Archivia Ottobre 25, 2024

Vietato accedere all’email di un dipendente: Garante Privacy

Un datore di lavoro non può accedere all’email di un dipendente. Questo quanto ribadito dal Garante della Privacy, evidenziando nella newsletter del 22 ottobre un provvedimento adottato nei confronti di un’azienda.

La nota deriva da un contenzioso riguardante un agente di commercio e l’azienda con la quale collaborava e il fatto che tale azienda avesse effettuato tramite un apposito software, un backup della sua posta elettronica e dei suoi log di accesso. E inoltre, il fatto che i contenuti rilevati fossero poi stati usati dalla stessa azienda in un contenzioso.

Il Garante ha ricordato che: “la sistematica conservazione delle email – effettuata per un considerevole periodo di tempo (pari a tre anni successivamente alla cessazione del rapporto) – e la sistematica conservazione dei log di accesso alla posta elettronica e al gestionale utilizzato dai lavoratori non erano conformi alla disciplina di protezione dei dati. Tale conservazione infatti risultava non proporzionata e necessaria al conseguimento delle finalità dichiarate dalla Società di garantire la sicurezza della rete informatica e la continuità dell’attività aziendale”.

Ricostruire al dettaglio, attraverso tali dati, l’attività del lavoratore è contrario allo Statuto dei lavoratori che non ammette tali forme di controllo. Carente infine l’informativa con la quale l’azienda comunicava ai dipendenti la possibilità di accesso alle email.

L’Autorità ha comminato per tali comportamenti, una sanzione di 80mila euro e il divieto di utilizzo del software di backup.

FONTE: Garante Privacy

Nota Inl: richieste della patente a crediti e scadenze

Pubblicata dall’Ispettorato nazionale del lavoro la nota 7 ottobre 2024, n. 376 – Servizio per l’istanza della Patente a Crediti.

La nota, a firma del direttore dell’ispettorato Paolo Pennesi, informa che alla data del 7 ottobre “la maggior parte degli operatori interessati non ha ancora formalizzato l’istanza” per la richiesta della patente.

Auspica che gli operatori avviino le proprie istanze ricordando che:

l’autocertificazione via Pec può essere utilizzata fino al 31 ottobre;

“coloro i quali abbiano inviato esclusivamente l’autocertificazione e non abbiano fatto istanza sul Portale non potranno operare nei cantieri temporanei e mobili a decorrere dal 1° novembre 2024“.

Come già chiarito dalla circolare n. 4/2024.

Fonte: Inl

Anmil: 74ª Giornata nazionale vittime del lavoro

Si terrà domenica 13 ottobre la “74ª Giornata nazionale per le vittime del lavoro” indetta da Anmil, con il patrocinio della RAI.

L’appuntamento centrale della manifestazione in questa edizione si terrà a Roma, con il Patrocinio di Roma Capitale. Alle 8.30 prevista la cerimonia religiosa nella Chiesa di S. Maria della Consolazione al Foro Romano. La cerimonia civile si terrà alle ore 10.00 presso l’Aula Giulio Cesare del Campidoglio.

Trai presenti il ministro del Lavoro Marina Calderone in rappresentanza del Governo; il presidente della Commissione parlamentare sulle condizioni di lavoro in Italia sen. Tino Magni; il presidente della Commissione parlamentare sulle condizioni di lavoro in Italia on. Chiara Gribaudo, il presidente Inail Fabrizio D’Ascenzo.

Così il presidente Anmil Emidio Deandri: “Nonostante la grave recrudescenza del fenomeno infortunistico che grava sul Paese, ad oggi la sicurezza nei luoghi di lavoro non riceve la giusta considerazione, che dovrebbe invece rappresentare una priorità e questa manifestazione sarà l’occasione per sensibilizzare sul tema le forze politiche, stimolando riflessioni e assunzioni di un impegno concreto per il futuro, al fine di arginare morti e infortuni sul lavoro e malattie professionali”.

