Archivia Marzo 27, 2021

Nota Inps: benefici previdenziali esposizione amianto materiale ferroviario

Pubblicata da Inps la circolare n.37 del 24 febbraio 2021 con indicazioni operative circa i termini per l’accertamento del diritto al beneficio previdenziale per i lavoratori del materiale rotabile ferroviario impegnati nella bonifica dell’amianto, così come modificato dalla Legge di bilancio 2021.

Articolo 1, commi 360 e 361, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, concernente il beneficio previdenziale per i lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario.

Oggetto della circolare è il beneficio derivante dalla Legge 27 marzo 1992, n. 257 che è stato riconosciuto tramite l’articolo 1, comma 277, della legge n. 208/2015 (modificato dall’articolo 1, comma 246, lett. a) e b), nn. 1) e 2), della legge 27 dicembre 2017, n. 205) ai lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che hanno prestato la loro attività nel sito produttivo senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati.

Viene riconosciuto per il periodo di bonifica e i dieci anni successivi, con continuità di rapporto di lavoro in essere.

I chiarimenti Inps riguardano la certificazione tecnica Inail, la documentazione dal datore di lavoro, strutture territoriali Inps e comunicazioni in accordo con Inail, le scadenze del 30 settembre 2021.

Questo l’indice della circolare:

  • “Beneficio previdenziale per i lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario ai sensi dell’articolo 1, comma 277, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
  • Modifiche al procedimento per l’accertamento del diritto al beneficio previdenziale. Indicazioni per le Strutture territoriali;
  • Monitoraggio delle domande e graduatoria degli ammessi al beneficio;
  • Soggetti esonerati dalle operazioni di monitoraggio”.

Fonte: Inps

Dati Inail: Infortuni sul lavoro e malattie professionali nel 2020

554.340 infortuni sul lavoro nel 2020, 1.270 i casi mortali, 45.023 le denunce di malattia professionale. Sono i numeri Inail del rapporto della Consulenza statistico attuariale dell’Istituto sugli Open data rilevati al 31 dicembre 2020.

I 554.340 infortuni nell’anno concluso equivalgono al 13,6% in meno rispetto al 2019, +16,% invece i casi mortali ovvero +181 decessi e di questi -30,1% in itinere e +34% sul luogo di lavoro.

Circa un quarto delle denunce e un terzo delle morti sul lavoro del 2020 sono imputabili al Covid.

-2,8% infortuni Industria e servizi passata dai 501.496 casi del 2019 ai 487.369 del 2020, -19,6% Agricoltura, -6,2% conto Sato, ma all’interno della gestione Industria e servizi si è registrato il +206% di infortuni in occasione di lavoro nella Sanità passata da 27.500 casi nel 2019 a 84mila nel 2020, con crescita esponenziale nei mesi di novembre +750%, tra 400%-500% marzo aprile ottobre e dicembre.

Uomini -22,1% infortuni sul lavoro, donne +1,7%. Fasce d’età: calo in tutte le fasce ma +3,2% 50-64 anni che ha fatto registrate +39,9% ottobre-dicembre 2020.

Aree geografiche: Nord-Ovest -4,1%, Centro -19,3%, Isole -18,8%, Sud -17,3% e Nord-Est -16,5%.

Malattie professionali: 5.023, 16.287 in meno rispetto al 2019 (-26,6%), simile sia per le donne che per gli uomini. Crescita nei mesi di febbraio +17% e +1% agosto. Tipo di patologia: 28.164 casi sistema osteo-muscolare e del tessuto connettivo, 5.060 sistema nervoso, 2.919 orecchio, 1.808 sistema respiratorio, 1.584 tumori.

Fonte: Inail

Documento Eu-Osha Covid : Covid-19: fare ritorno al luogo di lavoro

Eu-Osha ha rilasciato un aggiornamento datato dicembre 2020 del documento e delle slide Adeguare i luoghi di lavoro e proteggere i lavoratori pubblicate lo scorso aprile. Disponibili in italiano.

Si tratta di una revisione degli orientamenti Ue per la sicurezza e la prevenzione sul lavoro in epidemia Covid, indicazioni per procedure e prassi per ambienti di lavoro sicuri.

La serie di orientamenti non vincolanti è affiancata da link e riferimenti a normative e prassi internazionali e ad altri documenti Eu-Osha.

Indicazioni per la valutazione dei rischi in relazione alle attuali condizioni lavorative, per il coinvolgimento dei lavoratori, per l’attenzione ai lavoratori che hanno subito il contagio. Quindi il telelavoro e la differenza tra settori. Nell’attesa che i vaccini vengano diffusi il più possibile e si riesca a tornare alla “normalità”.

