Archivia Aprile 2, 2022

Art. 34 Regolamento 1107/2009 – procedura istanze di autorizzazione fitosanitari

Con nota dell’8 marzo 2022 il Ministero della Salute ha pubblicato indicazioni circa la Procedura per la gestione delle istanze di autorizzazione in attuazione dell’art. 34 del Regolamento n. 1107/2009. Procedura per l’accesso sul mercato, in attesa di linee guida sulla comparabilità.

La prassi riguarda le istanze per la nuova autorizzazione di un prodotto fitosanitario con composizione identica o simile a quella di un prodotto autorizzato. “Può essere accettata se il periodo di protezioni dati è scaduto sia per la sostanza attiva che per il prodotto di riferimento, in base a quanto riportato negli artt.59, 60 e 61 del Regolamento (CE) n.1107/2009“.

Interessa i casi di studi già protetti e protezione dati scaduta e non prodotti con procedura di rinnovo o di modifica significativa.

La circolare riporta i passaggi della domanda a partire dalla Pec e dalla mail ordinaria a contactpoint.ppp@postacert.sanita.it. Quindi UGROB, DGSAN, controlli sulla documentazione, amministrativo sostanza, conformità al documento SANCO/12638/2011, pubblicazione di decreto ed etichetta, inserimento nella Banca Dati dei Prodotti Fitosanitari, DocsPA.

Fonte: Ministero della salute