Archivia Settembre 14, 2022

Decreto 26 luglio, norme tecniche antincendio stoccaggio e trattamento rifiuti

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.187 dell’11 agosto 2022 il Decreto 26 luglio 2022 Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti. In vigore a novanta giorni dalla pubblicazione in GU.

Il decreto riguarda stabilimenti e impianti impiegati in via esclusiva o a servizio di impianti di trattamento rifiuti, compresi i centri di raccolta di rifiuti di superficie superiore a 3.000 m². Di nuova realizzazione o esistenti. Non raccolta inerti e rifiuti radioattivi.

Le attività esistenti dovranno adeguarsi entro cinque anni a meno che non:

“a) siano in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità, così come previsto dall’art. 38, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69;

b) siano in regola con gli adempimenti previsti agli articoli 3, 4, 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151“.

Il comma 3 dell’articolo 3 riporta indicazioni per i casi di modifica e ampliamento delle attività esistenti.

All’articolo 4 le indicazioni per l’impiego dei prodotti antincendio, identificazione, qualifica e accettazione del responsabile ,norme alle quali devono essere conformi.

FONTE: Gazzetta Ufficiale

Decreto condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili in GU

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.176 del 29 luglio 2022 il Decreto legislativo 27 giugno 2022, n. 104 Attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea. Questa la nota del Ministero del Lavoro del 1° agosto che ne riassume i termini.

Il decreto disciplina le informazioni e le comunicazioni obbligatorie tra aziende e lavoratore inerenti i rapporti e le condizioni di lavoro e di tutela. Ne riassumiamo in elenco i dettagli:

riguarda lavoro subordinato, somministrato, intermittente, collaborazione, personale e continuativa, coordinata e continuativa, prestazione occasionale, PA, per alcuni aspetti marittimi, pesca, domestici;

non riguarda lavoro autonomo non integrante collaborazione coordinata e continuativa, lavoro inferiore a tre ore a settimana per quattro settimane consecutive, rappresentanza commerciale, collaborazione impresa familiare, PA all’estero;

il datore di lavoro deve comunicare al lavoratore quanto previsto dal decreto;

deve comunicare al lavoratore identità delle parti, luogo di lavoro o luoghi diversi o libertà di determinare luogo di lavoro, sede datore lavoro, inquadramento livello qualifica tipologia mansione, identità imprese somministrazione, date, periodo di prova se previsto, diritto alla formazione, durata ferie e congedi, procedura recesso, orari e straordinari, condizioni di imprevedibilità, contratto collettivo, anche aziendale, enti e istituti contributi;

l’obbligo di informazione che riguarda anche i committenti, “è assolto mediante la consegna al lavoratore, all’atto dell’instaurazione del rapporto di lavoro e prima dell’inizio dell’attività lavorativa, alternativamente: a) del contratto individuale di lavoro redatto per iscritto; b) della copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro”;

le copie delle comunicazioni sono conservate con prova e rese accessibili al lavoratore;

il decreto prevede ulteriori obblighi informativi nel caso di utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati, quanto incidono sul lavoro, scopi e finalità, dati e parametri, misure di controllo, accuratezza, robustezza e cybersicurezza, previsto diritto di accesso ai dati del lavoratore con risposta entro trenta giorni;

lavoro all’estero “il datore di lavoro che distacca in uno Stato membro o in uno Stato terzo un lavoratore nell’ambito di una prestazione transnazionale di servizi, è tenuto a fornire allo stesso, per iscritto e prima della partenza, qualsiasi modifica degli elementi del rapporto di lavoro”;

previste norme per le comunicazioni riguardanti il lavoro intermittente e i contratti individuali;

prescrizioni minime per i rapporti di lavoro: prova non superiore a sei mesi, salvi periodi inferiori da CCNL, prova proporzionata alla durata del contratto a tempo determinato, no seconda prova con rinnovo di contratto, prolungata prova in corrispondenza dei periodi di assenza;

cumulo di impieghi: “fatto salvo l’obbligo previsto dall’articolo 2105 del codice civile, il datore di lavoro non può vietare al lavoratore lo svolgimento di altra attività lavorativa in orario al di fuori della programmazione dell’attività lavorativa concordata, né per tale motivo riservargli un trattamento meno favorevole. Il datore di lavoro può limitare o negare al lavoratore lo svolgimento di un altro e diverso rapporto di lavoro qualora sussista una delle seguenti condizioni:

a) un pregiudizio per la salute e la sicurezza, ivi compreso il rispetto della normativa in materia di durata dei riposi;

b) la necessità di garantire l’integrità del servizio pubblico;

c) il caso in cui la diversa e ulteriore attivita’ lavorativa sia in conflitto d’interessi con la principale, pur non violando il dovere di fedelta’ di cui all’articolo 2105 del codice civile. Resta ferma la disciplina di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165“;

misure sulla prevedibilità minima, articolo 10 norme sulle transizioni verso forme più prevedibili, richiesta può essere avanzata dal lavoratore dopo almeno sei mesi e periodo di prova, nuova richiesta dopo sei mesi dalla risposta negativa, domande per iscritto, per la seconda risposta “le persone fisiche in qualità di datori di lavoro o le imprese che occupano fino a cinquanta dipendenti possono rispondere in forma orale qualora la motivazione della risposta rimanga invariata rispetto alla precedente”;

formazione obbligatoria per la mansione considerata orario di lavoro e deve svolgersi se possibile durante lo stesso lavoro, non riguarda la formazione professionale a meno che non debba fornirla il lavoratore e “Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 36 e 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81“;

il capo IV del decreto riporta i dettagli delle misure di tutela, risoluzione rapida e ricorso, conciliazione, protezione da trattamento o conseguenze sfavorevoli, protezione contro il licenziamento o contro il recesso del committente e onere della prova;

il decreto si applica a tutti i rapporti di lavoro già instaurati al 1° agosto 2022, “il datore di lavoro o il committente, su richiesta scritta del lavoratore già assunto alla data del 1° agosto 2022, è tenuto a fornire, aggiornare o integrare entro sessanta giorni le informazioni previste”.

