Archivia Novembre 26, 2024

“Salute e sicurezza… insieme!” la nuova edizione del concorso scolastico

“Salute e sicurezza… insieme! – La prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro si imparano a scuola”. Indetta dal Ministero del Lavoro, dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e dall’Inail la nuova edizione del concorso scolastico sulla cultura della sicurezza e sulla prevenzione dei rischi (la presentazione ufficiale alle scuole avvenuta il 4 dicembre 2024).

Il corso interessa le scuole secondarie di ogni ordine e grado statali e paritarie e i corsi di istruzione e formazione professionale (IeFP). Ogni singolo istituto potrà presentare un solo elaborato creativo, nella forma che intenderà. Come ad esempio cortometraggio, rappresentazione grafica/fumetto, rappresentazione canora.

Partecipazione gratuita, al termine del concorso verranno premiati i tre migliori elaborati, con la possibilità di individuare anche due menzioni speciali.

Prevista una cerimonia di premiazione.

Così il ministro del Lavoro Elvira Calderone: “L’esperienza della prima edizione del concorso ha reso evidente che i nostri ragazzi e ragazze hanno idee, capacità e sensibilità meravigliose. Con i loro elaborati hanno dimostrato che la prevenzione può trasformarsi da parola a progetto, da principio imprescindibile ad azione tangibile di tutela della vita umana. Attraverso loro il messaggio è arrivato forte e chiaro: la sicurezza è vita. Grazie agli istituti di formazione che hanno creduto da subito in questo progetto. Li aspettiamo ancora tra i partecipanti, insieme alle altre realtà che sceglieranno di sfidarsi in creatività per portare la cultura della sicurezza nelle vite dei loro studenti e di tutti noi”.

FONTE: Ministero del Lavoro

Relazione Eu-Osha: Salute mentale nel settore edile in UE

Salute mentale nel settore edile: prevenzione e gestione dei rischi psicosociali sul luogo di lavoro. Questa la nuova relazione pubblicata da Eu-Osha che affronta il tema del benessere psicologico sul lavoro in edilizia.

Eu-Osha descrive come pressioni, ritmi e ambienti di lavoro possano incidere sulla salute mentale dei lavoratori.

Secondo l’Agenzia il 46% dei lavoratori dell’edilizia in UE è esposto a pressioni e carichi eccessivi. Questo va a sommarsi al lavoro in esterno, alla sensazione di vulnerabilità, isolamento sociale, incertezza continua in merito al luogo di lavoro, ambiente prettamente maschile.

Il testo della relazione, in inglese.

Eu-Osha indica tra gli interventi primari la corretta valutazione dei rischi psicosociali sul luogo di lavoro, sensibilizzazione, buone prassi utili a mitigare i rischi e migliorare complessivamente le condizioni di lavoro.

FONTE: Eu-Osha

Direttiva 2024/2831 condizioni lavoro piattaforme digitali in Gazzetta Europe

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Europea dell’11 novembre 2024, la Direttiva (UE) 2024/2831 del 23 ottobre 2024 relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali.

La direttiva è in vigore dal ventesimo giorno dalla pubblicazione. Gli Stati membri dovranno recepirla con proprie disposizioni legislative, regolamentari e amministrative entro il 2 dicembre 2026. Scopo primario è il: “migliorare le condizioni di lavoro e la protezione dei dati personali nel lavoro mediante piattaforme digitali nei modi seguenti:

a) introducendo misure volte a facilitare la determinazione della corretta situazione occupazionale delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali;

b) promuovendo la trasparenza, l’equità, la supervisione umana, la sicurezza e la responsabilità nella gestione algoritmica del lavoro mediante piattaforme digitali;

c) migliorando la trasparenza del lavoro mediante piattaforme digitali, anche in situazioni transfrontaliere”.

Stabilendo inoltre diritti minimi da osservare per i lavoratori, norme per la protezione dei dati e del trattamento anche per persone che non abbiano un contratto di lavoro, che siano applicabili a tutto il lavoro digitale da piattaforma svolto n UE a prescindere dal luogo di stabilimento.

Ventotto gli articoli che la compongono, riassumiamo in elenco cosa prevedono:

ogni Stato dovrà approntare misure che garantiscano pari diritti al lavoro tramite intermediario;

dovrà dotarsi di procedure per la verifica della situazione occupazionale per assimilare gli obblighi dei datori di lavoro agli ordinamenti nazionali;

principio della presunzione legale qualora si riscontrino fatti che indicano direzione e controllo;

si dovranno istituire misure di sostegno per l’attuazione e il rispetto della presunzione legale: raccomandazioni, orientamenti, ispezioni, formazione per le autorità competenti;

limitazioni del trattamento dei dati personali mediante sistemi di monitoraggio automatizzati o di sistemi decisionali automatizzati: limiti al trattamento dati personali e sensibili, alla raccolta, sin dal momento della selezione;

adeguamento alla valutazione di impatto all’articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679;

obblighi per le piattaforme di trasparenza e informativa ai lavoratori e ai rappresentanti sull’uso del monitoraggio e dei sistemi decisionali;

valutazione umana delle decisioni delle piattaforme al massimo entro due anni;

diritto per i lavoratori di ottenere spiegazione e motivazioni scritte sulla decisione della piattaforma per la quale ricorrere a persona designata;

articolo 12: “Sicurezza e salute:

