Archivia Settembre 24, 2018

Inail luglio 2018: Denunce infortuni lavoro malattie professionali

379.206 denunce di infortunio sul lavoro, 587 con esito mortale, 37.501 denunce di malattia professionale. Sono stati pubblicati da Inail gli open data luglio 2018.

Questi i dati sulle denunce pervenute all’Istituto nel periodo gennaio-luglio 2018, pubblicazione ripresa ad agosto dopo la sospensione temporanea dovuta all’aggiornamento dei sistemi rispetto all’obbligo di comunicazione a fini statisti dei casi con assenza dal lavoro di almeno un giorno. Obbligo ricordiamo in capo ai datori di lavoro.

Le 379.206 denunce indicano un -0,3% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, 325.054 (-0,1%) i casi in occasione di lavoro, 54.152 (-1,3%) in itinere. -1,2% donne, +0,2% uomini; -1,4% lavoratori italiani, -0,2% comunitari, +8,6% lavoratori provenienti da Paesi extracomunitari. -4,1% 30-44 anni, -1,2% 45-59, +3,7% under 29 e +5,9% 60-69 anni. Settori: -0,2% Industria e Servizi, -2,8% Agricoltura, +0,1% Conto Stato. -0,04% Nord-Ovest, -1,8% Centro, -3% Isole, +o,7% Nord-Est, +0,5% Sud.

591 le denunce di infortunio mortale gennaio-luglio 2017, 578 nel 2018: 414 in occasione di lavoro ovvero -3,9%, 173 in itinere +8,1%. “Il decremento rilevato nel confronto tra i primi sette mesi del 2017 e del 2018 è legato esclusivamente alla componente maschile, i cui casi mortali denunciati sono stati quattro in meno (da 531 a 527), mentre quella femminile ha registrato 60 decessi in entrambi i periodi”. Quasi la metà dei casi di infortunio mortale ha riguardato persone tra i 50 e i 64 anni: 291 (nel 2017 247). Dieci gli incidenti mortali plurimi.

+3,5% le denunce di malattia professionale, 37.501 a fronte delle 36.224 del 2017, 1.277 in più. Aumento in tutti i comparti: 2,9% Industria e servizi, 6,2% Agricoltura, 2,1% Conto Stato. Un terzo delle denunce al Centro +717, quindi Sud +568, Nord-Ovest +115, Nord-Est +10, -133 Isole. 21.676 casi di patologie del sistema osteo muscolare e del tessuto connettivo, 4.211 sistema nervoso, 2.774 orecchio, 1.618 sistema respiratorio, 1.401 tumori.

Info: Inail open data luglio 2018 infortuni malattie professionali 

Verifica sicurezza estintori portatili utilizzati nella formazione, VVF

Attività di accertamento dell’idoneità tecnica per i lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro – Raccomandazioni circa l’impiego degli estintori portatili.

Questa la circolare pubblicata dai Vigili del Fuoco il 14 agosto 2018 con indicazioni utili per la verifica della sicurezza degli estintori portatili, in questo caso utilizzati nei corsi e negli esami erogati da un Comando VVF.

La nota dopo aver ricordato l’obbligo per i fornitori di garantire presidi idonei e certificati, dopo aver citato l’alta frequenza di scariche e ricariche alla quale questi potrebbero essere sottoposti e quindi l’eventualità per i corsi di richiedere estintori con minori pressioni di esercizio, elenca le operazioni preliminari che Commissione o incaricati dovranno compiere all’arrivo degli strumenti.

Verificare la leggibilità dell’etichetta, la vita utile ammissibile, marcatura CE requisiti PED per presidi successivi al 29 maggio 2002, integrità, accoppiamento manichetta cono, manichetta valvola di comando, indicatore di pressione in campo verde, sigillo sulla valvola di azionamento.

