Archivia Ottobre 28, 2022

Stress, salute e sicurezza sul lavoro post pandemia, indagine Eu-Osha

Il 44% dei lavoratori europei ha avvertito un aggravio nella percezione dello stress da lavoro dopo la pandemia, il 46% si ritiene esposto a sovraccarico da lavoro. Sono alcuni dei dati dell’indagine OSH Pulse – Sicurezza e salute sul lavoro dopo la pandemia pubblicata da Eu-Osha in occasione della “Giornata mondiale della salute mentale” del 10 ottobre 2022.

Occupational safety and health in post-pandemic workplaces

L’indagine è stata commissione da Eu-Osha a Flash Eurobarometer – OSH Pulse, è stata condotta dal 25 aprile al 23 maggio 2022 e ha coinvolto tramite interviste telefoniche 27.250 lavoratori dipendenti in tutti gli Stati UE più Islanda e Norvegia. I risultati sono stati raccolti in un documento completo, nella sintesi e in un’infografica, in inglese.

Quattro le macrocategorie nelle quali è strutturata: tecnologie digitali sul lavoro, salute e rischi psicosociali, salute mentale sul lavoro, gestione della salute e della sicurezza sul lavoro.

Riassumiamo in elenco alcuni dei dati principali:

device digitali più utilizzati sul lavoro in UE sono al 73% laptop, tablet, smartphone, 60% Pc, 55% tecnologie per l’accesso a internet;

il 30% riceve task automatici per il lavoro su tali device;

il 27% riceve valutazioni da terzi sul proprio lavoro su tali device;

il 19% riscontra l’utilizzo di device digitali per monitorare rumore, sostanze chimiche, polvere, gas;

il 7% per monitorare stato di salute;

per il 52% degli intervistati i device digitali influiscono sul velocità e ritmi lavorativi;

il 28% degli intervistati ha ritenuto di sentirsi in un stato di salute molto buono, il 51% buono;

le maggiori conseguenze da lavoro riscontrate: affaticamento 37%, mal di testa e occhi 34%, dolori ossei e articolai 30%, stress ansia depressione 27%, malattie infettive come COVID-19 21%;

il 46% ha rilevato pressioni e sovraccarico sul lavoro,

il 26% scarsa comunicazione e cooperazione;

il 18% scarsa autonomia;

il 17% violenze e abusi verbali da pazienti e clienti;

il 7% è stato esposto a bullismo;

il 16% è fortemente d’accordo sul fatto che rivelare una difficoltà di salute mentale potrebbe avere un impatto negativo sulla propria carriera, il 34% d’accordo, il 13% fortemente in disaccordo, il 32%” che non d’accordo;

6 lavoratori su 10 si sentirebbero a proprio agio nel parlare sul lavoro e con il proprio datore di lavoro dei propri problemi di salute mentale, il 52% nelle aziende con meno di 10 dipendenti, il 62% nelle grandi imprese;

impatto del Covid: quattro su dieci intervistati hanno riscontrato condizioni aggravate di stress post pandemia;

la metà degli intervistati ha rilevato però come sia diventato più semplice poter parlare di salute mentale dopo la pandemia (63% in Italia);

il 38% riscontra consulenza e supporto sullo stress sul lavoro, il 42% informazione e formazione, il 43% prassi per la consultazione dei lavoratori;

l’81% degli intervistati ritiene opportuna l’attuazione delle norme di sicurezza sul posto di lavoro;

attività di sensibilizzazione e informazione sulla sicurezza e la salute sul lavoro Finlandia 73% degli intervistati, Malta 74% e Irlanda 77%, contro Croazia 43%, Ungheria 46% e Bulgaria 47%, Italia 58%;

circa l’80 degli intervistati ha affermato che i problemi di sicurezza vengono affrontati tempestivamente sul posto di lavoro e ancora circa l’80% concorda di essere incoraggiato a segnalare problemi.

#WorldMentalHealthDay

Make mental health & well-being for all a global priority- Rendi la salute mentale e il benessere per tutti una priorità globale. Questo il tema della “Giornata mondiale per la salute mentale 2022” segnalato dall’Oms.

Prima della pandemia i disturbi mentali interessavano già una persona su otto. La pandemia ha provocato una recrudescenza del fenomeno, con un aumento stimato del 25%, dei disturbi di ansia e depressivi solo dopo il primo anno della pandemia.

“Stigma e discriminazione continuano a essere una barriera all’inclusione sociale e all’accesso alle cure adeguate”.

FONTE: Eu-Osha

Qualifiche tecnici manutentori antincendio, modifica al decreto settembre 2021

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.24 del 24 settembre 2022 il decreto del Ministero dell’interno 15 settembre 2022 Modifiche al decreto 1° settembre 2021, recante: «Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81».