Fonte: Anmil

Dati e schede Eu-Osha: lavoro ibrido, sicurezza e prevenzione

Lavoro ibrido e sicurezza sul lavoro. Questo il tema affrontato da Eu-Osha nel recente post pubblicato per la campagna Ambienti di lavoro sani e sicuri 2023-25.

Il lavoro ibrido, che alterna modalità in presenza e online, riguarda attualmente un terzo dei lavoratori dipendenti in Europa. I vantaggi sono flessibilità e autonomia, ma allo stesso tempo ci sono i rischi, noti, come stress, isolamento e rischi fisici derivanti dalle postazioni di lavoro.

Il post aggrega dati, presentazioni e schede informative recentemente pubblicate da Eu-OSha e ricorda infine l’imminente “Settimana europea per la sicurezza e la salute sul lavoro” che si terrà ad ottobre, nella settimana n.43, ovvero dal 21 al 27 ottobre 2024.

Fonte: Eu-Osha

Legge Flussi : approvato il Decreto

Approvato dal Consiglio dei Ministri n.98 del 02 Ottobre 2024 un decreto legge recante “Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali”.

Il provvedimento, è stato segnalato dal Ministero del Lavoro nella nota del 2 ottobre 2024 e introduce in particolare un permesso di soggiorno speciale di 6 mesi per lavoratori vittime di caporalato e di tratta che denunciano casi di sfruttamento e che collaborano ai fini della condanna. Permesso prorogabile fino alla copertura delle esigenze di giustizia.

Per quanto riguarda il contrasto allo sfruttamento lavorativo prevede in sintesi:

integrazione disciplina Dpcm 27 settembre 2023 sui flussi 2203-25 attraverso: precompilazione domande di nulla osta al lavoro, interoperabilità Ministeri Interno e Lavoro, Inps, Camere di commercio, Agenzia delle entrate e Agid, nuovi click day per settori specifici, obbligo conferma interesse datore di lavoro, digitalizzazione contratti, inibizione triennale per i datori di lavoro che non stipulano il contratto, nuovi limiti al rapporto domande e fatturato, stipula di un nuovo contratto per il lavoratore entro 60 giorni, canali di ingresso speciali per rifugiati e apolidi, nuovo canale di ingresso 2025 per 10mila persone grandi anziani e disabili, eliminazione silenzio assenso esame domande da Stati a rischio, potenziamento addetti personale;

permesso di soggiorno speciale per lavoratori vittime di sfruttamento e tratta che collaborano e mettono in evidenza per giungere a condanna, permesso di 6 mesi prorogabile fino al termine delle esigenze giudiziarie e convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di studio;

“le misure di protezione previste dal DL n. 83 del 2002 a tutela dell’incolumità delle persone ritenute a rischio trovano applicazione nei confronti degli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”, prevista estensione del patrocinio nelle spese di giustizia;

utilizzo della piattaforma Sistema di inclusione sociale e lavorativa (Siisl).

Così il ministro del Lavoro Calderone: “Mettiamo in protezione le vittime di sfruttamento che collaborano con la giustizia rispetto all’ipotesi di punibilità del reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato – ha spiegato il Ministro Calderone durante la conferenza stampa -; inoltre facciamo un percorso di accompagnamento all’inclusione sociale e lavorativa delle vittime di sfruttamento”.

Fonte: Ministero del Lavoro

Circolare Inl: patente a crediti, prime indicazioni

Pubblicata dall’Ispettorato nazionale del Lavoro la circolare n. 4 del 23 settembre 2024 con indicazioni e chiarimenti sul nuovo regolamento riguardante la patente a crediti in edilizia rilasciato dal Ministero del Lavoro lo scorso 18 settembre.

Articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti” – D.M. 18 settembre 2024 n. 132 – prime indicazioni.

