Iscrizione elenco esperti di radioprotezione, Decreto 9 agosto 2022

Pubblicato dal Ministero del Lavoro il 31 agosto il decreto 9 agosto 2022 sui requisiti di iscrizione all’elenco degli esperti di radioprotezione, le modalità di formazione, le modalità di svolgimento dell’esame e l’aggiornamento professionale.

Il decreto sarà in vigore dal 1° gennaio 2023 e fino al quel momento continuerà ad applicarsi quanto previsto dall’allegato XXI del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101.

Riporta i requisiti per l’iscrizione nell’elenco, tra questi il non essere cancellati da uno precedente nei cinque anni addietro ed essere dichiarati abilitati allo svolgimento dei compiti di sorveglianza dalla commissione competente.

La commissione viene definita dall’articolo 3, viene istituita presso il Ministero del Lavoro ed è composta da esperti dei Ministeri Lavoro, Salute, Istruzione, Iss, Inail, Isin.

L’iscrizione in elenco avviene dopo esame. Gli esami vengono indetti con cadenza annuale e a Roma, con domande di iscrizione che vanno presentate entro il 31 dicembre dell’anno precedente.

Gli articolo 9-12 del decreto riportano in dettaglio i contenuti degli esami di: abilitazione primo grado, secondo, terzo sanitario e terzo grado. Questi i titoli di studio per essere ammessi:

Articolo 8: “Per l’ammissione all’esame di abilitazione per l’iscrizione nell’elenco nominativo degli esperti di radioprotezione è richiesto:

a) per l’abilitazione di primo grado: almeno laurea triennale in fisica, o in chimica, o in chimica industriale o in ingegneria; almeno master di primo livello in materia di radiazioni ionizzanti;

b) per l’abilitazione di secondo grado: laurea, vecchio ordinamento, magistrale o specialistica in fisica, o in chimica, o in chimica industriale o in ingegneria; master di secondo livello in materia di radiazioni ionizzanti o scuola di specializzazione in fisica medica;

c) per l’abilitazione di terzo grado sanitario: laurea, vecchio ordinamento, magistrale o specialistica in fisica, o in chimica o in chimica industriale o in ingegneria; master di secondo livello in materia di radiazioni ionizzanti o scuola di specializzazione in fisica medica;

d) per l’abilitazione di terzo grado: laurea magistrale (o vecchio ordinamento) in fisica, o in chimica o in chimica industriale o in ingegneria; master di secondo livello in materia di radiazioni ionizzanti.

Il master di primo livello di cui alla lettera a) deve comprendere un tirocinio di almeno 20 giorni lavorativi relativo a sorgenti per le quali è richiesta l’abilitazione al primo grado. Il master di secondo livello di cui alle lettere b), c) e d) deve comprendere un tirocinio della durata minima di 40, 60 e 80 giorni lavorativi rispettivamente per il secondo grado, il terzo grado sanitario e il terzo grado relativo alle sorgenti per le quali è richiesta l’abilitazione. Il tirocinio di grado superiore include il tirocinio di grado inferiore”.

Aggiornamento ogni tre anni e di un minimo di 100 ore.

FONTE: Ministero del Lavoro

Decreto 26 luglio, norme tecniche antincendio stoccaggio e trattamento rifiuti

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.187 dell’11 agosto 2022 il Decreto 26 luglio 2022 Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti. In vigore a novanta giorni dalla pubblicazione in GU.

Il decreto riguarda stabilimenti e impianti impiegati in via esclusiva o a servizio di impianti di trattamento rifiuti, compresi i centri di raccolta di rifiuti di superficie superiore a 3.000 m². Di nuova realizzazione o esistenti. Non raccolta inerti e rifiuti radioattivi.

Le attività esistenti dovranno adeguarsi entro cinque anni a meno che non:

“a) siano in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità, così come previsto dall’art. 38, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69;

b) siano in regola con gli adempimenti previsti agli articoli 3, 4, 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151“.

Il comma 3 dell’articolo 3 riporta indicazioni per i casi di modifica e ampliamento delle attività esistenti.

All’articolo 4 le indicazioni per l’impiego dei prodotti antincendio, identificazione, qualifica e accettazione del responsabile ,norme alle quali devono essere conformi.

FONTE: Gazzetta Ufficiale

Decreto condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili in GU

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.176 del 29 luglio 2022 il Decreto legislativo 27 giugno 2022, n. 104 Attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea. Questa la nota del Ministero del Lavoro del 1° agosto che ne riassume i termini.

