Archivia Giugno 29, 2019

Dimissioni consensuali lavoratrici madri lavoratori padri 2018

Relazione annuale sulle convalide delle dimissioni e risoluzioni consensuali delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri. Pubblicato dall’Ispettorato nazionale del lavoro il rapporto anno 2018 sulle dimissioni ai sensi dell’art. 55 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Rapporto redatto con il contributo della Consigliera nazionale di parità.

Nel 2018 le convalide sono state 49.451, ovvero +24% rispetto al 2017, nel 96% dei casi riferite a dimissioni (45.900 volontarie e 1.510 per giusta causa) e 4% risoluzioni consensuali.

41.335 convalide hanno interessato persone di nazionalità italiana, l’83% del totale, 11% persone non comunitarie, 6% comunitarie. Il 73% (35.963 convalide) ha riguardato lavoratrici madri, padri 13.488. Fasce di età maggiormente coinvolte: 29-44 anni 77% del totale. Nell’87% dei casi le convalide hanno interessato lavoratrici e lavoratori fino a un massimo di 10 anni di anzianità di servizio.

Motivazioni. Stante la possibilità di indicare più motivazioni da parte della lavoratrice/lavoratore, le dichiarazioni sono state 56.636, sulle citate  49.451 convalide. Le motivazioni più utilizzate:

  • incompatibilità tra l’occupazione lavorativa e le esigenze di cura della prole 20.212 36%;
  • 18% condizioni dell’azienda di appartenenza (6% organizzazione e condizioni di lavoro; quindi distanza, orario, mancata modifica degli orari, mancata concessione part time, modifica mansioni, modifica sede).
  • 33% passaggio al altra azienda.

Richieste di flessibilità e part time: 2.062, concesse 423.

Settori: 76% convalide nel terziario, 19% industria; 4% edilizia, 1% agricoltura. Dimensioni di impresa “al netto dei casi che non è stato possibile classificare per ragioni tecniche”: 32% micro imprese, 23% piccola impresa, 22% grande, 13% media impresa. 64% Nord, 18% Centro, 18% Centro e 185 Sud.

Info: Relazione annuale convalide delle dimissioni e risoluzioni consensuali 2018

Oms, burn-out fenomeno di origine occupazionale, inserito in ICD-11

L’Oms ha comunicato di aver ufficialmente riconosciuto la sindrome da burn-out come fenomeno di origine occupazionale e di averla appena inclusa nella revisione della classificazione internazionale delle malattie – International Classification of Diseases (ICD-11) .

Dalla nota della stessa Organizzazione mondiale della sanità del 28 maggio 2019 si apprende che il burn-out è stato catalogato nella Icd-11 alla voce Fattori che influenzano lo stato di salute o il contatto con i servizi sanitari sotto gruppo Fattori che influenzano lo stato di salute. Ovvero tra gli avvenimenti non classificati come malattia ma capaci di indurre la persona a contattare i servizi sanitari.

Con tale definizione: “Il burn-out è una sindrome concettualizzata come conseguenza dello stress cronico sul posto di lavoro che non è stato gestito con successo.

È caratterizzato da tre dimensioni:

sentimenti di esaurimento o esaurimento energetico;
maggiore distanza mentale dal proprio lavoro, o sentimenti di negativismo o cinismo relativi al proprio lavoro;
ridotta efficacia professionale.

Il burn-out si riferisce specificamente ai fenomeni nel contesto occupazionale e non dovrebbe essere applicato per descrivere esperienze in altri ambiti della vita”.

Inail, opuscolo sui servizi di verifica attrezzature macchine e impianti

Guida ai servizi di verifica di attrezzature, macchine e impianti di più ampia pratica e interesse. Questo il nuovo opuscolo pubblicato da Inail con informazioni per datori di lavoro, installatori, noleggiatori, proprietari, utilizzatori e amministratori di condominio sulle attività di verifica svolte da Inail in via esclusiva e non, attribuite all’Istituto dalla legge.

Sette le attività trattate dalla guida, le maggiori nell’intero gruppo di pratiche di verifica. Sono:

  • Impianti di riscaldamento;
  • Impianti di messa a terra e impianti di protezione contro le scariche atmosferiche;
  • Recipienti di trasporto gas – bombole per GPL;
  • Idroestrattori, carrelli semoventi a braccio telescopico, piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne e ascensori e montacarichi da cantiere;
  • Apparecchi di sollevamento;
  • Ponti sospesi e macchine agricole raccoglifrutta;
  • Ponti sollevatori per veicoli.

Le attività sono analizzate attraverso schede di sintesi dei servizi, iter per la richiesta, tipologia di verifica (esami di progetto, prima verifica periodica, riconoscimento idoneità), i tariffari nazionali, i link di riferimento.

