Archivia Dicembre 23, 2021

Ministero Salute: Lampade UV germicide uso domestico, rischi, norme, dati.

Pubblicata dal Ministero della Salute il 4 gennaio 2022 una nota che riassume normativa, normazione, rischi riguardanti le lampade ultraviolette germicide ad uso domestico.

La nota raccoglie i seguenti documenti:

La radiazione ultravioletta viene classificata dalla Iarc nel gruppo 1 agenti certamente cancerogeni per l’uomo. Per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro il rischio da esposizione a radiazione ultravioletta rientra nel capo V del Titolo VIII del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Il rischio è elevato e direttamente collegato a fattori quali: lunghezza d’onda di emissione, intensità della radiazione, durata dell’esposizione, distanza dalla sorgente. Un uso improprio delle lampade può creare gravi danni. L’Iss “sconsiglia l’utilizzo di lampade UV-C per impiego non professionale”.

Fonte: Ministero della Salute

Governo approva proroga stato di emergenza al 31 marzo 2022

Il Consiglio dei Ministri nella seduta del 14 dicembre 2021 ha approvato il Decreto legge sulla Proroga dello stato di emergenza nazionale e delle relative misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19.

Lo stato di emergenza viene prorogato al 31 marzo 2022 e di conseguenza vengono prorogati i poteri speciali del Capo del Dipartimento della Protezione Civile e del Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica.

Il decreto comporta l’estensione al 31 marzo 2022 anche del periodo di utilizzo del green pass e green pass rafforzato, tamponi rapidi a prezzi calmierati.

Green pass rafforzato fino al 31 marzo 2022 anche in zona bianca per le attività oggetto di restrizioni in zona gialla.

Fonte: Governo

Regolamento n. 528/2012: Biocidi, disciplina sanzionatoria applicazione

Pubblicato dal Ministero della Salute e in Gazzetta Ufficiale il 29 novembre il Decreto legislativo 02/11/2021, n. 179 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi. In vigore dal 14 dicembre 2021 abrogando l’articolo 189 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174.

Il decreto riporta entità e applicazione delle sanzioni in merito alle disposizioni dei vari articoli del regolamento 2012 e in particolare per:

  • articolo 17 messa a disposizione sul mercato e uso;
  • articolo 27 immissione procedura di autorizzazione semplificata;
  • articolo 53 commercio parallelo;
  • articolo 56 ricerca e sviluppo biocida non autorizzato e principio non previsto;
  • articolo 58 immissione articoli trattati;
  • articolo 68 rendicontazione;
  • articolo 69 classificazione, imballaggio ed etichettatura;
  • articolo 72 pubblicità;
  • violazione misure provvisorie articolo 88;
  • articolo 95 accesso al fascicolo sul principio attivo;
  • articoli 65 e 47 controlli e notifica;
  • “immissione in commercio o produzione di presidi medico-chirurgici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392″.

Le sanzioni, per le differenti cause, variano da 500 a 5mila euro, fino all’arresto di tre mesi. Sanzioni ammnistrative di competenza di Regioni e Province autonome

Fonte: Gazzetta Ufficiale

Miur, chiarimenti e pareri obbligo vaccinale personale scolastico

Pubblicata dal Miur una circolare del 17 dicembre 2021 con pareri e chiarimenti in merito all’obbligo vaccinale del personale scolastico. Secondo quanto previsto dal decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172.

La circolare indica che, l’obbligo vaccinale in vigore dal 15 dicembre 2021, interessa tutto il personale incluso quello assente dal servizio per legittimi motivi. Gli unici casi per i quali è prevista eccezione sono: “rapporto di lavoro sospeso per collocamento fuori ruolo, comando, aspettativa per motivi di famiglia, mandato amministrativo, infermità, congedo per maternità, paternità, per dottorato di ricerca, sospensione disciplinare e cautelare”.

La verifica è quindi prevista sia per il personale in servizio che per quello assente. In caso di inadempienze verrà inviato un invito a regolarizzarsi entro cinque giorni, trascorsi i quali avverrà “l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro”.

Rls, Rspp, medico competente

In caso di lavoratori esenti, per vaccinazione omessa o differita, prevista la possibilità di adibire ad altre mansioni. Il Miur chiarisce che non è un obbligo tout court ma una possibilità. Gli interventi per i lavoratori esenti dovranno essere effettuati dal datore di lavoro insieme al Rls e avvalendosi del Rspp e del medico competente.

“Acquisite le valutazioni tecniche del Medico competente e del RSPP, nel rispetto della normativa vigente in materia di sorveglianza sanitaria, il dirigente scolastico valuta la possibilità che il personale di che trattasi prosegua nello svolgimento della prestazione lavorativa cui è normalmente adibito. In ipotesi contraria, ovvero qualora da detta valutazione tecnica emerga un rischio elevato, il dirigente individua, con la collaborazione dei tecnici sopra citati, interventi che consentano di ridurre il rischio, permettendo con ciò il proseguimento del servizio in condizioni accettabili di sicurezza”.

Gli interventi vanno da mascherine FFP2, visiere, ampiezza spazi, potenziamento aerazione, fino alle mansioni alternative e alla conseguente riorganizzazione dell’attività scolastica.

Fonte: Miur