Archivia Luglio 30, 2021

Salute e sicurezza sul lavoro 2021-2027 : quadro strategico UE

Cambiamento, prevenzione e preparazione. È stato adottato il 28 giugno dalla Commissione Europea il Quadro strategico dell’UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro 2021-2027, ovvero il programma che definisce cardini e obiettivi della prossima strategia europea sulla Ssl.

Tre le sfide primarie: COVID-19 e rischio pandemie, digitalizzazione e la transizione verde, da affrontare seguendo tre direttrici.

Cambiamento, ovvero aggiornamento delle direttive sui luoghi di lavoro, sul lavoro con videoterminali, sulla protezione dei lavoratori dall’esposizione all’amianto e al piombo, sulla salute mentale.

Prevenzione, impegno nell’obbiettivo vision zero, aggiornamento normative sostanze chimiche e pericolose.

Preparazione alle possibili minacce pandemiche, sviluppo di procedure di emergenza in collaborazione con le autorità sanitarie.

Così il Commissario Lavoro e Politiche sociali, Nicolas Schmit: “Il principio 10 del pilastro europeo dei diritti sociali conferisce ai lavoratori il diritto a un elevato livello di protezione della loro salute e sicurezza sul lavoro. Mentre ci rialziamo meglio dalla crisi, questo principio dovrebbe essere al centro della nostra azione. Dobbiamo impegnarci per un approccio di “visione zero” quando si tratta di decessi legati al lavoro nell’UE. Essere sani sul lavoro non riguarda solo il nostro stato fisico, ma riguarda anche la nostra salute mentale e il nostro benessere”.

Nonostante un calo del 70% degli infortuni in Europa dal 1994 al 2018, dai dati UE 2018 sono emersi 3,1 milioni di incidenti sul lavoro e 3.300 morti, circa 200mila persone muoiono ogni anno per patologie lavoro correlate.

Il Quadro 2021-2027 è stato segnalato da Eu-Osha che continuerà ad affiancare la Commissione nella diffusione di prassi, informazioni e dati per la prevenzione e la cultura della sicurezza sul lavoro.

FONTE: Eu-Osha

Manodopera in edilizia, decreto congruità

Con una nota del 25 giugno 2021 il Ministero del Lavoro informa sulla sottoscrizione di un decreto che definisce un nuovo sistema di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera in edilizia, nel pubblico e nel privato.

Il decreto riguarda la congruità mostrata da imprese affidatarie in appalto e subappalto e lavoratori autonomi, per quanto concerne il pubblico in ogni attività edile e affine direttamente e funzionalmente connesse all’attività resa dall’impresa affidataria dei lavori in applicazione della contrattazione collettiva; nel privato per lavori sopra i 70mila euro.

La congruità sarà in riferimento alle informazioni che l’impresa principale invierà alla Cassa Edile/Edilcassa. Verrà rilasciata entro dieci giorni dalla richiesta al committente o impresa affidataria nel pubblico. All’ultimo stato di avanzamento lavori nel pubblico e prima del saldo nel privato. In caso di esito negativo regolarizzazione entro 15 giorni. Scostamento tollerato del 5%.

L’esito inciderà sul rilascio del Durc online. “Restano ferme, ai fini del rilascio del DURC online alle altre imprese coinvolte nell’appalto, le relative disposizioni già previste a legislazione vigente.”

Il sistema riguarderà i lavori con denuncia di inizio 1° novembre 2021.

Verrà definito entro dodici mesi il sistema di interscambio di informazioni che coinvolgerà Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ispettorato Nazionale del Lavoro, Inps, Inail e Commissione Nazionale delle Casse Edili (CNCE).

FONTE: Ministero Lavoro

Manuale Ministero Salute sulla gestione scorte di prodotti fitosanitari

Indicazioni relative alla gestione delle scorte dei prodotti fitosanitari a seguito di revoca o modifiche dell’autorizzazione. Questo il documento del Ministero della Salute del 15 giugno 2021 che raccoglie le procedure necessarie allo smaltimento dei fitosanitari in eccesso e oggetto di provvedimenti di revoca. Tempi e modalità di gestione in base ai diversi provvedimenti riferimento per i differenti prodotti.

Prima di analizzare singolarmente i differenti casi il manuale ricorda i criteri generali per lo smaltimento delle scorte, limite massimo di 18 mesi dalla data indicata nel decreto così scadenzato:

“non superiore a 6 mesi per la commercializzazione da parte del titolare delle autorizzazioni e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati;

non superiore a 18 mesi per l’impiego da parte degli utilizzatori finali”.

Con periodi di tolleranza restrittivi a discrezione degli Stati Membri.

Nel caso sia prevista la ri-etichettatura, “[Entro 30 giorni dalla notifica del presente decreto] ovvero [Entro il … – termine stabilito nel regolamento comunitario”.

