarati inizialmente, ne consegue che il venir meno di uno o più requisiti in un momento successivo – ad esempio l’assenza del DURC – non potrà incidere sulla sua utilizzabilità, ferme restando le altre conseguenze di carattere sanzionatorio o di altro tipo previste dall’ordinamento”, controlli a campione d’ufficio o in caso di accertamenti, confronto con l’impresa per valutazione della gravità dei fatti, nuova richiesta dopo dodici mesi dal provvedimento;

contenuti della patente: accesso alle informazioni sul portale, concesso ai titolari e alle PA con modalità indicate e a RLS, RLST, organismi paritetici, coordinatori sicurezza e soggetti che intendono affidarsi a imprese e autonomi;

sospensione: “Ai sensi del nuovo art. 27, comma 5, del D.lgs. n. 81/2008 “se nei cantieri (…) si verificano infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un’inabilità permanente, assoluta o parziale, l’Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelare, la patente di cui al presente articolo fino a dodici mesi. Avverso il provvedimento di sospensione è ammesso ricorso ai sensi e per gli effetti dell’articolo 14, comma 14”, provvedimenti dell’INL territoriale con possibile parere della Direzione centrale vigilanza e sicurezza sul lavoro, indicati in dettaglio i presupposti e le attività di indagine: competono anche al personale diverso da quello dell’Ispettorato nazionale, interesseranno nessi causali, responsabilità dirette, colpa grave, “fermo restando che, laddove tali responsabilità non siano del tutto chiare e richiedano approfondimenti che possono essere effettuati solo nell’ambito di un procedimento giudiziario, la sospensione non potrà essere adottata”, la circolare riporta in dettaglio i criteri della definizione di colpa grave e marcata violazione dei doveri di diligenza;

sospensione adottata e obbligatoria per infortunio mortale;

sospensione per inabilità permanente subordinata a riconoscimento INAIL dell’inabilità, e “non si provvederà a sospendere la patente ogni qualvolta il cantiere interessato sia stato già oggetto di un provvedimento di sospensione ai sensi dell’art. 14 del D.lgs. n. 81/2008“;

sospensioni fino a 12 mesi in base alla gravità degli eventi; ricorsi ai sensi dell’art. 14, comma 14, del D.lgs. n. 81/2008 entro 30 giorni dalla notifica ed esame entro 30 giorni, e perdita efficacia del provvedimento in caso di silenzio dalla Direzione, verifica delle condizioni entro congruo termine in caso di cessazione del provvedimento;

crediti ulteriori rispetto ai 30 punti iniziali: richiesta solo dopo l’integrazione della piattaforma e i nuovi crediti saranno retroattivi, la circolare riporta in tabella i casi di maggiorazione dei punti;

decurtazione: riportate in tabelle le fattispecie per le decurtazioni successive a “provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi”, in caso di più violazioni decurtazioni per crediti non eccedenti il doppio dei crediti per violazione più grave, decurtazioni con provvedimenti definitivi come “sentenze passate in giudicato e le ordinanze-ingiunzione divenute definitive”;

patente sotto i 15 crediti: sotto i 15 crediti non sarà possibile a operare in cantiere a meno che non siano in corso opere già completate per il 30% e “qualora invece l’impresa o il lavoratore autonomo operi in cantiere senza la patente (o documento equivalente se stranieri) o con una patente che non sia dotata di almeno 15 crediti troverà applicazione una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori affidati nello specifico cantiere e, comunque, non inferiore a euro 6.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all’articolo 301-bis del D.lgs. n. 81/2008, nonché l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di sei mesi”, sanzione amministatrativa e pecuniaria per il committente o il responsabile dei lavori che non abbia verificato i requisiti;

procedure di recupero: recupero su valutazione di una commissione Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell’Ispettorato e dell’INAIL, con invito Asl e RLST, valutati gli interventi formativi, attività previste dal Dm 132 del 18 settembre 2024 all’art. 5, comma 4 lett. a);

fusione e trasformazione di impresa: punti dalla patente con maggior numero di crediti, trasferimento crediti per trasformazione e conferimento.

Fonte: Ispettorato nazionale del Lavoro

Modifiche alla disciplina, sanzioni abuso utilizzo contratti a termine

Sanzioni per abuso di contratti a termine.

Il Ministero del Lavoro con nota del 20 settembre informa circa la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 217 del 16 settembre 2024 il decreto legge 16 settembre 2024, n. 131, recante Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.

Il decreto riporta una modifica alla norma riguardante le sanzioni per abuso di contratti a tempo determinato, prevista dall’art. 28 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 successiva alla procedura di infrazione europea in merito al recepimento della direttiva 1999/70/CE.

Sanzioni non ritenute sufficienti. Alla precedente previsione “risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un’indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto”, viene ora aggiunta “la possibilità per il giudice di stabilire l’indennità in misura superiore se il lavoratore dimostra di aver subito un maggior danno” e viene eliminata la possibilità di indennizzo con sei mensilità in caso di contratti collettivi che prevedevano trasformazione a tempo indeterminato di contratti a tempo determinato.

FONTE: Ministero del Lavoro