Archivia Agosto 21, 2019

La figura essenziale : formatore per la sicurezza sul lavoro.

Il Decreto del 6 marzo 2013 in attuazione dell’art.6 comma 8, m-bis del D.Lgs. 81/08, definisce i requisiti formativi minimi che devono essere posseduti dai formatori per la sicurezza, individuando modalità e contenuti dei percorsi formativi abilitanti all’esercizio della professione.

La normativa prevede l’acquisizione di crediti formativi necessari per mantenere l’abilitazione, per tutti i soggetti operanti nel mondo della sicurezza, e quindi anche per i formatori per i quali la periodicità dell’aggiornamento è almeno triennale. Il prerequisito indispensabile per poter essere abilitato alla formazione in materia di sicurezza è il possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado, non richiesto solo per i datori di lavoro che effettuano formazione nella propria azienda. Inoltre, devono essere soddisfatti altri requisiti in alternativa, che prevedono anche la frequentazione di un corso di formazione di base con esame finale della durata minima di 24 ore.

In merito alle modalità con cui è possibile svolgere gli aggiornamenti per i docenti formatori, sono intervenuti  nel tempo tre interpelli: n.21/2014, 02/2015 e 09/2015 del 02 novembre 2015.

Il sistema Haccp, quale la formazione per essere in regola

La Direttiva Europea 2500/36/CE recepita in ambito nazionale con il Decreto Legislativo 206/2007, definisce i criteri e i requisiti per gli alimentaristi che prevede, tra le altre misure, l’obbligo di acquisire il patentino di alimentarista.

Il sistema HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) è un insieme di norme da rispettare per la corretta gestione e per il controllo alimentare che disciplina le misure necessarie per garantire la salubrità degli alimenti, riducendo al minimo il rischio di contaminazioni, e di conseguenza a tutela della salute umana. Si articola su sette principi fondamentali:

  • Identificare i pericoli e i rischi da ridurre o eliminare;
  • Identificare i punti critici di controllo (CCP) lungo l’intera filiera;
  • Stabilire, per questi CCP, i limiti di accettabilità;
  • Applicare procedure di monitoraggio dei CCP;
  • Definire interventi correttivi nel caso i limiti di accettabilità vengano superati;
  • Stabilire le azioni da adottare periodicamente per la verifica del corretto funzionamento del sistema;
  • Predisporre tutta la documentazione relativa al Piano di intervento.

Conoscere la normativa in materia di salute e igiene degli alimenti è un requisito fondamentale, oltre che obbligatorio per legge, per tutti gli operatori del settore alimentare e della ristorazione.

I corsi per l’ottenimento del “patentino” sono erogabili anche a distanza e sono rivolti a chiunque operi o intenda operare nel campo dell’alimentazione e/o della ristorazione: al personale qualificato che manipola cibo e bevande (cuochi, camerieri, barman, aiutanti in cucina, addetti mensa, pasticcieri, panettieri, pizzaioli, ecc.) e al personale che non manipola alimenti e bevande (promoter per alimenti confezionati, aiutanti in sala, magazzinieri, trasportatori, ecc.).

Comunicazione sito produzione prodotti cosmetici, modello, Ministero Salute

È stato pubblicato dal Ministero della Salute il modello di comunicazione delle informazioni di sito di produzione dei prodotti cosmetici previsto dal Decreto del Ministro della Salute 27 settembre 2018 sulle Procedure di controllo del mercato interno dei prodotti cosmetici.

Il modello è stato approvato con Provvedimento del Direttore Generale della direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico del Ministero della Salute e riguarda le comunicazioni previste dall’articolo 9 comma 1 del decreto del 27 settembre 2018 necessarie per ottemperare a quanto indicato dagli articoli 7, 21, 22 e 23 del Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009.

Interessa i soggetti indicati dall’articolo 8 comma 1 del provvedimento e deve essere utilizzato per l’invio della comunicazione al Ministero della Salute e alla Regione/Provincia autonoma nella quale si trova il sito di produzione.

Accanto al modello, il Ministero ha inserito un secondo allegato con le indicazioni per la compilazione e per l’invio via Pec. Riporta informazioni pratiche affiancate da commenti su alcune fasi lavorative come preparazione del semilavorato, preparazione della miscela finale, inserimento del recipiente finale nell’imballaggio secondario, logistica e attività produttive, sovraetichettatura. Maggiori dettagli e chiarimenti sulle operazioni sono ospitati da una circolare operativa.

