Archivia Ottobre 31, 2019

I dati Inail anno 2018/2019 – Infortuni scolastici

Il periodico statistico Dati Inail, ha analizzato gli incidenti accaduti nelle scuole statali nell’anno scolastico 2018/2019, luoghi e cause.

Nell’anno scolastico esaminato sono stati circa 8,5 milioni gli studenti iscritti nelle scuole statali e paritarie, 7.682.635 nelle statali.

Più di 77mila le denunce di infortunio negli istituti statali, ovvero +2% rispetto all’anno precedente (1.400 in più), trend in crescita derivante anche dall’obbligo di denuncia di infortunio che abbia comportato assenza di almeno un giorno in vigore dal 2017.

Oltre la metà i casi riconosciuti, 99,7%infortuni lievi senza riconoscimento di un grado di menomazione, 2% con gradi tra 1 e 5. Studenti il 55,7% 44,3% studentesse, il 64% ha interessato ragazzi e ragazze con meno di 14 anni, 35,1% 15-19 anni. Cause maggiori scivolamenti, inciampamenti, movimenti scoordinati, passi falsi, conseguenze fratture, contusioni, lussazioni. Mese con l’incidenza più elevata è maggio.

Inail ricorda che gli studenti sono assicurati “per gli infortuni che accadano nel corso delle esperienze tecnico-scientifiche, delle esercitazioni pratiche (attività di scienze motorie e sportive, attività di alfabetizzazione informatica e di apprendimento di lingue straniere con l’ausilio di laboratori) e di lavoro nonché durante i viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo (art. 4 n.5 del d.p.r. 1124/1965)“.

Il documento riassume quindi i criteri della tariffa premi, includendo le novità derivanti dalla revisione da Dm 27/2/2019:

  • insegnanti non statali sono in regime ordinario e gli studenti in premio speciale unitario;
  • insegnanti e studenti statali gestione conto Stato;
  • scuole infanzia e scuole speciali di primarie inserite in istruzione grado preparatorio nella tariffa ordinaria dipendenti;
  • istruzione universitaria nel gruppo istruzione – attività sanitarie per le cliniche universitarie;
  • revisione tirocini formatici extracurriculari (con lavori aziendali o senza istruzione);
  • confermata voce 0314 per tirocini in programmi di recupero.

FONTE: INAIL

Il Documento di Valutazione Rischi Interferenze – Duvri

L’articolo 26 del Testo Unico, tratta la valutazione e la gestione del rischio interferenze in caso di contratti d’appalto d’opera o di somministrazione.

In occasione di affidamento di lavori ad appaltatrici o lavoratori autonomi il datore di lavoro è chiamato a verificarne l’idoneità tecnica in relazione ai lavori e a informare gli stessi sui rischi specifici presenti e sulle relative misure di prevenzione e protezione.

Ogni datore di lavoro incaricato presente deve quindi cooperare nell’attuazione delle misure di prevenzione, e coordinare “gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi
reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese
coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva”.

Al vertice il committente, che deve occuparsi della cooperazione e del coordinamento anche attraverso l’elaborazione di un unico documento di valutazione dei rischi per eliminare o ridurre al minimo il rischio di interferenze.

Il Duvri va allegato al contratto d’appalto ed  adeguato all’evolversi dell’impiego.

Il datore di lavoro committente può assolvere all’adempimento “limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali” anche nominando un “proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all’incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento”.

Gli obblighi citati non interessano servizi di natura intellettuale, forniture, lavori e servizi non superiori a cinque uomini giorno “sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato”.

FONTE: D.Lgs. 81/08

Obblighi non delegabili del Datore di Lavoro : La Valutazione dei rischi (DVR)

L’articolo 17 del Testo Unico sicurezza sul lavoro indica tra gli obblighi del datore di lavoro non delegabili, quindi all’apice dei molteplici adempimenti necessari alla sicurezza, la valutazione dei rischi e l’elaborazione del relativo documento.

Il Dvr Documento valutazione dei rischi viene illustrato dall’articolo 28 – Oggetto della valutazione dei rischi, comma 2. Viene redatto al termine della valutazione, con data certa e sottoscrizione del datore di lavoro e ai fini di prova della data deve essere sottoscritto anche dal Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e dal medico competente.