La circolare affronta i seguenti argomenti: rilascio della patente, revoca, contenuti informativi, provvedimento cautelare di sospensione, durata della sospensione, ricorso, crediti ulteriori, decurtazione dei crediti e recupero, fusioni e trasformazioni di impresa.

L’ispettorato ricorda inoltre che il nuovo sistema sarà in vigore dal 1° ottobre 2024, le domande andranno presentate a https://servizi.ispettorato.gov.it/ e che in prima applicazione le imprese dovranno presentare un’autocertificazione tramite apposito modello al seguente indirizzo pec: dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it. Questa sarà utilizzabile esclusivamente fino al 31 ottobre 2024 e a partire dal 1° novembre non sarà più possibile operare senza aver richiesto il rilascio della patente.

Riassumiamo in elenco la circolare:

rilascio della patente: interessa imprese edili e lavoratori autonomi (“sono considerati lavoratori autonomi anche le imprese individuali senza lavoratori”) che operano “fisicamente” nei cantieri, non fornitori o o prestazioni di natura intellettuale e non impresa SOA, in classifica pari o superiore alla III; vengono ribaditi anche in questa circolare i requisiti per le imprese estere, europee e non, elencati tutti i requisiti e gli adempimenti necessari per il rilascio e i casi in cui alcuni non saranno necessari (“a titolo esemplificativo il DVR non è infatti richiesto ai lavoratori autonomi e alle imprese prive di lavoratori”);

modalità di richiesta e tempistiche: online tramite Spid e Cie, anche tramite soggetto munito di apposita delega in forma scritta come consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati e CAF, sarà il portale a indicare a seconda del richiedente requisiti non obbligatori e esenzione giustificata;

revoca: “il provvedimento di revoca della patente è adottato da questo Ispettorato sulla base di un accertamento in ordine alla assenza di uno o più requisiti dichiarati inizialmente, ne consegue che il venir meno di uno o più requisiti in un momento successivo – ad esempio l’assenza del DURC – non potrà incidere sulla sua utilizzabilità, ferme restando le altre conseguenze di carattere sanzionatorio o di altro tipo previste dall’ordinamento”, controlli a campione d’ufficio o in caso di accertamenti, confronto con l’impresa per valutazione della gravità dei fatti, nuova richiesta dopo dodici mesi dal provvedimento;

contenuti della patente: accesso alle informazioni sul portale, concesso ai titolari e alle PA con modalità indicate e a RLS, RLST, organismi paritetici, coordinatori sicurezza e soggetti che intendono affidarsi a imprese e autonomi;

sospensione: “Ai sensi del nuovo art. 27, comma 5, del D.lgs. n. 81/2008 “se nei cantieri (…) si verificano infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un’inabilità permanente, assoluta o parziale, l’Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelare, la patente di cui al presente articolo fino a dodici mesi. Avverso il provvedimento di sospensione è ammesso ricorso ai sensi e per gli effetti dell’articolo 14, comma 14”, provvedimenti dell’INL territoriale con possibile parere della Direzione centrale vigilanza e sicurezza sul lavoro, indicati in dettaglio i presupposti e le attività di indagine: competono anche al personale diverso da quello dell’Ispettorato nazionale, interesseranno nessi causali, responsabilità dirette, colpa grave, “fermo restando che, laddove tali responsabilità non siano del tutto chiare e richiedano approfondimenti che possono essere effettuati solo nell’ambito di un procedimento giudiziario, la sospensione non potrà essere adottata”, la circolare riporta in dettaglio i criteri della definizione di colpa grave e marcata violazione dei doveri di diligenza;

sospensione adottata e obbligatoria per infortunio mortale;

sospensione per inabilità permanente subordinata a riconoscimento INAIL dell’inabilità, e “non si provvederà a sospendere la patente ogni qualvolta il cantiere interessato sia stato già oggetto di un provvedimento di sospensione ai sensi dell’art. 14 del D.lgs. n. 81/2008“;

