Archivia Agosto 14, 2022

Inail: Relazione annuale 2021

564.089 infortuni sul lavoro denunciati nel 2021, -1,4% rispetto al 2020, 1.361 le denunce di infortunio mortale, -19,2% rispetto al 2020, 55.205 le denunce di malattia professionale, +22,8%. Sono alcuni dei dati pubblicati da Inail nella Relazione annuale 2021 presentata dall’Istituto a Roma il 25 luglio 2022.

Delle 564.089 denunce circa 50 mila quelle dovute al Covid, 100 mila in meno rispetto al 2020, cresciute del 20% le denunce non da Covid. Ne sono state riconosciute 349.643. 17,5% i casi di incedente accaduti fuori dall’azienda.

Denunce di infortunio mortale 1.361, 200 da Covid (600 nel 2020), +10% gli infortuni mortali non derivanti dal Covid. 685 le denunce accettate, 298 i casi accaduti fuori dall’azienda. L’incidenza Covid sulle denunce mortali nel 2021 è stata una su sei, contro una su tre del 2020.

Malattie professionali. 55.205 le denunce, +22,8%, riconosciuto il 37,2%. 38.290 i lavoratori, riconosciuto il 40,3% delle cause professionali. 948 le malattie da amianto riconosciute. 820 i lavoratori deceduti nel 2021, -23,6% sul 2020, 154 per silicosi/asbestosi.

Scheda e infografiche sul dettaglio infortuni e malattie.

Vigilanza. Censite nel 2021 3.740.000 PAT, 104.869 lavoratori regolarizzati circa 5miliardi di retribuzioni evase accertate, 89 milioni di premi richiesti. Tremila indagini su infortuni e malattie professionali.

Sette milioni di prestazioni sanitarie erogate per infortuni e malattie professionali, 523mila le prime cure, 496.433 prestazioni integrative riabilitative a favore di 15mila assistiti.

651.799 rendite inabilità permanente e ai superstiti.

2,8 miliardi da bandi Isi dal 2010, 274 milioni stanziati nel bando 2021. 26 mila le istanze riduzione tariffa 2021.

FONTE: INAIL

Decreto condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili in GU

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.176 del 29 luglio 2022 il Decreto legislativo 27 giugno 2022, n. 104 Attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea. Questa la nota del Ministero del Lavoro del 1° agosto che ne riassume i termini.

Il decreto disciplina le informazioni e le comunicazioni obbligatorie tra aziende e lavoratore inerenti i rapporti e le condizioni di lavoro e di tutela. Ne riassumiamo in elenco i dettagli:

riguarda lavoro subordinato, somministrato, intermittente, collaborazione, personale e continuativa, coordinata e continuativa, prestazione occasionale, PA, per alcuni aspetti marittimi, pesca, domestici;

non riguarda lavoro autonomo non integrante collaborazione coordinata e continuativa, lavoro inferiore a tre ore a settimana per quattro settimane consecutive, rappresentanza commerciale, collaborazione impresa familiare, PA all’estero;

il datore di lavoro deve comunicare al lavoratore quanto previsto dal decreto;

deve comunicare al lavoratore identità delle parti, luogo di lavoro o luoghi diversi o libertà di determinare luogo di lavoro, sede datore lavoro, inquadramento livello qualifica tipologia mansione, identità imprese somministrazione, date, periodo di prova se previsto, diritto alla formazione, durata ferie e congedi, procedura recesso, orari e straordinari, condizioni di imprevedibilità, contratto collettivo, anche aziendale, enti e istituti contributi;

l’obbligo di informazione che riguarda anche i committenti, “è assolto mediante la consegna al lavoratore, all’atto dell’instaurazione del rapporto di lavoro e prima dell’inizio dell’attività lavorativa, alternativamente: a) del contratto individuale di lavoro redatto per iscritto; b) della copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro”;

le copie delle comunicazioni sono conservate con prova e rese accessibili al lavoratore;

il decreto prevede ulteriori obblighi informativi nel caso di utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati, quanto incidono sul lavoro, scopi e finalità, dati e parametri, misure di controllo, accuratezza, robustezza e cybersicurezza, previsto diritto di accesso ai dati del lavoratore con risposta entro trenta giorni;

lavoro all’estero “il datore di lavoro che distacca in uno Stato membro o in uno Stato terzo un lavoratore nell’ambito di una prestazione transnazionale di servizi, è tenuto a fornire allo stesso, per iscritto e prima della partenza, qualsiasi modifica degli elementi del rapporto di lavoro”;

previste norme per le comunicazioni riguardanti il lavoro intermittente e i contratti individuali;

prescrizioni minime per i rapporti di lavoro: prova non superiore a sei mesi, salvi periodi inferiori da CCNL, prova proporzionata alla durata del contratto a tempo determinato, no seconda prova con rinnovo di contratto, prolungata prova in corrispondenza dei periodi di assenza;

cumulo di impieghi: “fatto salvo l’obbligo previsto dall’articolo 2105 del codice civile, il datore di lavoro non può vietare al lavoratore lo svolgimento di altra attività lavorativa in orario al di fuori della programmazione dell’attività lavorativa concordata, né per tale motivo riservargli un trattamento meno favorevole. Il datore di lavoro può limitare o negare al lavoratore lo svolgimento di un altro e diverso rapporto di lavoro qualora sussista una delle seguenti condizioni:

a) un pregiudizio per la salute e la sicurezza, ivi compreso il rispetto della normativa in materia di durata dei riposi;

b) la necessità di garantire l’integrità del servizio pubblico;

c) il caso in cui la diversa e ulteriore attivita’ lavorativa sia in conflitto d’interessi con la principale, pur non violando il dovere di fedelta’ di cui all’articolo 2105 del codice civile. Resta ferma la disciplina di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165“;

misure sulla prevedibilità minima, articolo 10 norme sulle transizioni verso forme più prevedibili, richiesta può essere avanzata dal lavoratore dopo almeno sei mesi e periodo di prova, nuova richiesta dopo sei mesi dalla risposta negativa, domande per iscritto, per la seconda risposta “le persone fisiche in qualità di datori di lavoro o le imprese che occupano fino a cinquanta dipendenti possono rispondere in forma orale qualora la motivazione della risposta rimanga invariata rispetto alla precedente”;

formazione obbligatoria per la mansione considerata orario di lavoro e deve svolgersi se possibile durante lo stesso lavoro, non riguarda la formazione professionale a meno che non debba fornirla il lavoratore e “Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 36 e 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81“;

il capo IV del decreto riporta i dettagli delle misure di tutela, risoluzione rapida e ricorso, conciliazione, protezione da trattamento o conseguenze sfavorevoli, protezione contro il licenziamento o contro il recesso del committente e onere della prova;

il decreto si applica a tutti i rapporti di lavoro già instaurati al 1° agosto 2022, “il datore di lavoro o il committente, su richiesta scritta del lavoratore già assunto alla data del 1° agosto 2022, è tenuto a fornire, aggiornare o integrare entro sessanta giorni le informazioni previste”.

FONTE: Gazzetta Ufficiale