Le verifiche vengono svolte dalle Unità operative territoriali Inail o dal Dipartimento innovazioni tecnologiche per la sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici dell’Istituto. In via esclusiva o attraverso gli operatori abilitati.

Info: Inail, Guida ai servizi di verifica di attrezzature, macchine e impianti di più ampia pratica e interesse

Ricetta veterinaria elettronica, bilancio a un mese dall’entrata in vigore

Ricetta veterinaria elettronica.

Pubblicato dal Ministero della Salute un nuovobilancio sull’utilizzo della REV, a un mese dal 16 aprile 2019, giorno in cui il nuovo sistema è entrato totalmente in vigore.

586.000 le prescrizioni elettroniche dal 16 aprile, ovvero dal momento in cui il sistema è obbligatorio, picco il 6 maggio con 34.988 ricette, il 10 maggio 7.880 punti vendita hanno emesso almeno una ricetta elettronica. Più di 1 milione le prescrizioni online emesse dall’avvio della sperimentazione, l’80% riguardante i piccoli animali.

Il Ministero della Salute informa che sono in corso interventi e analisi per continuare a migliorare la fruizione e la rapidità del sistema elettronico. I tempi di utilizzo sono attualmente sensibilmente ridotti, sono in corso verifiche su eventuali utilizzi non trasparenti dei service effettuati da strutture informatiche. A breve verrà rilasciata una documentazione tecnica per il dialogo tra Sistema informativo nazionale della farmacosorveglianza e i software gestionali.

La documentazione affiancherà il manuale già rilasciato online e le altre informazioni e tutorial disponibili sul sito www.ricettaveterinariaelettronica.it.

Info: Ministero della Salute bilancio REV a un mese dall’entrata in vigore

Vigilanza benefici contributivi e normativi Legge 296/2006

Pubblicata dall’Ispettorato nazionale del lavoro la circolare n.7 del 6 maggio 2019 con chiarimenti sull’applicazione in sede di vigilanza di quanto disposto in merito a benefici normativi e contributivi dall’art. 1, comma 1175, Legge 296/2006.

Il comma sul quale vengono riportati chiarimenti è il seguente: ““a decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”. Il tema è stato già trattato dall’Ispettorato con la circolare n.3/2018 sulla “mancata applicazione dei contratti collettivi sottoscritti da organizzazioni
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale – attività di vigilanza”.

L’Ispettorato chiarisce che ai fini della verifica del beneficio debba essere considerato il trattamento economico/normativo garantito ai lavoratori, non l’applicazione del contratto sottoscritto dalle organizzazioni sindacali più rappresentative: “si ritiene che anche il datore di lavoro che si obblighi a corrispondere ai lavoratori dei trattamenti economici e normativi equivalenti o superiori a quelli previsti da tali contratti, possa legittimamente fruire dei benefici normativi e contributivi indicati dall’art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006″. A prescindere dal contratto collettivo o dalla sua formale indicazione in sede di assunzione.

In ogni caso lo scostamento da quanto previsto dai contratti collettivi causerà la perdita del beneficio.

Info: circolare n.7 del 6 maggio 2019

Sviluppo Economico, guida operativa sui Certificati bianchi

Certificati bianchi. Questo il documento pubblicato dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal Mistero dell’Ambiente il 2 maggio 2019 redatto da Gse con Enea e Rse che riporta informazioni sulla presentazione delle richieste di incentivo per il risparmio energetico.

La guida è stata pubblicata dopo il decreto ministeriale Approvazione della Guida operativa per promuovere l’individuazione, la definizione e la presentazione di progetti nell’ambito del meccanismo dei Certificati Bianchi e aggiornamento della tabella recante le tipologie progettuali ammissibili, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 gennaio 2017, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 10
maggio 2018 in materia di Certificati Bianchi. Provvedimento che ha riportato anche l’aggiornamento della tabella delle tipologie progettuali ammissibili.

Questi gli argomenti trattati dal volume:

  • “Allegato 1.1 – Chiarimenti operativi per la presentazione dei progetti;
  • Allegato 2.1 – Guide settoriali: il settore industriale della produzione di piastrelle ceramiche;
  • Allegato 2.2 – Guide settoriali: il settore industriale della produzione di vetro e prodotti in vetro;
  • Allegato 2.3 – Guide settoriali: il settore industriale della produzione di articoli in materiale plastico;
  • Allegato 2.4 – Guide settoriali: il settore industriale della produzione della carta;
  • Allegato 2.5 – Guide settoriali: impianti di produzione di energia termica e frigorifera;
  • Allegato 2.6 – Guide settoriali: il Servizio Idrico Integrato;
    Allegato 3 – Interventi di efficienza energetica non ammissibili”.

Info: Ministero Sviluppo Economico, Guida operativa Certificati bianchi