sospensioni fino a 12 mesi in base alla gravità degli eventi; ricorsi ai sensi dell’art. 14, comma 14, del D.lgs. n. 81/2008 entro 30 giorni dalla notifica ed esame entro 30 giorni, e perdita efficacia del provvedimento in caso di silenzio dalla Direzione, verifica delle condizioni entro congruo termine in caso di cessazione del provvedimento;

crediti ulteriori rispetto ai 30 punti iniziali: richiesta solo dopo l’integrazione della piattaforma e i nuovi crediti saranno retroattivi, la circolare riporta in tabella i casi di maggiorazione dei punti;

decurtazione: riportate in tabelle le fattispecie per le decurtazioni successive a “provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi”, in caso di più violazioni decurtazioni per crediti non eccedenti il doppio dei crediti per violazione più grave, decurtazioni con provvedimenti definitivi come “sentenze passate in giudicato e le ordinanze-ingiunzione divenute definitive”;

patente sotto i 15 crediti: sotto i 15 crediti non sarà possibile a operare in cantiere a meno che non siano in corso opere già completate per il 30% e “qualora invece l’impresa o il lavoratore autonomo operi in cantiere senza la patente (o documento equivalente se stranieri) o con una patente che non sia dotata di almeno 15 crediti troverà applicazione una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori affidati nello specifico cantiere e, comunque, non inferiore a euro 6.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all’articolo 301-bis del D.lgs. n. 81/2008, nonché l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di sei mesi”, sanzione amministatrativa e pecuniaria per il committente o il responsabile dei lavori che non abbia verificato i requisiti;

procedure di recupero: recupero su valutazione di una commissione Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell’Ispettorato e dell’INAIL, con invito Asl e RLST, valutati gli interventi formativi, attività previste dal Dm 132 del 18 settembre 2024 all’art. 5, comma 4 lett. a);

fusione e trasformazione di impresa: punti dalla patente con maggior numero di crediti, trasferimento crediti per trasformazione e conferimento.

Fonte: Ispettorato nazionale del Lavoro

Modifiche alla disciplina, sanzioni abuso utilizzo contratti a termine

Sanzioni per abuso di contratti a termine.

Il Ministero del Lavoro con nota del 20 settembre informa circa la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 217 del 16 settembre 2024 il decreto legge 16 settembre 2024, n. 131, recante Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.

Il decreto riporta una modifica alla norma riguardante le sanzioni per abuso di contratti a tempo determinato, prevista dall’art. 28 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 successiva alla procedura di infrazione europea in merito al recepimento della direttiva 1999/70/CE.

Sanzioni non ritenute sufficienti. Alla precedente previsione “risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un’indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto”, viene ora aggiunta “la possibilità per il giudice di stabilire l’indennità in misura superiore se il lavoratore dimostra di aver subito un maggior danno” e viene eliminata la possibilità di indennizzo con sei mensilità in caso di contratti collettivi che prevedevano trasformazione a tempo indeterminato di contratti a tempo determinato.

FONTE: Ministero del Lavoro

Regolamento in GU: patente a crediti

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.221 del 20 settembre 2024 il Decreto 18 settembre 2024 n.132 Regolamento relativo all’individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili.

Il regolamento, riguarda il sistema a punti introdotto dall’articolo 29 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 che ha introdotto modifiche all’articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 introducento la disciplina del Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti.