Deve contenere in sintesi la relazione sulla valutazione dei rischi e sui criteri adottati per condurla, misure di prevenzione e protezione e Dpi, programma per il miglioramento progressivo della sicurezza, procedure e ruoli, Rspp – Rls – Medico competente coinvolti nella valutazione, mansioni e rischi specifici.

Va realizzato di nuovo dopo nuova valutazione in caso di nuova impresa da parte del datori di lavoro.

E come indicato nell’articolo 29 deve essere rielaborato in caso di modifiche al processo produttivo che implicheranno la rielaborazione della valutazione.

La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate.

Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato”.

FONTE: D.Lgs. 81/08

LA FORMAZIONE: La figura del preposto

La figura del preposto si colloca all’interno degli ambienti di lavoro come riferimento funzionale, riferimento nel portare a termine impieghi, mansioni, obiettivi stabiliti dal datore di lavoro e per il rispetto della normativa riguardante la sicurezza.

A definire il preposto in merito alla gestione della sicurezza sul lavoro è l’articolo 2 del TU, l’articolo che riporta tutte le definizioni dei ruoli:

“e) «preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”.

Gli obblighi riferiti a tale figura professionale per quanto riguarda prevenzione e sicurezza sono indicati dall’articolo 19, e vanno dal vigilare sul rispetto degli altri lavoratori delle disposizioni aziendali sulla SSL, mezzi, DPI, accesso in zone particolari a seguito di adeguate istruzioni; misure di controllo delle situazioni di rischio; informazione sulle misure da prendere in caso di rischio, astensione richiesta ai lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato; “f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta”.

Tra gli obblighi ovviamente anche quello di essere formati, di frequentare i corsi e gli aggiornamenti e quindi rispettare quanto notoriamente indicato dall’articolo 37 del TU e dagli Accordi Stato Regioni. Tea i temi necessari nei percorsi formativi figurano, obblighi e soggetti coinvolti nella mansione e nella sicurezza, fattori di rischio, valutazione, misure di prevenzione e protezione.

TU, articolo 78 – Obblighi dei lavoratori comma 5. “I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione”.

FONTE: D.Lgs. 81/08

Innovazione sociale e sicurezza lavoro – Eu-Osha

Sono stati pubblicati da Eu-Osha due nuovi articoli previsionali sui cambiamenti nel mondo del lavoro e il loro l’impatto sulla gestione della sicurezza. I documenti sono entrambi in inglese.

Il primo si intitola La quarta rivoluzione industriale e l’innovazione sociale sul luogo di lavoro. I temi affrontati sono la digitalizzazione delle mansioni, gli impieghi online e fuori ufficio, il lavoratore autonomo. Nuove classi di lavoratori, le sfide opposte di giovani e anziani, come inquadrare tali categorie nella gestione della SSL, a livello organizzativo e sindacale.

Il secondo approfondimento riguarda L’impatto dell’uso degli esoscheletri sulla sicurezza e salute sul lavoro. Il ruolo che potrebbero ricoprire nella prevenzione dei disturbi muscolo scheletrici, effetti sulla salute, certificazione uniforme, il rapporto con la necessità di progettazione di ambienti di lavoro ergonomici.

Info: Eu-Osha

Proroghe per l’adeguamento antincendio: Scuole e asili nido

Sono state disposte attraverso la legge di conversione del Decreto legge Cultura pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 12 agosto le proroghe per l’adeguamento alla normativa antincendio di edifici scolastici e asili nido.

A disporle l’articolo 4 bis della citata legge di conversione 8 agosto 2019, n. 81, che ha introdotto “modifiche all’articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, e piano straordinario per l’adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico”.

Si legge nel comma 2: “Nelle more dell’attuazione del piano straordinario di interventi di cui al comma 1, all’articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «al 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2021»;
b) al comma 2-bis, le parole: «al 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2019“.

Piano straordinario per l’adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, previsto dal comma 1, che stanzia ai sensi della legge 30 dicembre 2018, n. 145 25 milioni per il 2019, 25 per il 2020 e 48 milioni per il 2021.

FONTE: Gazzetta Ufficiale