Il decreto all’articolo 1 proroga di un anno, al 25 settembre 2023, l’entrata in vigore delle disposizioni previste all’art. 4 relative alla qualificazione dei tecnici manutentori. Che ricordiamo. “Art. 4 – Qualificazione dei tecnici manutentori:

Gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti e le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio sono eseguiti da tecnici manutentori qualificati.

Le modalità di qualificazione del tecnico manutentore sono stabilite nell’Allegato II del presente decreto, che costituisce parte integrante del presente decreto.

La qualifica di tecnico manutentore qualificato sugli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio è valida su tutto il territorio nazionale”.

Lo stesso decreto modifica il citato allegato II aggiungendo correzioni ai contenuti minimi e durata dei corsi di formazione teorico pratica per il tecnico manutentore qualificato SENFC; per il tecnico manutentore qualificato sistemi a polvere; per la figura di tecnico manutentore qualificato a seconda della tipologia di impianto e per ciascuno dei compiti e delle attività indicate nel Prospetto 1.

FONTE: Gazzetta Ufficiale

Iscrizione elenco esperti di radioprotezione, Decreto 9 agosto 2022

Pubblicato dal Ministero del Lavoro il 31 agosto il decreto 9 agosto 2022 sui requisiti di iscrizione all’elenco degli esperti di radioprotezione, le modalità di formazione, le modalità di svolgimento dell’esame e l’aggiornamento professionale.

Il decreto sarà in vigore dal 1° gennaio 2023 e fino al quel momento continuerà ad applicarsi quanto previsto dall’allegato XXI del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101.

Riporta i requisiti per l’iscrizione nell’elenco, tra questi il non essere cancellati da uno precedente nei cinque anni addietro ed essere dichiarati abilitati allo svolgimento dei compiti di sorveglianza dalla commissione competente.

La commissione viene definita dall’articolo 3, viene istituita presso il Ministero del Lavoro ed è composta da esperti dei Ministeri Lavoro, Salute, Istruzione, Iss, Inail, Isin.

L’iscrizione in elenco avviene dopo esame. Gli esami vengono indetti con cadenza annuale e a Roma, con domande di iscrizione che vanno presentate entro il 31 dicembre dell’anno precedente.

Gli articolo 9-12 del decreto riportano in dettaglio i contenuti degli esami di: abilitazione primo grado, secondo, terzo sanitario e terzo grado. Questi i titoli di studio per essere ammessi:

Articolo 8: “Per l’ammissione all’esame di abilitazione per l’iscrizione nell’elenco nominativo degli esperti di radioprotezione è richiesto:

a) per l’abilitazione di primo grado: almeno laurea triennale in fisica, o in chimica, o in chimica industriale o in ingegneria; almeno master di primo livello in materia di radiazioni ionizzanti;

b) per l’abilitazione di secondo grado: laurea, vecchio ordinamento, magistrale o specialistica in fisica, o in chimica, o in chimica industriale o in ingegneria; master di secondo livello in materia di radiazioni ionizzanti o scuola di specializzazione in fisica medica;

c) per l’abilitazione di terzo grado sanitario: laurea, vecchio ordinamento, magistrale o specialistica in fisica, o in chimica o in chimica industriale o in ingegneria; master di secondo livello in materia di radiazioni ionizzanti o scuola di specializzazione in fisica medica;

d) per l’abilitazione di terzo grado: laurea magistrale (o vecchio ordinamento) in fisica, o in chimica o in chimica industriale o in ingegneria; master di secondo livello in materia di radiazioni ionizzanti.

Il master di primo livello di cui alla lettera a) deve comprendere un tirocinio di almeno 20 giorni lavorativi relativo a sorgenti per le quali è richiesta l’abilitazione al primo grado. Il master di secondo livello di cui alle lettere b), c) e d) deve comprendere un tirocinio della durata minima di 40, 60 e 80 giorni lavorativi rispettivamente per il secondo grado, il terzo grado sanitario e il terzo grado relativo alle sorgenti per le quali è richiesta l’abilitazione. Il tirocinio di grado superiore include il tirocinio di grado inferiore”.

Aggiornamento ogni tre anni e di un minimo di 100 ore.

FONTE: Ministero del Lavoro

Decreti 5 agosto in GU, attuazione regolamenti UE dispositivi medici

Il Ministero della Salute segnala la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei due decreti legislativi del 5 agosto 2022 riguardanti la normativa sui dispositivi medici, etichettatura, vendita, autorizzazioni e l’adeguamento ai Regolamenti (UE) 2017/745 e 2017/746.