“È opportuno ricordare che secondo quanto disposto dall’articolo 8, comma 1 del DM 27 settembre 2018, la Persona Responsabile che non effettui nessuna delle operazioni di produzione individuate dall’articolo 8, comma 2 del DM 27 settembre 2018, non è soggetta all’obbligo di comunicazione, e questo si spiega in quanto tale soggetto è già tenuto ad eseguire una notifica al portale europeo Cosmetic Product Notification Portal (CPNP) secondo le disposizioni dell’articolo 13 del Regolamento (CE) n. 1223/2009. Sono pertanto escluse dall’ambito di applicazione del DM tutte le operazioni di produzione di materie prime in forma di sostanza, miscela o formulato destinate al settore cosmetico, e non sono soggetti agli adempimenti di cui all’articolo 9, comma 2 del DM i siti che si limitano a produrre materie prime ad uso cosmetico”.

Info:
Ministero Salute nota sul modello per la produzione dei cosmetici 

L’addetto alla conduzione di macchine agricole

Il Testo Unico per la Sicurezza, con l’articolo 69, definisce le attrezzature di lavoro come “qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all’attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro”.

Con il successivo articolo 73 il D.Lgs 81/2008, dispone che per alcune attrezzature di lavoro, considerate pericolose per gli operatori, in ragione della complessità e della natura progettuale, il datore di lavoro abbia l’obbligo di assicurare una adeguata formazione e addestramento :”il datore di lavoro provvede, affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell’uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati, in rapporto alla sicurezza relativamente”. Tale formazione deve riguardare sia le normali condizioni operative che la gestione di eventuali situazioni anormali prevedibili.

L’obbligo del datore di lavoro di assicurare la formazione, viene esteso inoltre anche ai rischi che l’impiego della attrezzature pericolose può comportare per altre persone “Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari […] ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.”

L’individuazione delle attrezzature definite pericolose, per le quali è richiesta la formazione e addestramento, viene demandato con il comma 5 a provvedimenti di successiva emissione “In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione e le condizioni considerate equivalenti alla specifica abilitazione”

In proposito sono intervenuti gli Accordi del 22 febbraio 2012 tra lo Stato e le Regioni che hanno recepito quanto richiesto del decreto 81. Con l’allegato A si identificano nel dettaglio le attrezzature per le quali è obbligatoria la formazione mirata, tra queste vi sono attrezzature impiegate nel campo dell’edilizia e nel settore agricolo, due ambiti professionali dove l’incidenza degli infortuni è significativamente elevata. In particolare, la lettera f) del punto 1.1 definisce che per i trattori agricoli sia necessaria la formazione, definendoli come: “Trattori agricoli o forestali: qualsiasi trattore agricolo o forestale a ruote o cingoli, a motore, avente almeno due assi ed una velocità massima per costruzione non inferiore a 6 km/h, la cui funzione è costituita essenzialmente dalla potenza di trazione, progettato appositamente per tirare, spingere, portare o azionare determinate attrezzature intercambiabili destinate ad usi agricoli o forestali, oppure per trainare rimorchi agricoli o forestali. Esso può essere equipaggiato per trasportare carichi in contesto agricolo o forestale ed essere munito di sedili per accompagnatori.”

I citati Accordi del 2012 consentono con la parte II dell’allegato I, che la parte teorica dei corsi di formazione sia erogabile a distanza, a condizione che siano rispettati determinati requisiti: presenza di un Tutor, test di apprendimento, organizzazione e contenuti allineati con quelli previsti dall’allegato VIII.

Messaggio Inps 2767 : Anf e computabilità altre misure di sostegno alla famiglia

Pubblicato da Inps il messaggio n.2767 del 18 luglio 2019 con chiarimenti in merito al calcolo degli importi Anf e alla computabilità delle altre misure a sostegno della famiglia.

I benefici per i quali si riportano indicazioni in relazione alla formazione del reddito sono:

  • Premio alla nascita;
  • Assegno di natalità;
  • Reddito di garanzia, Contributo famiglie, e assegno regionale Regione Autonoma Trentino Alto Adige.

