Archivia Marzo 30, 2022

Circolare Ministero Salute :Mascherine chirurgiche immissione sul mercato

Pubblicata dal Ministero della Salute una circolare del 7 marzo 2022 che riporta indicazioni sulla procedura di immissione sul mercato di mascherine chirurgiche in vista della scadenza dei termini per le autorizzazioni in deroga derivanti dallo stato di emergenza.

La circolare riguarda le fasi successive alla disciplina derogatoria disposta dal decreto legge 17 marzo 2020, n. 181 con le validazioni dell’Istituto superiore di sanità in vigore fino alla fine dello stato di emergenza, 31 marzo 2022 (art. 1, comma 1, del decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221).

La funzione di validazione in deroga è stata conclusa dall’Iss il 22 giugno 2021, a questo è seguita nella normativa la Raccomandazione (UE) 2021/14334 che ha disposto la commercializzazione fino al 31 maggio 2022 dei dispositivi autorizzati in deroga conformi alla Raccomandazione (UE) 2020/403 e termine 31 luglio 2022 per l’utilizzo dei dispositivi da parte di “operatori sanitari, del personale di primo intervento e di altre categorie di personale che partecipano agli sforzi per contenere il virus”.

Queste in sintesi norme e prassi per la prossima marcatura CE e per la commercializzazione delle mascherine. Elenchiamo:

pienamente applicativo il Regolamento (UE) 2017/745, non previsto periodo di adeguamento (paragrafo 7 articolo 52 per dispositivi classe I) queste le indicazioni operative nella circolare del 12 novembre 2021;

dal 26 maggio 2021 no a immissione sul mercato di mascherine conformi alla direttiva 93/42/CEE – d.lgs. n. 46/97;

necessarie predisposizione documentazione tecnica definita dagli allegati II e III del Regolamento, “prove di efficienza di filtrazione batterica, respirabilità, contaminazione microbica, resistenza agli schizzi (solo nei casi previsti, mascherine di tipo IIR) e biocompatibilità”;

conformità norma UNI EN 14683:2019 – Maschere facciali ad uso medico – Requisiti e metodi di prova;

documentazione tecnica necessaria anche per mascherine precedentemente autorizzate in deroga;

produzione monitorata nella conformità attraverso un sistema di gestione della qualità;

registrazione dispositivi su Banca Dati dei dispositivi medici dal 1° dicembre 2021, in attesa Eudamed5 ;

necessario sistema di sorveglianza post-commercializzazione.

FONTE: Ministero Salute

Dossier donne 2022, infortuni e malattie professionali : inail

200.557 gli infortuni sul lavoro che nel 2021 hanno interessato lavoratrici, dati provvisori, 233.731 nel 2020. 126 i casi mortali, 138 nel 2020. Sono alcuni dei dati Inail del Dossier donne 2022 pubblicato in occasione del prossimo “8 marzo”.

Il dossier riporta dati provvisori 2021, 2020 e del quinquennio 2016-2020. I citati casi del 2021, ovvero 200.557 infortuni e 126 decessi sono provvisori, per un dato completo occorrerà fare riferimento alla Relazione annuale Inail di metà anno, quando l’aggiornamento sarà aprile 2022 e non 31 dicembre 2021. Restando ancora nel 2021, rilevazione 31 dicembre, 14.901 (+23,4%) i casi di malattia professionale, 2.829 in più rispetto al 2020.

2016-2020. Per quanto riguarda il quinquennio che termina con il periodo consolidato, 2020, calo del 20,3%, da 410.725 a 327.307 dei casi totali, ma le denunce di infortunio delle lavoratrici sono invece aumentate del 6,3%, dalle 230.264 del 2016 alle 244.711 del 2020. Percentuale femminile di incidenza ferma al 38% del totale fino al 2019 e incremento di sette punti, ovvero fino al 43% nel 2020. 75 morti in più sul lavoro nel 2020 rispetto al 2016, ovvero 188 casi contro 113.

2020, 244.711 denunce che hanno interessato le donne, +5,9% rispetto al 2019, 188 le donne decedute, 726 gli incidenti domestici, 32.131 i casi in itinere. 12.061 malattie professionali ovvero -27,5%.

Incidenza infortuni femminili nel 2020, 90,6% settore dei servizi domestici e familiari, 73,5% sanità e assistenza sociale, 69,2% confezionamento di articoli di abbigliamento.

Distribuzione casi: Nord 66,5%, Centro 17,7%, Mezzogiorno 15,8%. Decessi 56,4% Nord, 16% Centro e 27,6% Mezzogiorno.

