Archivia Agosto 28, 2021

Indicazioni operative Inl : esame conduzione generatori vapore

Nota n.3741 del 3 giugno 2021,pubblicata dall’Ispettorato nazionale del lavoro il 23 luglio la nota Esame di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore. Indicazioni operative.

La nota riporta chiarimenti sulle tempistiche degli esami di abilitazione 2021 a seconda che questi vengano effettuati prima o dopo il 30 settembre 2021. Ovvero dopo l’entrata in vigore del Dm 94/2020 o con il D.M. del 1° marzo 1974 attualmente applicabile.

La nota riporta indicazioni suddivise in tre circostanze, derivanti dalle sessioni d’esame indette dagli Uffici. Sono:

“Uffici in relazione ai quali il periodo della sessione di esami previsto per l’ultimo trimestre 2021 dall’ALLEGATO I al citato D.M. 94/2020 differisce rispetto a quello già indicato nei dall’Allegato 1 del D.M. del 01/03/1974 (primi tre trimestri dell’anno);

Uffici per i quali, invece, il periodo della sessione di esami fissato nell’ultimo trimestre del corrente anno dal citato ALLEGATO I al D.M. 94/2020 corrisponde a quello già previsto dall’Allegato 1 al D.M. del 01/03/1974;

Uffici per i quali l’ALLEGATO I al D.M. 94/2020 stabilisce la sessione d’esame nel bimestre settembre – ottobre 2021“.

Riassume quindi le tempistiche, la normativa e la modalità di attivazione dei bandi in una tabella riepilogativa e ricorda infine che le ITL con doppia sede potranno indire sessioni in sedi differenti in caso di esigenze derivanti da numero e provenienza candidati, composizione commissione, logistica.

FONTE: Inl

Rapporto Ela :Transfrontalieri, telelavoro e sicurezza sociale durante Covid

Impatto del telelavoro durante la pandemia Covid, transfrontalieri e sicurezza sociale.

Questi temi del rapporto pubblicato il 29 luglio dall’Ela Autorità europea sul lavoro che ha analizzato le misure attivate dagli Stati UE per un approccio flessibile all’organizzazione lavorativa.

Legislazione in vigore e scadenza, le restrizioni che hanno interessato e stanno interessando i lavoratori transfrontalieri in termini sanitari per lo svolgimento del lavoro nello Stato nel quale sono assunti. I cambiamenti e gli adattamenti delle differenti normative sociali.

Un rapporto affiancato da singole schede analitiche per ogni Paese, strutturate su uno stesso schema di domande che consente una lettura comparata immediata, affiancato da un breve riepilogo delle principali misure in vigore

Nella scheda riguardante l’Italia sono evidenziati ad esempio gli accordi bilaterali Italia – Svizzera del 20 giugno 2020, porogati poi nel maggio 2021 al 31 dicembre 2021 e un accordo simile siglato dall’Italia con il Principato di Monaco il 10 maggio 2021.

FONTE: Ela

Guide Eu-Osha : rientro al lavoro dopo Covid e sindrome post Covid

Rientro sul lavoro post Covid e con sindrome post Covid. Pubblicate da Eu-Osha due guide sulla gestione della ripresa lavorativa di persone che abbiano contratto Covid in forma grave o con sintomi di lunga durata. Due guide tradotte in ogni lingua UE, anche in italiano, una per i lavoratori e una per i dirigenti.

La prima è: L’infezione da Covid-19 e sindrome post Covid. Guida per i lavoratori. Guida per i dipendenti in via di guarigione.

Un volume che affronta il rientro graduale al lavoro nel momento in cui sia migliorata la forma fisica e mentale, nel momento in cui il lavoro inizi a entrare nel processo di guarigione. Questo l’indice:

Collaborazione tra dipendenti e datori di lavoro,

Durante la malattia,

Il rientro al lavoro,

Esempi di modifiche alle mansioni,

Come possono aiutarvi i servizi sanitari aziendali?

Le responsabilità generali del vostro datore di lavoro.

La seconda è Infezione da Covid-19 e Covid lunga Guida per i dirigenti. Sostegno al rientro dei lavoratori: punti salienti.