I due decreti sono i seguenti e saranno in vigore entrambi il 28 settembre 2022:

Decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 137 – Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio, nonché per l’adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2020/561 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2020, che modifica il regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, per quanto riguarda le date di applicazione di alcune delle sue disposizioni ai sensi dell’articolo 15 della legge 22 aprile 2021, n. 53.

Decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 138 – Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/746, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della commissione, nonché per l’adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/112 che modifica il regolamento (UE) 2017/746 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per determinati dispositivi medico-diagnostici in vitro e l’applicazione differita delle condizioni concernenti i dispositivi fabbricati internamente ai sensi dell’articolo 15 della legge 22 aprile 2021, n. 53.

Riguardano organismi notificati, operatori economici e operatori sanitari. Regolamentano requisiti linguistici delle etichettature e delle istruzioni, registrazione fabbricanti, pubblicità, vendita online, sanzioni, segnalazione incidenti, Udi dei dispositivi, comunicazioni indagini cliniche, Osservatorio nazionale dei prezzi dei dispositivi medici, banca dati nazionale e la Banca dati europea (Eudamed), Health Technology Assessment (HTA).

Previsti conseguenti provvedimenti del Ministero della Salute per la definizione di procedure attuative.

FONTE: Ministero della Salute

Esposizione lavoratori al rischio cancro, al via indagine Eu-Osha

Indagine sui fattori di rischio di cancro sul lavoro. Eu-Osha segnala l’avvio di un progetto di ricerca sui rischi per i lavoratori europei derivanti dall’esposizione ad agenti cancerogeni, un sondaggio che coinvolgerà circa 25mila persone.

Si tratta di un programma che dopo essere stato testato nel 2017 attraverso uno studio di fattibilità e allestito tra il 2020 e i primi mesi del 2022, da settembre 2022 verrà concretamente messo sul campo. Fino a gennaio 2023.

I lavoratori coinvolti saranno di sei Stati membri, Finlandia, Francia, Germania, Ungheria, Irlanda e Spagna. Le persone verranno contattate telefonicamente. Primi risultati per la fine del 2023.

L’indagine si concentrerà in particolare su:

primari fattori di esposizione;

numero e caratteristiche dei lavoratori esposti;

esposizioni ad amianto, benzene, cromo, motore diesel, nichel, silice, le radiazioni UV, polvere di legno.

I dati verranno utilizzati per elaborare campagne di sensibilizzazione, per proporre e suggerire misure preventive, sostenere la legislazione dell’UE a partire dal piano europeo per sconfiggere il cancro.

Il 53 % delle morti lavoro-correlate è attribuibile al cancro.

FONTE: Eu-Osha

Decreto 26 luglio, norme tecniche antincendio stoccaggio e trattamento rifiuti

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.187 dell’11 agosto 2022 il Decreto 26 luglio 2022 Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti. In vigore a novanta giorni dalla pubblicazione in GU.

Il decreto riguarda stabilimenti e impianti impiegati in via esclusiva o a servizio di impianti di trattamento rifiuti, compresi i centri di raccolta di rifiuti di superficie superiore a 3.000 m². Di nuova realizzazione o esistenti. Non raccolta inerti e rifiuti radioattivi.

Le attività esistenti dovranno adeguarsi entro cinque anni a meno che non:

“a) siano in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità, così come previsto dall’art. 38, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69;

b) siano in regola con gli adempimenti previsti agli articoli 3, 4, 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151“.

Il comma 3 dell’articolo 3 riporta indicazioni per i casi di modifica e ampliamento delle attività esistenti.

All’articolo 4 le indicazioni per l’impiego dei prodotti antincendio, identificazione, qualifica e accettazione del responsabile ,norme alle quali devono essere conformi.

FONTE: Gazzetta Ufficiale

Decreto condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili in GU

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.176 del 29 luglio 2022 il Decreto legislativo 27 giugno 2022, n. 104 Attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea. Questa la nota del Ministero del Lavoro del 1° agosto che ne riassume i termini.

