Archivia Ottobre 29, 2021

Impianti stoccaggio e trattamento rifiuti – linee guida PEE

Pubblicate in Gazzetta Ufficiale n.240 del 7 ottobre 2021 con Dpcm del 27 agosto 2021 le Linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna e per la relativa informazione della popolazione per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti. In attuazione delli all’art. 26-bis, comma 9, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132.

Il documento riporta procedure di intervento per la gestione dell’emergenza negli eventi incidentali come incendi, sostanze inquinanti che interessano:

impianti stoccaggio dei rifiuti ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. aa) del d.lgs. 152/2006;

impianti trattamento dei rifiuti ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. s) del d.lgs. 152/2006;

centri di raccolta comunali e intercomunali.

Non riguardano gli impianti a rischio incidente rilevante con sostanze pericolose, d. lgs. 105/2015.

Il documento è pubblicato come supporto operativo per Prefetture e soggetti competenti individuati dal Decreto-Legge 4 ottobre 2018 n.113, è diviso in tre parti:

metodo ad indici per distanza di attenzione per la Pianificazione di emergenza esterna PEE;

metodologia speditiva per la pianificazione provinciale;

schede e dati utili per il PEE.

“I titolari delle attività individuate nell’allegato al presente provvedimento, entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore, trasmettono al prefetto competente per territorio, ai sensi dell’art. 26-bis, del decreto-legge 8 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, tutte le informazioni utili per l’elaborazione o per l’aggiornamento del piano di emergenza esterna”.

Fonte: Gazzetta Ufficiale

Morti sul lavoro, cordoglio presidente del Consiglio Draghi, pene severe

Il 29 settembre il Presidente del Consiglio Mario Draghi in apertura della conferenza stampa che si è tenuta a Palazzo Chigi con il ministro dell’economia e delle finanze, Daniele Franco a conclusione del Consiglio dei Ministri n.38, ha espresso il cordoglio del Governo per le morti sul lavoro che stanno funestando il Paese. Ha manifestato inoltre vicinanza ai familiari delle vittime sul lavoro, evidenziando come il fenomeno stia assumendo i contorni di una strage.

Il presidente del Consiglio ha quindi informato sull’esito dell’incontro avuto con i segretari di Cgil, Cisl, Uil il 27 settembre al quale hanno preso parte i ministro del Lavoro Orlando, Pubblica Amministrazione Brunetta e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Garofoli.

Incontro definito costruttivo, dal quale è emersa l’esigenza comune di assumere provvedimenti immediati entro la prossima settimana e intavolare un piano strutturale a medio termine.

Pene più severe in caso di violazione della normativa, collaborazione in azienda per individuare carenze in merito alla sicurezza sul lavoro, comitati lavoratori – impresa per monitoraggio senza allargamento della responsabilità dei lavoratori. Sono alcune delle tematiche condivise.

Alcuni degli interventi immediati che potrebbero essere avviati sono raccolti nella nota pubblica dallo stesso Governo il 27 settembre:

“sulla revisione e il potenziamento del sistema della formazione dei dipendenti e degli imprenditori;

la revisione e il potenziamento delle norme sanzionatorie da applicare a seguito delle ispezioni;

la razionalizzazione dell’assetto delle competenze in materia di ispezione;

la costituzione di una banca dati unica delle sanzioni applicate”.

Fonte: governo.it

Circolare Inail: amianto, prestazione aggiuntiva rendita e una tantum

Pubblicata da Inail la circolare n.25 del 27 settembre 2021 che riporta indicazioni derivanti dalle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2021 in merito alla prestazione aggiuntiva alla rendita riguardante i malati di mesotelioma professionale e i loro superstiti e in merito alla prestazione una tantum 2021 per i malati di mesotelioma non professionale.

Per quanto riguarda la prestazione aggiuntiva, dal 1° gennaio 2021 viene erogata mensilmente in unica soluzione e in misura del 15% della rendita in godimento. Per i periodi precedenti restano applicate le maggiorazioni determinate.

Per i riferimenti sui beneficiari il riferimento è la circolare Inail 5 maggio 2011, n. 32.

Prestazione una tantum malati mesotelioma non professionale. La Legge di bilancio ha superato la definizione “sperimentale” della misura introdotta nel 2015 e ha confermato l’importo fisso di 10mila euro dal 1° gennaio 2021. Confermata la possibilità di erogazione agli eredi in caso di decesso della persona malata.

“Per gli eventi accertati fino al 31 dicembre 2020, l’onere delle prestazioni nella misura di euro 10.000 o fino alla concorrenza di tale importo, qualora gli aventi diritto abbiano percepito la sola prestazione di euro 5.600, grava sulle disponibilità residue alla predetta data del Fondo delle vittime dell’amianto”.

