Archivia Settembre 29, 2020

Decreto legislativo n.122/2020

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.229 del 15 settembre 2020 il Decreto legislativo 15 settembre 2020, n. 122 Attuazione della direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 giugno 2018, recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi. In vigore dal 30 settembre 2020. Non si applica al trasporto su strada.

Le disposizioni sono raccolte da una nota del Ministero del Lavoro, vanno a modificare il Decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136.

La prima novità riguarda il campo di applicazione del citato decreto, che per effetto del nuovo commas 2-bis ora riguarda anche:

“Il presente decreto si applica alle agenzie di somministrazione di lavoro stabilite in uno Stato membro diverso dall’Italia che distaccano presso un’impresa utilizzatrice con sede nel medesimo o in un altro Stato membro uno o piu’ lavoratori da tale ultima impresa inviati, nell’ambito di una prestazione transnazionale di servizi, diversa dalla somministrazione, presso una propria unita’ produttiva o altra impresa, anche appartenente allo stesso gruppo, che ha sede in Italia; in tal caso i lavoratori sono considerati distaccati in Italia dall’agenzia di somministrazione con la quale intercorre il rapporto di lavoro.

Il presente decreto si applica altresi’ alle agenzie di somministrazione di lavoro stabilite in uno Stato membro diverso dall’Italia che distaccano presso un’impresa utilizzatrice che ha la propria sede o unita’ produttiva in Italia, uno o piu’ lavoratori da tale ultima impresa inviati, nell’ambito di una prestazione transnazionale di servizi, diversa dalla somministrazione, nel territorio di un altro Stato membro, diverso da quello in cui ha sede l’agenzia di somministrazione; anche in questo caso il lavoratore e’ considerato distaccato dall’agenzia di somministrazione con la quale intercorre il rapporto di lavoro”.

Per quanto riguarda le condizioni di lavoro le norme previste vengono ora elencate nel nuovo comma 1 dell’articolo 4, dopo il quale viene aggiunto anche il comma 1-bis: «1-bis Sono considerate parte della retribuzione le indennita’ riconosciute al lavoratore per il distacco che non sono
versate a titolo di rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio effettivamente sostenute a causa del distacco. Dette indennita’ sono rimborsate dal datore di lavoro al lavoratore distaccato secondo quanto previsto dalla disciplina che regola il rapporto di lavoro nel Paese di stabilimento dell’impresa distaccante. Se tale disciplina non stabilisce se taluni elementi delle indennita’ riconosciute al lavoratore per il distacco sono versati a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute a causa del distacco stesso o se fanno parte della retribuzione l’intera indennita’ e’ considerata versata a titolo di rimborso delle spese sostenute”.

Quindi introdotto il comma 4 -bis, sul distacco di lunga durata, superiore ai dodici mesi (e con notifica motivata al Ministero anche fino a diciotto mesi) dover per il lavoratore si applicano tutte le condizioni di lavoro e di occupazione previste in Italia da disposizioni normative ad eccezione di quelle riguardanti:

“a) le procedure e le condizioni per la conclusione e la cessazione del contratto di lavoro;
b) le clausole di non concorrenza;
c) la previdenza integrativa di categoria”.

La durata del distacco per la stesse mansioni nello stesso luogo è calcolata anche dalla somma del lavoro di più lavoratori distaccati.

La legge riporta quindi disposizioni sanzionatorie, informazioni da inviare all’Ispettorato nazionale del lavoro, obblighi informativi:

“L’impresa utilizzatrice che ha sede in Italia, presso la quale sono distaccati
lavoratori ai sensi dell’articolo 1, commi 2 e 2-bis, primo periodo, e’ tenuta a informare l’agenzia di somministrazione distaccante delle condizioni di lavoro e di occupazione che trovano applicazione, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, ai lavoratori distaccati”. Copia dell’informativa da mantenere per due anni.

