Tutti gli articoli di Sarcina Antonio

Circolare Inl, conformità macchine ante direttiva

Modalità di applicazione delle sanzioni ai precetti riconducibili alla stessa categoria omogenea – Conformità macchine ante direttiva. Chiarimenti. Pubblicata dall’Ispettorato del Lavoro e dalla Conferenza delle Regioni la circolare nota prot. 2668 del 18 marzo 2025 che riporta risposte carattere operativo e interpretativo in merito all’applicazione del TU sicurezza sul lavoro.

Tre i quesiti affrontanti. Il primo è Categorie omogenee: applicazione della sanzione prevista dal D.lgs. n. 81/2008. Fornisce indicazioni in merito alla violazione di più precetti e all’applicazione degli articoli 64 e 68 comma 1: “la violazione di più precetti rientranti in una medesima categoria (ad esempio 1.1.1 e 1.1.7) non dà luogo ad un concorso materiale di illeciti ma ad una violazione unica”.

Il secondo Macchine ante Direttiva Macchine 89/392/CEE: chiarimenti in merito alla conformità delle macchine all’allegato V. Riguarda macchine prodotte e utilizzate prima del 21 settembre 1996, l’attestazione di un tecnico abilitato per le “ante direttiva”, la valutare dei rischi e la conformità all’allegato V. “In sede di ispezione, si dovrà verificare, oltre alla corretta valutazione dei rischi, la conformità ai requisiti generali di sicurezza di cui all’allegato V”.

Macchine ante d.p.r. n. 459/1996: libretto d’uso e manutenzione. Il terzo quesito. Non hanno l’obbligo di redazione del libretto di manutenzione del costruttore. Il datore di lavoro deve predisporre “schede tecniche/procedure o istruzioni operative, nelle quali siano riportate le norme comportamentali e le misure di sicurezza adottate e le indicazioni indispensabili a garantire la sicurezza dei lavoratori (allegato V, punto 9.2, d.lgs. n. 81/2008)”.

Fonte: Inl

Gestione lavoro tramite IA, scheda in più lingue, anche in italiano, Eu-Osha

Lavoro e Intelligenza Artificiale. Con la nota del 18 marzo 2025 Eu-Osha informa sull’avvenuta traduzione in differenti lingue di due recenti materiali informativi sulla gestione del personale tramite IA e algoritmi.

Tradotta in italiano la scheda informativa Verso sistemi di gestione

del personale basati su intelligenza artificiale e algoritmi per luoghi di

lavoro più produttivi, più sicuri e più sani. Un documento che analizza come l’utilizzo di sistemi automatizzati possa impattare sull’autonomia e sulla tutela del lavoratore e quanto sia indispensabile progettarne l’adozione tramite un approccio antropocentrico.

Documento dello scorso 20 gennaio, che presenta il seguente indice:

Ridefinire il lavoro con la digitalizzazione;

Che cos’è la gestione del personale basata su IA e algoritmi?

Rischi associati per la sicurezza e la salute dei lavoratori;

Opportunità per la sicurezza e la salute sul lavoro;

Tecnologia digitale e gestione della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro europei;

Esempi di vita reale.

I materiali sono raccolti nell’area tematica sulla gestione del lavoro tramite IA del sito della campagna Ambienti di lavoro sani e sicuri 2023-25 – Lavoro sicuro nell’era digitale.

Fonte: Eu-Osha

GU: Scuola, sicurezza sul lavoro nell’educazione civica, legge 17 febbraio

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.52 del 4 marzo 2025 la Legge 17 febbraio 2025, n. 21 Modifica all’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, concernente l’introduzione delle conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nell’ambito dell’insegnamento dell’educazione civica. In vigore dal 19 marzo 2025.

La legge inserisce nelle linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica nelle scuole, l’insegnamento delle conoscenze di base sulla sicurezza sul lavoro.

Lo fa modificando la legge 20 agosto 2019, n. 92 con il nuovo articolo 3, comma 1, h-ter “conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro”.

Obiettivo delle legge è favorire la diffusione di concetti di base per aumentare la consapevolezza degli studenti su diritti, doveri e tutele.

Fonte: Gazzetta Ufficiale

Chiarimenti Inps, bonus Mamme, esonero contributivo lavoratrici

Pubblicato da Inps il messaggio n.401 del 31 gennaio 2024 con chiarimenti sulla durata del Bonus Mamme.

Inps ricorda che il beneficio per le lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, è terminato il 31 dicembre 2024, mentre resta attivo fino al 31 dicembre 2026 per le lavoratrici madri di tre o più figli.