Questi i temi affrontati dal manuale:

“Adeguamenti dei prodotti fitosanitari alle nuove condizioni di inclusione della sostanza attiva nell’allegato del regolamento 540/2011 (o nell’allegato i del decreto legislativo 194/95) o revoca dei prodotti fitosanitari non conformi alle nuove condizioni di inclusione della sostanza attiva;

Revoca dei prodotti fitosanitari contenenti una sostanza attiva per cui non e’ stata rinnovata l’approvazione secondo art.20 reg. 1107/2009 revoca dei prodotti fitosanitari per cui non e’ stata presentata documentazione o la stessa non e’ conforme alle condizioni di rinnovo secondo art.43 reg. 1107/2009;

Revoca di prodotti fitosanitari o modifica degli impieghi degli stessi a seguito di adeguamenti comunitari previsti dal egolamento (ce) n. 396/05 e successivi regolamenti collegati;

Modifiche delle condizioni di autorizzazione dell’etichetta di prodotti fitosanitari a seguito di adeguamento a normative comunitarie concernenti la classificazione, l’imballaggio e l’etichettatura delle miscele pericolose;

Revoca di prodotti fitosanitari su rinuncia da parte dell’impresa.

Revoca di prodotti fitosanitari a tutela della salute dell’uomo, degli animali e dell’ambiente (art. 44 reg.1107/2009).

Variazioni tecniche anche a seguito di ri-registrazioni o rinnovi;

Variazioni amministrative ai sensi dell’art. 12 del dpr n. 290 e s.m”.

FONTE: Ministero Salute

Violenza e le molestie sul lavoro, in vigore la Convenzione Ilo 190

Il 25 giugno 2021 è entrata in vigore la Convenzione del 2019 sulla violenza e le molestie nel mondo del lavoro (n. 190), convenzione adottata dall’Ilo il 21 giugno 2019 e attualmente totalmente ratificata da sei Paesi. Argentina, Ecuador, Fiji, Namibia, Somalia e Uruguay.

Per quanto riguarda l’Italia dovrebbe essere in corso il procedimento di completamento della ratifica, essendo stata approvata dal Parlamento lo scorso gennaio: Gazzetta Ufficiale n.20 del 26 gennaio 2021 – Legge 15 gennaio 2021.

Questo il testo completo della convenzione C190 anticipato e completato dalla Raccomandazione n. 206.

Articolo 2 comma 1 Ambito di applicazione: “La presente Convenzione protegge i lavoratori e altri soggetti nel mondo del lavoro, ivi compresi le lavoratrici e i lavoratori come definiti dalle pratiche e dal diritto nazionale, oltre a persone che lavorino indipendentemente dallo status contrattuale, le persone in formazione, inclusi tirocinanti e apprendisti, le lavoratrici e i lavoratori licenziati, i volontari, le persone alla ricerca di un impiego o candidate a un lavoro, e individui che esercitino l’autorità, i doveri e le responsabilità di datrice o datore di lavoro.

Comma 2. La presente Convenzione si applica a tutti i settori, sia privato che pubblico, all’economia formale e informale, e alle aree urbane o rurali”.

In occasione del 25 giugno Ilo lancerà una campagna di comunicazione globale ed è attualmente in corso dal 21 al 25 giugno la settimana d’azione per la promozione della ratifica.

Csì Guy Reader direttore generale Ilo: “la Convenzione 190 invita tutti gli Stati membri dell’OIL a contrastare la violenza e le molestie nel mondo del lavoro in tutte le loro forme. Esorto i paesi a ratificare la Convenzione e a contribuire a costruire, insieme ai datori di lavoro e ai lavoratori e alle loro organizzazioni, una vita lavorativa dignitosa, sicura e sana per tutti”.

FONTE: Gazzetta Ufficiale

Dpcm 17 giugno in GU: Certificazione Verde Covid

Firmato dal Presidente del Consiglio Mario Draghi il 17 giugno 2021 il decreto sulle Certificazioni verdi digitali COVID-19, Green Pass. Dpcm 17 giugno 2021 – Disposizioni attuative dell’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita’ economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.143 del 17 giugno 2021. In vigore.

Dal 17 giugno la piattaforma DGC è online, con informazioni sul funzionamento, come ottenere la certificazione, e le FAQ.

Il Dpcm 17 giugno ne ha disciplinato il funzionamento in coerenza con l’articolo 9 comma 10 del Decreto legge 22 aprile 2021 n.52.

La certificazione riporterà informazioni su tre tipologie di accadimento: vaccinazione, guarigione, tampone rapido o molecolare negativo. Generata a quindici giorni dalla prima dose e fino alla dose successiva; dopo due giorni dalla dose unica o dalla dose conclusiva e con validità 270 giorni; entro il giorno successivo la guarigione e validità 180 giorni; a poche ore dal tampone negativo e con 48 ore di validità.

Il flusso dei dati partirà dalle Regioni verso il Ministero della Salute, per l’alimentazione dell’AVN Anagrafe nazionale vaccini, i dati delle persone già vaccinate saranno inviati dalla Regioni al Sistema Tessera Sanitaria, il sistema TS sarà alimentato dalle Regioni anche per le guarigioni e per i tamponi. Tutte le informazioni saranno trasferite anche al Fascicolo Sanitario Elettronico.

FONTE: Ministero Salute