Fonte: : Gazzetta Ufficiale

Attività da remoto: Inl

L’Ispettorato nazionale del lavoro ha rilasciato la circolare n.4 del 25 settembre 2020 sulle attività degli ispettori che sarà possibile effettuare da remoto prevista dal decreto direttoriale del 22 settembre 2020.

Art. 12 bis, d.l. n. 76/2020 introdotto dalla Legge di conversione n. 120/2020 – Procedure amministrative o conciliative di competenza dell’Ispettorato nazionale del lavoro da effettuare attraverso strumenti di comunicazione da remoto.

Prima delle istruttorie da remoto la circolare affronta il tema dei provvedimenti soggetti al silenzio accoglimento, indicando i casi per i quali dal 15 settembre questi “si intendono rilasciati decorsi 15 giorni dalla relativa istanza”, ai sensi del d.l. n. 76/2020. A condizione che venga inserita nella stessa istanza ogni informazione prevista.

“Nella apposita sezione del sito istituzionale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, è stata a tal fine aggiornata la modulistica relativa alle istanze autorizzatorie di cui trattasi. Sebbene non ne sia obbligatorio l’uso, tale modulistica va comunque tenuta a riferimento per la necessaria verifica della conformità dei contenuti anche delle istanze presentate in forma libera”.

I casi ammessi, secondo il comma 1 dell’articolo 12 sono: impiego minori in mansioni culturali, sportive, pubblicità, spettacolo; frazionamento riposo addetto pubblici spettacoli; altri provvedimenti disposti dal Direttore dell’Ispettorato.

Le istruttorie amministrative da remoto vengono indicate dal comma 2 dell’articolo 12. Ricordiamo gli ambiti per i quali possono essere attivate secondo il decreto direttoriale n.56 del 22 settembre:

  • “attività conciliativa ai sensi dell’art. 410 c.p.c., degli artt. 11 e 12 del d.lgs. n. 124/2004;
  • audizioni ai sensi dell’art. 18 della L. n. 689/1981;
  • attività certificativa ai sensi degli artt. 75 e ss. del d.lgs. n. 276/2003;
  • istruttoria rinnovo contratti a tempo determinato ai sensi dell’art. 19, comma 3, d.lgs. n. 81/2015;
  • audizioni nell’ambito dell’attività di vigilanza ad esclusione degli accertamenti concernenti profili di rilevanza penale”.

La circolare descrive le modalità di svolgimento dell’incontro online, l’applicativo da utilizzare, l’invio dell’invito e la documentazione necessaria da corrispondere.

L’invito avverrà su email e conterrà data e ora, termini per l’adesione, la documentazione da inviare entro sette giorni; indicazioni sulla semplificazione nella verbalizzazione attraverso il funzionario; divieto di registrazione.

Concordato l’incontro si procederà all’invio all’utente del link, da aprire con applicativo Microsoft Teams. “Il funzionario procedente provvede alla verbalizzazione dando atto: delle modalità di partecipazione “da remoto”; dei consensi acquisiti dalla/e parte/i; della loro identificazione; della sottoscrizione, previa condivisione del testo attraverso l’attivazione della specifica funzione di Microsoft Teams (condivisione schermo); della consapevolezza, da parte dell’istante, che per disposizione di legge il verbale viene sottoscritto dal solo funzionario procedente e della circostanza che il verbale è trasmesso alla e-mail o p.e.c. indicata dal soggetto interessato”.

In allegato alla circolare è riportata l’informativa sul trattamento dei dati personali.

Fonte: Inl

Anmil: 3° Rapporto sulla salute e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro 

Il rapporto si presenta come un annuario della sicurezza sul lavoro, un documento realizzato con un approccio multilivello e che analizzata dati, norme, prassi amministrative ed eventi riguardanti la sicurezza e la prevenzione succedutisi nel 2019.

Cinque abitualmente le sezioni, che affrontano i dettaglio: andamento degli infortuni; tutela giuridica internazionale e legislazione europea; scenario prevenzionistico nazionale; novità per settori lavorativi; rischi specifici.

