Archivia Dicembre 13, 2024

Nota Inail: prestazioni integrative riabilitative agli studenti

Pubblicata da Inail il 5 dicembre la nota n.60010 del 20 novembre 2024 riguardante la tutela assicurativa degli studenti e le prestazioni sanitarie, in particolare integrative riabilitative erogabili durante il periodo di inabilità temporanea conseguente all’evento lesivo.

Inail nel chiarimento ribadisce che: “agli studenti, così come a tutti i lavoratori tutelati dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, spettano le prestazioni sanitarie anche dopo la guarigione clinica e non solo durante il periodo dell’inabilità temporanea, se il medico dell’Inail ritiene che le stesse siano necessarie al recupero della capacità “lavorativa”, ovvero al recupero dell’integrità psico-fisica dell’infortunato, indipendentemente dal fatto che prosegua o meno l’astensione assoluta dall’attività lavorativa o, nel caso specifico, dalla frequenza della scuola o istituto di istruzione”.

E ciò riguarda alunni di scuole e istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, percorsi PCTO, apprendisti per la qualifica e il diploma professionale, di istruzione secondaria superiore, certificato di specializzazione tecnica superiore, alta formazione e ricerca.

FONTE: Inail

W. Cockburn direttore Eu-Osha: tecnologie e salute mentale lavoro

Nuove tecnologie, nuove sfide: tutela della salute mentale sul lavoro. Tecnologie digitali e rischi psicosociali sul lavoro. Pubblichiamo un esclusivo editoriale del direttore esecutivo dell’EU-OSHA William Cockburn, che l’Agenzia europea per la salute e la sicurezza sul lavoro ha inviato ai propri media partner.

Poiché le tecnologie digitali continuano a trasformare i luoghi di lavoro, l’attenzione è sempre più focalizzata su come questi cambiamenti incidano sul benessere dei lavoratori, compreso il potenziale per nuovi o maggiori livelli nel rischio psicosociale. L’integrazione di tecnologie come la robotica avanzata, i sistemi digitali intelligenti, il lavoro tramite piattaforme o l’intelligenza artificiale stanno rimodellando gli ambienti e le organizzazioni di lavoro. Questi progressi possono migliorare la produttività e l’efficienza, ma contemporaneamente apportano anche una significativa sfida per la salute mentale, richiedendo un’analisi completa dei loro effetti sulla sicurezza e salute sul lavoro (SSL).

Impatti positivi della digitalizzazione sulla salute mentale

La digitalizzazione offre numerosi potenziali vantaggi per la salute mentale dei lavoratori. Ad esempio, nel lavoro a distanza. Le tecnologie forniscono maggiore autonomia e flessibilità, contribuendo a un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata per molti lavoratori. Sistemi digitali intelligenti inoltre, come una fascia intelligente per il monitoraggio del rischio di fatica, un orologio da polso per identificare livelli eccessivi di esposizione alle vibrazioni e solette intelligenti per la protezione dei lavoratori possono supportare in modo proattivo la gestione dei rischi per la salute monitorando le condizioni ambientali e l’affaticamento dei lavoratori, riducendo lo stress associato a compiti ad alto rischio.

Allo stesso modo, l’automazione dei compiti ripetitivi e monotoni attraverso la robotica e l’intelligenza artificiale consente ai lavoratori di concentrarsi su attività più stimolanti, come diagnosi e piani di trattamento in campo medico o il sostegno individuale agli studenti nel settore dell’istruzione, possono migliorare la soddisfazione lavorativa e ridurre il burnout.

Questi vantaggi devono tuttavia essere bilanciati con le preoccupazioni sollevate nella campagna Ambienti di lavoro sani e sicuri (HWC) 2023-2025, basandosi su ricerche approfondite su come rendere il lavoro sano e sicuro nell’era digitale.

Come le tecnologie digitali espongono i lavoratori a rischi psicosociali

La digitalizzazione sta incidendo sui rischi psicosociali sul posto di lavoro in molteplici ambiti, come evidenziato nel documento sulle diverse aree prioritarie previste nell’attuale HWC.

L’aumento del lavoro remoto e ibrido è stato accompagnato da diversi quesiti. La mancanza del faccia a faccia e dell’interazione ostacola le relazioni sociali, può portare a sentimenti di isolamento professionale e può sfociare in una mancanza di sostegno sociale. La connettività costante consentita dagli strumenti digitali può offuscare i confini tra lavoro e vita personale, contribuendo a uno scarso equilibrio tra lavoro e vita privata.

Le piattaforme di lavoro digitali, che abbinano i lavoratori ai compiti di lavoro attraverso algoritmi, offrono flessibilità ma generano anche

rischi psicosociali. La gestione algoritmica aumenta la precarietà del lavoro, riduce l’autonomia dei lavoratori e amplifica la pressione prestazionale. Ad esempio, i lavoratori dei concerti spesso affrontano carichi di lavoro imprevedibili, lavori scadenti con sicurezza e protezione inadeguate ai sensi delle attuali normative in materia di SSL. La diffusa introduzione della robotica avanzata e dell’automazione delle attività ha suscitato quindi timori sul lavoro e insicurezza, poiché i lavoratori temono di essere sostituiti dalle macchine, contribuendo all’ansia e all’emotività esaurimento.