Il tema in questo caso è il ruolo dei dirigenti e quanto possano essere importanti nella gestione dei dipendenti d’azienda. Le prassi e i comportamenti per agevolare il rientro della persona a lavoro, il dirigente come punto di contatto tra le persone. L’indice:

Cosa sono il «post COVID» e la «COVID lunga»?

Perché i dirigenti sono importanti per sostenere il rientro al lavoro?

Cosa dovrebbero fare i dirigenti per aiutare collaboratori con COVID lunga a tornare al lavoro?

Esempi di modifiche del lavoro,

In che modo i servizi di medicina del lavoro possono aiutare i dirigenti e i lavoratori che rientrano al lavoro?

Responsabilità generali del dirigente.

FONTE: Eu-Osha

Garante Privacy: Sanzioni rider e discriminazioni dagli algoritmi

Sanzione da 2,6 milioni di euro per violazione delle norme sulla privacy, dello statuto dei lavoratori e della normativa sul lavoro tramite piattaforme digitali.

Questo quanto comminato dal Garante per la protezione dei dati personali a un’azienda di gestione rider al termine di un’attività istruttoria e di vigilanza.

In particolare gli illeciti contestati all’azienda hanno interessato l’uso degli algoritmi per la gestione dei lavoratori in maniera discriminatoria, senza l’utilizzo di tutele nella gestione delle valutazioni e giudizi.

Il Garante ha concesso all’azienda 90 giorni di tempo per intervenire sugli algoritmi utilizzati, quindi 60 giorni di tempo per intervenire su altre violazioni riguardanti: la verifica dell’esattezza e della pertinenza dei dati utilizzati in particolare per l’assegnazione delle consegne e il rating; eventuali usi impropri di meccanismi reputazionali.

“Il Garante ha pertanto prescritto alla società di individuare misure per tutelare i diritti e le libertà dei rider a fronte di decisioni automatizzate, compresa la profilazione”.

FONTE: garanteprivacy

Ministero Salute: No marcatura CE dispositivo medico per i purificatori d’aria

Il Ministero chiarisce che gli strumenti in questione, utilizzati per sanificazione, igienizzazione, purificazione dell’aria degli ambienti, non rientrano nella definizione di dispositivo medico, non sono dispositivi medici e quindi non possono avere marcatura CE.

Il Ministero chiede alle aziende fabbricanti di conseguenza di non qualificare i purificatori con marcatura CE e di rimuoverli inoltre dalla Banca dati dei dispositivi medici. L’immissione dei prodotti in commercio potrà avvenire secondo l’abituale Codice del consumo (D.L.gs. 206/2005).

Questi i riferimenti nella normativa europea che suffragano tale conclusione:

FONTE: Ministero Salute

Salute e sicurezza sul lavoro 2021-2027 : quadro strategico UE

Cambiamento, prevenzione e preparazione. È stato adottato il 28 giugno dalla Commissione Europea il Quadro strategico dell’UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro 2021-2027, ovvero il programma che definisce cardini e obiettivi della prossima strategia europea sulla Ssl.

Tre le sfide primarie: COVID-19 e rischio pandemie, digitalizzazione e la transizione verde, da affrontare seguendo tre direttrici.

Cambiamento, ovvero aggiornamento delle direttive sui luoghi di lavoro, sul lavoro con videoterminali, sulla protezione dei lavoratori dall’esposizione all’amianto e al piombo, sulla salute mentale.

Prevenzione, impegno nell’obbiettivo vision zero, aggiornamento normative sostanze chimiche e pericolose.

Preparazione alle possibili minacce pandemiche, sviluppo di procedure di emergenza in collaborazione con le autorità sanitarie.

Così il Commissario Lavoro e Politiche sociali, Nicolas Schmit: “Il principio 10 del pilastro europeo dei diritti sociali conferisce ai lavoratori il diritto a un elevato livello di protezione della loro salute e sicurezza sul lavoro. Mentre ci rialziamo meglio dalla crisi, questo principio dovrebbe essere al centro della nostra azione. Dobbiamo impegnarci per un approccio di “visione zero” quando si tratta di decessi legati al lavoro nell’UE. Essere sani sul lavoro non riguarda solo il nostro stato fisico, ma riguarda anche la nostra salute mentale e il nostro benessere”.