Sarà in vigore dal 1° ottobre 2024, è stato evidenziato dal Ministero del Lavoro nella nota del 21 settembre 2024, riassumiamo in elenco cosa prevede:

come noto interessa imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei, tali imprese devono richiedere il rilascio della patente dopo domanda da effettuare su portale INL, rilascio che avverrà osservando i seguenti requisiti: adempimento obblighi formativi, documento unico di regolarità contributiva valido, documento di valutazione dei rischi quando previsto, certificazione di regolarità fiscale, RSPP dove previsto;

non riguarda forniture o prestazioni di natura intellettuale;

domanda di rilascio presentabile anche da delegato;

patente in formato digitale;

in partenza verranno attribuiti 30 crediti;

imprese e autonomi europei dovranno presentare un documento equivalente oppure richiedere il rilascio della patente;

entro cinque giorni dall’invio della domanda dovranno essere informati RSL e RLST;

svolgimento delle attività consentito nelle more del rilascio;

“Nel caso di dichiarazioni non veritiere in merito alla sussistenza di uno o più requisiti accertate in via definitiva in sede di controllo successivo a rilascio, l’Amministrazione provvede ai sensi dell’articolo 27, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81″;

nuova richiesta solo dopo 12 mesi dalla revoca;

il portale conterrà ogni dato riguardante il richiedente e lo storico delle operazioni;

con nuovo provvedimento Inl e con parere del Garante verranno individuate le modalità per il trattamento dei dati in merito alla necessità di ostensione delle informazioni a RSL e RLST, organismi paritetici, coordinatori sicurezza e progettazione;

indicato in dettaglio (anche tramite una tabella allegata) il sistema per attribuzione di crediti ulteriori: fino a 10 per storicità azienda; fino a 40 per investimenti o formazione sicurezza come SGSL, Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza conforme all’articolo 30, formazione lavoratori stranieri ulteriore alla obbligatoria, addestramento/formazione Mastro Formatore Artigiano, soluzioni tecnologicamente avanzate, documento di valutazione dei rischi anche dove possibili le procedure standardizzate, almeno due visite in cantiere del MC insieme a RLS o RLST; fino a 10 per investimenti e formazione su dimensione organica, qualifica Mastro Formatore Artigiano, attestazione Certificazione SOA di I e II, standard contrattuali, formazione sulla lingua per i lavoratori stranieri, incentivo Cassa edile assunzioni, requisiti reputazionali, regolamento interno delle società cooperative.

crediti attribuiti subito se i requisiti sono già posseduti o aggiornati, in caso di requisiti periodici i crediti verranno scalati allo scadere del requisito;

“Se sono contestate una o più violazioni di cui all’Allegato I-bis annesso al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è sospeso l’incremento di cui all’articolo 5, comma 3, fino alla decisione definitiva sull’impugnazione, ove proposta, salvo che, successivamente alla notifica del verbale di accertamento, il titolare della patente consegua l’asseverazione del modello di organizzazione e gestione rilasciato dall’organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 della stessa”;

sospensione per tre anni dell’incremento in caso di violazioni elencate nell’allegato I-bis;

per il recupero di crediti in caso in cui si scenda sotto la soglia dei 15 “alla valutazione di una Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell’INL e dell’INAIL, tenuto conto dell’adempimento dell’obbligo formativo in relazione ai corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, da parte dei soggetti responsabili di almeno una delle violazioni di cui all’allegato I-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché dei lavoratori occupati presso il cantiere o i cantieri ove si è verificata la predetta violazione, e della eventuale realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro”;

in caso di fusione di entità verrà preso in considerazione il punteggio più alto, in caso di trasformazione si conserva il punteggio della patente del soggetto trasformato o conferente.

FONTE: GU

Circolare Ministero Lavoro: Sicurezza nell’uso delle PLE

Problematiche di sicurezza legate all’uso delle piattaforme di lavoro elevabili (PLE). Questa la circolare n.7 del 12 settembre 2024 del Ministero del Lavoro che riporta indicazioni e prassi per la prevenzione e per la vigilanza nell’utilizzo delle piattaforme di lavoro elevabili, indicazioni riferite alle fasi di progettazione, costruzione, verifica e utilizzo in sicurezza.