41.585 casi fascia d’età 50-54 anni. 15,5% le denunce riguardanti lavoratrici straniere, 37.975. Donne nell’85% degli 8.827 infortuni occorsi al corpo insegnante. 24.500 infortuni tra gli studenti e le studentesse, 44% accaduti a ragazze.

726 le denunce da lavoro domestico, 716 di cui riguardanti lavoratrici. Un decesso nel settore, donna. 16 decessi 20216-2020, 12 rendite per menomazione permanente, 7 a superstite.

32.131 gli infortuni in itinere. Le morti in incidente in itinere sono state pari a un quinto delle morti sul lavoro che hanno interessato le lavoratrici nel 2020. 38 su 188.

Malattie professionali. 12.061 denunce nel 2020 (8.206 lavoratrici), 4.600 denunce in meno rispetto al 2019. 77% Industria e servizi, 20,7% Agricoltura, 40,2% Centro, 34,1% Nord e 25,7% Mezzogiorno. 80% sistema osteo-muscolare e del tessuto connettivo e sistema nervoso.

FONTE: INAIL

Assicurazione autonomi Fondo pensione spettacolo: Indicazioni Inail

Con circolare n.11 del 24 febbraio 2022 Inail ha riportato informazioni sulla modalità di attuazione e indicazioni operative sull’obbligo di assicurazione per i lavoratori Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in vigore dal 1° gennaio 2022. Per effetto dell’articolo 66, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

La circolare segue quanto definito dal decreto interministeriale del 22 gennaio 2022 pubblicato il 16 febbraio.

L’obbligo assicurativo riguarda gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo e in particolare categorie dei lavoratori indicate dai gruppi A e B del decreto interministeriale 15 marzo 2005 recante Integrazione e ridefinizione delle categorie dei soggetti assicurati al fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo, istituito presso l’ENPALS . “In virtù di quanto disposto dall’articolo 2, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, l’obbligo assicurativo si estende alle prestazioni rese dai medesimi lavoratori per le attività retribuite di insegnamento o di formazione svolte in enti accreditati presso le amministrazioni pubbliche o da queste organizzate e per le attività remunerate di carattere promozionale di spettacoli dal vivo, cinematografici, televisivi o del settore audiovisivo, nonché di altri eventi organizzati o promossi da soggetti pubblici o privati che non hanno come scopo istituzionale o sociale l’organizzazione e la diffusione di spettacoli o di attività educative collegate allo spettacolo”.

I premi assicurativi derivano dalle Tariffe Inail in vigore e quindi dal decreto 27 febbraio 2019 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali per le gestioni Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività.

Limite minimo retribuzione giornaliera imponibile 2022 è 49,91 euro. Per i soggetti assicuranti non titolari di posizioni assicurative che al 1°gennaio 2022 si avvalgono di lavoratori autonomi denuncia di iscrizione possibile entro il 18 marzo, ovvero 30 giorni dalla pubblicazione del decreto avvenuta il 16 febbraio.

Questo l’indice della circolare:

“Soggetti assicurati (Lavoratori indicati nel decreto interministeriale 15 marzo 2005 iscritti obbligatoriamente al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo; Lavoratori che prestano attività di insegnamento o formazione e attività promozionali indicate dall’articolo 2, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182; Lavoratori che effettuano esibizioni musicali dal vivo di cui all’articolo 1, comma 188, della legge 27 dicembre 2006, n.296;

Precisazioni sui lavoratori sportivi indicati al n. 23 del decreto interministeriale 15 marzo 2005 sull’adeguamento delle categorie iscritte all’ex Enpals;

Soggetti assicuranti tenuti al versamento del premio assicurativo e obblighi di denuncia degli infortuni;

Premi assicurativi e inquadramento nella gestione tariffaria;

Retribuzioni imponibili da assumere per il calcolo del premio e per la liquidazione delle prestazioni indennitarie;

Adempimenti dei soggetti assicuranti in sede di prima applicazione;

Scambio dati Inps Inail e controlli;

Prestazioni spettanti ai lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.

FONTE: Inail

Chiarimenti Inl :Decreto Fiscale, formazione sicurezza datori lavoro e preposti

Pubblicata dall’Ispettorato del Lavoro la circolare n.1 del 16 febbraio 2022 con chiarimenti circa gli obblighi per la formazione riguardanti datori di lavoro, preposti e addestramento, derivanti dalle novità introdotte dall’art. 13 del Dl n. 146/2021, Decreto Fiscale.

Art. 37, D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.L. n. 146/2021 (conv. da L. n. 215/2021) – obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Si tratta di una prima circolare sull’argomento e sarà seguita da una seconda. Affronta in primo luogo quanto previsto per il datore di lavoro nel nuovo comma 7 dell’articolo 37 del TU, ovvero obbligo formativo.