Nonostante un calo del 70% degli infortuni in Europa dal 1994 al 2018, dai dati UE 2018 sono emersi 3,1 milioni di incidenti sul lavoro e 3.300 morti, circa 200mila persone muoiono ogni anno per patologie lavoro correlate.

Il Quadro 2021-2027 è stato segnalato da Eu-Osha che continuerà ad affiancare la Commissione nella diffusione di prassi, informazioni e dati per la prevenzione e la cultura della sicurezza sul lavoro.

FONTE: Eu-Osha

Manodopera in edilizia, decreto congruità

Con una nota del 25 giugno 2021 il Ministero del Lavoro informa sulla sottoscrizione di un decreto che definisce un nuovo sistema di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera in edilizia, nel pubblico e nel privato.

Il decreto riguarda la congruità mostrata da imprese affidatarie in appalto e subappalto e lavoratori autonomi, per quanto concerne il pubblico in ogni attività edile e affine direttamente e funzionalmente connesse all’attività resa dall’impresa affidataria dei lavori in applicazione della contrattazione collettiva; nel privato per lavori sopra i 70mila euro.

La congruità sarà in riferimento alle informazioni che l’impresa principale invierà alla Cassa Edile/Edilcassa. Verrà rilasciata entro dieci giorni dalla richiesta al committente o impresa affidataria nel pubblico. All’ultimo stato di avanzamento lavori nel pubblico e prima del saldo nel privato. In caso di esito negativo regolarizzazione entro 15 giorni. Scostamento tollerato del 5%.

L’esito inciderà sul rilascio del Durc online. “Restano ferme, ai fini del rilascio del DURC online alle altre imprese coinvolte nell’appalto, le relative disposizioni già previste a legislazione vigente.”

Il sistema riguarderà i lavori con denuncia di inizio 1° novembre 2021.

Verrà definito entro dodici mesi il sistema di interscambio di informazioni che coinvolgerà Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ispettorato Nazionale del Lavoro, Inps, Inail e Commissione Nazionale delle Casse Edili (CNCE).

FONTE: Ministero Lavoro

Manuale Ministero Salute sulla gestione scorte di prodotti fitosanitari

Indicazioni relative alla gestione delle scorte dei prodotti fitosanitari a seguito di revoca o modifiche dell’autorizzazione. Questo il documento del Ministero della Salute del 15 giugno 2021 che raccoglie le procedure necessarie allo smaltimento dei fitosanitari in eccesso e oggetto di provvedimenti di revoca. Tempi e modalità di gestione in base ai diversi provvedimenti riferimento per i differenti prodotti.

Prima di analizzare singolarmente i differenti casi il manuale ricorda i criteri generali per lo smaltimento delle scorte, limite massimo di 18 mesi dalla data indicata nel decreto così scadenzato:

“non superiore a 6 mesi per la commercializzazione da parte del titolare delle autorizzazioni e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati;

non superiore a 18 mesi per l’impiego da parte degli utilizzatori finali”.

Con periodi di tolleranza restrittivi a discrezione degli Stati Membri.

Nel caso sia prevista la ri-etichettatura, “[Entro 30 giorni dalla notifica del presente decreto] ovvero [Entro il … – termine stabilito nel regolamento comunitario”.

Questi i temi affrontati dal manuale:

“Adeguamenti dei prodotti fitosanitari alle nuove condizioni di inclusione della sostanza attiva nell’allegato del regolamento 540/2011 (o nell’allegato i del decreto legislativo 194/95) o revoca dei prodotti fitosanitari non conformi alle nuove condizioni di inclusione della sostanza attiva;

Revoca dei prodotti fitosanitari contenenti una sostanza attiva per cui non e’ stata rinnovata l’approvazione secondo art.20 reg. 1107/2009 revoca dei prodotti fitosanitari per cui non e’ stata presentata documentazione o la stessa non e’ conforme alle condizioni di rinnovo secondo art.43 reg. 1107/2009;

Revoca di prodotti fitosanitari o modifica degli impieghi degli stessi a seguito di adeguamenti comunitari previsti dal egolamento (ce) n. 396/05 e successivi regolamenti collegati;

Modifiche delle condizioni di autorizzazione dell’etichetta di prodotti fitosanitari a seguito di adeguamento a normative comunitarie concernenti la classificazione, l’imballaggio e l’etichettatura delle miscele pericolose;

Revoca di prodotti fitosanitari su rinuncia da parte dell’impresa.

