Tutti gli articoli di Sarcina Antonio

Cronici sul lavoro: nuovo studio Eu-Osha sui Dms

Attraverso un nuovo post inerente la campagna Ambienti di lavoro sani e sicuri 2020-2022 Eu-Osha torna a segnalare pubblicazioni e ricerche sui Disturbi muscolo scheletrici sul lavoro.

Questa volta l’Agenzia europea si occupa di DMS cronici, anche in relazione all’invecchiamento della popolazione lavorativa. Lo fa con il documento:
Lavorare con DMS cronici – Indicazioni pratiche efficaci. Affiancato dall’Analisi di studi di casi sul lavoro con disturbi muscoloscheletrici cronici.

Buone prassi, pianificazione del rientro al lavoro, comunicazione tra le parti, studio di otto casi , innovazione e possibili errori.

Fonte: Eu-Osha, Dms cronici

Pubblicata l’European Medical Device Nomenclature dei dispositivi medici

Pubblicata la versione ufficiale dell’European Medical Device Nomenclature (EMDN), la nomenclatura dei dispositivi medici che parte dall’italiano e verrà tradotta in inglese. Si tratta della catalogazione che verrà utilizza per definire i dispositivi e per la registrazione nella banca dati EUDAMED.

Il 14 febbraio 2019 l’europeo Medical Device Coordination Group (MDCG) ha scelto di utilizzare l’italiana Classificazione Nazionale dei Dispositivi medici (CND) come base per il futuro nomenclatore EMDN.

Il 30 aprile 2021 è stata presentata dall’Italia la proposta di elencazione ufficiale, è stata valutata con soddisfazione, autorizzata alla recente pubblicazione e alla conseguente traduzione.

Questo la bozza della versione in inglese in corso di valutazione.

Fonte: Ministero della Salute

Ri-etichettatura fitosanitari: nuova procedura semplificata autorizzazione siti

Rilasciata dal Ministero della Salute una nuova Procedura per la gestione delle ispezioni a distanza presso i siti di ri-etichettatura di prodotti fitosanitari, effettuabile in modalità a distanza.

Si tratta di una procedura immediatamente operativa allestita per la semplificazione del processo di autorizzazione dei siti di rietichettatura, che presentano meno complessità rispetto ai siti di produzione e confezionamento.

Procedura già visionata e approvata dalle Associazioni di categoria delle
aziende di prodotti fitosanitari.

Procedura per la gestione delle ispezioni a distanza presso i siti di ri-etichettatura di prodotti fitosanitari, effettuabile in modalità a distanza.

La nota di trasmissione del Ministero del 30 aprile 2021.

FONTE: Ministero della Salute

Messaggio Inps del 23 aprile: quarantena, lavoratori fragili

Pubblicato da Inps il messaggio n.1667 del 23 aprile 2021 Tutele di cui all’articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per i lavoratori dipendenti del settore privato aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia e per i lavoratori “fragili”. Novità introdotte dal decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41. Chiarimenti operativi.

I chiarimenti riguardano quanto previsto dal Decreto Sostegni in materia intervenuto sulla Legge di Bilancio.

Per quanto concerne la tutela dei lavoratori fragili estesa al 30 giugno 2021, Inps comunica che “il riconoscimento della tutela ai lavoratori “fragili” del settore privato assicurati per la malattia, dal 17 marzo 2020 al 31 dicembre 2020 e dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, compatibilmente con la disponibilità e nei limiti delle risorse finanziarie assegnate, secondo la specifica disciplina di riferimento per la categoria lavorativa e il settore di appartenenza”.

Quarantena:

I chiarimenti riguardano la gestione dei certificati 2020 giacenti. Per questi Inps indica che le istanze potranno essere riconosciute con certificato attestante la quarantena anche in caso di assenza di indicazione del provvedimento dell’operatore di sanità pubblica.

Limiti di spesa. 663,1 milioni all’articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020 282,1 milioni di euro per i lavorati fragili. Per quanto riguarda le ulteriori tutele dell’articolo 26 per il 2021 in attesa di eventuali nuovi finanziamenti “la malattia sarà comunque tutelata secondo gli strumenti ordinari previsti dall’ordinamento.”

Fonte: Inps

Ricerca Inail: rischio Covid sul lavoro e strategie di prevenzione

Risk assessment at work and prevention strategies on Covid-19 in Italy.