Entro il 30 giugno 2022 la Conferenza Stato Regioni dovrà adottare un nuovo accordo che dovrà attuare le previsioni del decreto e definire durate e contenuti minimi della formazione e dell’aggiornamento, modalità di svolgimento e di verifica, comprese le “verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa”.

Si tratta di un nuovo obbligo a carico del datore di lavoro. La verifica dell’adempimento “potrà correttamente effettuarsi solo una volta che sia stato adottato il predetto accordo”.

Preposti.

Il chiarimento riguarda in questo caso la formazione in corso nelle more dell’approvazione del prossimo accordo Stato Regioni, che secondo il nuovo decreto dovrà ridefinirne alcuni aspetti: modalità interamente in presenza e cadenza almeno biennale e ogni qualvolta sia necessario in base all’evoluzione dei rischi.

La sostituzione del comma 7 dell’articolo 37 e l’attesa del prossimo Accordo Stato Regioni non fanno venire meno l’obbligo formativo a carico dei preposti, e “in assenza del nuovo accordo dirigenti e preposti dovranno pertanto essere formati secondo quanto già previsto dal vigente accordo n. 221 del 21 dicembre 2011 adottato dalla Conferenza permanente ai sensi del primo periodo del comma 2 dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e che non è stato interessato dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 146/2021″.

“I requisiti della adeguatezza e specificità della formazione del preposto, da garantire attraverso modalità interamente in presenza e periodicità almeno biennale, attengono evidentemente e complessivamente ai contenuti della formazione che sarà declinata entro il 30 giugno 2022 in sede di Conferenza, in quanto riferiti alla formazione di cui al nuovo comma 7 dell’art. 37 (e non più genericamente alla formazione dei lavoratori di cui al comma 2 dello stesso articolo) che a sua volta rinvia specificatamente al secondo periodo del comma 2 e cioè alle scelte che saranno effettuate in Conferenza”.

Prima dell’approvazione del nuovo accordo gli obblighi previsti dal riformato comma 7 dell’articolo 37 del TU non costituiscono motivo di prescrizione ai sensi del D.Lgs. n. 758/1994.

Addestramento. I nuovi contenuti trovano immediata applicazione, anche per quanto riguarda il tracciamento nel registro informatizzato. Applicazione in vigore dal 21 dicembre 2021.

“L’addestramento consiste nella prova patica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di

protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro

anche informatizzato”

Obblighi violati in assenza di “prova pratica” e/o della “esercitazione applicata”. Non utilizzabile ai fini sanzionatori invece il tracciamento nel registro, comunque utile per le procedure accertative e probabilmente inserito in una prossima disposizione.

FONTE: Inl

Sicurezza lavoro piattaforme digitali, politiche europee, Italia Francia Spagna

Lavoro tramite piattaforme digitali.

Questo il tema della nuova scheda di approfondimento Eu-Osha, che riporta rischi e prevenzione nel settore e tre esempi di normative e prassi che negli ultimi anni stanno cercando di regolare il settore in Europa. Tra i quali anche l’esempio italiano.

Attualmente il lavoro tramite piattaforme online è ovunque in espansione, in crescita le offerte di lavoro e da anni si manifestano necessità in Europa e negli Stati Membri per quanto riguarda la salute e la sicurezza dei lavoratori, la tutela previdenziale.

I rischi per i lavoratori impiegati tramite piattaforme digitali sono da un lato molto simili a quelli di ogni altro lavoratore non coinvolto nella platform economy, necessitando quindi già da sé di tutela e sicurezza. Dall’altro lato possono essere esacerbati, inaspriti dalle condizioni specifiche derivanti dalle modalità gestionali. Con rischi maggiori derivanti da fattori come:

determinazione dello stato occupazionale;

gestione algoritmica:

isolamento professionale, scarso equilibrio tra lavoro e vita privata e sostegno sociale;

carriere non definite.

I casi analizzati sono tre e su tre Paesi: Spagna, Italia e Francia. Per quanto riguarda l’Italia il documento Eu-Osha ha evidenziato:

La Carta di Bologna, Carta dei diritti fondamentali del lavoro digitale nel contesto urbano, 2018;

Decreto Legislativo 101/2019 convertito dalla Legge 128/2019;

– la prescrizione della Procura di Milano del febbraio 2021 che ha imposto a quattro piattaforme

– l’assunzione di 60mila corrieri e comminato una multa da 733 milioni;

– la legge per la tutela dei lavoratori digitali della Regione Lazio aprile 2019;

– la proposta di legge della Regione Piemonte del 2019.

FONTE: Eu-Osha