Il decreto disciplina le informazioni e le comunicazioni obbligatorie tra aziende e lavoratore inerenti i rapporti e le condizioni di lavoro e di tutela. Ne riassumiamo in elenco i dettagli:

riguarda lavoro subordinato, somministrato, intermittente, collaborazione, personale e continuativa, coordinata e continuativa, prestazione occasionale, PA, per alcuni aspetti marittimi, pesca, domestici;

non riguarda lavoro autonomo non integrante collaborazione coordinata e continuativa, lavoro inferiore a tre ore a settimana per quattro settimane consecutive, rappresentanza commerciale, collaborazione impresa familiare, PA all’estero;

il datore di lavoro deve comunicare al lavoratore quanto previsto dal decreto;

deve comunicare al lavoratore identità delle parti, luogo di lavoro o luoghi diversi o libertà di determinare luogo di lavoro, sede datore lavoro, inquadramento livello qualifica tipologia mansione, identità imprese somministrazione, date, periodo di prova se previsto, diritto alla formazione, durata ferie e congedi, procedura recesso, orari e straordinari, condizioni di imprevedibilità, contratto collettivo, anche aziendale, enti e istituti contributi;

l’obbligo di informazione che riguarda anche i committenti, “è assolto mediante la consegna al lavoratore, all’atto dell’instaurazione del rapporto di lavoro e prima dell’inizio dell’attività lavorativa, alternativamente: a) del contratto individuale di lavoro redatto per iscritto; b) della copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro”;

le copie delle comunicazioni sono conservate con prova e rese accessibili al lavoratore;

il decreto prevede ulteriori obblighi informativi nel caso di utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati, quanto incidono sul lavoro, scopi e finalità, dati e parametri, misure di controllo, accuratezza, robustezza e cybersicurezza, previsto diritto di accesso ai dati del lavoratore con risposta entro trenta giorni;

lavoro all’estero “il datore di lavoro che distacca in uno Stato membro o in uno Stato terzo un lavoratore nell’ambito di una prestazione transnazionale di servizi, è tenuto a fornire allo stesso, per iscritto e prima della partenza, qualsiasi modifica degli elementi del rapporto di lavoro”;

previste norme per le comunicazioni riguardanti il lavoro intermittente e i contratti individuali;

prescrizioni minime per i rapporti di lavoro: prova non superiore a sei mesi, salvi periodi inferiori da CCNL, prova proporzionata alla durata del contratto a tempo determinato, no seconda prova con rinnovo di contratto, prolungata prova in corrispondenza dei periodi di assenza;

cumulo di impieghi: “fatto salvo l’obbligo previsto dall’articolo 2105 del codice civile, il datore di lavoro non può vietare al lavoratore lo svolgimento di altra attività lavorativa in orario al di fuori della programmazione dell’attività lavorativa concordata, né per tale motivo riservargli un trattamento meno favorevole. Il datore di lavoro può limitare o negare al lavoratore lo svolgimento di un altro e diverso rapporto di lavoro qualora sussista una delle seguenti condizioni:

a) un pregiudizio per la salute e la sicurezza, ivi compreso il rispetto della normativa in materia di durata dei riposi;

b) la necessità di garantire l’integrità del servizio pubblico;

c) il caso in cui la diversa e ulteriore attivita’ lavorativa sia in conflitto d’interessi con la principale, pur non violando il dovere di fedelta’ di cui all’articolo 2105 del codice civile. Resta ferma la disciplina di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165“;

misure sulla prevedibilità minima, articolo 10 norme sulle transizioni verso forme più prevedibili, richiesta può essere avanzata dal lavoratore dopo almeno sei mesi e periodo di prova, nuova richiesta dopo sei mesi dalla risposta negativa, domande per iscritto, per la seconda risposta “le persone fisiche in qualità di datori di lavoro o le imprese che occupano fino a cinquanta dipendenti possono rispondere in forma orale qualora la motivazione della risposta rimanga invariata rispetto alla precedente”;

formazione obbligatoria per la mansione considerata orario di lavoro e deve svolgersi se possibile durante lo stesso lavoro, non riguarda la formazione professionale a meno che non debba fornirla il lavoratore e “Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 36 e 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81“;

il capo IV del decreto riporta i dettagli delle misure di tutela, risoluzione rapida e ricorso, conciliazione, protezione da trattamento o conseguenze sfavorevoli, protezione contro il licenziamento o contro il recesso del committente e onere della prova;

il decreto si applica a tutti i rapporti di lavoro già instaurati al 1° agosto 2022, “il datore di lavoro o il committente, su richiesta scritta del lavoratore già assunto alla data del 1° agosto 2022, è tenuto a fornire, aggiornare o integrare entro sessanta giorni le informazioni previste”.

FONTE: Gazzetta Ufficiale

Dlgs 104/2022 condizioni lavoro trasparenti prevedibili, nota Inl 10 agosto

Pubblicata dall’Ispettorato nazionale del lavoro la circolare n.4 del 10 agosto 2022 con prime indicazioni sull’attuazione del D.Lgs. n. 104/2022 Attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo

e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea, Decreto Trasparenza, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 luglio 2022.