Circolare di riferimento resta la n. 27/2024.

La nota riporta chiarimenti anche sull’esonero contributivo parziale dal 2025 per lavoratrici dipendenti con reddito non superiore ai 40.000 euro e per lavoratrici autonome, madri di due o più figli, da Legge di Bilancio 2025.

Prevista l’adozione di un decreto attuativo della misura, dopo il quale Inps procederà a fornire indicazioni.

Fonte: Inps

Milleproroghe, legge di conversione in GU

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.45 del 24 febbraio 2025 la Legge 21 febbraio 2025, n. 15 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi. In vigore dal 25 febbraio 2025.

Queste in sintesi le misure approvate:

proroga adeguamento antincendio al 31 dicembre 2025 rifugi alpini con più di venticinque posti letto, al 31 dicembre 2026 per strutture ricettive con oltre 25 posti letto, 31 dicembre 2027 asili nido e scuole;

proroga al 31 marzo 2025 obbligo fatturazione elettronica settore sanitario;

al 31 ottobre 2025 credito imposta e contributi a fondo perduto per edilizia agevolata alberghi e strutture ricettive;

fino al 31 dicembre 2025 assemblee a distanza per le società;

riammissione entro il 30 aprile 2025 dei decaduti nella Rottamazione quater;

proroga per iscrizioni al Rentri;

proroga 31 marzo 2025 polizze assicurative contro i rischi catastrofali;

proroga 5×1000 al 2025 volontariato non iscritto al RUNTS.

Fonte: Gazzetta Ufficiale

Avviso pubblico formazione e informazione, regole tecniche, inail

Avviso pubblico formazione e informazione 2024. Pubblicate da Inail le regole tecniche dello sportello informatico per il bando indetto lo scorso luglio e che ha stanziato 24 milioni di euro per progetti di formazione e informazione a contenuto prevenzionale.

Queste le regole tecniche. Nella pagina Inail che riassume i criteri e le modalità di partecipazione dell’avviso, sono presenti tutte le scadenze dello sportello informatico, dall’apertura per la registrazione fino all’ultima fase di inserimento dei documenti.

Le fasi sono differenti per ognuno dei quattro ambiti di progettazione . Si va dall’apertura dello sportello informatico per l’ambito A Prevenzione dei rischi psicosociali: attuali e future prospettive di valutazione e azione del 18 marzo 2025, all’apertura, per l’ambito D Personale viaggiante nella logistica fissata al 16 settembre 2025.

Dall’ultima fase per l’ambito A del 23 maggio 2025, all’ultima dell’ambito D del 21 novembre 2025.

Fonte: Inail

Inl: L. 203/2024 comunicazione per locali sotterranei o semi sotterranei

Pubblicata dall’Ispettorato nazionale del lavoro la nota n.811 del 29 gennaio 2025 con chiarimenti sulla comunicazione che i datori devono inviare all’Ispettorato per la l’uso in deroga dei lavori in locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei.

La nota riguarda quanto previsto dal DL Lavoro 203/2024, che ha modificato i commi 2 e 3 dell’art. 65 del D.lgs. n. 81/2008 e in vigore dal 12 gennaio, che ha assegnato all’Inl competenza in materia introducendo l’obbligo di comunicazione per il datore di lavoro da inviare prima che vengano utilizzati i locali.

L’Ispettorato riporta indicazioni in merito a:

comunicazione (presentata solo per locali già dotati di titolo; in carta semplice o con apposito modulo, inviata per PEc 30 giorni prima dell’utilizzo, modifica o voltura; accompagnata da relazione su lavorazioni e requisiti allegato IV TU e affianca da asseverazione di un tecnico abilitato);

divieti (non sarà presentabile qualora le attività comportino l’emissione di agenti nocivi e non siano rispettati i requisiti dell’allegato IV, areazione, illuminazione e microclima);

radon (analisi dei livelli entro 24 mesi dall’inizio dell’attività e misurazioni della concentrazione media annua; sottolineando che il radon rientra negli obblighi di valutazione rischi per il datore di lavoro);

volture (dichiarazione per il cambio di ragione sociale e datore di lavoro);

modifiche (comunicazione da inviare anche per variazione della tipologia dell’attività lavorativa, aggiunta o rimozione di locali, e utilizzo consentito dopo 30 giorni dalla comunicazione);

locali con esigenze tecniche (“si applica soltanto ai datori di lavoro che a partire dall’entrata in vigore della legge n. 203/2024 (12 gennaio 2025) debbano usare locali sotterranei o semi-sotterranei e, di conseguenza, coloro che, nella vigenza della vecchia normativa, utilizzavano i locali in caso di particolari esigenze tecniche, se operano in assenza di emissioni di agenti nocivi, non dovranno presentare alcuna comunicazione”);

istanze precedenti restano di competenza della ASL;

diniego (“In mancanza delle condizioni che dimostrino il rispetto dei requisiti di cui al comma 2 dell’art.65 del d.lgs 81/2008, l’Ispettorato del Lavoro competente per territorio dovrà comunicare al datore di lavoro, via PEC, il diniego all’utilizzo dei locali motivandone le ragioni sottese”).

