Archivia Aprile 27, 2019

Ministero Lavoro, firmato decreto sulla riduzione delle tariffe Inail

Il Ministero del Lavoro ha annunciato la firma del decreto interministeriale sulla revisione delle tariffe dei premi Inail prevista dalla Legge di bilancio 2019. A comunicarlo ieri il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio. Questa la nota Inail a riguardo.

Il provvedimento ha interessato l’aggiornamento del nomenclatore, tassi differenziati per rischio lavorativo, introduzione della voce di tariffa sui nanomateriali, ciclo dei rifiuti e rider. Passano da 739 a 595 le voci tariffarie eliminando quelle obsolete.

Ridotti del 32,72% i tassi medi per le aziende che arrivano al 17,85 per mille, calo onere finanziario 1,7 miliardi. Singoli tassi non superiori alla Tariffa 2000, 110 per mille per le lavorazioni rischiose.

Così Inail nella nota citata: “L’oscillazione del tasso basata sulla gravità degli eventi lesivi. Le nuove modalità di applicazione delle tariffe ricalcano quelle precedenti, con la significativa eccezione del criterio di calcolo dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico, oggi basato sulla gravità degli eventi lesivi e non più soltanto sugli oneri sostenuti dall’Istituto per indennizzarli”. Eslcusi gli incidenti in itinere.

Confermata la riduzione del premio di tariffa per interventi di prevenzione e l’impegno per investimento e formazione sicurezza lavoro. Dalla riduzione delle tariffe derivano 110 milioni all’anno per le prestazioni. Vivenza a carico, aumento a 10mila euro assegno una tantum, aggiornamento Tabella di indennizzo danno biologico e 100 milioni all’anno per prestazioni invalidità 6-15%.

16 maggio scadenza autoliquidazione.

Linee guida vigilanza intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Pubblicate dall’Ispettorato nazionale del lavoro con la circolare n.5/2019 delle linee guida per l’attività di vigilanza in materia di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Documento che riporta indicazioni per il personale ispettivo per quanto riguarda l’ art. 603 bis c.p. come riformulato dalla L. n. 199/2016.

Le linee guida analizzano le due figure di incriminazione, intermediazione illecita e sfruttamento lavorativo; gli elementi della fattispecie dello sfruttamento e dell’approfittamento dello stato di bisogno con i relativi aggravanti speciali. Quindi l’attività investigativa, con l’identificazione di intermediari , utilizzatori collegamenti, perquisizioni, rapporti di lavoro, soggetti terzi e indagini patrimoniali.

Il documento si conclude con un allegato n.1 che riporta un questionario per le vittime dei reati. Una griglia indicativa con domande suddivise in indici, da utilizzare caso per caso per accertare sfruttamento o stato di bisogno.

“Si premette che le Linee guida vogliono rappresentare un mero contributo alle attività di indagine svolte dal personale ispettivo che, in ogni caso, dovrà tenere preliminarmente conto delle eventuali diverse indicazioni fornite dalle competenti Procure della Repubblica,sia sugli elementi utili alla configurazione del reato, sia sulle
metodologie per l’acquisizione dei relativi elementi di prova”.

Info: Inail, linee guida vigilanza intermediazione illecita e sfruttamento lavoro

Piano nazionale controlli prodotti chimici 2019, Ministero della Salute

Pubblicato dal Ministero della Salute il Piano nazionale delle attività di controllo sui prodotti chimici 2019, documento sulla vigilanza dell’applicazione dei Regolamenti Reach e Clp, previsto dal Piano nazionale di prevenzione 2014 – 2019 e redatto dal Ministero Salute in quanto Autorità competente nazionale, in collaborazione con Gruppo tecnico interregionale Reach – Clp e Centro nazionale delle sostanze chimiche, Prodotti cosmetici e Protezione del consumatore dell’Istituto superiore di sanità.

Il piano presenta i criteri per le attività di controllo che dovranno essere eseguite mediante progetti Reach En Force ed Echa; controlli analitici.