Sebbene i sistemi che gestiscono i lavoratori tramite l’intelligenza artificiale possano ottimizzare la pianificazione del lavoro e migliorare l’efficienza, il loro l’uso nel monitoraggio dei lavoratori può portare a un’eccessiva sorveglianza, pressione sulle prestazioni, ridotta autonomia e una mancanza di fiducia sul posto di lavoro. L’opacità del processo decisionale dell’IA, in particolare nella gestione di prestazioni e compiti, possono favorire un senso di ingiustizia e sfiducia, minando il benessere mentale.

L’implementazione dell’intelligenza artificiale per la gestione dei lavoratori spesso aumenta il carico cognitivo e lo stress, in particolare tra i lavoratori per adattarsi ai nuovi processi automatizzati e affrontare un monitoraggio costante delle prestazioni, che può avere un impatto grave salute mentale. La sorveglianza digitale continua e la gestione algoritmica sono citate come fondamentali fattori di insoddisfazione lavorativa e di rischio di declino per la salute mentale

Misure preventive: applicare il principio STOP

Le considerazioni sulla sicurezza e la salute dovrebbero essere integrate nella fase di progettazione delle tecnologie e dei processi digitali, e non solo in fase di attuazione. I fattori psicosociali svolgono un ruolo cruciale nel contesto dell’utilizzo del digitale sul lavoro e si dovrebbe prestare particolare attenzione al loro impatto sulla salute mentale dei lavoratori all’attuazione di adeguate misure preventive. Per affrontare i rischi, una strategia preventiva basata sullo principio chiamato STOP è essenziale. Questo piano di prevenzione comprende le seguenti azioni:

Sostituzione: ove possibile, i processi digitali dannosi vengono sostituiti con alternative più sicure. Ad esempio, invece della sorveglianza costante, utilizzare sistemi intelligenti che promuovano la collaborazione e il feedback piuttosto che monitorare.

Misure tecniche di protezione (Technical protective measures): i datori di lavoro possono implementare sistemi di monitoraggio rispettosi della privacy e adattivi. L’intelligenza artificiale che gestisce i carichi di lavoro per ridurre lo sforzo cognitivo e i sensori intelligenti dell’Internet delle cose per mantenerli attivi condizioni di lavoro ottimali tutelando al tempo stesso la salute mentale dei lavoratori.

Misure di protezione organizzativa (Organisational protective measures): i datori di lavoro stabiliscono limiti chiari attorno all’orario di lavoro per prevenire lavorare troppo e affermare chiaramente il diritto alla disconnessione, fornire formazione per facilitare la transizione alle nuove tecnologie e promuovere un ambiente di lavoro favorevole che riduca l’insicurezza lavorativa e promuova la fiducia.

Misure di protezione personale (Personal protective measures): misure personali, compresi DPI intelligenti, accesso alla salute mentale vengono introdotti supporto e strumenti che incoraggiano la consapevolezza e la cura di sé per supportare ulteriormente i lavoratori nella gestione dello stress.

Dovrebbero essere progettate e implementate iniziative di formazione, sviluppo delle competenze e sensibilizzazione promuovere l’uso sicuro e corretto delle tecnologie digitali. Questi sforzi devono essere rivolti in egual misura ai lavoratori e alle imprese e i progettisti e gli sviluppatori di queste tecnologie, affrontando il loro impatto sulla sicurezza sul lavoro e salute.

Strategie per valutare e gestire i fattori di rischio

Una parte fondamentale della soluzione risiede anche nel fatto che i datori di lavoro conducano valutazioni periodiche dei rischi e che affrontino specificamente la questione i rischi psicosociali associati alla digitalizzazione. Tali valutazioni dovrebbero coprire le tecnologie digitali e il modo in cui interagiscono con l’organizzazione del lavoro. Un focus sull’identificazione dei fattori di rischio di stress associati al uso delle tecnologie, come aumento del carico di lavoro, sorveglianza o mancanza di autonomia e lavoro per mitigare loro, è fondamentale.

Le politiche di prevenzione e gestione del rischio dovrebbero essere incentrate sull’uomo e garantire coinvolgimento e partecipazione dei lavoratori a partire dalla fase di progettazione delle tecnologie. Promuovere a ambiente di lavoro favorevole che incoraggia la comunicazione aperta, fornisce supporto per la salute mentale e promuove un sano equilibrio tra lavoro e vita privata è fondamentale anche per sostenere il benessere dei lavoratori nei luoghi di lavoro digitalizzati.