Il decreto disciplina le informazioni e le comunicazioni obbligatorie tra aziende e lavoratore inerenti i rapporti e le condizioni di lavoro e di tutela. Ne riassumiamo in elenco i dettagli:

riguarda lavoro subordinato, somministrato, intermittente, collaborazione, personale e continuativa, coordinata e continuativa, prestazione occasionale, PA, per alcuni aspetti marittimi, pesca, domestici;

non riguarda lavoro autonomo non integrante collaborazione coordinata e continuativa, lavoro inferiore a tre ore a settimana per quattro settimane consecutive, rappresentanza commerciale, collaborazione impresa familiare, PA all’estero;

il datore di lavoro deve comunicare al lavoratore quanto previsto dal decreto;

deve comunicare al lavoratore identità delle parti, luogo di lavoro o luoghi diversi o libertà di determinare luogo di lavoro, sede datore lavoro, inquadramento livello qualifica tipologia mansione, identità imprese somministrazione, date, periodo di prova se previsto, diritto alla formazione, durata ferie e congedi, procedura recesso, orari e straordinari, condizioni di imprevedibilità, contratto collettivo, anche aziendale, enti e istituti contributi;

l’obbligo di informazione che riguarda anche i committenti, “è assolto mediante la consegna al lavoratore, all’atto dell’instaurazione del rapporto di lavoro e prima dell’inizio dell’attività lavorativa, alternativamente: a) del contratto individuale di lavoro redatto per iscritto; b) della copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro”;

le copie delle comunicazioni sono conservate con prova e rese accessibili al lavoratore;

il decreto prevede ulteriori obblighi informativi nel caso di utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati, quanto incidono sul lavoro, scopi e finalità, dati e parametri, misure di controllo, accuratezza, robustezza e cybersicurezza, previsto diritto di accesso ai dati del lavoratore con risposta entro trenta giorni;

lavoro all’estero “il datore di lavoro che distacca in uno Stato membro o in uno Stato terzo un lavoratore nell’ambito di una prestazione transnazionale di servizi, è tenuto a fornire allo stesso, per iscritto e prima della partenza, qualsiasi modifica degli elementi del rapporto di lavoro”;

previste norme per le comunicazioni riguardanti il lavoro intermittente e i contratti individuali;

prescrizioni minime per i rapporti di lavoro: prova non superiore a sei mesi, salvi periodi inferiori da CCNL, prova proporzionata alla durata del contratto a tempo determinato, no seconda prova con rinnovo di contratto, prolungata prova in corrispondenza dei periodi di assenza;

cumulo di impieghi: “fatto salvo l’obbligo previsto dall’articolo 2105 del codice civile, il datore di lavoro non può vietare al lavoratore lo svolgimento di altra attività lavorativa in orario al di fuori della programmazione dell’attività lavorativa concordata, né per tale motivo riservargli un trattamento meno favorevole. Il datore di lavoro può limitare o negare al lavoratore lo svolgimento di un altro e diverso rapporto di lavoro qualora sussista una delle seguenti condizioni:

a) un pregiudizio per la salute e la sicurezza, ivi compreso il rispetto della normativa in materia di durata dei riposi;

b) la necessità di garantire l’integrità del servizio pubblico;

c) il caso in cui la diversa e ulteriore attivita’ lavorativa sia in conflitto d’interessi con la principale, pur non violando il dovere di fedelta’ di cui all’articolo 2105 del codice civile. Resta ferma la disciplina di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165“;

misure sulla prevedibilità minima, articolo 10 norme sulle transizioni verso forme più prevedibili, richiesta può essere avanzata dal lavoratore dopo almeno sei mesi e periodo di prova, nuova richiesta dopo sei mesi dalla risposta negativa, domande per iscritto, per la seconda risposta “le persone fisiche in qualità di datori di lavoro o le imprese che occupano fino a cinquanta dipendenti possono rispondere in forma orale qualora la motivazione della risposta rimanga invariata rispetto alla precedente”;

formazione obbligatoria per la mansione considerata orario di lavoro e deve svolgersi se possibile durante lo stesso lavoro, non riguarda la formazione professionale a meno che non debba fornirla il lavoratore e “Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 36 e 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81“;

il capo IV del decreto riporta i dettagli delle misure di tutela, risoluzione rapida e ricorso, conciliazione, protezione da trattamento o conseguenze sfavorevoli, protezione contro il licenziamento o contro il recesso del committente e onere della prova;

il decreto si applica a tutti i rapporti di lavoro già instaurati al 1° agosto 2022, “il datore di lavoro o il committente, su richiesta scritta del lavoratore già assunto alla data del 1° agosto 2022, è tenuto a fornire, aggiornare o integrare entro sessanta giorni le informazioni previste”.

