Archivia Novembre 22, 2019

Telecamere nascoste sul lavoro, nota del Garante Privacy

Pubblicata dal Garante per la protezione dei dati personali una nota di chiarimento sulla recente sentenza della Grande Camera della Corte di Strasburgo (17 ottobre 2019) riguardante l’uso di telecamere nascoste nei luoghi di lavoro.

Il Garante chiarisce che l’installazione di tali dispositivi è stata ammessa dalla Sentenza per il verificarsi di determinati presupposti, ovvero di ragionevoli sospetti di furto. I dispositivi sono stati in ogni caso installati in un’area circoscritta e per un periodo limitato.

Si è trattato quindi di un caso unico e specifico, per il quale è stato riconosciuto possibile l’uso delle telecamere come extrema ratio, per il reiterarsi di sospetti di illecito grave.

L’uso di telecamere nascoste non è ammesso come prassi ordinaria:“l requisito essenziale perché i controlli sul lavoro, anche quelli difensivi, siano legittimi resta dunque, per la Corte, la loro rigorosa proporzionalità e non eccedenza: capisaldi della disciplina di protezione dati”.

Fonte: Garante Privacy

Dati Inail: Infortuni nei cantieri, analisi periodica

30.174 sono stati i casi di infortunio accertati nel 2018, 19,2% in meno sul 2014, flessione causata sia dal calo dell’occupazione nel settore che dal miglioramento delle condizioni di lavoro. Gli infortuni nel comparto permangono però ad alto grado di pericolosità con il 27% dei casi mortali di Industria e servizi avvenuto in cantiere. Ovvero 115 decessi su 432 nel 2017.

Morti sul lavoro aumentate quindi di 23 casi rispetto al 2017, più 16 considerando gli episodi in itinere che portano il computo generale dei decessi nelle costruzioni a 125. In generale “la quota dei casi occorsi in occasione di lavoro, inoltre, è tra le più alte tra i vari settori di attività, attestandosi per l’intero quinquennio 2014-2018 intorno al 92,9%, inferiore solo al 93,7% dell’industria del legno”.

Il 39% dei decessi ha interessato persone tra i 50 e i 59 anni, su 30.714 infortuni 8.801 hanno coinvolto persone tra i 45 e 54 anni.

98 le rendite ai superstiti nel 2018.

Cause di infortunio: 50% nel periodo 2014-2018 dovuto a controllo macchinari, scivolamento e caduta, 65% nei casi mortali.

Un terzo del totale degli infortuni del 2018 è avvenuto nelle regioni Lombardia ed Emilia Romagna, il 60% in tutto il Nord.

Fonte: Inail

La Sorveglianza sanitaria

La gestione di ogni dettaglio necessario alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori rientra negli obblighi dei datori di lavoro e dei dirigenti indicati dall’articolo 18 del Testo Unico sicurezza.

Così l’articolo 18 comma a: “Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: a) nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente
decreto legislativo”.

All’argomento è riservato l’articolo 41 del TU che pone i criteri basilari e inderogabili riguardanti la sorveglianza, che deve essere effettuata quando previsto dalla normativa o quando richiesta dal lavoratore e confermata dal medico competente, e può configurarsi in:

1.visite preventive e periodiche, pre-assuntive e precedente alla ripresa del lavoro per assenza superiore ai 60 giorni;

2. visita su richiesta ritenuta correlata ai rischi;

3. visita per cambio di mansione

4. per cessazione.

La visita può comprendere “esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente”. può annoverare la verifica di assenza di alcol dipendenza o dipendenza da sostanze stupefacenti. Quattro i giudizi finali:idoneità, idoneità temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni; inidoneità temporanea e inidoneità permanente.

Le risultanze delle visite vanno conservate nella cartella sanitaria di rischio.

Regola tecnica impianti produzione calore combustibili gassosi

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.273 del 21 novembre 2019 il Decreto del Ministero dellInterno 8 novembre 2019 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio degli impianti per la produzione di calore alimentati da combustibili gassosi.

La nuova regola tecnica in vigore a trenta giorni dalla GU interessa impianti di portata termica complessiva maggiore di 35 kW alimentati da combustibili gassosi della 1a, 2a e 3a famiglia con pressione non maggiore di 0,5 bar, che vengono utilizzati per climatizzazione, acqua calda, cottura e forni, lavaggio.

