Archivia Agosto 14, 2022

Inail: Relazione annuale 2021

564.089 infortuni sul lavoro denunciati nel 2021, -1,4% rispetto al 2020, 1.361 le denunce di infortunio mortale, -19,2% rispetto al 2020, 55.205 le denunce di malattia professionale, +22,8%. Sono alcuni dei dati pubblicati da Inail nella Relazione annuale 2021 presentata dall’Istituto a Roma il 25 luglio 2022.

Delle 564.089 denunce circa 50 mila quelle dovute al Covid, 100 mila in meno rispetto al 2020, cresciute del 20% le denunce non da Covid. Ne sono state riconosciute 349.643. 17,5% i casi di incedente accaduti fuori dall’azienda.

Denunce di infortunio mortale 1.361, 200 da Covid (600 nel 2020), +10% gli infortuni mortali non derivanti dal Covid. 685 le denunce accettate, 298 i casi accaduti fuori dall’azienda. L’incidenza Covid sulle denunce mortali nel 2021 è stata una su sei, contro una su tre del 2020.

Malattie professionali. 55.205 le denunce, +22,8%, riconosciuto il 37,2%. 38.290 i lavoratori, riconosciuto il 40,3% delle cause professionali. 948 le malattie da amianto riconosciute. 820 i lavoratori deceduti nel 2021, -23,6% sul 2020, 154 per silicosi/asbestosi.

Scheda e infografiche sul dettaglio infortuni e malattie.

Vigilanza. Censite nel 2021 3.740.000 PAT, 104.869 lavoratori regolarizzati circa 5miliardi di retribuzioni evase accertate, 89 milioni di premi richiesti. Tremila indagini su infortuni e malattie professionali.

Sette milioni di prestazioni sanitarie erogate per infortuni e malattie professionali, 523mila le prime cure, 496.433 prestazioni integrative riabilitative a favore di 15mila assistiti.

651.799 rendite inabilità permanente e ai superstiti.

2,8 miliardi da bandi Isi dal 2010, 274 milioni stanziati nel bando 2021. 26 mila le istanze riduzione tariffa 2021.

FONTE: INAIL

Decreto condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili in GU

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.176 del 29 luglio 2022 il Decreto legislativo 27 giugno 2022, n. 104 Attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea. Questa la nota del Ministero del Lavoro del 1° agosto che ne riassume i termini.

Il decreto disciplina le informazioni e le comunicazioni obbligatorie tra aziende e lavoratore inerenti i rapporti e le condizioni di lavoro e di tutela. Ne riassumiamo in elenco i dettagli:

riguarda lavoro subordinato, somministrato, intermittente, collaborazione, personale e continuativa, coordinata e continuativa, prestazione occasionale, PA, per alcuni aspetti marittimi, pesca, domestici;

non riguarda lavoro autonomo non integrante collaborazione coordinata e continuativa, lavoro inferiore a tre ore a settimana per quattro settimane consecutive, rappresentanza commerciale, collaborazione impresa familiare, PA all’estero;

il datore di lavoro deve comunicare al lavoratore quanto previsto dal decreto;

deve comunicare al lavoratore identità delle parti, luogo di lavoro o luoghi diversi o libertà di determinare luogo di lavoro, sede datore lavoro, inquadramento livello qualifica tipologia mansione, identità imprese somministrazione, date, periodo di prova se previsto, diritto alla formazione, durata ferie e congedi, procedura recesso, orari e straordinari, condizioni di imprevedibilità, contratto collettivo, anche aziendale, enti e istituti contributi;

l’obbligo di informazione che riguarda anche i committenti, “è assolto mediante la consegna al lavoratore, all’atto dell’instaurazione del rapporto di lavoro e prima dell’inizio dell’attività lavorativa, alternativamente: a) del contratto individuale di lavoro redatto per iscritto; b) della copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro”;

le copie delle comunicazioni sono conservate con prova e rese accessibili al lavoratore;

il decreto prevede ulteriori obblighi informativi nel caso di utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati, quanto incidono sul lavoro, scopi e finalità, dati e parametri, misure di controllo, accuratezza, robustezza e cybersicurezza, previsto diritto di accesso ai dati del lavoratore con risposta entro trenta giorni;