Questa la ricerca Inail pubblicata sulla rivista scientifica internazionale Plos one, che ha illustrato la metodologia attraverso la quale il Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale (Dimeila) ha analizzato a partire dallo scoppio della pandemia il rischio di infezione da Sars-Cov2 negli ambienti di lavoro.

Processi lavorativi, prossimità, tipo di attività e soggetti terzi. Oggetto dalla pubblicazione è la metodologia sviluppata dall’Istituto per la previsione e la prevenzione del rischio infezione Covid sul lavoro, per sviluppare indici di rischio per i differenti settori e per la mobilità della popolazione attiva.

Un metodo implementato nel modello si sorveglianza epidemilogica nazionale e utilizzato dal CTS per la gestione della ripresa delle attività dopo il primo lock down totale. Utilizzato nei documenti tecnici pubblicati nei mesi scorsi in collaborazione con l’Istituto superiore di sanità e applicabile nelle fasi attuali e in una possibile campagna vaccinale nelle aziende.

Metodo applicabile all’eventuale reingegnerizzazione dei processi aziendali per la mitigazione del rischio e integrabile con il sistema nazionale di sicurezza e salute sul lavoro (SSL).

Fonte: Inail

Covid, IE, Dati Inail: Lavoratrici, infortuni, malattie professionali

Infortuni sul lavoro subiti dalle lavoratrici, Covid, sostanze chimiche e interferenti endocrini, agenti chimici nocivi. Questi gli argomenti trattati da Inail nel numero febbraio 2021 della pubblicazione Andamento degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. Numero che si concentra sulle donne al lavoro e che segue il Dossier donne 2021 pubblicato in occasione della Giornata internazionale della donna.

Infortuni nel 2019. 644.907 infortuni sul lavoro nel 2019 di cui più di un terzo ha interessato lavoratrici e in gran parte nelle gestioni Conto Stato (52%), Industria e servizi (34%) e Agricoltura (18%). +1,8% infortuni alle lavoratrici dal 2015 al 2019, -17,1% i decessi.

Il 74,2% degli infortuni del settore Sanità e assistenza sociale ha interessato lavoratrici, il 55% dell’Amministrazione pubblica e il 50% nell’Istruzione. 89,9% nei Servizi domestici e familiari.

Il 60% degli infortuni denunciati da lavoratrici è avvenuto al Nord, 20,6% Centro, 19,2% Sud. 18,5% Lombardia. “Dei 231.128 infortuni denunciati delle lavoratrici, il 76,5% sono avvenuti in “occasione di lavoro” (circa il 98% senza mezzo di trasporto) e il 23,5% “in itinere” (il 62,5% con mezzo di trasporto”.

Malattie professionali. +4,1% rispetto al 2018, +5,4% in particolare nella gestione Industria e servizi e +1,2% Agricoltura, -7,7% Conto Stato. 73% dei casi ha riguardato il sistema osteo-muscolare e del tessuto connettivo.

Covid. Dai dati al 31 gennaio 2021 è emerso come novembre 2020 sia stato il mese con il più alto numero di contagi professionali femminili con un quarto delle denunce, aprile con il numero maggiore di decessi, 42% dei casi. “Dall’inizio della pandemia, le donne sono state le più colpite dai contagi professionali da Covid-19, con circa 70 casi ogni cento. Le infermiere sono le figure professionali più a rischio, nella categoria tecnici della salute, con l’81,1% dei casi, seguite dalle fisioterapiste, con il 5,8%. Per quanto riguarda i decessi femminili, i casi si sono fermati al 17,1%”.

Il documento si chiude con due capitoli riguardanti gli interferenti endocrini e gli agenti chimici nocivi per gravidanza e allattamento.
Il Regolamento Reach, le sostanze SVHC, la lista degli IE, i regolamenti su biocidi e fitosanitari UE 2017/2100 UE 2018/605, il Titolo IX del d.lgs. 81/2008, il regolamento (CE) n. 1278/2008 (Clp) e cosa prevede il del decreto legislativo 151/2001 (Testo unico in materia di sostegno e tutela della maternità e della paternità).

Fonte: Inail

Nota Inps: benefici previdenziali esposizione amianto materiale ferroviario

Pubblicata da Inps la circolare n.37 del 24 febbraio 2021 con indicazioni operative circa i termini per l’accertamento del diritto al beneficio previdenziale per i lavoratori del materiale rotabile ferroviario impegnati nella bonifica dell’amianto, così come modificato dalla Legge di bilancio 2021.

