Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 4 ottobre 2021 il decreto n. 2 del 2 settembre 2021 del Ministero dell’Interno e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, recante i criteri per la gestione in emergenza della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.
Il decreto sottolinea la necessità di adottare misure organizzative e gestionali da adottare in caso di incendio, riportate nel documento di valutazione dei rischi o nel documento delle procedure standardizzate.
Addetti alla sicurezza
Il datore di lavoro adotta le misure di gestione della sicurezza antincendio secondo i criteri del piano di emergenza dove sono riportati i nominativi dei lavoratori incaricati all’attuazione delle misure di prevenzione e gestione delle emergenze.
E’ necessario adottare le misure finalizzate alla formazione sui rischi di incendio secondo i fattori di rischio presenti presso la propria attività.
Formazione degli addetti e dei docenti
Gli addetti al servizio antincendio frequentano specifici corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale e conseguono l’attestato di idoneità tecnica. Oltre che dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i corsi possono essere svolti anche da soggetti, pubblici o privati, tenuti ad avvalersi di docenti in possesso dei requisiti, dal datore di lavoro o dai lavoratori dell’azienda in possesso dei medesimi requisiti.
I docenti della parte teorica e della parte pratica devono aver conseguito almeno il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
– documentata esperienza di almeno novanta ore come docenti in materia antincendio, sia in ambito teorico che in ambito pratico;
– avere frequentato con esito positivo un corso di formazione per docenti teorico/pratici di tipo A erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
– essere iscritti negli elenchi del Ministero e aver frequentato, con esito positivo, un corso di formazione per docenti, limitatamente al modulo 10 di esercitazioni pratiche;
– rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio per almeno dieci anni nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendi nonché dei corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento.
Fonte: Ipsoa
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