Archivia Dicembre 30, 2019

Settori e professioni disparità uomo donna sopra il 25%

Pubblicato dal Ministero del Lavoro il Decreto interministeriale del 25 novembre 2019 che individua settori e professioni con tasso di disparità uomo donna superiore al 25% per la concessione degli incentivi anno 2020 previsti dall’articolo 4 comma 11 della Legge 28 giugno 2012 n.92.

Il tasso di disparità rilevato è relativo al 2018, le professioni che hanno superato il 25% sono state l’11,6% del totale, la percentuale media nel tasso di disparità riscontrato nel 2018 è del 9,3%.

I settori e le professioni sono elencati in due allegati A e B.

Info: Ministero Lavoro Decreto interministeriale 25 novembre 2019

Nota Inps su: riposo giornaliero padre dipendente madre lavoratrice autonoma

Pubblicata da Inps la circolare n.140 del 18 novembre 2019 sul riposo giornaliero di un padre lavoratore dipendente nel caso in cui la coniuge sia una lavoratrice autonoma.

Inps riporta indicazioni ai sensi dell’articolo 40 del D.lgs n. 151/2001 e derivanti dalla sentenza della Cassazione del 12 settembre 2018 n. 22177, che potranno essere applicate a domande future, pervenute e non ancora definite e a eventi passati attualmente in giudicato e non ancora prescritti.

L’Istituto chiarisce che un padre lavoratore dipendente (nascita, adozione, affidamento) può fruire dei permessi di riposo “a prescindere dalla fruizione dell’indennità di maternità della madre lavoratrice autonoma”. Non potrà farlo se la madre sarà in congedo parentale e non potrà godere delle ore aggiuntive in caso di parto plurimo (articolo 41 del citato D.lgs n. 151/2001).

Così la sentenza citata: “entrambi i genitori lavorare subito dopo l’evento della maternità – risulta maggiormente funzionale affidare agli stessi genitori la facoltà di organizzarsi nel godimento dei medesimi benefici previsti dalla legge per una gestione familiare e lavorativa meglio rispondente alle esigenze di tutela del complessivo assetto di interessi perseguito dalla normativa; consentendo perciò ad essi di decidere le modalità di fruizione dei permessi giornalieri di cui si tratta, salvo i soli limiti temporali previsti dalla normativa”.

Info: Inps circolare n.140 del 18 novembre 2019

Regola tecnica impianti produzione calore combustibili gassosi, nuova pubblicazione in Gazzetta.

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.273 del 21 novembre 2019 il Decreto del Ministero dellInterno 8 novembre 2019 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio degli impianti per la produzione di calore alimentati da combustibili gassosi.

La nuova regola tecnica in vigore a trenta giorni dalla GU interessa impianti di portata termica complessiva maggiore di 35 kW alimentati da combustibili gassosi della 1a, 2a e 3a famiglia con pressione non maggiore di 0,5 bar, che vengono utilizzati per climatizzazione, acqua calda, cottura e forni, lavaggio.

Non riguarda impianti industriali, incenerimento, stufe catalitiche, impianti di tipo A (esclusi radianti a incandescenza). Riguarda apparecchi a gas in un unico locale la cui somma sia superiore a 35W.

Le disposizioni si applicano a nuovi impianti e impianti esistenti ad eccezione di quelli di portata termica superiore a 116Kw, approvati o autorizzati dai competenti organi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in base alla previgente normativa, tra 35Kw – 116Kw e per entrambi anche in caso di aumento di portata termica, purché non superiore al 20%.

L’adeguamento viene invece richiesto nell’ipotesi di aumenti “in percentuale superiore al limite indicato ai commi precedenti o passaggi del tipo di alimentazione al combustibile gassoso in impianti di portata termica superiore a 35 kW”.

Info: Gazzetta Ufficiale n.273 del 21 novembre 2019 Decreto 8 novembre 2019

Nuovo bando dopo la revoca del precedente, #Conciliamo

Conciliazione vita lavoro.

Pubblicato dal Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri il nuovo bando Conciliamo per finanziare interventi di welfare aziendale che sappiano assecondare i bisogni dei dipendenti e quelli delle loro famiglie.

Il nuovo avviso sostituisce il precedente pubblicato lo scorso agosto poi sospeso in ottobre e ora totalmente revocato. Vengono stanziati 74 milioni di euro, per progetti di conciliazione vita lavoro che abbiano l’obiettivo di migliorare la qualità della vita dei dipendenti e in particolare perseguire:

  • “a. crescita della natalità;
    b. riequilibrio tra i carichi di cura tra uomini e donne;
    c. incremento dell’occupazione femminile;
    d. contrasto dell’abbandono degli anziani;
    e. supporto della famiglia in presenza di componenti disabili;
    f. tutela della salute”.

Massimali:

  • 15mila – 50mila euro per imprese con meno di dieci dipendenti, 10% contributo minimo a carico delle imprese stesse;
  • 30mila – 100mila euro meno di 50 dipendenti e “i cui ricavi della voce A1 del conto economico, relativo
    all’ultimo esercizio contabile concluso, siano uguali o inferiori a 10 milioni”,  contributo minimo 15%;
  • 100mila – 300mila euro 50 – 250 dipendenti “i cui ricavi della voce A1 del conto economico, relativo all’ultimo esercizio contabile concluso, siano uguali o inferiori a 50 milioni”, contributo minimo 20%;
  • 250mila – 1 milione 500mila più di 250 dipendenti e fino a 50 milioni di ricavi, contributo minimo 30%.