Inoltre, all’atto della richiesta del corso o dell’accertamento finale, il fornitore degli estintori dovrà presentare al Comando una dichiarazione in cui esprime che i presidi messi a disposizione sono conformi al prototipo omologato (art.8 comma 1 lett.c) del DM 7 gennaio 2005) e che sono stati sottoposti a corretta manutenzione (art.4 comma 2 del DM 7 gennaio 2005)”. Il personale docente e discente dovrà sempre essere protetto in base alla valutazione del rischio effettuata.

Info: VVF circolare n.11197 del 14 agosto 2018

Rendicontazione piano controlli prodotti chimici 2017

Sono stati 1331 i controlli effettuati nel 2017 e hanno interessato 480 imprese (più verifiche per ogni impresa e prodotto chimico). 512 i controlli documentali, 810 analitici, 9 analitici Usmaf. 175 i controlli reattivi, ovvero causati da eventi e inadempienze (102 analitici e 73 documentali), 92 quelli condotti dalla collaborazione di diverse Autorità (9 congiunti tra ispettori di varie Regioni, 73 con altre Autorità specifiche di settore come cosmetici e luoghi di lavoro, 10 dalla collaborazione ACN REACH-CLP – Regioni PPAA – amministrazioni dello Stato). 1151 le sostanze e miscele verificate, 751 SDS, 164 articoli. 106 le violazioni.

Entrando nel dettaglio dei dati, il 9% delle imprese controllate appartiene alle categorie fabbricazione di prodotti chimici di base, organici, inorganici, fertilizzanti e composti azotati, materie plastiche; 8% fabbricazione di pitture, vernici, smalti e adesivi sintetici; 6% commercio all’ingrosso di elettrodomestici, macchinari e altri prodotti; 5% commercio di carburante e combustibili; 5% commercio al dettaglio di articoli;, 5% commercio di prodotti chimici; ancora 5% tessile e pelle. Le imprese sono state identificate “ mediante il sistema di classificazione statistica delle attività economiche NACE2. Il campione di imprese controllate per le quali è disponibile questa informazione è costituito da un numero di imprese pari a n. 418, mentre per n. 62 imprese tale informazione è risultata non nota”.

Per quanto riguarda i ruoli e considerando la possibilità che ogni impresa possa ricoprirne più di uno: 256 utilizzatori a valle, 163 distributori, 70 produttori importatori di articoli, 51 importatori di sostanze, 43 fabbricanti, 3 impiegati nella logistica. Dimensione, dato disponibile per 389 del 480 imprese controllate: 114 piccole, 118 micro, 84 medie, 63 non Pmi.

601 degli 819 controlli analiciti hanno interessato le Restrizioni, 67 le Autorizzazioni, 46 Classificazione correttezza SDS, 96 SVHC negli articoli. 9 i controlli analitici Usmaf: 6 a Napoli, 1 ciascuno a Milano Malpensa, Porto Torres, Rivalta Scriva. Le 106 violazioni: 88 illeciti amministrativi, 9 casi con notizia di reato, 9 con raccomandazione scritta.

Info: rendicontazione Piano nazionale controlli prodotti chimici 2017

Incidente stradale a Foggia, dodici morti e scenario mostruoso a Bologna

Dodici persone sono morte ieri in un incidente stradale avvenuto tra Foggia e Termoli sulla Strada Statale 16 altezza Lesina. Un tir che viaggiava in direzione San Severo ha invaso la corsia opposta travolgendo un furgone sul quale si trovavano le vittime, tutti lavoratori migranti probabilmente di rientro da una giornata nei campi di pomodori. Sette delle dodici vittime sono state identificate e sono risultate essere regolarmente presenti sul territorio nazionale. Tre i feriti, tra i quali il conducente del tir.

L’incidente segue di pochi giorni il caso analogo avvenuto il pomeriggio del 4 agosto sulla provinciale 105 tra Castelluccio dei Sauri e Ascoli Satriano dove un camion che stava trasportando pomodori si è scontrato con un furgone. Quattro le vittime e tre i feriti gravi. Anche in questo caso tutte le vittime erano braccianti e migranti.