Articolo 1, commi 360 e 361, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, concernente il beneficio previdenziale per i lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario.

Oggetto della circolare è il beneficio derivante dalla Legge 27 marzo 1992, n. 257 che è stato riconosciuto tramite l’articolo 1, comma 277, della legge n. 208/2015 (modificato dall’articolo 1, comma 246, lett. a) e b), nn. 1) e 2), della legge 27 dicembre 2017, n. 205) ai lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che hanno prestato la loro attività nel sito produttivo senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati.

Viene riconosciuto per il periodo di bonifica e i dieci anni successivi, con continuità di rapporto di lavoro in essere.

I chiarimenti Inps riguardano la certificazione tecnica Inail, la documentazione dal datore di lavoro, strutture territoriali Inps e comunicazioni in accordo con Inail, le scadenze del 30 settembre 2021.

Questo l’indice della circolare:

  • “Beneficio previdenziale per i lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario ai sensi dell’articolo 1, comma 277, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
  • Modifiche al procedimento per l’accertamento del diritto al beneficio previdenziale. Indicazioni per le Strutture territoriali;
  • Monitoraggio delle domande e graduatoria degli ammessi al beneficio;
  • Soggetti esonerati dalle operazioni di monitoraggio”.

Fonte: Inps

Dati Inail: Infortuni sul lavoro e malattie professionali nel 2020

554.340 infortuni sul lavoro nel 2020, 1.270 i casi mortali, 45.023 le denunce di malattia professionale. Sono i numeri Inail del rapporto della Consulenza statistico attuariale dell’Istituto sugli Open data rilevati al 31 dicembre 2020.

I 554.340 infortuni nell’anno concluso equivalgono al 13,6% in meno rispetto al 2019, +16,% invece i casi mortali ovvero +181 decessi e di questi -30,1% in itinere e +34% sul luogo di lavoro.

Circa un quarto delle denunce e un terzo delle morti sul lavoro del 2020 sono imputabili al Covid.

-2,8% infortuni Industria e servizi passata dai 501.496 casi del 2019 ai 487.369 del 2020, -19,6% Agricoltura, -6,2% conto Sato, ma all’interno della gestione Industria e servizi si è registrato il +206% di infortuni in occasione di lavoro nella Sanità passata da 27.500 casi nel 2019 a 84mila nel 2020, con crescita esponenziale nei mesi di novembre +750%, tra 400%-500% marzo aprile ottobre e dicembre.

Uomini -22,1% infortuni sul lavoro, donne +1,7%. Fasce d’età: calo in tutte le fasce ma +3,2% 50-64 anni che ha fatto registrate +39,9% ottobre-dicembre 2020.

Aree geografiche: Nord-Ovest -4,1%, Centro -19,3%, Isole -18,8%, Sud -17,3% e Nord-Est -16,5%.

Malattie professionali: 5.023, 16.287 in meno rispetto al 2019 (-26,6%), simile sia per le donne che per gli uomini. Crescita nei mesi di febbraio +17% e +1% agosto. Tipo di patologia: 28.164 casi sistema osteo-muscolare e del tessuto connettivo, 5.060 sistema nervoso, 2.919 orecchio, 1.808 sistema respiratorio, 1.584 tumori.

Fonte: Inail

Documento Eu-Osha Covid : Covid-19: fare ritorno al luogo di lavoro

Eu-Osha ha rilasciato un aggiornamento datato dicembre 2020 del documento e delle slide Adeguare i luoghi di lavoro e proteggere i lavoratori pubblicate lo scorso aprile. Disponibili in italiano.

Si tratta di una revisione degli orientamenti Ue per la sicurezza e la prevenzione sul lavoro in epidemia Covid, indicazioni per procedure e prassi per ambienti di lavoro sicuri.

La serie di orientamenti non vincolanti è affiancata da link e riferimenti a normative e prassi internazionali e ad altri documenti Eu-Osha.

Indicazioni per la valutazione dei rischi in relazione alle attuali condizioni lavorative, per il coinvolgimento dei lavoratori, per l’attenzione ai lavoratori che hanno subito il contagio. Quindi il telelavoro e la differenza tra settori. Nell’attesa che i vaccini vengano diffusi il più possibile e si riesca a tornare alla “normalità”.