FONTE: Gazzetta Ufficiale

Dlgs 104/2022 condizioni lavoro trasparenti prevedibili, nota Inl 10 agosto

Pubblicata dall’Ispettorato nazionale del lavoro la circolare n.4 del 10 agosto 2022 con prime indicazioni sull’attuazione del D.Lgs. n. 104/2022 Attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo

e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea, Decreto Trasparenza, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 luglio 2022.

La circolare riporta chiarimenti rilasciati d’intesa con l’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Indica che “il decreto entra in vigore il 13 agosto p.v. e presenta un disallineamento temporale fra la data di emanazione e quella di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rende necessaria un’attività interpretativa delle disposizioni transitorie dell’art. 16, su cui ci si soffermerà infra”.

L’indice:

“Campo di applicazione;

Modalità di comunicazione delle informazioni;

Modifiche al D.Lgs. n. 152/1997 (Termini per la consegna delle informazioni, Ulteriori obblighi informativi, Trattamento sanzionatorio, Ulteriori obblighi informativi nel caso di utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati, Prestazione di lavoro all’estero, Modifiche degli elementi informativi);

Ulteriori disposizioni di diritto sostanziale;

Comportamenti ritorsivi del datore di lavoro;

Disposizione transitorie”.

FONTE: Ispettorato nazionale del lavoro

Inail: Relazione annuale 2021

564.089 infortuni sul lavoro denunciati nel 2021, -1,4% rispetto al 2020, 1.361 le denunce di infortunio mortale, -19,2% rispetto al 2020, 55.205 le denunce di malattia professionale, +22,8%. Sono alcuni dei dati pubblicati da Inail nella Relazione annuale 2021 presentata dall’Istituto a Roma il 25 luglio 2022.

Delle 564.089 denunce circa 50 mila quelle dovute al Covid, 100 mila in meno rispetto al 2020, cresciute del 20% le denunce non da Covid. Ne sono state riconosciute 349.643. 17,5% i casi di incedente accaduti fuori dall’azienda.

Denunce di infortunio mortale 1.361, 200 da Covid (600 nel 2020), +10% gli infortuni mortali non derivanti dal Covid. 685 le denunce accettate, 298 i casi accaduti fuori dall’azienda. L’incidenza Covid sulle denunce mortali nel 2021 è stata una su sei, contro una su tre del 2020.

Malattie professionali. 55.205 le denunce, +22,8%, riconosciuto il 37,2%. 38.290 i lavoratori, riconosciuto il 40,3% delle cause professionali. 948 le malattie da amianto riconosciute. 820 i lavoratori deceduti nel 2021, -23,6% sul 2020, 154 per silicosi/asbestosi.

Scheda e infografiche sul dettaglio infortuni e malattie.

Vigilanza. Censite nel 2021 3.740.000 PAT, 104.869 lavoratori regolarizzati circa 5miliardi di retribuzioni evase accertate, 89 milioni di premi richiesti. Tremila indagini su infortuni e malattie professionali.

Sette milioni di prestazioni sanitarie erogate per infortuni e malattie professionali, 523mila le prime cure, 496.433 prestazioni integrative riabilitative a favore di 15mila assistiti.

651.799 rendite inabilità permanente e ai superstiti.

2,8 miliardi da bandi Isi dal 2010, 274 milioni stanziati nel bando 2021. 26 mila le istanze riduzione tariffa 2021.

FONTE: INAIL

Decreto condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili in GU

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.176 del 29 luglio 2022 il Decreto legislativo 27 giugno 2022, n. 104 Attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea. Questa la nota del Ministero del Lavoro del 1° agosto che ne riassume i termini.