Il futuro della salute mentale sul posto di lavoro: HWC 2026-28

La prossima campagna per Ambienti di lavoro sani e sicuri (HWC) 2026-28 si concentrerà sulla salute mentale e sulla digitalizzazione come tema centrale. Mentre i confini tra lavoro umano e digitale si confondono, la campagna offre una critica opportunità di aumentare la consapevolezza – e contribuire ad affrontare – i rischi psicosociali legati al crescente utilizzo di tecnologia al lavoro. Le politiche future devono considerare sia le opportunità che le sfide che derivano dalla digitalizzazione per garantire che i luoghi di lavoro rimangano sicuri, inclusivi e di sostegno per tutti i lavoratori.

FONTE: EU-OSHA

Conversione legge in GU: Misure contrasto violenza contro operatori sanitari

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.276 del 25 gennaio 2024 la Legge 18 novembre 2024, n. 171 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2024, n. 137, recante misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell’esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all’assistenza sanitaria.

Il decreto riporta modifiche al decreto legge del 1° ottobre, agli articoli del Codice penale già novellati.

Questi i testi definitivi, pubblicati su Normattiva: “All’articolo 635 del codice penale, dopo il ((terzo comma)) è inserito il seguente:

«Chiunque, all’interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione ((delle condotte previste nell’articolo 583-quater, secondo comma)), distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose ((mobili o immobili altrui)) ivi esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitario ((…)) è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro. Se il fatto è commesso da più persone riunite, la pena è aumentata. all’articolo 380, comma 2, (arresto obbligatorio Ndr). […]

All’articolo 380, comma 2, (arresto obbligatorio Ndr) dopo la lettera a-bis) sono inserite le seguenti:

a-ter) delitto di lesioni personali a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali previsto dall’articolo 583-quater, secondo comma, del codice penale;

a-quater) delitto di danneggiamento previsto dall’articolo ((635, quarto comma)), del codice penale;»;

b) all’articolo 382-bis, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. ((Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì nei)) casi di delitti non colposi per i quali è previsto l’arresto in flagranza, commessi all’interno o nelle pertinenze delle strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, in danno di persone esercenti una professione sanitaria o socio-sanitaria nell’esercizio o a causa delle funzioni o del servizio nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell’esercizio o a causa di tali attività, ovvero commessi su cose ivi esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitario, quando non è possibile procedere immediatamente all’arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica o individuale ovvero per ragioni inerenti alla regolare erogazione del servizio((…))»;

((b-bis) all’articolo 550, comma 2, alinea, dopo le parole: “635, terzo” sono inserite le seguenti: “e quarto”))”.

FONTE: Gazzetta Ufficiale

Fondo Nuove Competenze, al via la terza edizione

Fnc. Con nota del 27 novembre il Ministero del Lavoro informa sull’avvio dell’edizione 2024 del Fondo Nuove Competenze, per iniziative a sostegno della transizione digitale ed ecologica dei datori di lavoro e per nuova occupazione ottenuta attraverso l’accrescimento delle competenze (il decreto).

Stanziati 730 milioni di euro per i seguenti ambiti:

sistemi formativi;

filiere formative;

singoli datori di lavoro.

FONTE: Ministero del Lavoro

Conversione legge in GU: Misure contrasto violenza contro operatori sanitari

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.276 del 25 gennaio 2024 la Legge 18 novembre 2024, n. 171 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2024, n. 137, recante misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell’esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all’assistenza sanitaria.

Il decreto riporta modifiche al decreto legge del 1° ottobre, agli articoli del Codice penale già novellati.

Questi i testi definitivi, pubblicati su Normattiva: “All’articolo 635 del codice penale, dopo il ((terzo comma)) è inserito il seguente:

«Chiunque, all’interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione ((delle condotte previste nell’articolo 583-quater, secondo comma)), distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose ((mobili o immobili altrui)) ivi esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitario ((…)) è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro. Se il fatto è commesso da più persone riunite, la pena è aumentata. all’articolo 380, comma 2, (arresto obbligatorio Ndr). […]

All’articolo 380, comma 2, (arresto obbligatorio Ndr) dopo la lettera a-bis) sono inserite le seguenti:

a-ter) delitto di lesioni personali a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali previsto dall’articolo 583-quater, secondo comma, del codice penale;

a-quater) delitto di danneggiamento previsto dall’articolo ((635, quarto comma)), del codice penale;»;

b) all’articolo 382-bis, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. ((Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì nei)) casi di delitti non colposi per i quali è previsto l’arresto in flagranza, commessi all’interno o nelle pertinenze delle strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, in danno di persone esercenti una professione sanitaria o socio-sanitaria nell’esercizio o a causa delle funzioni o del servizio nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell’esercizio o a causa di tali attività, ovvero commessi su cose ivi esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitario, quando non è possibile procedere immediatamente all’arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica o individuale ovvero per ragioni inerenti alla regolare erogazione del servizio((…))»;

((b-bis) all’articolo 550, comma 2, alinea, dopo le parole: “635, terzo” sono inserite le seguenti: “e quarto”))”.

FONTE: Gazzetta Ufficiale