Questo l’indice

  • Contesto e campo di applicazione degli orientamenti,
  • Introduzione;
  • Aggiornate la vostra valutazione del rischio e prendete misure adeguate;
  • Coinvolgimento dei lavoratori;
  • Attenzione nei confronti dei lavoratori che sono stati malati;
  • Pianificazione e apprendimento per il futuro;
  • Buona informazione;
  • Settori e occupazioni;
  • Orientamenti specifici per settore correlati alla COVID-19.

Fonte: Eu-Osha

Violenza sul lavoro : ratificata la Convenzione Ilo 190

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.20 del 26 gennaio 2021 la Legge 15 gennaio 2021, n. 4 Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull’eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 nel corso della 108ª sessione della Conferenza generale della medesima Organizzazione.

La legge autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare la Convenzione ILO 190 approvata dall’Organizzazione internazionale del lavoro il 21 giugno 2019, autorizzandone la piena esecuzione nell’ordinamento italiano dal momento della sua entrata in vigore. La legge di ratifica appena approvata sarà in vigore invece dal 27 gennaio 2021.

La Convenzione ha l’obiettivo della protezione di ogni lavoratore di ogni tipologia e settore e il contrasto alla violenza che si verifichi “in occasione di lavoro, in connessione con il lavoro o che scaturiscano dal lavoro”.

Ratificando la convenzione gli Stati Membri Ilo sono tenuti ad adottare leggi che garantiscano il diritto alla parità e alla non discriminazione, a proibire la violenza e le molestie sul lavoro, a promuovere interventi contro la violenza e inclusivi che abbiano il fine ultimo di includere (articolo 4 della Convenzione 190):

“a) il divieto di violenza e molestie ai sensi di legge;

b) la garanzia che le politiche pertinenti contemplino misure per l’eliminazione della violenza e delle molestie;

c) l’adozione di una strategia globale che preveda l’attuazione di misure di prevenzione e contrasto alla violenza e alle molestie;

d) l’istituzione o il rafforzamento dei meccanismi per l’applicazione e il monitoraggio;

e) la garanzia per le vittime di poter accedere a meccanismi di ricorso e di risarcimento, come pure di sostegno;

f) l’istituzione di misure sanzionatorie;

g) lo sviluppo di strumenti, misure di orientamento, attività educative e formative e la promozione di iniziative di sensibilizzazione secondo modalita’ accessibili e adeguate;

h) la garanzia di meccanismi di ispezione e di indagine efficaci per i casi di violenza e di molestie, ivi compreso attraverso gli ispettorati del lavoro o altri organismi competenti”.

“Articolo 8. Ciascun Membro dovrà assumere misure adeguate atte a prevenire la violenza e le molestie nel mondo del lavoro, ivi compreso:

a) il riconoscimento del ruolo determinante delle autorità pubbliche con riferimento ai lavoratori dell’economia informale;

b) l’identificazione, in consultazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate, nonché attraverso altre modalità, dei settori o delle professioni e delle modalità di lavoro in cui i lavoratori e altri soggetti interessati risultino maggiormente piu’ esposti alla violenza e alle molestie;

c) l’adozione di misure che garantiscano una protezione efficace di tali soggetti”.

Dovrà favorire provvedimenti per i datori di lavoro; che permettano alla persona di adire vie legali e avanzare richieste di risarcimento; per orientamento e formazione.

“Articolo 11. In consultazione con le organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori, ciascun Membro è tenuto ad adoperarsi al fine di garantire che:

a) la violenza e le molestie nel mondo del lavoro siano oggetto delle politiche nazionali pertinenti, come quelle in materia di salute e sicurezza, parità e non discriminazione sul lavoro, nonché quelle in materia di migrazione;

b) siano messi a disposizione dei datori di lavoro, dei lavoratori e delle rispettive organizzazioni, come pure delle autorità competenti, misure di orientamento, risorse, formazione o altri strumenti, in formati accessibili a seconda dei casi, sui temi della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro, ivi comprese la violenza e le molestie di genere;

c) vengano attuate iniziative in materia, tra cui campagne di sensibilizzazione”.

Gli interventi negli ordinamenti nazionali dovranno essere attuati attraverso leggi, regolamenti, contratti collettivi, adeguamento della normativa esistente in materia salute e sicurezza sul lavoro.

L’entrata in vigore generale della Convenzione, che è stata fissata a dodici mesi dalla ratifica di due Stati Membri, dovrebbe esserci a giugno 2021, data la ratifica di Fiji avvenuta a giugno 2020 successiva a quella dell’Uruguay.

Fonte: Legge 15 gennaio 2021 n.4 GU n.20 del 26 gennaio 2021