Il decreto disciplina le informazioni e le comunicazioni obbligatorie tra aziende e lavoratore inerenti i rapporti e le condizioni di lavoro e di tutela. Ne riassumiamo in elenco i dettagli:

riguarda lavoro subordinato, somministrato, intermittente, collaborazione, personale e continuativa, coordinata e continuativa, prestazione occasionale, PA, per alcuni aspetti marittimi, pesca, domestici;

non riguarda lavoro autonomo non integrante collaborazione coordinata e continuativa, lavoro inferiore a tre ore a settimana per quattro settimane consecutive, rappresentanza commerciale, collaborazione impresa familiare, PA all’estero;

il datore di lavoro deve comunicare al lavoratore quanto previsto dal decreto;

deve comunicare al lavoratore identità delle parti, luogo di lavoro o luoghi diversi o libertà di determinare luogo di lavoro, sede datore lavoro, inquadramento livello qualifica tipologia mansione, identità imprese somministrazione, date, periodo di prova se previsto, diritto alla formazione, durata ferie e congedi, procedura recesso, orari e straordinari, condizioni di imprevedibilità, contratto collettivo, anche aziendale, enti e istituti contributi;

l’obbligo di informazione che riguarda anche i committenti, “è assolto mediante la consegna al lavoratore, all’atto dell’instaurazione del rapporto di lavoro e prima dell’inizio dell’attività lavorativa, alternativamente: a) del contratto individuale di lavoro redatto per iscritto; b) della copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro”;

le copie delle comunicazioni sono conservate con prova e rese accessibili al lavoratore;

il decreto prevede ulteriori obblighi informativi nel caso di utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati, quanto incidono sul lavoro, scopi e finalità, dati e parametri, misure di controllo, accuratezza, robustezza e cybersicurezza, previsto diritto di accesso ai dati del lavoratore con risposta entro trenta giorni;

lavoro all’estero “il datore di lavoro che distacca in uno Stato membro o in uno Stato terzo un lavoratore nell’ambito di una prestazione transnazionale di servizi, è tenuto a fornire allo stesso, per iscritto e prima della partenza, qualsiasi modifica degli elementi del rapporto di lavoro”;

previste norme per le comunicazioni riguardanti il lavoro intermittente e i contratti individuali;

prescrizioni minime per i rapporti di lavoro: prova non superiore a sei mesi, salvi periodi inferiori da CCNL, prova proporzionata alla durata del contratto a tempo determinato, no seconda prova con rinnovo di contratto, prolungata prova in corrispondenza dei periodi di assenza;

cumulo di impieghi: “fatto salvo l’obbligo previsto dall’articolo 2105 del codice civile, il datore di lavoro non può vietare al lavoratore lo svolgimento di altra attività lavorativa in orario al di fuori della programmazione dell’attività lavorativa concordata, né per tale motivo riservargli un trattamento meno favorevole. Il datore di lavoro può limitare o negare al lavoratore lo svolgimento di un altro e diverso rapporto di lavoro qualora sussista una delle seguenti condizioni:

a) un pregiudizio per la salute e la sicurezza, ivi compreso il rispetto della normativa in materia di durata dei riposi;

b) la necessità di garantire l’integrità del servizio pubblico;

c) il caso in cui la diversa e ulteriore attivita’ lavorativa sia in conflitto d’interessi con la principale, pur non violando il dovere di fedelta’ di cui all’articolo 2105 del codice civile. Resta ferma la disciplina di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165“;

misure sulla prevedibilità minima, articolo 10 norme sulle transizioni verso forme più prevedibili, richiesta può essere avanzata dal lavoratore dopo almeno sei mesi e periodo di prova, nuova richiesta dopo sei mesi dalla risposta negativa, domande per iscritto, per la seconda risposta “le persone fisiche in qualità di datori di lavoro o le imprese che occupano fino a cinquanta dipendenti possono rispondere in forma orale qualora la motivazione della risposta rimanga invariata rispetto alla precedente”;

formazione obbligatoria per la mansione considerata orario di lavoro e deve svolgersi se possibile durante lo stesso lavoro, non riguarda la formazione professionale a meno che non debba fornirla il lavoratore e “Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 36 e 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81“;

il capo IV del decreto riporta i dettagli delle misure di tutela, risoluzione rapida e ricorso, conciliazione, protezione da trattamento o conseguenze sfavorevoli, protezione contro il licenziamento o contro il recesso del committente e onere della prova;

il decreto si applica a tutti i rapporti di lavoro già instaurati al 1° agosto 2022, “il datore di lavoro o il committente, su richiesta scritta del lavoratore già assunto alla data del 1° agosto 2022, è tenuto a fornire, aggiornare o integrare entro sessanta giorni le informazioni previste”.