Il report nazionale dovrà essere pubblicato da Ministero della Salute, Regioni e Iss/Cnscentro il 30 giugno 2020.

Info: Ministero Salute Piano nazionale attività controllo prodotti chimici 2019

Uso in sicurezza dei prodotti fitosanitari, volume Inail

Uso in sicurezza dei prodotti fitosanitari è l’argomento trattato da Inail in una delle ultime pubblicazioni. Un documento particolarmente utile a chi è impegnato nel settore agricolo, che tratta i Pf, i rischi, la sicurezza, la tutela dei consumatori e dell’ambiente.

L’opuscolo è strutturato su schede informative monotematiche che affrontano la normativa di riferimento per quanto riguarda acquisto, trasporto, immagazzinamento, utilizzo, smaltimento e documentazione aziendale; la sicurezza e il Testo Unico; etichettatura; metodi alternativi da utilizzare in agricoltura.

La normativa di riferimento si avvia in Europa con la direttiva 2009/128/CE recepita dal D.lgs. n. 150/2012. Quindi il Dm 22 gennaio 2014 con il relativo Piano di azione nazionale; il citato D.lgs 81/08.

Per fitosanitari o agrofarmaci si intendono generalmente prodotti utilizzati per proteggere le piante; conservare; eliminare infestanti; influenzare la coltivazione. Sono costituiti da: sostanze attive, coformulanti e coadiuvanti. L’intossicazione può avvenire sia per inalazione, che per contatto dermico o ingestione. La valutazione dei rischi è in carico al datore di lavoro e definita dal Titolo IX del TU.

Il volume è curato dal Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici, Dit Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione, Contarp. Questo l’indice:

  • “Prodotti fitosanitari o agrofarmaci;
  • Il pericolo nell’uso dei prodotti fitosanitari;
  • La valutazione del rischio chimico professionale;
  • Schede tecnico-informative;
  • Documentazione aziendale;
  • Dispositivi di protezione individuale;
  • Allegato 1. Quadro normativo di sintesi sui prodotti fitosanitari;
  • Allegato 2. Guida alla lettura della etichetta e scheda dati di sicurezza (MsDs);
  • Allegato 3. L’ADR: disposizioni generali ed esenzioni;
  • Allegato 4. La difesa integrata;
  • Allegato 5. La gestione dei rifiuti;
  • Allegato 6. Glossario”.

Info: Inail, Uso in sicurezza dei prodotti fitosanitari 

Dpi, in Gazzetta il decreto per adeguamento al Regolamento (UE) n. 2016/425

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.59 dell’11 marzo 2019 il Dlgs 19 febbraio 2019, n. 17 – Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la Direttiva 89/686/CE.

Il decreto è in vigore dal 12 marzo 2019, risponde alla Legge delega 25 ottobre 2017, n. 163 ed è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il 14 febbraio 2019.

Le modifiche maggiori interessano il Decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 (viene abrogato il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10) a partire dal titolo e dall’articolo 1: “Art. 1 (Campo di applicazione e definizioni). – 1. Le norme del presente decreto si applicano ai Dispositivi di protezione individuale (DPI) di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, di seguito regolamento DPI. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all’articolo 3 del regolamento DPI”.

Sostituiti gli articoli 2 (norme armonizzate) 3 sui requisiti di sicurezza, 5 conformità per la vendita, che rimandano ai criteri definiti dal nuovo regolamento europeo Dpi. 6 organismi notificati, 7 certificazione CE, 12 marcatura, 13 vigilanza sul mercato: “Art. 13 (Vigilanza del mercato sui DPI). – 1. Ai fini del presente decreto le funzioni di autorità di vigilanza del mercato sono svolte dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nell’ambito delle rispettive competenze, ai sensi del capo VI del regolamento DPI.

2. Le funzioni di controllo alle frontiere esterne sono svolte dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli conformemente agli articoli da 27 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008.

3. Le amministrazioni di cui al comma 1 possono altresì, ciascuna per gli ambiti di propria competenza, avvalersi delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dell’Ispettorato nazionale del lavoro.