Ancora altri morti:

Un morto e circa 70 feriti è invece il bilancio dell’incidente apocalittico avvenuto ieri a Bologna, sul viadotto al km 4.300 direzione Sud del Raccordo Autostradale Bologna Casalecchi, bretella A1-A14, dopo il tamponamento tra un’autocisterna che trasportava GPL e un tir.

L’impatto ha causato l’esplosione della cisterna, un enorme incendio e quindi il crollo di una parte del viadotto franato sulla via Emilia. Fiamme ed esplosioni che hanno coinvolto da quel momento attività e abitazioni del quartiere circostante, decine di auto di un concessionario sottostante.

L’uomo che ha perso la vita è il conducente della cisterna, Andrea Anzolin 42 anni.

La procura di Bologna ha aperto un’inchiesta per disastro colposo a carico di ignoti.

Gps su flotte aziendali, indicazioni del Garante

L’ultima newsletter del Garante per la protezione dei dati personali, riporta tra i temi segnalati un provvedimento dello stesso Garante che ha interessato contemporaneamente un’azienda che stava utilizzando Gps sulle auto aziendali e la ditta produttrice del rilevatore di posizione.

Il provvedimento Localizzazione di veicoli aziendali è stato adottato dall’Autorità in seguito all’istanza di un dipendente dell’azienda in merito all’installazione dei dispositivi Gps avvenuta senza informativa e policy aziendale e sul protrarsi dell’attivazione dei dispositivi anche fuori servizio. Essendo i veicolo autorizzati all’utilizzo al di fuori dell’orario di lavoro,il Garante ha risposto a tale appello con le seguenti disposizioni.

Per quanto riguarda la società produttrice del sistema e fornitrice del servizio ha stabilito l’incorporazione del diritto alla privacy nelle funzionalità, per il principio di minimizzazione dei dati e di privacy by design; la rimodulazione di intervalli temporali, tempi di conservazione dati, memorizzazione mappe; la facoltà di disattivazione del Gps; l’adeguamento del sistema alla disciplina europea sulla protezione dei dati.

Per quanto riguarda la ditta utente, ha vietato il trattamento dei dati fuori dell’orario di servizio. “visto che le autovetture potevano essere utilizzate anche al di fuori dell’orario di lavoro e pure da congiunti dei dipendenti, tale sproporzionata attività di raccolta e conservazione dei dati tratti dalla geolocalizzazione del veicolo consentiva di fornire informazioni sul lavoratore non rilevanti rispetto allo svolgimento dell’attività lavorativa (in violazione di legge, in particolare dell’art. 8 dello Statuto dei lavoratori) nonché su terzi estranei”.

Norme richiamate:

Info: Garante Privacy newsletter n.443 del 31 luglio 2018

Gps su flotte aziendali, indicazioni del Garante

L’ultima newsletter del Garante per la protezione dei dati personali, riporta tra i temi segnalati un provvedimento dello stesso Garante che ha interessato contemporaneamente un’azienda che stava utilizzando Gps sulle auto aziendali e la ditta produttrice del rilevatore di posizione.

Il provvedimento Localizzazione di veicoli aziendali è stato adottato dall’Autorità in seguito all’istanza di un dipendente dell’azienda in merito all’installazione dei dispositivi Gps avvenuta senza informativa e policy aziendale e sul protrarsi dell’attivazione dei dispositivi anche fuori servizio. Essendo i veicolo autorizzati all’utilizzo al di fuori dell’orario di lavoro,il Garante ha risposto a tale appello con le seguenti disposizioni.

Per quanto riguarda la società produttrice del sistema e fornitrice del servizio ha stabilito l’incorporazione del diritto alla privacy nelle funzionalità, per il principio di minimizzazione dei dati e di privacy by design; la rimodulazione di intervalli temporali, tempi di conservazione dati, memorizzazione mappe; la facoltà di disattivazione del Gps; l’adeguamento del sistema alla disciplina europea sulla protezione dei dati.