FONTE: Gazzetta Ufficiale

Riordino lavoro spettacolo, approvato disegno di Legge Delega

Con nota del 13 luglio il Ministero del Lavoro informa sull’approvazione definitiva avvenuta alla Camera della legge Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo, per il conferimento al governo di deleghe per modificare la normativa di settore e la Legge 22 novembre 2017, n. 175. (Legge 15 luglio 2022 Gazzetta Ufficiale n.180 del 3 agosto 2022).

La nuova legge prevede:

riordino e revisione degli strumenti di sostegno ai lavoratori di settore;

tutele in materia di contratti di lavoro e di equo compenso per i lavoratori autonomi;

indennità di discontinuità per inattività, studio e formazione;

riconoscimento del carattere strutturalmente discontinuo delle mansioni;

indennità giornaliera in caso di obbligo di disponibilità su chiamata o di esclusiva;

tutela lavoro intermittente e occasionale e delle attività preparatorie;

inquadramento formale della professione di agente o rappresentante;

120 euro retribuzione giornaliera fini assistenziali;

Live Club riconosciuti come luoghi di “promozione e diffusione di produzioni musicali contemporanee, vocali o strumentali, dal vivo, nonché disposizioni per il sostegno di tali attività“;

Registro nazionale lavoratori spettacolo;

Osservatori nazionale e regionali che rientreranno nel Sistema nazionale a rete degli Osservatori dello spettacolo;

tirocini formativi e di orientamento attivabili da Regioni e Province;

nuovi servizi online Inps dedicati ai lavoratori iscritti al Fondo pensione spettacolo.

FONTE: nota del 13 luglio il Ministero del Lavoro

VVF : Prevenzione incendi di interfaccia

Sono stati presentati il 20 giugno dai Vigili del Fuoco un opuscolo e una brochure sulla prevenzione e sulla gestione degli incendi che possono verificarsi nei dintorni delle abitazioni. Indicazioni primarie per la prevenzione redatte in collaborazione con Anci.

La brochure è Buone pratiche per gli incendi di interfaccia. In due pagine riporta indicazioni per fare prevenzione, gestire la prima e la seconda fascia di vegetazione, dove sistemare le piante e che tipo di piante.

Le dotazioni essenziali di una casa per poter fronteggiare un’emergenza. Come comportarsi in caso in incendio. Buone prassi per evitare ogni tipo di innesco:

taglia regolarmente l’erba;

mantieni la base delle chiome degli alberi a minimo 2.5 m dal terreno per evitare la continuità verticale tra il suolo e la chioma;

mantieni le chiome degli alberi distanti tra loro almeno 2.5 m e distanti 5 m da tetti e strutture;

per scongiurare l’effetto “miccia” evita la presenza di siepi senza elementi di discontinuità o siepi che terminano adiacenti all’abitazione;

mantieni le piante del giardino bene irrigate;

predisponi una riserva idrica multifunzionale (1,5 m3 di acqua)”.

Proteggere l’abitazione

Proteggere l’abitazione dagli incendi di vegetazione è invece il vademecum illustrato. “Una guida sintetica per i non addetti ai lavori su come valutare la sicurezza della propria abitazione rispetto agli incendi di vegetazione nelle aree di interfaccia urbano-rurale”.

Contiene riferimenti per la valutazione delle specie vegetali, le distanze, concetti primari di propagazione degli incendi, suggerimenti per aumentare la protezione delle proprie abitazioni e delle zone di interfaccia.

“Per zone di interfaccia urbano-rurale si intendono le zone, aree o fasce, nelle quali l’interconnessione tra le abitazioni o altre strutture antropiche e le aree naturali o la vegetazione combustibile è molto stretta”.

Le zone classica, occlusa e mista. Chi autorizza gli interventi preventivi. Una scheda su come valutare la nostra casa, l’irraggiamento, il rapporto pendenze distanza della vegetazione, esposizioni, materiali. Scheda di autovalutazione della vulnerabilità dell’abitazione. Lo spazio difensivo, cosa fare in caso di incendio:

“Vestiti in modo adatto alla situazione di emergenza. Evita le ustioni coprendo il più possibile il tuo corpo. Indossa abiti di cotone a maniche lunghe, scarpe chiuse, berretto e una maschera o un fazzoletto bagnato. Evita i tessuti sintetici!