FONTE: Gazzetta Ufficiale

Dlgs 104/2022 condizioni lavoro trasparenti prevedibili, nota Inl 10 agosto

Pubblicata dall’Ispettorato nazionale del lavoro la circolare n.4 del 10 agosto 2022 con prime indicazioni sull’attuazione del D.Lgs. n. 104/2022 Attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo

e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea, Decreto Trasparenza, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 luglio 2022.

La circolare riporta chiarimenti rilasciati d’intesa con l’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Indica che “il decreto entra in vigore il 13 agosto p.v. e presenta un disallineamento temporale fra la data di emanazione e quella di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rende necessaria un’attività interpretativa delle disposizioni transitorie dell’art. 16, su cui ci si soffermerà infra”.

L’indice:

“Campo di applicazione;

Modalità di comunicazione delle informazioni;

Modifiche al D.Lgs. n. 152/1997 (Termini per la consegna delle informazioni, Ulteriori obblighi informativi, Trattamento sanzionatorio, Ulteriori obblighi informativi nel caso di utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati, Prestazione di lavoro all’estero, Modifiche degli elementi informativi);

Ulteriori disposizioni di diritto sostanziale;

Comportamenti ritorsivi del datore di lavoro;

Disposizione transitorie”.

FONTE: Ispettorato nazionale del lavoro

Adozione dispositivi e impianti qualità aria scuola e confinati, linee guida

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.180 del 3 agosto 2022 il Dpcm 26 luglio 2022 Linee guida sulle specifiche tecniche in merito all’adozione di dispositivi mobili di purificazione e impianti fissi di aerazione e agli standard minimi di qualità dell’aria negli ambienti scolastici e in quelli confinati degli stessi edifici.

Il documento è stato approvato ai sensi dell’art. 13-bis, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 11, con parere dell’Iss. Fornisce indicazioni per l’utilizzo degli apparecchi di sanificazione e riporta chiarimenti complementari riguardanti gli standard minimi di qualità dell’aria degli ambienti scolastici e confinati.

Quanto pubblicato ha l’obiettivo di tutelare gli utilizzatori e gli astanti ed evitare un utilizzo non corretto derivante da pubblicità ingannevoli. I destinatari sono gli utilizzatori e gli stessi fabbricanti/responsabili dell’immissione sul mercato degli strumenti.

In premessa il Dpcm ricorda che i dispositivi trattati “non rientrano nella definizione di dispositivo medico (DM) di cui all’art. 1, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 46/97 (attuazione della direttiva 93/42/CEE) e pertanto, non devono recare la marcatura CE di dispositivo medico”. Non sono notificati alla Banca dati dei dispositivi medici del Ministero della Salute. Sottostanno alle regole del Codice del consumo.

Lo stesso Dpcm riporta in allegato tutte le raccomandazioni ad interim su sanificazione, ozono, disinfettanti pubblicate dalll’Iss dal 2020.

Viene ampiamente sottolineato come l’uso degli apparecchi non possa sostituire le principali misure anti contagio, la valutazione del microclima, i modelli di comportamento e le prassi per il miglioramento della qualità dell’aria indoor e delle superfici.

E ancora, di converso, che “l’utilizzo dei predetti apparecchi, quindi, non comporta, di per sé e in via automatica, l’adozione di ulteriori misure sanitarie anti-contagio (quali dispositivi di protezione delle vie aeree, distanziamento, ecc…), la cui previsione rimane demandata ad espresse disposizioni da parte delle autorità competenti, in relazione all’andamento del quadro epidemiologico”.

Questo l’indice:

“Finalità;

Qualità dell’aria indoor;

Ventilazione naturale e meccanica;

Considerazione generali per la scelta dei dispositivi;

Requisiti di sistema.

In allegato: Esempio di documentazione (da prodursi a cura dei fabbricanti/responsabili della immissione sul mercato) utile ai fini della valutazione/selezione; Scheda tecnica (Schema esemplificativo)”.

FONTE: Gazzetta Ufficiale

Circolare Inps : Anf per lavoratori extra-UE

Pubblicate da Inps con circolare 2 agosto 2022, n. 95, indicazioni sugli Anf e sul riconoscimento per i lavoratori extracomunitari. La circolare segue la precedente del 25 luglio sui titoli di soggiorno per l’Assegno unico.

Deriva da quanto espresso dalla Coste Costituzionale l’11 marzo 2022 con sentenza n.67 in merito al diritto di fruizione dell’Assegno e che ha chiarito quanto questo spetti “ai cittadini extracomunitari, titolari del permesso di soggiorno di lungo periodo o di un permesso unico di soggiorno, per i familiari residenti in un Paese estero per cui non vige alcuna convenzione in materia di trattamenti di famiglia”.

Il documento indica i requisiti per godere del beneficio ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 1988.

Ricorda la disciplina sull’Assegno unico attualmente in vigore e per la quale dal 1° marzo 2022 ” gli Anf vengono riconosciuti “esclusivamente in relazione a nuclei familiari senza figli”.

FONTE: INPS