4. Qualora gli organi competenti per la vigilanza del mercato ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché gli organi di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concludano che un DPI non rispetta i requisiti essenziali di sicurezza di cui all’allegato II del regolamento DPI, ne informano il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai fini dell’adozione dei provvedimenti di competenza.

5. I provvedimenti previsti dal capo VI del regolamento DPI sono adeguatamente motivati e comunicati all’interessato con l’indicazione dei mezzi di impugnativa avverso il provvedimento stesso e del termine entro cui è possibile ricorrere.

6. Gli oneri relativi ai provvedimenti previsti dal presente articolo sono a carico del fabbricante, del suo mandatario, dell’importatore, del distributore o dell’operatore economico destinatario del relativo provvedimento”.

14 sanzioni per il fabbricante e l’importatore e 14-bis disposizioni di adeguamento che prevedono prossimi decreti del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero del Lavoro in caso di aggiornamento di ambiti già disciplinati che dovranno armonizzarsi con il regolamento (UE) n. 2016/425. Articolo 15 oneri per la vigilanza.

L’articolo 2 del nuovo D.lgs riporta quindi le modifiche al Testo unico sicurezza lavoro al Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, articolo 74 comma 1 dove viene aggiunto “Si tiene conto, inoltre, delle finalità, del campo di applicazione e delle definizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3, paragrafo 1, numero 1), del regolamento (UE) n. 2016/425”; articolo 76 dove il riferimento al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 viene sostituito da quello al al regolamento (UE) n. 2016/425.

In ogni disposizione legislativa, regolamentare ed amministrativa in vigore dovranno essere sostituiti i riferimenti alla Direttiva 89/686/CEE con quelli al Regolamento (UE) n. 2016/425 e dovranno essere integrati seguendo la tavola di concordanza allegato X del citato regolamento.

Info: GU n.59 11 marzo 2019 Decreto legislativo 19 febbraio 2019 n.17

“Faccende pericolose” rapporto Anmil sul lavoro domestico

Questo il rapporto pubblicato da Anmil riguardante il lavoro domestico, gli infortuni, i cambiamenti delle mansioni.

“Uno studio su caratteristiche, evoluzione e prospettive del mestiere più rischioso del mondo: la casalinga”. Il documento è stato presentato in una conferenza stampa che si è tenuta a Roma il 5 marzo 2019 nella Sala degli Atti parlamentari della Biblioteca del Senato “Giovanni Spadolini” e alla quale hanno preso parte tra gli altri il presidente nazionale Anmil Franco Bettoni, il segretario della Commissione lavoro e previdenza sociale del Senato sen. Roberta Toffanin, il sottosegretario al Lavoro, on. Claudio Durigon, il presidente del Civ Inail Giovanni Luciano, il direttore centrale Prevenzione dell’Inail, Ester Rotoli.

Dai dati analizzati da Anmil emerge che sono circa 3 milioni gli incidenti domestici in Italia ogni anno, 3,5 milioni le persone coinvolte. 7 milioni 338mila le casalinghe da dati Istat 2017 , 518mila in meno rispetto al 2007.

41% over 65, 8,5% le casalinghe con meno di 34 anni, impegno lavorativo non retribuito equivalente a 49 ore settimanali 7 giorni su 7, stipendio stimato su ogni mansione svolta che arriva a 3.045 euro netti al mese.

Circa 600mila le donne coinvolte in incidenti domestici ogni anno, il 36% dei casi comporta fratture, 18,5% ustioni, 15% ferite da taglio. 8 miliardi all’anno i costi diretti e indiretti derivanti da infortunio domestico (stima dell’Istituto superiore di sanità – SINIACA).

Anmil ricorda l’assicurazione Inail prevista dalla Legge 493/1999, entrata in vigore il 1° marzo 2001, recentemente modificata dalla Legge di bilancio 2019 che ha con riduzione del grado di invalidità dal 27% al 16%, indennizzo una tantum tra 6% e 15%, limite di età fino a 67 anni e importo del premio passato da 12,91 a 24 euro.

Info: Anmil rapporto Faccende pericolose