Questo l’indice

  • Contesto e campo di applicazione degli orientamenti,
  • Introduzione;
  • Aggiornate la vostra valutazione del rischio e prendete misure adeguate;
  • Coinvolgimento dei lavoratori;
  • Attenzione nei confronti dei lavoratori che sono stati malati;
  • Pianificazione e apprendimento per il futuro;
  • Buona informazione;
  • Settori e occupazioni;
  • Orientamenti specifici per settore correlati alla COVID-19.

Fonte: Eu-Osha

Nuova scheda Inail: Valutazione della temperatura con termocamera

Questo il tema della nuova scheda Inail che dopo i termometri infrarossi si concentra ora su un altro degli strumenti quotidianamente utilizzati negli ambienti pubblici e di lavoro per la misurazione istantanea della temperatura.

La rilevazione della temperatura corporea è uno dei primi mezzi di prevenzione contro il Covid al pari di mascherine, Dpi, distanziamento e igiene delle mani. Misura accessoria per l’attuale gestione della salute e la sicurezza negli ambienti di lavoro.

Il funzionamento della termocamera è basato sulla rilevazione della mappa termica del volto di una persona, della radiazione infrarossa emessa che per essere calibrata viene rapportata a una sorgete altra detta corpo nero. La telecamera può essere utilizzata a distanza maggiore di un termometro IR.

Quattro le tipologie di camera disponibili, con:

  • termoscanner portatili;
  • termscanner a totem;
  • termoscanner gate di scansione per mobilità pedonale;
  • termoscanner a telecamera.

A fini della classificazione in dispositivi medici, tutti i sistemi di imaging termico devono rispettare i requisiti del Dispositivi Medici (UE)
2017/745
, marcatura CE e classificazione in categoria IIA.

La temperatura dell’area ambientale di rilevazione dovrebee essrere 18-24 gradi e umiditià sotto il 50%.

La scheda ricorda il riferimento continuo rappresentato dal Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020.

Fonte: Inail

Nuova circolare Inail: assicurazione infortuni domestici

Pubblicata da Inail la circolare n.6 dell’11 febbraio 2021 che ricapitola molte delle informazioni necessarie sull’assicurazione contro gli infortuni domestici.

Assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico. Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 13 novembre 2019, recante modalità e termini di attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 534, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Sono soggette all’obbligo assicurativo le persone tra i 18 e i 67 anni che svolgono lavoro domestico in via esclusiva nel nucleo familiare, ovvero nella famiglia anagrafica. Compresi i cittadini di origine straniera che soggiornano regolarmente in Italia e compresi gli studenti “anche se studiano e dimorano in una località diversa dalla città di residenza e che si occupano anche della cura dell’ambiente in cui abitano”.

Altre categorie comprese sono: pensione di invalidità, mobilità, fondi solidarietà, indennità di disoccupazione, lavoratori stagionali e temporanei per il tempo in cui non sono occupati.

Le persone non interessate:

  • “coloro che, alla data del 1° gennaio 2019, hanno un’età inferiore a 18 anni o superiore a 67 anni;
    i religiosi e le religiose in quanto non fanno parte di un nucleo familiare, così come definito dell’articolo 2, comma 3, del citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 13 novembre 2019;
    i lavoratori utilizzati in LSU;
  • i soggetti che usufruiscono di borse di lavoro, di corsi di formazione, di tirocini formativi e di orientamento per i quali ricorre già l’obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in quanto, pur in assenza di un rapporto di lavoro, svolgono un’attività che è assimilata a quella lavorativa;
    i lavoratori a part-time (sia orizzontale sia verticale), in quanto svolgono sempre un’attività lavorativa che comporta l’iscrizione presso forme obbligatorie di previdenza sociale”.

L’infortunio domestico dovrà verificarsi in immobile di civile abitazione, anche in immobili utilizzati in vacanza purché siano in Italia.

L’assicurazione riguarda i casi di infortunio con inabilità permanente non inferiore al 6% (normativa in vigore dal 1° gennaio 2019), esclusi dalla tutela gli infortuni in itinere.

Le prestazioni assicurative in dettaglio si configurano in questo modo:

  • “prestazione una tantum per inabilità permanente compresa tra il 6 e il 15 per cento (a decorrere dal 1° gennaio 2019);
  • rendita diretta per inabilità permanente (non inferiore al 16 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2019);
  • assegno per assistenza personale continuativa (a decorrere dal 1° gennaio 2019);
  • rendita ai superstiti nel caso di infortunio mortale (a decorrere dal 17 maggio 2006)11;
  • assegno una tantum per infortunio mortale (a decorrere dal 17 maggio 2006);
  • beneficio Fondo vittime gravi infortuni (a decorrere dal 1° gennaio 2007)”.

Il premio annuale è di 24 euro e va versato esclusivamente online, come indicato dalla circolare Inail 30 dicembre 2019, n. 37.

Fonte: Inail