La circolare muove da alcuni dati riguardanti gli eventi infortunisti con le Ple raccolti dal Coordinamento Tecnico Interregionale e da Inail che raccontano come gran parte degli infortuni derivino da cedimenti strutturali, di macchine su un veicolo con meno di dieci anni di vita. Fatto “per cui gli aspetti connessi alla progettazione e fabbricazione sembrano risultare rilevanti nella determinazione dell’evento incidentale”.

Dalle informazioni derivanti inoltre da uno studio del Gruppo di lavoro istituito presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, i cedimenti delle Ple deriverebbero in particolare dalla fatica, dall’imbozzamento e dalla non corretta esecuzione delle saldature.

Il Ministero quindi richiama l’attenzione sulla necessità di “mantenere costantemente sotto osservazione e documentare l’effettivo stato di

conservazione della macchina mediante le attività, sia ordinarie che straordinarie, di controllo e manutenzione”, da parte delle ditte e dai soggetti pubblici e privati adibiti alla verifica delle attrezzature.

La nota riporta l’elenco della documentazione necessaria da mantenere e mostrare, in particolare il registro di controllo “lo strumento attraverso il quale il datore di lavoro/utilizzatore dimostra l’assolvimento degli obblighi di controllo e manutenzione individuati dai commi 4 e 8 dell’articolo 71 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81“, e riporta un secondo elenco, utile alle persone destinate ai controlli, con le parti più frequentemente soggette a cedimento strutturale:

“zone di articolazione e rotazione della piattaforma di lavoro

bracci articolati e telescopici

zone con rinforzi locali (es. fazzoletti)

torretta porta ralla

stabilizzatori

cilindri di sollevamento o di estensione dei bracci”.

Quindi, conclude con indicazioni per la prevenzione mirate ai differenti attori in gioco:

fabbricanti: garantire i livelli di sicurezza minimi stabiliti;

utilizzatori: seguire le indicazioni per uso e manutenzione;

soggetti pubblici (ASL/ARPA/INAIL) e privati abilitati c alle verifiche periodiche;

organi di vigilanza, verifica dello svolgimento delle verifiche periodiche e dei controlli su registro.

FONTE: Ministero del Lavoro

Infografica EU-Osha: IA sul lavoro, automazione, rischi, opportunità

Impatto dell’IA sul lavoro, automazione, le opinioni dei lavoratori. Questo il tema di un’infografica pubblicata da Eu-Osha che mostra attraverso grafici e immagini dati sul rapporto tra intelligenza artificiale e lavoro e sulla percezione che dello stesso hanno le persone.

L’infografica rientra ancora una volta nel filone delle pubblicazioni inerenti la campagna Lavoro sano e sicuro nell’era digitale che mira a evidenziare rischi e opportunità del rapporto tra evoluzione del digitale e mondo del lavoro.

Riassumiamo in elenco i dati dell’infografica:

il 5% delle macchine e dei sistemi robotici utilizzati sul lavoro ha IA;

il 3% di questi interagisce direttamente con le persone;

il 39,5% delle imprese che utilizza IA è nei settori ICT, finanza, manifatturiero e ingegneristico;

il 26% di chi utilizza l’IA ha in genere 25-34 anni;

i rischi maggiormente percepiti riguardano la perdita di lavoro e autonomia, perdita di interazioni sociali, riqualificazione, riduzione dell’autonomia, impatto sulla velocità degli impegni, sorveglianza, incremento del carico di lavoro e dei processi;

le opportunità derivanti dall’IA sul lavoro secondo l’infografica possono essere riscontrate nel lavoro ad alto rischio, lavoro ad alto rischio e nei lavori ripetitivi, nell’aumento di tempo disponibile per la formazione e le competenze, nella riduzione dell’esposizione ai rischi ambientali e del tempo trascorso su uno schermo, nella riduzione dei carichi di lavoro;

i settori che potrebbero beneficiarne maggiormente potrebbero essere trasporti, stoccaggio e industria, il lavoro nella salute e sanità, attività sociali ed edilizia.

Fonte: Eu-Osha