Revoca di prodotti fitosanitari a tutela della salute dell’uomo, degli animali e dell’ambiente (art. 44 reg.1107/2009).

Variazioni tecniche anche a seguito di ri-registrazioni o rinnovi;

Variazioni amministrative ai sensi dell’art. 12 del dpr n. 290 e s.m”.

FONTE: Ministero Salute

Violenza e le molestie sul lavoro, in vigore la Convenzione Ilo 190

Il 25 giugno 2021 è entrata in vigore la Convenzione del 2019 sulla violenza e le molestie nel mondo del lavoro (n. 190), convenzione adottata dall’Ilo il 21 giugno 2019 e attualmente totalmente ratificata da sei Paesi. Argentina, Ecuador, Fiji, Namibia, Somalia e Uruguay.

Per quanto riguarda l’Italia dovrebbe essere in corso il procedimento di completamento della ratifica, essendo stata approvata dal Parlamento lo scorso gennaio: Gazzetta Ufficiale n.20 del 26 gennaio 2021 – Legge 15 gennaio 2021.

Questo il testo completo della convenzione C190 anticipato e completato dalla Raccomandazione n. 206.

Articolo 2 comma 1 Ambito di applicazione: “La presente Convenzione protegge i lavoratori e altri soggetti nel mondo del lavoro, ivi compresi le lavoratrici e i lavoratori come definiti dalle pratiche e dal diritto nazionale, oltre a persone che lavorino indipendentemente dallo status contrattuale, le persone in formazione, inclusi tirocinanti e apprendisti, le lavoratrici e i lavoratori licenziati, i volontari, le persone alla ricerca di un impiego o candidate a un lavoro, e individui che esercitino l’autorità, i doveri e le responsabilità di datrice o datore di lavoro.

Comma 2. La presente Convenzione si applica a tutti i settori, sia privato che pubblico, all’economia formale e informale, e alle aree urbane o rurali”.

In occasione del 25 giugno Ilo lancerà una campagna di comunicazione globale ed è attualmente in corso dal 21 al 25 giugno la settimana d’azione per la promozione della ratifica.

Csì Guy Reader direttore generale Ilo: “la Convenzione 190 invita tutti gli Stati membri dell’OIL a contrastare la violenza e le molestie nel mondo del lavoro in tutte le loro forme. Esorto i paesi a ratificare la Convenzione e a contribuire a costruire, insieme ai datori di lavoro e ai lavoratori e alle loro organizzazioni, una vita lavorativa dignitosa, sicura e sana per tutti”.

FONTE: Gazzetta Ufficiale

Dpcm 17 giugno in GU: Certificazione Verde Covid

Firmato dal Presidente del Consiglio Mario Draghi il 17 giugno 2021 il decreto sulle Certificazioni verdi digitali COVID-19, Green Pass. Dpcm 17 giugno 2021 – Disposizioni attuative dell’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita’ economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.143 del 17 giugno 2021. In vigore.

Dal 17 giugno la piattaforma DGC è online, con informazioni sul funzionamento, come ottenere la certificazione, e le FAQ.

Il Dpcm 17 giugno ne ha disciplinato il funzionamento in coerenza con l’articolo 9 comma 10 del Decreto legge 22 aprile 2021 n.52.

La certificazione riporterà informazioni su tre tipologie di accadimento: vaccinazione, guarigione, tampone rapido o molecolare negativo. Generata a quindici giorni dalla prima dose e fino alla dose successiva; dopo due giorni dalla dose unica o dalla dose conclusiva e con validità 270 giorni; entro il giorno successivo la guarigione e validità 180 giorni; a poche ore dal tampone negativo e con 48 ore di validità.

Il flusso dei dati partirà dalle Regioni verso il Ministero della Salute, per l’alimentazione dell’AVN Anagrafe nazionale vaccini, i dati delle persone già vaccinate saranno inviati dalla Regioni al Sistema Tessera Sanitaria, il sistema TS sarà alimentato dalle Regioni anche per le guarigioni e per i tamponi. Tutte le informazioni saranno trasferite anche al Fascicolo Sanitario Elettronico.

FONTE: Ministero Salute