Le domande di accesso alla prestazione in esame andranno presentate per raccomandata o PEc alle sedi Inail competenti e la prestazione verrà erogata in caso di documentazione completa, entro 90 giorni.

Tre anni il termine per la presentazione delle domande dalla data di accertamento di malattia, presentate sia dagli eredi che dalla persona malata. Dies a quo è la prima diagnosi.

Dal 2021 soppressa l’addizionale a carico delle imprese prevista dalla normativa istitutiva del Fondo vittime amianto.

Fonte:Inail

Attrezzature sistemi antincendio, criteri controllo manutenzione impianti

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.230 del 25 settembre 2021 il Decreto del Ministero dell’Interno del 1 settembre 2021 Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Il decreto sarà in vigore tra un anno, il 25 settembre 2022 e da quel momento abrogherà l’articolo 3, comma 1, lettera e), l’articolo 4 e l’allegato VI del decreto del Ministro dell’interno del 10 marzo 1998.

(La circolare n.14804 del 6 ottobre 2021 dei Vigili del Fuoco con primi chiarimenti).

Per quanto riguarda i controlli e la manutenzione di impianti, attrezzature e sistemi dispone che vengano eseguiti e registrati nel rispetto delle norme tecniche, delle istruzioni del fabbricante e nel rispetto dell’allegato I dello stesso decreto.

La norma tecnica volontaria ISO, IEC, EN, CEI, UNI conferisce presunzione di conformità; gli interventi possono essere attuati anche tramite i modelli di gestione da articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

L’articolo 4 e l’allegato II riportano i criteri per la qualificazione dei tecnici manutentori, la cui qualifica è valida su tutto il territorio nazionale.

I tecnici devono seguire un percorso formativo al termine del quale verranno sottoposti a valutazione dei requisiti, prova scritta, prova orale e prova con simulazione. “Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco rilascia l’attestazione di tecnico manutentore qualificato a seguito di valutazione positiva dei risultati dell’apprendimento”.

Sono esonerati dal corso i manutentori che lavorano almeno da 3 anni, che psosono richiedere di essere sottoposti direttamente alla valutazione.

Fonte: Ministero Interno

Volume Inail: agenti biologici e rischio cancerogeno

Questo il titolo del documento pubblicato da Inail : Agenti biologici, fattori di rischio cancerogeno occupazionale? , che analizza la correlazione possibile tra agenti biologici sul lavoro e insorgenza di tumori, lo stato della normativa, la letteratura in materia, i possibili interventi.

Il volume evidenzia quanto alcuni agenti biologici, undici in particolare e già compresi nell’Allegato XLVI del Titolo X del d.lgs. 81/08, siano classificati dalla Iarc come agenti cancerogeni di tipo 1, ovvero con ogni probabilità cancerogeni per l’uomo.

Gli agenti biologici confermati come cancerogeni sono responsabili di circa il 15% delle morti per cancro nel mondo, si tratta di virus batteri e funghi ed endoparassiti che agiscono sulle cellule dell’ospite aggredendo il sistema immunitario, il parenchima, i tessuti epiteliali. Alterando la microflora, sviluppando direttamente neoplasie, facendo derivare neoplasie da infiammazioni.

Il volume Inail compie una “capillare review bibliografica della letteratura scientifica di settore” per evidenzare quanto sia attuale la necessità di approfondire il fenomeno e intavolare riflessioni in merito. Richiamando l’urgenza di nuovi approfondimenti scientifici sulla relazione agenti biologici – cancro, sui differenti contesti produttivi e lavorativi maggiormente esposti, al fine dell’adeguamento delle esigenze previste dal Testo Unico sicurezza lavoro – Allegato XLVI e della Direttiva UE 2019/1833 (Allegato III) di prossimo recepimento.

“La cancerogenicità dei suddetti agenti, che includono virus, batteri, funghi e parassiti umani, non viene solitamente presa in considerazione nella valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori esposti, perché non esplicitamente richiamata dal d.lgs. 81/08. Tuttavia, il citato decreto, all’art. 28, obbliga il Datore di lavoro a valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori e alcuni tumori (epatocarcinoma, Sarcoma di Kaposi e Linfoma non Hodgkin) causati da agenti biologici di natura virale (HBV, HCV, Virus Tipo I dell’immunodeficienza acquisita) o da metaboliti dei funghi (Aflatossina B1) sono annoverati nella Lista I (malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità) Gruppo 6 delle malattie professionali per le quali è obbligatoria la denuncia (Decreto Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 10 giugno 2014) ai sensi e per gli effetti dell’art. 139 del Testo unico sull’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali”.

Fonte: Inail