Aggiunta in questa edizione una sesta sezione sul Covid-19 e sul rapporto lavoro, sicurezza, legislazione nazionale e internazionale. “La crisi sanitaria derivante dalla pandemia da Covid-19 ha senza dubbio segnato la prima metà del 2020, e con tutta probabilità, sino all’avvento di un vaccino in grado di bloccarne in maniera certa e definitiva la diffusione, farà parte integrante della vita quotidiana di ogni individuo.

Obiettivo è dunque quello di introdurre, attraverso una serie di dati e analisi statistiche incrociate, la realtà generata dalla pandemia, non soltanto a livello sanitario, ma anche e soprattutto lavorativo”.

Ecco l’indice:

  • Sezione 1 – L’andamento di infortuni e malattie professionali a livello internazionale, europeo e nazionale e i numeri dell’emergenza “Covid-19”.
  • Sezione 2 – Il quadro fenomenologico del mondo del lavoro e le soluzioni normative in ambito internazionale, europeo e nazionale.
  • Sezione 3- Lo scenario prevenzionistico nazionale;
  • Sezione 4 – Ambiti e settori di attività;
  • Sezione 5 – rischi particolari;
  • Sezione 6 – l’emergenza “covid-19” e il suo impatto sul mondo del lavoro.

Fonte: Anmil

Avvio anno scolastico in sicurezza, il Protocollo.

Il Miur ha pubblicato il protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19, è il documento per la ripresa dell’anno scolastico.

Gli ambiti affrontanti dal protocollo sono:

  • Disposizioni relative alle modalita’ di ingresso/uscita;
  • Disposizioni relative a pulizia e igienizzazione di luoghi e attrezzature;
  • Disposizioni relative a igiene personale e dispositivi di protezione individuale;
  • Disposizioni relative alla gestione di spazi comuni;
  • Uso dei locali esterni all’istituto scolastico;
  • Supporto psicologico;
  • Disposizioni relative alla gestione di una persona sintomatica all’interno dell’istituto scolastico;
  • Disposizioni relative a sorveglianza sanitaria, medico competente, Rls;
  • Costituzione di una commissione:
  • Disposizioni finali.

Fonte: Miur

Circolare Ministero Salute : Preparazione e scenari COVID prossimo autunno

“Elementi di preparazione e risposta a COVID-19 nella stagione autunno-invernale”

Questo il titolo della circolare del Ministero della Salute dell’11 agosto 2020 che analizza i dati e i mesi appena trascorsi in epidemia Covid e riporta quattro scenari con quattro differenti situazioni di trasmissibilità e criticità in riferimento al prossimo autunno.

Scopo del documento è inviare indicazioni e supporto per la preparazione dei sistemi sanitari regionali per la stagione autunno inverno 2020-2021 e per fronteggiare andamenti differenti dell’epidemia.

Un documento per individuare “tutte le attività volte a minimizzare i rischi

posti dalle malattie infettive ed a mitigare il loro impatto durante una emergenza di sanità pubblica, a prescindere dalla entità dell’evento (locale, regionale, nazionale, internazionale)”.

19.187.943 casi di Covid nel mondo e 716.075 decessi dai dati Oms 8 agosto 2020; 3.545.395 casi e 216.097 decessi in Europa. Dal 30 gennaio al 29 luglio 2020 246.602 casi confermati di infezione in Italia, 34.213 morti.

Questo l’indice della circolare:

Epidemia da SARS-CoV-2 in Italia: sintesi epidemiologica – Lezioni apprese dalla prima ondata epidemica.

Possibili scenari nel periodo autunnale ed azioni di risposta modulare.

Attività del livello nazionale e raccomandazioni alle Regioni/PPAA.

Allegato 1: COVID-19 preparedness checklist – sistema sanitario regionale.

Allegato 2: Elementi di risposta ad un rapido aumento di casi di infezione da SARS-CoV-2 sul territorio – logical framework.

Fonte: Ministero Salute