Inps comunica che nella composizione del reddito complessivo e quindi nel calcolo del diritto al beneficio Anf sono esclusi sia l’Assegno di natalità che il Premio alla nascita.

Sono redditi esenti i benefici regionali Reddito di garanzia, Contributo famiglie numerose e Assegno regionale per il nucleo familiare.

Info: Inps 

Direttiva: Attività professionale vita familiare, genitori e assistenza

Pubblicata sulla Gazzetta dell’Unione europea del 12 luglio 2019 la Direttiva Ue 2019/1158 del 20 giugno 2019 relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio.

La direttiva riporta nuove prescrizioni minime riguardanti la parità uomo donna sul lavoro e in merito alla conciliazione vita lavoro in caso di genitorialità o assistenza. In vigore ad agosto 2019 deve essere recepita dagli Stai membri entro il 2 agosto 2022. Entro il 2 agosto 2024 per quanto riguarda le misure riguardanti retribuzione o l’indennità corrispondente alle ultime due settimane del congedo parentale.

Il provvedimento in particolare si riferisce:

  • “a) al congedo di paternità, al congedo parentale e al congedo per i prestatori di assistenza;
  • b) a modalità di lavoro flessibili per i lavoratori che sono genitori o i prestatori di assistenza”.

Per quanto riguarda il congedo di paternità o di un secondo genitore nel caso sia riconosciuto dal diritto nazionale, dovrà essere di dieci giorni lavorativi. Quattro mesi il congedo parentale prima del compimento di una determinata età, massimo otto anni, due mesi non potranno essere trasferiti, previsto il ragionevole preavviso, subordinazione ad anzianità non superiore a un anno, consentite misure per godimento con modalità flessibili.

Prestazioni di assistenza. Cinque giorni lavorativi all’anno, possibili integrazioni a discrezione degli Stati membri o di assegnazione di periodi differenti da u anno. Assenza per causa di forza maggiore, ovvero da “ragioni familiari urgenti in caso di malattie o infortuni che ne rendano indispensabile l’immediata presenza”. Da inquadrare per periodo determinato in base ad anno, evento o entrambi.

Retribuzione e indennità. “2. Per quanto riguarda il congedo di paternità di cui all’articolo 4, paragrafo 1, tale retribuzione o indennità garantisce un reddito almeno equivalente a quello che il lavoratore interessato otterrebbe in caso di interruzione delle sue attività per motivi connessi allo suo stato di salute, entro i limiti di un eventuale massimale stabilito dal diritto nazionale. Gli Stati membri possono subordinare il diritto a un pagamento o un’indennità a periodi di occupazione precedente, che non devono essere superiori a sei mesi immediatamente prima della data prevista per la nascita del figlio.

3. Per quanto riguarda il congedo parentale di cui all’articolo 5, paragrafo 2, tale retribuzione o l’indennità è definita dallo Stato membro o dalle parti sociali ed è stabilita in modo da facilitare il ricorso al congedo parentale da parte di entrambi i genitori”.

Orari flessibili per figli fino a otto anni o per prestazioni di assistenza. Diritto alla richiesta e durata che può essere soggetta a limitazione ragionevole. “Quando le modalità di lavoro flessibili di cui al paragrafo 1 hanno durata limitata, alla fine del periodo convenuto il lavoratore ha il diritto di ritornare all’organizzazione originaria della vita professionale. Il lavoratore ha il diritto di chiedere di tornare all’organizzazione originaria della vita professionale anche prima della fine del periodo convenuto, ogniqualvolta un cambiamento di circostanze lo giustifichi. Il datore di lavoro prende in considerazione una richiesta di ritorno anticipato all’organizzazione originaria della vita professionale e vi risponde alla luce sia delle proprie esigenze sia di quelle del lavoratore”.

Diritto di riprendere il proprio posto di lavoro o posto equivalente dopo il congedo e di beneficiare di eventuali miglioramenti avvenuti durante l’assenza. Misure contro la discriminazione, misure contro il licenziamento e onere della prova.

Relazione degli Stati membri alla Commissione entro il 2 agosto 2027 i cui dati confluiranno nel rapporto generale della Commissione al Parlamento europeo.

Info: Gazzetta europea 12 luglio 2019