lavoro all’estero “il datore di lavoro che distacca in uno Stato membro o in uno Stato terzo un lavoratore nell’ambito di una prestazione transnazionale di servizi, è tenuto a fornire allo stesso, per iscritto e prima della partenza, qualsiasi modifica degli elementi del rapporto di lavoro”;

previste norme per le comunicazioni riguardanti il lavoro intermittente e i contratti individuali;

prescrizioni minime per i rapporti di lavoro: prova non superiore a sei mesi, salvi periodi inferiori da CCNL, prova proporzionata alla durata del contratto a tempo determinato, no seconda prova con rinnovo di contratto, prolungata prova in corrispondenza dei periodi di assenza;

cumulo di impieghi: “fatto salvo l’obbligo previsto dall’articolo 2105 del codice civile, il datore di lavoro non può vietare al lavoratore lo svolgimento di altra attività lavorativa in orario al di fuori della programmazione dell’attività lavorativa concordata, né per tale motivo riservargli un trattamento meno favorevole. Il datore di lavoro può limitare o negare al lavoratore lo svolgimento di un altro e diverso rapporto di lavoro qualora sussista una delle seguenti condizioni:

a) un pregiudizio per la salute e la sicurezza, ivi compreso il rispetto della normativa in materia di durata dei riposi;

b) la necessità di garantire l’integrità del servizio pubblico;

c) il caso in cui la diversa e ulteriore attivita’ lavorativa sia in conflitto d’interessi con la principale, pur non violando il dovere di fedelta’ di cui all’articolo 2105 del codice civile. Resta ferma la disciplina di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165“;

misure sulla prevedibilità minima, articolo 10 norme sulle transizioni verso forme più prevedibili, richiesta può essere avanzata dal lavoratore dopo almeno sei mesi e periodo di prova, nuova richiesta dopo sei mesi dalla risposta negativa, domande per iscritto, per la seconda risposta “le persone fisiche in qualità di datori di lavoro o le imprese che occupano fino a cinquanta dipendenti possono rispondere in forma orale qualora la motivazione della risposta rimanga invariata rispetto alla precedente”;

formazione obbligatoria per la mansione considerata orario di lavoro e deve svolgersi se possibile durante lo stesso lavoro, non riguarda la formazione professionale a meno che non debba fornirla il lavoratore e “Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 36 e 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81“;

il capo IV del decreto riporta i dettagli delle misure di tutela, risoluzione rapida e ricorso, conciliazione, protezione da trattamento o conseguenze sfavorevoli, protezione contro il licenziamento o contro il recesso del committente e onere della prova;

il decreto si applica a tutti i rapporti di lavoro già instaurati al 1° agosto 2022, “il datore di lavoro o il committente, su richiesta scritta del lavoratore già assunto alla data del 1° agosto 2022, è tenuto a fornire, aggiornare o integrare entro sessanta giorni le informazioni previste”.

FONTE: Gazzetta Ufficiale

Riordino lavoro spettacolo, approvato disegno di Legge Delega

Con nota del 13 luglio il Ministero del Lavoro informa sull’approvazione definitiva avvenuta alla Camera della legge Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo, per il conferimento al governo di deleghe per modificare la normativa di settore e la Legge 22 novembre 2017, n. 175. (Legge 15 luglio 2022 Gazzetta Ufficiale n.180 del 3 agosto 2022).

La nuova legge prevede:

riordino e revisione degli strumenti di sostegno ai lavoratori di settore;

tutele in materia di contratti di lavoro e di equo compenso per i lavoratori autonomi;

indennità di discontinuità per inattività, studio e formazione;

riconoscimento del carattere strutturalmente discontinuo delle mansioni;

indennità giornaliera in caso di obbligo di disponibilità su chiamata o di esclusiva;

tutela lavoro intermittente e occasionale e delle attività preparatorie;

inquadramento formale della professione di agente o rappresentante;

120 euro retribuzione giornaliera fini assistenziali;

Live Club riconosciuti come luoghi di “promozione e diffusione di produzioni musicali contemporanee, vocali o strumentali, dal vivo, nonché disposizioni per il sostegno di tali attività“;

Registro nazionale lavoratori spettacolo;

Osservatori nazionale e regionali che rientreranno nel Sistema nazionale a rete degli Osservatori dello spettacolo;

tirocini formativi e di orientamento attivabili da Regioni e Province;

nuovi servizi online Inps dedicati ai lavoratori iscritti al Fondo pensione spettacolo.