FONTE: Ispettorato nazionale del lavoro

Eu-Osha: rischi IA sul lavoro, Rls, partecipazione dei lavoratori

Partecipazione e rappresentanza dei lavoratori: l’impatto sulla prevenzione dei rischi dei sistemi di gestione dei lavoratori basati sull’intelligenza artificiale. Questa la nuova relazione pubblicata da Eu-Osha che studia l’impatto dell’AIWM sulla sicurezza sul lavoro e che rientra ancora una volta nelle pubblicazioni riguardanti la campagna Ambienti di lavoro sani e sicuri 2023-25.

Lo studio analizza in particolare il ruolo degli Rls nel sistema della sicurezza che coinvolge anche l’intelligenza artificiale. Partendo dallo studio della letteratura esistente e dall’analisi delle prassi di una società mineraria svedese.

Affronta i rischi per l’eccessiva sorveglianza, lo stress dagli algoritmi, l’isolamento sociale, la capacità di prevenzione e mitigazione dei rischi derivanti dalla condivisione e dalla partecipazione sul lavoro e dal coinvolgimento dei Rappresentati dei lavoratori per la sicurezza.

“Tuttavia, la rappresentanza dei lavoratori può incontrare ostacoli a causa della natura potente, ma enigmatica dell’AIWM”.

FONTE: Eu-Osha

Piano integrato per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro

Approvato con decreto del 17 dicembre 2024 e pubblicato dal Ministero del Lavoro il 23 dicembre 2024 il documento programmatico che raccoglie le iniziative istituzionali per la promozione della cultura della sicurezza sul lavoro.

Il piano integrato interessa il periodo 1 gennaio 2025 – 31 dicembre 2025 e riporta azioni e programmi del Ministero del Lavoro, Inl, Inail e Inps finalizzate alla diffusione della cultura della sicurezza nei luoghi di vita, studio e lavoro. Un piano voluto per “affrontare, con rinnovato slancio e con un inedito approccio sinergico tra le amministrazioni interessate, il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro”. Per avviare un nuovo ecosistema utile alla crescita della sicurezza e alla riduzione degli infortuni e delle malattie professionali.

Cinque le aree strategiche nelle quali è articolato:

“Iniziative di prevenzione e promozione;

Campagne informative;

Programmi dedicati ai giovani;

Campagne straordinarie di vigilanza;

Interscambio di banche dati per la vigilanza”.

Che avranno l’obiettivo di occuparsi in primo luogo di studenti, giovani e lavoratori, di sostegno alle imprese nella stabilità, nella consapevolezza e nella tutela, aumentare le iniziative di vigilanza sull’applicazione della normativa e di contrasto al lavoro irregolare.

Osservando le “3P” della prevenzione, promozione e protezione.

Il Piano verrà costantemente monitorato e aggiornato qualora si rendesse necessario.

FONTE: Ministero del Lavoro

Nota Inail: prestazioni integrative riabilitative agli studenti

Pubblicata da Inail il 5 dicembre la nota n.60010 del 20 novembre 2024 riguardante la tutela assicurativa degli studenti e le prestazioni sanitarie, in particolare integrative riabilitative erogabili durante il periodo di inabilità temporanea conseguente all’evento lesivo.

Inail nel chiarimento ribadisce che: “agli studenti, così come a tutti i lavoratori tutelati dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, spettano le prestazioni sanitarie anche dopo la guarigione clinica e non solo durante il periodo dell’inabilità temporanea, se il medico dell’Inail ritiene che le stesse siano necessarie al recupero della capacità “lavorativa”, ovvero al recupero dell’integrità psico-fisica dell’infortunato, indipendentemente dal fatto che prosegua o meno l’astensione assoluta dall’attività lavorativa o, nel caso specifico, dalla frequenza della scuola o istituto di istruzione”.

E ciò riguarda alunni di scuole e istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, percorsi PCTO, apprendisti per la qualifica e il diploma professionale, di istruzione secondaria superiore, certificato di specializzazione tecnica superiore, alta formazione e ricerca.

FONTE: Inail