Non riguarda impianti industriali, incenerimento, stufe catalitiche, impianti di tipo A (esclusi radianti a incandescenza). Riguarda apparecchi a gas in un unico locale la cui somma sia superiore a 35W.

Le disposizioni si applicano a nuovi impianti e impianti esistenti ad eccezione di quelli di portata termica superiore a 116Kw, approvati o autorizzati dai competenti organi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in base alla previgente normativa, tra 35Kw – 116Kw e per entrambi anche in caso di aumento di portata termica, purché non superiore al 20%.

L’adeguamento viene invece richiesto nell’ipotesi di aumenti “in percentuale superiore al limite indicato ai commi precedenti o passaggi del tipo di alimentazione al combustibile gassoso in impianti di portata termica superiore a 35 kW”.

Fonte: Gazzetta Ufficiale

Condizioni sicurezza sfruttamento lavoro

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.262 8 novembre 2018 la Delibera del Senato del 31 ottobre 2019 che istituisce la Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati.

L’organismo sarà in carica per la durata della XVIII Legislatura con relazioni scritte che verranno presentate annualmente. Sarà composto da venti senatori nominati dal presidente del Senato in proporzione ai gruppi parlamentari, due vicepresidenti.

Procederà alle indagini con poteri e limitazioni appartenenti all’autorità giudiziaria, avrà potere di acquisire atti e documenti giudiziari, atti pubblici, e potrà avvalersi di agenti e uffici di polizia giudiziaria.

Questi i compiti della nuova Commissione elencati per intero: “Art. 3 – Compiti.

1. La Commissione accerta:

a)l’entità dello sfruttamento del lavoro con particolare riguardo agli strumenti di prevenzione e repressione;
b) l’entità della presenza dei minori, con particolare riguardo ai minori provenienti dall’estero e alla loro protezione ed esposizione a rischio;
c) l’incidenza del fenomeno della presenza di imprese controllate direttamente o indirettamente dalla criminalità organizzata, nonché il rispetto della normativa in caso di appalti e subappalti con specifico riguardo ai consorzi, al fenomeno delle cooperative di comodo, alle reti di impresa e ai siti produttivi complessi, con particolare evidenza ai settori sensibili come edilizia e logistica;
d) la presenza delle cooperative spurie sul territorio nazionale, che operano in violazione della normativa vigente ed esercitano concorrenza sleale, al fine di tutelare la funzione sociale della cooperazione, ai sensi dell’art. 45 della Costituzione;
e) la congruità delle provvidenze previste dalla normativa vigente a favore dei lavoratori o dei loro familiari in caso di infortunio sul lavoro;
f) l’idoneità dei controlli da parte degli organi di vigilanza sull’applicazione delle norme antinfortunistiche;
g)la dimensione e la gravità degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con particolare riguardo alla tutela delle vittime e delle loro famiglie;
h) le cause degli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo alla loro entità nell’ambito del lavoro nero o sommerso e del doppio lavoro;
i) l’incidenza complessiva del costo degli infortuni sul lavoro sulla dimensione familiare dei lavoratori, sulla produttività delle imprese, sul Servizio sanitario nazionale e sul sistema economico;
l) eventuali nuovi strumenti legislativi e amministrativi da proporre al fine della prevenzione e della repressione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;
m) l’incidenza e la prevalenza del fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali in ragione dell’età, del genere e del luogo di residenza delle vittime, attraverso lo svolgimento di appropriate analisi”.

FONTE: Gazzetta Ufficiale

Gdrp, linee guida dell’Edpb sull’ambito territoriale

Sono state approvate dal Comitato Europeo per la Protezione dei Dati – EDPB le nuove linee guida sull’ambito territoriale, documento per il quale era stata indetta una consultazione pubblica il 16 novembre 2018.

Guidelines 3/2018 on the territorial scope of the GDPR (Article 3). Il documento, per ora soltanto in inglese, interessa l’applicazione del Regolamento Ue 2016/679 in relazione a situazioni come il criterio dello stabilimento sul territorio, targeting, luogo soggetto al diritto di un Satto membro.

Questo l’indice:

Applicazione del criterio dello stabilimento – Articolo 3 (1);

Applicazione del criterio di targeting – Art 3 (2);

Applicazione in un luogo in cui il diritto degli Stati membri si applica in virtù del diritto internazionale;

Rappresentante di responsabili del trattamento o responsabili del trattamento non stabiliti nell’Unione.

FONTE: Garante Privacy