FONTE: nota del 13 luglio il Ministero del Lavoro

Prodotti biocidi 2022 , piano nazionale annuale controlli transitorio

Con nota dell’11 luglio 2022 il Ministero della Salute informa sul Piano nazionale annuale dei controlli transitorio sui prodotti biocidi approvato nel febbraio 2021 dalla Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del Servizio Farmaceutico.

Il piano ha stabilito obiettivi e criteri dei controlli 2022 su prodotti in regime autorizzativo, transitorio, in deroga, trattati e sostanze attive in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 528/2012. Lotti, etichettatura e imballaggio, con priorità a:

“prodotti con evidenze di non conformità;

imprese titolari di autorizzazione, di fabbricazione, di distribuzione, d’importazione e di vendita

al dettaglio di principi attivi, prodotti biocidi e di articoli trattati;

prodotti individuati dall’Autorità competente nazionale secondo segnalazioni pervenute;

prodotti segnalati dall’ECHA secondo quanto previsto dal manuale del progetto BEF-2“.

Controlli eseguiti da amministrazioni ed rnti dello Stato e delle Regioni e Provincie autonome.

Relazione delle autorità citate entro il 31 gennaio 2023 rispettando i criteri ECHA – BEF-2. Rapporto finale della Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico che verrà pubblicato entro il 30 giugno 2023.

FONTE: Ministero della Salute

Vademecum Inail : Sicurezza sul lavoro ed esposizione a temperature estreme

Il progetto Worklimate e la piattaforma previsionale di allerta. Questo il nuovo vademecum pubblicato da Inail sulla prevenzione e la sicurezza nel lavoro all’aperto, durante il caldo. Documento realizzato dall’Istituto per il progetto Worklimate, in collaborazione con Cnr-Ibe, per la consultazione di lavoratori, datori di lavoro e responsabili salute e sicurezza.

Il documento descrive in apertura le principali patologie da caldo e calore, i fattori scatenanti e le prime misure cautelative. Dai crampi alla sincope da calore, raccogliendo in due tabelle sia segni e sintomi delle patologie, che le cause.

Le malattie croniche che potrebbero essere esacerbate dal caldo, l’idratazione e il senso della sete, le pause, le condizioni che possono costituire CIGO secondo le disposizioni Inps.

Raccoglie quindi in un decalogo descrittivo e dettagliato prassi primarie per la prevenzione e per la pianificazione degli interventi aziendali ai sensi dell’ art. 2 comma 2 d.lgs. 81/08.

Questi i dieci punti trattati:

“Designare una persona che sovrintenda al piano di sorveglianza per la prevenzione degli effetti dello stress da caldo sulla salute e sulla sicurezza e l’adeguata risposta;

Identificazione dei pericoli e valutazione del rischio;

Formazione;

Strategie di prevenzione e protezioni individuali per i lavoratori;

Riorganizzazione dei turni di lavoro;

Rendere disponibili e accessibili aree ombreggiate per le pause;

Favorire l’acclimatazione dei lavoratori;

Realizzazione del “sistema del compagno”;

Pianificazione e risposta alle emergenze;

Misure specifiche per i luoghi di lavoro in ambienti chiusi”.

“Il cambiamento climatico e in particolare l’aumento delle temperature è un tema essenziale per la ricerca in ambito occupazionale in relazione a una serie di connessioni che riguardano il rischio di infortunio sul lavoro associato all’esposizione a temperature estreme (e in particolare alle ondate di calore), l’aumento del livello di inquinamento atmosferico, l’esposizione alle radiazioni solari, l’interazione fra inquinamento ed esposizione a cancerogeni occupazionali e ad allergeni biologici”.

Fonte: Il comunicato Inail del 27 luglio 2022 sullo stress termico.