Per quanto riguarda la ditta utente, ha vietato il trattamento dei dati fuori dell’orario di servizio. “visto che le autovetture potevano essere utilizzate anche al di fuori dell’orario di lavoro e pure da congiunti dei dipendenti, tale sproporzionata attività di raccolta e conservazione dei dati tratti dalla geolocalizzazione del veicolo consentiva di fornire informazioni sul lavoratore non rilevanti rispetto allo svolgimento dell’attività lavorativa (in violazione di legge, in particolare dell’art. 8 dello Statuto dei lavoratori) nonché su terzi estranei”.

Norme richiamate:

Info: Garante Privacy newsletter n.443 del 31 luglio 2018

Garante protezione dati personali, Relazione 2017

E’ stata presentata dal Garante per la protezione dei dati personali la Relazione sull’attività svolta nel 2017, il rapporto sul complesso delle attività condotte dall’Autorità in merito all’applicazione della normativa corrente in materia di protezione dei dati, compreso il Regolamento UE 2016/79.

Quattro le parti attraverso le quali si articola il rapporto: Stato di attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personaliL’attività svolta dal Garante; L’ufficio del Garante;Dati statistici. All’interno delle aree citate vengono riportati i dati in merito a rapporti con Parlamento e Istituzioni, amministrazioni pubbliche, sanità e dati genetici, ricerca scientifica, dati giudiziari e Forze dell’Ordine, giornalismo, cyberbullismo, marketing, movimenti politici.

Internet e servizi di comunicazione elettronica, attività economiche, pubblico e privato, condominio, trasferimento dati all’estero, registro trattamenti, corsi, contenzioso giurisdizionale, attività ispettiva, relazioni comunitarie e internazionali, comunicazione e informazione.

Dalla scheda di apertura della relazione che sintetizza i dati statistici 2017 si legge che: 573 sono stati i provvedimenti collegiali adottati, 276 i ricorsi decisi, 116 le ordinanze di ingiunzione e 26 le verifiche preliminari.

19 i pareri resi al Governo, 38 i pareri di accesso civici, 5.819 riscontri a segnalazione e reclami. Le ispezioni sono state 275 e 589 le sanzioni, 3.179 le notificazioni e 41 le comunicazioni all’Autorità Giudiziaria. 3.776.694 euro la somma riscossa.

16.193 le risposte fornite ai quesiti.

Info: Garante protezione dati personali, Relazione 2017

Decreto dignità

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.16 del 13 luglio 2017 il Decreto legge 12 luglio 2018, n. 87 Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese, provvedimento approvato dal Consiglio dei Ministri del 2 luglio 2018, in vigore dal 14 luglio e a breve presentato alle Camere per la conversione in legge.

In merito ai contratti di lavoro a tempo determinato il provvedimento riporta modifiche agli articoli 19, 21 e 28 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. All’articolo 19 viene sostituito il comma 1 “Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a trentasei mesi”, con il seguente: “Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:  a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori;  b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria”.

Passa da 36 a 24 mesi la durata di un contratto a tempo determinato tra lo stesso datore e lo stesso lavoratore (fatte salve disposizioni da contratti collettivi e attività stagionali articolo 21 comma 2). “Qualora il limite dei trentasei mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento”. Rinnovo con atto scritto e proroga  che necessiterà di atto scritto eccedendo il termine complessivo i dodici mesi.

Rinnovo di contatto a tempo determinato, con consenso del lavoratore, solo con durata iniziale inferiore a 24 mesi, rinnovo massimo per quattro volte in 24 mesi, alla quinta proroga contratto a tempo indeterminato. Impugnazione entro 180 giorni. Disposizioni che si applicano per i contratti stipulati, rinnovati o prorogati a partire dall’entrata in vigore del decreto. Non alla PA. Articolo 2 del decreto: per i contratti a tempo determinato applicazione della disciplina Capo III del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 ad esclusione degli articoli 23 e 24, Numero complessivo di contratti a tempo determinato e Diritti di precedenza.

In merito all’indennità di licenziamento senza giusta causa l’articolo 3 modifica l’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23. Aumentato a 6-36 mensilità il periodo di tempo utile per il calcolo dell’indennità. +0,5% sul contributo addizionale a carico del datore di lavoro per contratti a tempo determinato di cui all’articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, ora all’1,4%.