Chiudi tutto. Chiudi porte, finestre e aperture (camino, sfiati, ecc.), valvole per gas, gasolio e altri combustibili. Scollega i meccanismi automatici di apertura e chiusura della porta. Metti degli asciugamani bagnati sotto le porte.

Conserva l’acqua. Raccogli secchi e contenitori e riempili d’acqua. Riempi anche la vasca da bagno e i lavandini.

Rimuovi il materiale combustibile. Sia intorno alla casa (mobilio, tende, arredi da giardino mobili) che all’interno della casa, soprattutto i materiali posti vicino a porte e finestre (tende, persiane, mobilio): spostali verso il centro della stanza.

Soffoca i principi di incendio. Soffoca immediatamente le faville usando la tubazione d’acqua del giardino o i secchi d’acqua, o battendovi sopra con una pala o un ramo, o coprendole con della terra (conviene preparare prima un mucchio di terra smossa).

Sposta i veicoli. Parcheggia i veicoli (moto, macchine) in posizione protetta rispetto alla direzione di avanzamento del fuoco.

Quando il fuoco è vicino a casa tua. Bagna il tetto e gli elementi sensibili più vicini alle fiamme. Se hai l’impianto di irrigazione automatico azionalo solo pochi istanti prima dell’arrivo dell’incendio per evitare un calo di pressione nella rete idraulica della comunità (a meno di disporre di una notevole autonomia: impianto di approvvigionamento privato)”.

Fonte: VVF

Approfondimenti Eu-Osha : Robotica; ciber sicurezza e lavoro

Robotica automazione; cibersicurezza e dati. Questi gli argomenti trattati da Eu-Osha nei due recenti approfondimenti che affrontano tematiche attuali riguardanti la sicurezza sul lavoro.

Automazione

Nel primo post l’Agenzia europea per la salute e la sicurezza sul lavoro si concentra sulla robotica, sull’automazione avanzata che va a inserirsi nelle mansioni. I rischi, fisici e psicosociali, l’impatto sugli ambienti e sulle relazione di lavoro. Questi i documenti:

Robotica avanzata e automazione: ripercussioni per la salute e sicurezza sul lavoro;

Robotica avanzata e automazione: cos’è e qual è l’impatto sui lavoratori?

Quali sono i rischi e le opportunità per la salute e sicurezza sul lavoro?

Robotica avanzata e automazione: considerazioni fondamentali per l’interazione e la fiducia umane.

Cibersicurezza

Il secondo post affronta il tema dello sviluppo delle pratiche elettroniche nelle prassi aziendali e il conseguente crescente bisogno di sicurezza, di protezione dei dati, il contrasto alla pirateria.

L’impatto della cibersicurezza nel futuro delle assunzioni, del rapporto con i dipendenti. La cibersicureza che riguarda anche la protezione dei processi di automazione della produzione, i macchinari:

Integrare la salute e sicurezza sul lavoro nella valutazione dei rischi connessi alla cibersicurezza;

La salute e sicurezza sul lavoro: un fattore chiave per attrarre nuovo personale.

Fonte: Eu-Osha

Nota Inl

SENTENZE: Misura interdittiva titolare ditta dopo incidente mortale sul lavoro

Con una nota del 14 giugno l’Ispettorato nazionale del lavoro ha pubblicato chiarimenti sulla misura interdittiva di sei mesi che è stata disposta nei confronti del titolare di una ditta edile a seguito a un incidente mortale avvenuto sul lavoro in aprile in provincia di Roma.

La misura interdittiva personale, divieto di esercitare per sei mesi, è stata emessa dal Gip di Roma e notificata all’interessato il 13 giugno ed è andata a sommarsi alla sospensione dell’attività imprenditoriale già disposta dall’Ispettorato territoriale ai sensi dell’art.14 del Testo Unico 81/80.

Si tratta di un provvedimento dalla natura innovativa. Così riporta la nota dell’Ispettorato: “l’applicazione della misura interdittiva …appare soluzione necessitata dal fatto che l’indagato potrebbe continuare a svolgere con altre società .,.. quell’attività lavorativa che oggi è preclusa alla ditta individuale omonima”.

Riscontrate ai danni dell’interessato una macroscopica violazione delle norme di sicurezza, gravi e reiterate violazioni della normativa antinfortunistica. Lo stesso Ispettorato ricorda in ogni caso come, fino a sentenza, viga per l’indiziato la presunzione di innocenza.

Fonte: Inl