La circolare riporta chiarimenti rilasciati d’intesa con l’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Indica che “il decreto entra in vigore il 13 agosto p.v. e presenta un disallineamento temporale fra la data di emanazione e quella di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rende necessaria un’attività interpretativa delle disposizioni transitorie dell’art. 16, su cui ci si soffermerà infra”.

L’indice:

“Campo di applicazione;

Modalità di comunicazione delle informazioni;

Modifiche al D.Lgs. n. 152/1997 (Termini per la consegna delle informazioni, Ulteriori obblighi informativi, Trattamento sanzionatorio, Ulteriori obblighi informativi nel caso di utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati, Prestazione di lavoro all’estero, Modifiche degli elementi informativi);

Ulteriori disposizioni di diritto sostanziale;

Comportamenti ritorsivi del datore di lavoro;

Disposizione transitorie”.

FONTE: Ispettorato nazionale del lavoro

Adozione dispositivi e impianti qualità aria scuola e confinati, linee guida

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.180 del 3 agosto 2022 il Dpcm 26 luglio 2022 Linee guida sulle specifiche tecniche in merito all’adozione di dispositivi mobili di purificazione e impianti fissi di aerazione e agli standard minimi di qualità dell’aria negli ambienti scolastici e in quelli confinati degli stessi edifici.

Il documento è stato approvato ai sensi dell’art. 13-bis, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 11, con parere dell’Iss. Fornisce indicazioni per l’utilizzo degli apparecchi di sanificazione e riporta chiarimenti complementari riguardanti gli standard minimi di qualità dell’aria degli ambienti scolastici e confinati.

Quanto pubblicato ha l’obiettivo di tutelare gli utilizzatori e gli astanti ed evitare un utilizzo non corretto derivante da pubblicità ingannevoli. I destinatari sono gli utilizzatori e gli stessi fabbricanti/responsabili dell’immissione sul mercato degli strumenti.

In premessa il Dpcm ricorda che i dispositivi trattati “non rientrano nella definizione di dispositivo medico (DM) di cui all’art. 1, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 46/97 (attuazione della direttiva 93/42/CEE) e pertanto, non devono recare la marcatura CE di dispositivo medico”. Non sono notificati alla Banca dati dei dispositivi medici del Ministero della Salute. Sottostanno alle regole del Codice del consumo.

Lo stesso Dpcm riporta in allegato tutte le raccomandazioni ad interim su sanificazione, ozono, disinfettanti pubblicate dalll’Iss dal 2020.

Viene ampiamente sottolineato come l’uso degli apparecchi non possa sostituire le principali misure anti contagio, la valutazione del microclima, i modelli di comportamento e le prassi per il miglioramento della qualità dell’aria indoor e delle superfici.

E ancora, di converso, che “l’utilizzo dei predetti apparecchi, quindi, non comporta, di per sé e in via automatica, l’adozione di ulteriori misure sanitarie anti-contagio (quali dispositivi di protezione delle vie aeree, distanziamento, ecc…), la cui previsione rimane demandata ad espresse disposizioni da parte delle autorità competenti, in relazione all’andamento del quadro epidemiologico”.

Questo l’indice:

“Finalità;

Qualità dell’aria indoor;

Ventilazione naturale e meccanica;

Considerazione generali per la scelta dei dispositivi;

Requisiti di sistema.

In allegato: Esempio di documentazione (da prodursi a cura dei fabbricanti/responsabili della immissione sul mercato) utile ai fini della valutazione/selezione; Scheda tecnica (Schema esemplificativo)”.

FONTE: Gazzetta Ufficiale

Circolare Inps : Anf per lavoratori extra-UE

Pubblicate da Inps con circolare 2 agosto 2022, n. 95, indicazioni sugli Anf e sul riconoscimento per i lavoratori extracomunitari. La circolare segue la precedente del 25 luglio sui titoli di soggiorno per l’Assegno unico.

Deriva da quanto espresso dalla Coste Costituzionale l’11 marzo 2022 con sentenza n.67 in merito al diritto di fruizione dell’Assegno e che ha chiarito quanto questo spetti “ai cittadini extracomunitari, titolari del permesso di soggiorno di lungo periodo o di un permesso unico di soggiorno, per i familiari residenti in un Paese estero per cui non vige alcuna convenzione in materia di trattamenti di famiglia”.

Il documento indica i requisiti per godere del beneficio ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 1988.

Ricorda la disciplina sull’Assegno unico attualmente in vigore e per la quale dal 1° marzo 2022 ” gli Anf vengono riconosciuti “esclusivamente in relazione a nuclei familiari senza figli”.

FONTE: INPS