Delocalizzazione. Imprese italiane ed estere che operano sul territorio italiano decadono dal beneficio degli aiuti di Stato per investimenti produttivi in caso di delocalizzazione in Stati non appartenenti allo spazio economico Europeo avvenuta entro cinque anni dalla data di conclusione del beneficio. Con sanzioni previste da due a quattro vole l’importo del beneficio stesso. Decadono anche in caso di delocalizzazione e beneficio per investimenti mirati su un determinato sito: delocalizzaizone avvenuta entro cinque anni dall’investimento. Sanzioni e controlli stabiliti da ciascuna amministrazione responsabile. “L’importo del beneficio da restituire per effetto della decadenza è, comunque, maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione o fruizione dell’aiuto, maggiorato di cinque punti percentuali”.

“Per i benefici già concessi o banditi, nonché per gli investimenti agevolati già avviati, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, resta ferma l’applicazione della disciplina vigente anteriormente alla medesima data, inclusa, nei casi ivi previsti, quella di cui all’articolo 1, comma 60, della legge 27 dicembre 2013, n. 147“.

Ancora imprese beneficiarie di aiuti, italiane o estere operanti sul territorio nazionale. Decadenza dal beneficio in caso di aiuti con impatto occupazionale e riduzione dei livelli occupazionali superiore al 10%; decadenza proporzionale al calo dell’occupazione e totale con taglio superiore al 50%. In caso di agevolazioni concesse o bandite o avviate dopo l’entrata in vigore del decreto.

Iper ammortamento per beni destinati a strutture produttive sul territorio nazionale: in caso di cessione dei beni agevolati recupero delle quote attraverso aumento del reddito imponibile. Disposizioni in vigore su investimenti successivi all’operatività del decreto.

Credito di imposta per ricerca e sviluppo non valido per beni immateriali e operazioni tra imprese dello stesso gruppo. “In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione del comma 1 si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche in relazione al calcolo dei costi ammissibili imputabili ai periodi d’imposta rilevanti per la determinazione della media di raffronto. Per gli acquisti derivanti da operazioni infragruppo intervenute nel corso dei periodi d’imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, resta comunque ferma l’esclusione dai costi ammissibili della parte del costo di acquisto corrispondente ai costi gia’ attributi in precedenza all’impresa italiana in ragione della partecipazione ai progetti di ricerca e sviluppo relativi ai beni oggetto di acquisto”.

Semplificazione fiscale e redditometro, articolo 10, abrogato il decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze 16 settembre 2015 a partire dall’anno di imposta 2016, non sul 2015, non per atti notificati e non sono previsti rimborsi.

Comunicazioni telematiche alla Agenzia delle Entrate. Dati terzo trimestre 2018 comunicabili entro il 28 febbraio 2019. Scadenza “entro il 30 settembre per il primo semestre ed entro il 28 febbraio dell’anno successivo per il secondo semestre”. Abolito lo split payment per realtà i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenutaa titolo di acconto. Per fatture emesse dopo l’entrata in vigore del decreto.

Ludopatia. Vietata qualsiasi forma di pubblicità di giochi e scommesse e a partire dal 1° gennaio 2019 qualsiasi sponsorizzazione o sovrimpressione del marchio. Escluse le lotterie nazionali. Sanzioni irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: 5% del valore della pubblicità e non meno di 50mila euro. Norme non applicabili a contratti in essere e non per più di un anno dall’entrata in vigore del decreto.

“La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata, rispettivamente, nel 19,25 per cento e nel 6,25 per cento dell’ammontare delle somme giocate a decorrere dal 1° settembre 2018 e nel 19,5 per cento e nel 6,5 per cento a decorrere dal 1° maggio 2019”.