Bando accessibile anche a consorzi e reti di imprese.  Valutazione a punteggio. Invio domanda via PEC a conciliamo@pec.governo.it.

Scadenza ore 12. 00 del 18 dicembre 2019.

Info: nuovo avviso Conciliamo novembre 2019

Commissione di inchiesta condizioni sicurezza sfruttamento lavoro,Senato.

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.262 8 novembre 2018 la Delibera del Senato del 31 ottobre 2019 che istituisce la Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati.

L’organismo sarà in carica per la durata della XVIII Legislatura con relazioni scritte che verranno presentate annualmente. Sarà composto da venti senatori nominati dal presidente del Senato in proporzione ai gruppi parlamentari, due vicepresidenti.

Procederà alle indagini con poteri e limitazioni appartenenti all’autorità giudiziaria, avrà potere di acquisire atti e documenti giudiziari, atti pubblici, e potrà avvalersi di agenti e uffici di polizia giudiziaria.

Questi i compiti della nuova Commissione elencati per intero: “Art. 3 – Compiti.  1. La Commissione accerta:

a) l’entità dello sfruttamento del lavoro con particolare riguardo agli strumenti di prevenzione e repressione;
b) l’entità della presenza dei minori, con particolare riguardo ai minori provenienti dall’estero e alla loro protezione ed esposizione a rischio;
c) l’incidenza del fenomeno della presenza di imprese controllate direttamente o indirettamente dalla criminalità organizzata, nonché il rispetto della normativa in caso di appalti e subappalti con specifico riguardo ai consorzi, al fenomeno delle cooperative di comodo, alle reti di impresa e ai siti produttivi complessi, con particolare evidenza ai settori sensibili come edilizia e logistica;
d) la presenza delle cooperative spurie sul territorio nazionale, che operano in violazione della normativa vigente ed esercitano concorrenza sleale, al fine di tutelare la funzione sociale della cooperazione, ai sensi dell’art. 45 della Costituzione;
e) la congruità delle provvidenze previste dalla normativa vigente a favore dei lavoratori o dei loro familiari in caso di infortunio sul lavoro;
f) l’idoneità dei controlli da parte degli organi di vigilanza sull’applicazione delle norme antinfortunistiche;
g) la dimensione e la gravità degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con particolare riguardo alla tutela delle vittime e delle loro famiglie;
h) le cause degli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo alla loro entità nell’ambito del lavoro nero o sommerso e del doppio lavoro;
i) l’incidenza complessiva del costo degli infortuni sul lavoro sulla dimensione familiare dei lavoratori, sulla produttività delle imprese, sul Servizio sanitario nazionale e sul sistema economico;
l) eventuali nuovi strumenti legislativi e amministrativi da proporre al fine della prevenzione e della repressione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;
m) l’incidenza e la prevalenza del fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali in ragione dell’età, del genere e del luogo di residenza delle vittime, attraverso lo svolgimento di appropriate analisi”.

Info: GU n. 262 8 novembre 2019 Delibera 31 ottobre 2019

Decreto tutela del lavoro e crisi aziendali

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.257 del 2 novembre 2019 la Legge 2 novembre n.128 di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali. In vigore dal 3 novembre.

Per quanto riguarda la tutela del lavoro eseguito tramite piattaforme digitali, Capo V-bis, la legge di conversione riporta: “Art. 47-ter (Forma contrattuale e informazioni). – 1. I contratti individuali di lavoro di cui all’articolo 47-bis sono provati per iscritto e i lavoratori devono ricevere ogni informazione utile per la tutela dei loro interessi, dei loro diritti e della loro sicurezza”. Risarcimento fino a un anno di compensi in caso di violazione. Compenso complessivo che può essere stabilito da contratti collettivi , e “in difetto della stipula dei contratti di cui al comma 1, i lavoratori di cui all’articolo 47-bis non possono essere retribuiti in base alle consegne effettuate e ai medesimi lavoratori deve essere garantito un compenso minimo orario parametrato ai minimi tabellari stabiliti da contratti collettivi nazionali di settori affini o equivalenti sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale”.

Indennità del 10% per lavoro notturno, festivo, o in condizioni meteo sfavorevoli, da determinare con contratti collettivi o con decreto ministeriale. Applicazione della disciplina antidiscriminatoria, accesso garantito alle piattaforme, protezione dei dati personali dei lavoratori secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, copertura assicurativa obbligatoria Inail contro gli infortuni e le malattie professionali. Il committente è datore di lavoro ed è tenuto a tutti gli adempimenti previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Testo unico sicurezza sul lavoro.

Ispettorato nazionale del lavoro. Autorizzata procedura di concorso per 150 nuove unità dal 2021.

Comunicazioni obbligatorie per via telematica al Ministero del lavoro che le mette a disposizione di Anpal, Inps, Inail, regioni e Inl.

Info: GU n.257 del 2 novembre 2019 Legge 2 novembre n.128