Fatte salve la direttiva 89/391/CEE e le direttive correlate nel settore della sicurezza e della salute durante il lavoro, per quanto riguarda i lavoratori delle piattaforme digitali, le piattaforme di lavoro digitali:

a) valutano i rischi dei sistemi di monitoraggio automatizzati o dei sistemi decisionali automatizzati per la loro sicurezza e la loro salute, in particolare per quanto riguarda i possibili rischi di infortuni sul lavoro e i possibili rischi psicosociali ed ergonomici;

b) valutano se le garanzie di tali sistemi sono adeguate ai rischi individuati in considerazione delle caratteristiche specifiche dell’ambiente di lavoro;

c) introducono adeguate misure di prevenzione e protezione.

In relazione agli obblighi stabiliti al paragrafo 1 del presente articolo, le piattaforme di lavoro digitali garantiscono l’informazione e la consultazione effettive e la partecipazione dei lavoratori delle piattaforme digitali e/o dei loro rappresentanti conformemente agli articoli 10 e 11 della direttiva 89/391/CEE.

Le piattaforme di lavoro digitali non utilizzano i sistemi di monitoraggio automatizzati o i sistemi decisionali automatizzati in alcun modo che metta indebitamente sotto pressione i lavoratori delle piattaforme digitali o ne metta altrimenti a rischio la sicurezza e la salute fisica e mentale.

Oltre ai sistemi decisionali automatizzati, il presente articolo si applica anche qualora le piattaforme di lavoro digitali utilizzino sistemi automatizzati che prendono o sostengono decisioni che incidono in qualche modo sui lavoratori delle piattaforme digitali.

Al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori delle piattaforme digitali, anche per quanto riguarda violenza e molestie, gli Stati membri provvedono affinché le piattaforme di lavoro digitali adottino misure preventive, compresi canali di segnalazione efficaci”.

Restano in vigore anche in questo caso gli obblighi di informazione e consultazione di lavoratori e rappresentanti previsti come già indicato dalla direttiva 89/391/CEE e dalle direttive 2002/14/CE e 2009/38/CE;

obbligo per le piattaforme di dichiarare il lavoro svolto dai lavoratori;

gli Stati membri dovranno fare in modo che le piattaforme mettano a disposizione delle autorità e dei rappresentanti: numero lavoratori, termini e condizioni, durata media dell’attività lavorativa, intermediari, situazione occupazionale, informazioni aggiornate ogni sei mesi e posso essere richiesti loro ulteriori chiarimenti;

dovranno essere allestite procedure di ricorso per le persone;

dovranno essere garantiti dalle piattaforme canali di contatto personale tra i lavoratori;

le piattaforme dovranno garantire alle autorità l’accesso alle prove;

“Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per vietare il licenziamento o la risoluzione del contratto delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali, o l’adozione di misure equivalenti, e ogni misura destinata a preparare il licenziamento, la risoluzione del contratto o l’adozione di misure equivalenti, per il fatto che tali persone abbiano esercitato i diritti previsti dalla presente direttiva” e, con diritto di sottoporre agli organi giurisdizionali”;

regolamentazione del sistema sanzionatorio;

promozione del ruolo delle parti sociali;

diritto di ogni Stato di introdurre norme ancora più favorevoli e di converso non esistenti motivi validi di regresso e “impregiudicato ogni altro diritto conferito alle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali da altri atti giuridici dell’Unione”.

“Gli Stati membri possono stabilire, per legge o mediante contratti collettivi, norme più specifiche per garantire la protezione dei diritti e delle libertà con riguardo al trattamento dei dati personali delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali a norma degli articoli 9, 10 e 11, in conformità dell’articolo 26, paragrafo 1;

gli Stati membri possono consentire alle parti sociali di avviare contratti collettivi.

FONTE: GAZZETTA UFFICIALE

Inl: modulistica per errore materiale nella richiesta della patente a crediti

Errore materiale patente a crediti.

Con messaggio del 30 ottobre 2024 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha informato sul rilascio di una modulistica per gestire errori materiali avvenuti in fase di compilazione delle istanze di richiesta della patente.

In continuo aggiornamento, in base all’errore, l’Ispettorato ricorda che la modulistica “non è di utilizzo generale e pertanto non è oggetto di pubblicazione sul sito web INL. La stessa è infatti trasmessa esclusivamente agli utenti che abbiano segnalato errori materiali sui quali si chiede l’intervento delle competenti strutture dell’Ispettorato”.

FONTE: INL

Il vincitore: Healthy Workplace Film Awards

Favoriten di Ruth Beckermann. Questa l’opera vincitrice dell’edizione 2024 dell’Healthy Workplaces Film Award. L’annuncio è stato dato nel corso della ventiduesima edizione del festival Doclisboa che si è tenuto a Lisbona dal 17 al 27 ottobre.

Menzione d’onore a Boolean Vivarium di Nicolas Bailleul.

Il premio Healthy Workplaces Film Award è indetto da Eu-Osha tra le iniziative di Ambienti di lavoro sani e sicuri 2023-25.

FONTE: Eu-Osha