Info: GU n.161 del 13 luglio 2018 Decreto-legge 12 luglio 2018 n.87

Circolare vigilanza inadempienze contributive appalto illecito

Questa la circolare dell’Ispettorato nazionale del lavoro n.10 dell’11 luglio 2018 con la quale vengono fornite indicazioni per la vigilanza condivisa Ministero, Inps e Inail, sugli appalti non genuini e le relative inadempienze retributive e contributive verso i lavoratori nell’esecuzione d’appalto. Calcolo della contribuzione e recuperi.

La circolare in apertura richiama il D.Lgs. n. 8/2016 e la depenalizzazione prevista dal provvedimento per l’appalto privo dei requisiti e per i reati previsti dall’art. 18, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 276/2003. Secondo tale previsione la sanzione per appalti non genuini e inadempienze è amministrativa, ovvero 50 euro per ogni lavoratore e gionata di lavoro sia per l’appaltatore che per il committente/utilizzatore. Anche in caso di appalto creato per eludere i diritti dei lavoratori; escludendo la possibilità di sanzioni per lavoro nero in quanto esiste “una “tracciabilità” del rapporto di lavoro e dei connessi adempimenti retributivi e contributivi, anche se facenti capo ad un datore di lavoro che non è l’effettivo utilizzatore delle prestazioni (cfr. interpello ML n. 27/2014)”.

Per quanto riguarda i recuperi retributivi, dipendono dalla facoltà di cui dispone il lavoratore in merito alla costituzione del rapporto di lavoro verso l’utilizzatore, con ricorso al Tribunale in funzione di Giudice del lavoro.

Considerare il lavoratore dipendente dell’effettivo utilizzatore non sarà quindi automatico e “in assenza della costituzione del rapporto di lavoro in capo all’utilizzatore per effetto del mancato esercizio dell’azione di cui all’art. 414 c.p.c. – al di fuori dell’ipotesi di imputazione automatica del rapporto di lavoro, ex art. 38, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015 – il provvedimento di diffida accertativa potrà essere adottato esclusivamente nei confronti dello pseudo appaltatore (ex art. 12, D.Lgs. n. 124/2004) in relazione quindi alle retribuzioni non correttamente corrisposte in ragione del CCNL dallo stesso applicato”.

Recuperi contributivi: non saranno dipendenti dalla scelta del lavoratore di agire per il riconoscimento del rapporto di lavoro, il rapporto rilevante per l’ente è quello con il datore effettivo e quindi “gli obblighi di natura pubblicistica in materia di assicurazioni sociali, una volta accertato che la prestazione lavorativa è resa in favore dell’utilizzatore – che si configura, pertanto quale datore di lavoro di fatto – gravano per l’intero su quest’ultimo“. Il personale ispettivo procederà quindi sul committente/utiizzatore, “fatta salva l’incidenza satisfattiva dei pagamenti effettuati dallo pseudo appaltatore”, che verrà chiamato ancora in causa nel caso in cui non vada a buon fine il recupero contributivo verso l’utilizzatore.

Info: Ispettorato nazionale del lavoro, circolare n.10 11 luglio 2018

Vigilanza sicurezza sul lavoro

Il Ministero della Salute informa circa l’insediamento avvenuto il 3 luglio del Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, organismo presieduto dal Ministero della Salute e composto da rappresentati dei Ministeri Salute, Interni, Infrastrutture e Trasporti, Regioni e Province Autonome.

Il Comitato si è insediato presso il Ministero della Salute, si occuperà di:

“a) stabilire le linee comuni delle politiche nazionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
b) individuare obiettivi e programmi dell’azione pubblica di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;
c) definire la programmazione annuale in ordine ai settori prioritari di intervento dell’azione di vigilanza, i piani di attività e i progetti operativi a livello nazionale, tenendo conto delle indicazioni provenienti dai comitati regionali di coordinamento e dai programmi di azione individuati in sede comunitaria;
d) programmare il coordinamento della vigilanza a livello nazionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
e) garantire lo scambio di informazioni tra i soggetti istituzionali al fine di promuovere l’uniformità dell’applicazione della normativa vigente;
f) individuare le priorità della ricerca in tema di prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori”.

Info: Ministero Salute, Comitato coordinamento nazionale sicurezza sul lavoro